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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 01/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 410 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 01/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. D'ASCANIO in sostituzione dell'avv PAOLELLI LAURA la quale chiede la decisione con vittoria di spese di lite e per l'avv. GIMMARCO CP_1
MARINO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE il quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410 2024 promossa da:
( , elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. PAOLELLI LAURA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in con l'avv. BARONE CARMINE CP_1 P.IVA_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2024, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità L. 118/1971).
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che “Il ricorrente
Sig. è da considerarsi soggetto invalido civile, con conseguente Parte_1
riduzione della capacità lavorativa, pari al 66 % (valore calcolato in base ai criteri del D.M. 5/2/92) dalla data della domanda amministrativa (24/02/23); NON può pertanto essergli riconosciuto il beneficio di assegno per l'invalidità civile secondo quanto indicato dall' art.13 L 118/71”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio Per_1
espresso dal ctu appare conforme a quello del ctu nominato nella fase di atp e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 1 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza