Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4484/2023 promossa da:
C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Davide Biava e dall'avv. Alessandra Carroni, elettivamente domiciliati in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 44, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ); CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“condannare l'odierna convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di euro
14.807,02 [rispettivamente: euro 6.569,42 (di cui euro 467,44 per TFR) al sig. ed Parte_3 euro 8.237,60 (di cui euro 489,50 per TFR) al sig. per tutti i motivi ed Parte_2
i titoli suindicati, così come risulta da analitici conteggi allegati che si richiamano integralmente e che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o di quella somma maggiore o minore risultante dalla
CTU eventualmente occorrenda;
- con interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
1
Con ricorso depositato in data 26/06/2023 il sig. ha esposto di Parte_1
essere stato assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno dal 4.7.2022 al 30.10.2022, con inquadramento nel I livello CCNL
Terziario, Distribuzione, Servizi e del Contratto Integrativo Provinciale;
il sig.
[...]
è stato invece assunto dal medesimo datore di lavoro con Parte_2
contratto a tempo determinato a tempo pieno dal 1.8.2022 al 30.11.2022, senza tuttavia ricevere copia del contratto di lavoro.
I ricorrenti agiscono in giudizio chiedendo il pagamento delle retribuzioni maturate e non pagate, affermando il primo di avere ricevuto il pagamento della sola retribuzione per il solo mese di luglio 2023, il secondo di non avere mai percepito alcuna retribuzione per il lavoro prestato.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 14.2.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte convenuta non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza che disponeva l'incombente.
1.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Il rapporto di lavoro del sig. è provato dal contratto di lavoro Parte_1
prodotto in atti (doc. 1); quello del sig. dal Parte_2 certificato storico del centro per l'impiego (doc. 2), unitamente valutato insieme alla mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale.
In ordine all'onere probatorio, si richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez.
III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez.
I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n.
2 25584), onere cui la parte convenuta nel caso di specie, non costituendosi CP_1
in giudizio, non ha assolto.
La paga base indicata per il V livello CCNL Terziario, distribuzione e servizi appare corretta, provando il contratto del sig. che il datore di lavoro applicava ai propri Pt_1
dipendenti tale CCNL e risultando le mansioni descritte nel contratto compatibili con l'inquadramento indicato, vieppiù considerata la mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta a rendere l'interrogatorio formale. Appare altresì corretto il conteggio delle retribuzioni spettanti con riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo pieno alla luce dell'espressa previsione in tal senso contenuta nel contratto del sig. e dell'assenza di contratto scritto di lavoro part time per il ricorrente Pt_3
Parte_2
I conteggi tengono poi conto della retribuzione base, per il livello indicato, delle spettanze di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive previste dal CCNL applicato e del
TFR.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento come da domanda.
2.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta soccombente e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del numero delle parti assistite, del numero e della non particolare complessità delle questioni trattate, nonché della mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento:
a. di € 6.569,42 (di cui € 467,44 per TFR) al sig. ; Parte_3
b. di € 8.237,60 (di cui € 489,50 per TFR) al sig. Parte_2
[...]
per i titoli di cui in motivazione, oltre, per entrambi, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna altresì in persona del legale rappresentante pro CP_1
3 tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, con distrazione in solido in favore dell'avv. Biava e dell'avv. Carroni, antistatari.
Torino, 06/05/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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