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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Ludovica Dotti Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2471/2022 posta in deliberazione il giorno 06/03/2024
TRA
[...]
Parte_1
Eredi dell'avv. VANNUCCI Alessandro
Avv. GUARAGNA LEONE;
E
CP_1
Avv. NEGRO SIMONE;
OGGETTO: Liquidazione onorari avvocato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si precisa che per errore materiale nel provvedimento emesso a seguito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 7.3.2024 è stato indicato che la causa è stata trattenuta in decisione dal presidente e non dal collegio di cui in epigrafe.
1 2 e , quali eredi dell'avv. VANNUCCI Parte_1 Parte_1
Alessandro hanno riassunto il giudizio, a seguito di declaratoria di incompetenza del tribunale di Roma, innanzi a questa Corte esponendo:
L'Avv. CI Alessandro, nella qualità di patrocinatore del sig. CP_1
aveva prestato la propria attività professionale in favore del proprio
[...]
assistito nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. rubricato al n. 42/2016 R.G. instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma –
Sezione Quarta Penale (All.1c).
All'esito del procedimento, definitosi con ordinanza n. 356/2017 depositata in data 17.07.2017, la Corte d'Appello di Roma in accoglimento della domanda proposta, aveva dunque condannato il Controparte_2
a rifondere al la somma di €. 130.000,00 a titolo di indennità di CP_1
riparazione per la custodia ingiustamente subita (All.1d).
Per l'espletamento di tale attività professionale, il fu Avv. Alessandro CI aveva richiesto al proprio cliente, a titolo di compenso professionale, l'importo complessivo di €. 31.001,92, come analiticamente indicato nella parcella pro- forma inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 21.06.2018 (All.1e).
Sebbene più volte sollecitato e formalmente intimato di procedere al pagamento dei compensi richiesti, il Sig. non ha mai provveduto al pagamento degli CP_1
stessi.
Atteso il perpetrato inadempimento del proprio cliente, l'Avv. CI con istanza del 12.11.2018, aveva chiesto ed ottenuto il parere di congruità sulla suddetta fattura pro-forma dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 21.03.2019 (All.1f).
Si è costituito in giudizio controdeducendo: CP_3
“ I ricorrenti, riferiscono che il sig. “ sebbene sollecitato e formalmente CP_1
intimato di procedere al pagamento dei compensi richiesti non ha mai provveduto al pagamento degli stessi”(si veda pag. 1, ultimo cpv) ma a) “dimenticano” di rappresentare che con bonifico del 1.8.2018 (effettuato successivamente al
2 deposito della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma sulla riparazione del danno da ingiusta detenzione) parte resistente provvedeva ad effettuare il pagamento della somma complessiva di euro 20.959,28 in favore dell'avvocato
A. CI a saldo di quanto già versato mediante precedenti pagamenti (All.3);
b) “dimenticano” di rappresentare che il sig. ha effettuato in favore CP_1
dell'avvocato A. CI i seguenti pagamenti: euro 14.044,08 documentati dalle fatture n. 55/2005; 13/2006; 34/2006; 40/2006; 15/2007; 70/2010; 50/2013
(All.8); euro 6000,00 di cui agli assegni n. 2096764827-01 del 25.8.2005 di euro
4000,00; n. 20196764826-00 del 26.8.2005 di euro 1000,00 e n. 3030999828-12 del 19.11.2012 di euro 1000,00 (All.7);
c) “dimenticano” di rappresentare il sig. , ha effettuato tra il 2009 ed il CP_1
2018 i seguenti versamenti in contanti in favore dell'Avv A. CI: euro
2500,00 nel mese di settembre 2009; euro 2000,00 nel mese di settembre 2010; euro 2000,00 nel mese di ottobre 2011; euro 2000,00 nel messe di dicembre 2014; euro 2500,00 nel mese di febbraio
2016; euro 2500,00 nel mese di aprile 2016; euro 1000,00 nel mese di settembre
2016; euro 2000,00 nel mese di dicembre 2017.
d) “dimenticano” quindi di rappresentare che dalla data del 2006 ad oggi il sig.
ha versato in favore dell'Avv. A. CI la somma complessiva CP_1
di euro 57.503,36.
Il punto richiede, tuttavia, una più ampia riflessione.
Anche in questo caso i ricorrenti riportano, in assoluta malafede, i fatti in modo controverso, “costruendo” la storia del presunto indebito, al solo fine di screditare la figura del sig. . CP_1
La verità è che parte resistente ha adempiuto in modo diligente al pagamento di tutti i compensi dovuti in favore dell'avvocato CI per le attività difensive prestate in suo favore. Si evidenzia quindi all'Ill.Mo Giudice la veritiera ricostruzione dei fatti nonché la corretta scansione temporale degli eventi al fine di provare l'assoluta inconsistenza delle censure degli istanti.
3 - In data 31.7.2006 il sig. veniva rinviato a giudizio per il CP_1
reato di cui all'art. 74 DPR 309/90.
- Nel corso del procedimento di primo grado parte resistente versava in favore del suo difensore la somma complessiva di euro 28.544,08 (come dedotto al punto c) che precede) ed in favore del consulente tecnico la somma di euro 3200,00
(All4)
- Dopo il deposito della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma il l'avvocato CI prospettava al resistente la possibilità di introdurre un giudizio finalizzato alla riparazione del danno da ingiusta detenzione, assicurando al cliente il raggiungimento di un risarcimento non inferiore ad euro
300.000,00.
- Per l'espletamento di tale incarico concordava un compenso complessivo di euro 14000,00 e un anticipo di euro 8000,00 che veniva versato in contanti dal sig. con le cadenze di cui al punto c) che precede. CP_1
- A seguito del deposito della sentenza della Corte d'Appello di Roma (sulla riparazione da ingiusta detenzione), poichè l'entità del risarcimento ottenuto dal resistente era notevolmente inferiore a quanto prospettato dall'avvocato
CI, il sig. chiedeva una riduzione dei compensi concordati. CP_1
- A seguito di tale richiesta l'avvocato CI poneva in essere una condotta gravemente offensiva nei confronti del resistente, in ultimo con missiva del
18.6.2018 allegata anche dalla stessa controparte a mezzo della quale chiedeva il pagamento di compensi ulteriori (mai fino ad allora intimati) anche relativi al procedimento penale concluso nel 2014 (peraltro ormai prescritti).
- Ciò posto, per mero spirito transattivo il effettuava un versamento della CP_1
somma complessiva di euro 20.959,28 a saldo di tutti gli incarichi conferiti all'avvocato CI.
Da quanto sinora esposto emerge quindi che l'odierno resistente non è debitore di alcuna somma in favore dei ricorrenti e precisamente:
- Sull'incarico del Tribunale Penale di Roma
4 Il con comunicazione del 15.9.2017, previo parere Organizzazione_1
dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha determinato la congruità dei compensi spettanti all'avvocato CI nella complessiva somma di euro 24.300,00.
Tale somma corrisponde peraltro ai parametri di liquidazione giudiziale del compenso avvocato in ambito penale (All5).
Considerato il pagamento di euro 14.044,08 (di cui euro 9625,04 per sorte, euro
1443,76 per rimborso 15%, euro 442,75 per cassa, euro 2532,54 per Iva), quello di ulteriori euro 6000,00 (sprovvista di fattura), e il versamento di euro 8500,00 versati in contanti dal , risulta un esborso complessivo di quest'ultimo CP_1
pari ad euro 28544,08 a fronte della somma di euro 28719,05 effettivamente dovuta in favore del CI e così determinata: euro 24300,00
+ oneri relativi alle sole fatture emesse in favore del per euro: 1443,76 CP_1
+ 442,75 + 2532,54. Il resistente nel caso di specie risulta debitore della somma di euro 174,97 ***
- Sull'incarico ex art. 314 cpp
In relazione a tale incarico non è stato sottoscritto alcun preventivo tra cliente e professionista ma è stato concluso un accordo verbale che prevedeva il pagamento da parte del resistente della somma complessiva di euro 14000,00 oneri ed accessori di legge compresi. Sappiamo che il sig. , in data CP_1
1.8.2018 ha effettuato un versamento in favore del CI della somma complessiva di euro 20.959,28 oltre alla somma di euro 8000,00 versata con le cadenze di cui al punto c) che precede. Ciò posto, nel caso di specie il resistente risulta addirittura creditore del professionista per la somma di euro 14.959,28.
2- Sulla congruità del parere del Consiglio dell'Ordine – assenza del preventivo tra professionista e cliente .
A finale suffragio di quanto sinora esposto e al fine di fornire alla Corte un parametro di riferimento, in ordine alla congruità dei compensi applicati dal
CI nel procedimento ex art. 314-315 cpp, si premetta di considerare quanto segue.
5 Parti resistenti depositano, a sostegno della loro pretesa creditoria, un parere emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il quale esprime una valutazione di congruità in ordine al preavviso di fattura, presentato dall'avvocato CI per complessivi euro 31.001,42 oneri ed accessori compresi. Si contesta la dedotta quantificazione il cui calcolo è stato determinato applicando i valori massimi per ogni singola fase processuale, peraltro in assenza di un preventivo formale tra cliente e professionista.
Ferma infatti l'efficacia dell'accordo verbale intercorso tra le parti sulla somma complessiva di euro 14000,00 (oneri ed accessori di legge compresi), si chiede che la Corte Voglia applicare i parametri nella loro misura minima, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.M. 140/2012, il quel prevede: “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso“. In subordine si chiede che
Voglia determinare il compenso sulla scorta dei valori medi (All.6).
Espletata prova testimoniale, concesso termine per note , la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe.
3. Il ricorso, che ha ad oggetto i soli onorari del procedimento ex art 314 c.p.p., è parzialmente fondato.
Si rileva in primo luogo che non risulta che si sia perfezionata fra le parti una pattuizione del compenso per il procedimento di cui all'art 314. c.p.p.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il teste avv. l'unico presente al momento del conferimento dell'incarico Pt_1
professionale, ha dichiarato: “ E' vero che l'avv. CI determinò in €
31.001,92 il compenso dell'assistenza giudiziale del nel procedimento CP_1
per ingiusta detenzione . Ero presente quando il CI prospettò al cliente quale sarebbe stato il suo compenso. Ricordo che egli disse che avrebbe fatto riferimento alle tariffe vigenti. Non ricorso se fosse stato presentato un preventivo
6 al cliente. Ricordo che l'accordo era nel senso che il compenso sarebbe stato corrisposto dal cliente all'avv.CI a risarcimento incassato“.
Ritiene il Collegio che sia insufficiente la prova dell'accordo sul corrispettivo.
Non è, infatti, sufficiente la prospettazione del professionista del proprio compenso, per ritenere perfezionata l'effettiva entità del corrispettivo: ciò in particolare laddove l'importo sia di non modesta entità, nella specie circa €
30.000,00. E d'altronde è del tutto anomalo che, avuto riguardo alla qualità professionale della parte, non vi sia stata traccia scritta dell' accordo sul corrispettivo.
Inoltre, proprio sulla pattuizione del compenso la suddetta deposizione è imprecisa.
Da un lato il teste ha affermato che era stato prospettato un compenso, dall'altro che sarebbe stato, poi, evidentemente, parametrato alle tariffe vigenti ( “ avrebbe fatto riferimento alle tariffe vigenti”).
Insufficiente è pertanto la prova dell'accordo sul corrispettivo.
In secondo luogo si osserva che nel giudizio per la liquidazione dei compensi sull'avvocato grava l'onere di provare tutte le attività effettivamente svolte non essendo sufficiente il parere di congruità del consiglio dell'ordine.
Nel caso in esame, mentre vi è prova delle attività di studio e di introduzione della controversia – nelle quali vengono compendiate tutte le attività di ricerca dei documenti e di impostazione delle difese - non vi è alcuna prova di una attività istruttoria successiva all'introduzione del giudizio ex art 314 c.p.p., sicchè, mentre la complessità del caso ben può giustificare l'applicazione dei valori massimi per le prime due fasi, nulla è dovuto per la fase istruttoria, mentre la fase decisionale può essere liquidata in base ai valori medi.
Ne consegue che l'importo complessivo, applicando le tariffe dell'epoca, va rideterminato in € 13.239,00, oltre rimborso spese gen , iva e c.p.a., se dovuti.
In terzo luogo si osserva che parte resistente che ne era onerata non ha fornito la prova dell'adempimento.
7 Ritiene la Corte che vi sia stata sicuramente la prova di un pagamento di acconti per € 5.000,00. Il teste ha dichiarato: “ Sono andato nello studio Tes_1
dell'avvocato CI solo in due occasioni: nel febbraio e nell'aprile del 2016 allorchè fui io stesso a prestare € 2.500,00 in contanti in ciascuna delle due ed assistetti alla consegna di dette somme e l'avvocato le contò in nostra presenza:
Dette somme mi sono state gradualmente restituite tutte dal . ND CP_1
verso le ore 14,00 del pomeriggio e ci aprì la porta lo stesso avvocato CI.
Non sono in grado di dire se ci fossero altre persone in altre stanze.”
In ordine a tale testimonianza non risultano elementi di carattere oggettivo, essendo precisa e circostanziata , non essendo rilevante il fatto che normalmente l'attività di studio iniziasse alle 15,00, né di carattere soggettivo.
Ma ciò che non resta chiarito è a quale titolo detto pagamento dovesse essere imputato. Questo, come tutti gli asseriti pagamenti intervenuti in epoca precedente in presenza del coniuge del . CP_1
Dal bonifico del 2018 di € 20.954,78 effettuato dal “a saldo delle CP_1
spettanze del procedimento penale e del procedimento ex art. 314 c.p.p.” si evince, infatti, che nel 2018 il debito più remoto non era stato ancora estinto. Parte resistente, che ne era onerata, non ha specificato quale fossero le rispettive quote di debito nel 2018.
Il va pertanto condannato a pagare € 13.239,00, oltre rimborso spese gen CP_1
iva e c.p.a., se dovuti.
4.Le spese del giudizio, attesa la parziale soccombenza vanno compensate per il
50%.
PQM
Cont condanna a pagare a e , CP_1 Parte_1 Parte_1
quali eredi dell'avv. VANNUCCI Alessandro € 13.239,00, oltre rimborso spese gen. iva e cpa, se dovuti ed alla rifusione in loro favore del 50% delle spese di lite quota che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 13.3.2024
8 IL PRESIDENTE
9
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Ludovica Dotti Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2471/2022 posta in deliberazione il giorno 06/03/2024
TRA
[...]
Parte_1
Eredi dell'avv. VANNUCCI Alessandro
Avv. GUARAGNA LEONE;
E
CP_1
Avv. NEGRO SIMONE;
OGGETTO: Liquidazione onorari avvocato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si precisa che per errore materiale nel provvedimento emesso a seguito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 7.3.2024 è stato indicato che la causa è stata trattenuta in decisione dal presidente e non dal collegio di cui in epigrafe.
1 2 e , quali eredi dell'avv. VANNUCCI Parte_1 Parte_1
Alessandro hanno riassunto il giudizio, a seguito di declaratoria di incompetenza del tribunale di Roma, innanzi a questa Corte esponendo:
L'Avv. CI Alessandro, nella qualità di patrocinatore del sig. CP_1
aveva prestato la propria attività professionale in favore del proprio
[...]
assistito nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. rubricato al n. 42/2016 R.G. instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma –
Sezione Quarta Penale (All.1c).
All'esito del procedimento, definitosi con ordinanza n. 356/2017 depositata in data 17.07.2017, la Corte d'Appello di Roma in accoglimento della domanda proposta, aveva dunque condannato il Controparte_2
a rifondere al la somma di €. 130.000,00 a titolo di indennità di CP_1
riparazione per la custodia ingiustamente subita (All.1d).
Per l'espletamento di tale attività professionale, il fu Avv. Alessandro CI aveva richiesto al proprio cliente, a titolo di compenso professionale, l'importo complessivo di €. 31.001,92, come analiticamente indicato nella parcella pro- forma inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 21.06.2018 (All.1e).
Sebbene più volte sollecitato e formalmente intimato di procedere al pagamento dei compensi richiesti, il Sig. non ha mai provveduto al pagamento degli CP_1
stessi.
Atteso il perpetrato inadempimento del proprio cliente, l'Avv. CI con istanza del 12.11.2018, aveva chiesto ed ottenuto il parere di congruità sulla suddetta fattura pro-forma dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 21.03.2019 (All.1f).
Si è costituito in giudizio controdeducendo: CP_3
“ I ricorrenti, riferiscono che il sig. “ sebbene sollecitato e formalmente CP_1
intimato di procedere al pagamento dei compensi richiesti non ha mai provveduto al pagamento degli stessi”(si veda pag. 1, ultimo cpv) ma a) “dimenticano” di rappresentare che con bonifico del 1.8.2018 (effettuato successivamente al
2 deposito della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma sulla riparazione del danno da ingiusta detenzione) parte resistente provvedeva ad effettuare il pagamento della somma complessiva di euro 20.959,28 in favore dell'avvocato
A. CI a saldo di quanto già versato mediante precedenti pagamenti (All.3);
b) “dimenticano” di rappresentare che il sig. ha effettuato in favore CP_1
dell'avvocato A. CI i seguenti pagamenti: euro 14.044,08 documentati dalle fatture n. 55/2005; 13/2006; 34/2006; 40/2006; 15/2007; 70/2010; 50/2013
(All.8); euro 6000,00 di cui agli assegni n. 2096764827-01 del 25.8.2005 di euro
4000,00; n. 20196764826-00 del 26.8.2005 di euro 1000,00 e n. 3030999828-12 del 19.11.2012 di euro 1000,00 (All.7);
c) “dimenticano” di rappresentare il sig. , ha effettuato tra il 2009 ed il CP_1
2018 i seguenti versamenti in contanti in favore dell'Avv A. CI: euro
2500,00 nel mese di settembre 2009; euro 2000,00 nel mese di settembre 2010; euro 2000,00 nel mese di ottobre 2011; euro 2000,00 nel messe di dicembre 2014; euro 2500,00 nel mese di febbraio
2016; euro 2500,00 nel mese di aprile 2016; euro 1000,00 nel mese di settembre
2016; euro 2000,00 nel mese di dicembre 2017.
d) “dimenticano” quindi di rappresentare che dalla data del 2006 ad oggi il sig.
ha versato in favore dell'Avv. A. CI la somma complessiva CP_1
di euro 57.503,36.
Il punto richiede, tuttavia, una più ampia riflessione.
Anche in questo caso i ricorrenti riportano, in assoluta malafede, i fatti in modo controverso, “costruendo” la storia del presunto indebito, al solo fine di screditare la figura del sig. . CP_1
La verità è che parte resistente ha adempiuto in modo diligente al pagamento di tutti i compensi dovuti in favore dell'avvocato CI per le attività difensive prestate in suo favore. Si evidenzia quindi all'Ill.Mo Giudice la veritiera ricostruzione dei fatti nonché la corretta scansione temporale degli eventi al fine di provare l'assoluta inconsistenza delle censure degli istanti.
3 - In data 31.7.2006 il sig. veniva rinviato a giudizio per il CP_1
reato di cui all'art. 74 DPR 309/90.
- Nel corso del procedimento di primo grado parte resistente versava in favore del suo difensore la somma complessiva di euro 28.544,08 (come dedotto al punto c) che precede) ed in favore del consulente tecnico la somma di euro 3200,00
(All4)
- Dopo il deposito della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma il l'avvocato CI prospettava al resistente la possibilità di introdurre un giudizio finalizzato alla riparazione del danno da ingiusta detenzione, assicurando al cliente il raggiungimento di un risarcimento non inferiore ad euro
300.000,00.
- Per l'espletamento di tale incarico concordava un compenso complessivo di euro 14000,00 e un anticipo di euro 8000,00 che veniva versato in contanti dal sig. con le cadenze di cui al punto c) che precede. CP_1
- A seguito del deposito della sentenza della Corte d'Appello di Roma (sulla riparazione da ingiusta detenzione), poichè l'entità del risarcimento ottenuto dal resistente era notevolmente inferiore a quanto prospettato dall'avvocato
CI, il sig. chiedeva una riduzione dei compensi concordati. CP_1
- A seguito di tale richiesta l'avvocato CI poneva in essere una condotta gravemente offensiva nei confronti del resistente, in ultimo con missiva del
18.6.2018 allegata anche dalla stessa controparte a mezzo della quale chiedeva il pagamento di compensi ulteriori (mai fino ad allora intimati) anche relativi al procedimento penale concluso nel 2014 (peraltro ormai prescritti).
- Ciò posto, per mero spirito transattivo il effettuava un versamento della CP_1
somma complessiva di euro 20.959,28 a saldo di tutti gli incarichi conferiti all'avvocato CI.
Da quanto sinora esposto emerge quindi che l'odierno resistente non è debitore di alcuna somma in favore dei ricorrenti e precisamente:
- Sull'incarico del Tribunale Penale di Roma
4 Il con comunicazione del 15.9.2017, previo parere Organizzazione_1
dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha determinato la congruità dei compensi spettanti all'avvocato CI nella complessiva somma di euro 24.300,00.
Tale somma corrisponde peraltro ai parametri di liquidazione giudiziale del compenso avvocato in ambito penale (All5).
Considerato il pagamento di euro 14.044,08 (di cui euro 9625,04 per sorte, euro
1443,76 per rimborso 15%, euro 442,75 per cassa, euro 2532,54 per Iva), quello di ulteriori euro 6000,00 (sprovvista di fattura), e il versamento di euro 8500,00 versati in contanti dal , risulta un esborso complessivo di quest'ultimo CP_1
pari ad euro 28544,08 a fronte della somma di euro 28719,05 effettivamente dovuta in favore del CI e così determinata: euro 24300,00
+ oneri relativi alle sole fatture emesse in favore del per euro: 1443,76 CP_1
+ 442,75 + 2532,54. Il resistente nel caso di specie risulta debitore della somma di euro 174,97 ***
- Sull'incarico ex art. 314 cpp
In relazione a tale incarico non è stato sottoscritto alcun preventivo tra cliente e professionista ma è stato concluso un accordo verbale che prevedeva il pagamento da parte del resistente della somma complessiva di euro 14000,00 oneri ed accessori di legge compresi. Sappiamo che il sig. , in data CP_1
1.8.2018 ha effettuato un versamento in favore del CI della somma complessiva di euro 20.959,28 oltre alla somma di euro 8000,00 versata con le cadenze di cui al punto c) che precede. Ciò posto, nel caso di specie il resistente risulta addirittura creditore del professionista per la somma di euro 14.959,28.
2- Sulla congruità del parere del Consiglio dell'Ordine – assenza del preventivo tra professionista e cliente .
A finale suffragio di quanto sinora esposto e al fine di fornire alla Corte un parametro di riferimento, in ordine alla congruità dei compensi applicati dal
CI nel procedimento ex art. 314-315 cpp, si premetta di considerare quanto segue.
5 Parti resistenti depositano, a sostegno della loro pretesa creditoria, un parere emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il quale esprime una valutazione di congruità in ordine al preavviso di fattura, presentato dall'avvocato CI per complessivi euro 31.001,42 oneri ed accessori compresi. Si contesta la dedotta quantificazione il cui calcolo è stato determinato applicando i valori massimi per ogni singola fase processuale, peraltro in assenza di un preventivo formale tra cliente e professionista.
Ferma infatti l'efficacia dell'accordo verbale intercorso tra le parti sulla somma complessiva di euro 14000,00 (oneri ed accessori di legge compresi), si chiede che la Corte Voglia applicare i parametri nella loro misura minima, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.M. 140/2012, il quel prevede: “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso“. In subordine si chiede che
Voglia determinare il compenso sulla scorta dei valori medi (All.6).
Espletata prova testimoniale, concesso termine per note , la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe.
3. Il ricorso, che ha ad oggetto i soli onorari del procedimento ex art 314 c.p.p., è parzialmente fondato.
Si rileva in primo luogo che non risulta che si sia perfezionata fra le parti una pattuizione del compenso per il procedimento di cui all'art 314. c.p.p.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il teste avv. l'unico presente al momento del conferimento dell'incarico Pt_1
professionale, ha dichiarato: “ E' vero che l'avv. CI determinò in €
31.001,92 il compenso dell'assistenza giudiziale del nel procedimento CP_1
per ingiusta detenzione . Ero presente quando il CI prospettò al cliente quale sarebbe stato il suo compenso. Ricordo che egli disse che avrebbe fatto riferimento alle tariffe vigenti. Non ricorso se fosse stato presentato un preventivo
6 al cliente. Ricordo che l'accordo era nel senso che il compenso sarebbe stato corrisposto dal cliente all'avv.CI a risarcimento incassato“.
Ritiene il Collegio che sia insufficiente la prova dell'accordo sul corrispettivo.
Non è, infatti, sufficiente la prospettazione del professionista del proprio compenso, per ritenere perfezionata l'effettiva entità del corrispettivo: ciò in particolare laddove l'importo sia di non modesta entità, nella specie circa €
30.000,00. E d'altronde è del tutto anomalo che, avuto riguardo alla qualità professionale della parte, non vi sia stata traccia scritta dell' accordo sul corrispettivo.
Inoltre, proprio sulla pattuizione del compenso la suddetta deposizione è imprecisa.
Da un lato il teste ha affermato che era stato prospettato un compenso, dall'altro che sarebbe stato, poi, evidentemente, parametrato alle tariffe vigenti ( “ avrebbe fatto riferimento alle tariffe vigenti”).
Insufficiente è pertanto la prova dell'accordo sul corrispettivo.
In secondo luogo si osserva che nel giudizio per la liquidazione dei compensi sull'avvocato grava l'onere di provare tutte le attività effettivamente svolte non essendo sufficiente il parere di congruità del consiglio dell'ordine.
Nel caso in esame, mentre vi è prova delle attività di studio e di introduzione della controversia – nelle quali vengono compendiate tutte le attività di ricerca dei documenti e di impostazione delle difese - non vi è alcuna prova di una attività istruttoria successiva all'introduzione del giudizio ex art 314 c.p.p., sicchè, mentre la complessità del caso ben può giustificare l'applicazione dei valori massimi per le prime due fasi, nulla è dovuto per la fase istruttoria, mentre la fase decisionale può essere liquidata in base ai valori medi.
Ne consegue che l'importo complessivo, applicando le tariffe dell'epoca, va rideterminato in € 13.239,00, oltre rimborso spese gen , iva e c.p.a., se dovuti.
In terzo luogo si osserva che parte resistente che ne era onerata non ha fornito la prova dell'adempimento.
7 Ritiene la Corte che vi sia stata sicuramente la prova di un pagamento di acconti per € 5.000,00. Il teste ha dichiarato: “ Sono andato nello studio Tes_1
dell'avvocato CI solo in due occasioni: nel febbraio e nell'aprile del 2016 allorchè fui io stesso a prestare € 2.500,00 in contanti in ciascuna delle due ed assistetti alla consegna di dette somme e l'avvocato le contò in nostra presenza:
Dette somme mi sono state gradualmente restituite tutte dal . ND CP_1
verso le ore 14,00 del pomeriggio e ci aprì la porta lo stesso avvocato CI.
Non sono in grado di dire se ci fossero altre persone in altre stanze.”
In ordine a tale testimonianza non risultano elementi di carattere oggettivo, essendo precisa e circostanziata , non essendo rilevante il fatto che normalmente l'attività di studio iniziasse alle 15,00, né di carattere soggettivo.
Ma ciò che non resta chiarito è a quale titolo detto pagamento dovesse essere imputato. Questo, come tutti gli asseriti pagamenti intervenuti in epoca precedente in presenza del coniuge del . CP_1
Dal bonifico del 2018 di € 20.954,78 effettuato dal “a saldo delle CP_1
spettanze del procedimento penale e del procedimento ex art. 314 c.p.p.” si evince, infatti, che nel 2018 il debito più remoto non era stato ancora estinto. Parte resistente, che ne era onerata, non ha specificato quale fossero le rispettive quote di debito nel 2018.
Il va pertanto condannato a pagare € 13.239,00, oltre rimborso spese gen CP_1
iva e c.p.a., se dovuti.
4.Le spese del giudizio, attesa la parziale soccombenza vanno compensate per il
50%.
PQM
Cont condanna a pagare a e , CP_1 Parte_1 Parte_1
quali eredi dell'avv. VANNUCCI Alessandro € 13.239,00, oltre rimborso spese gen. iva e cpa, se dovuti ed alla rifusione in loro favore del 50% delle spese di lite quota che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 13.3.2024
8 IL PRESIDENTE
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