TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, in funzione di Giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 284 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 con i termini ex art. 352 e 190 cpc e vertente
TRA
, nato a [...], il giorno 27 luglio 1953, codice Parte_1 fiscale n. , elettivamente domiciliato in Imperia, CodiceFiscale_1 piazza Dante n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Enrico T. Panero (codice fiscale n. pec: CodiceFiscale_2
e Cristina Muratori (codice fiscale n. Email_1
, pec: del Foro di Imperia CodiceFiscale_3 Email_2 che lo rappresentano ed assistono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in calce al presente atto,
-APPELLANTE-
E
nato ad [...] il [...], c.f. CP_1
, residente a [...], rappresentato e difeso C.F._4 dall'Avv. Eugenio Fuscà (C.F.: PEC C.F._5
, giusta procura alle liti in calce all'atto di Email_3 citazione di primo grado, presso e nel cui studio in via Mazzini 79/1- Alassio 17021 è elettivamente domiciliato
-APPELLATO-
AVVERSO la sentenza n. 267/2022 – RG 926/2022 – del Giudice di Pace di Imperia in data 27/12/2022, pubblicata in data 28 dicembre 2022, comunicata con biglietto di cancelleria del 29/12/2022
CONCLUSIONI:
Per l'Appellante: Voglia il Tribunale rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, riformare integralmente la sentenza appellata e
- accertata e dichiarata l'impossibilità della clausola risolutiva di cui all'art. 12 del contratto preliminare di vendita stipulato dai Signori Parte_1
e in data 17 settembre 2021, dichiararne la nullità
[...] CP_1
e considerarla come non apposta ai sensi dell'art. 1345 comma 2 cod. civ.,
- accertato l'inadempimento del Signor alle obbligazioni CP_1 assunte con la sottoscrizione del contratto preliminare dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare in data 17 settembre 2022, con conseguente diritto del Signor a trattenere Parte_1 la caparra confirmatoria di Euro 5.000,00 corrisposta dal Signor
[...]
, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 cod. civ. CP_1
Con favore di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellato:
“Piaccia al Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice di appello, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione reietta, per tutti i motivi indicati, respingere l'appello promosso dal sig. contro la Parte_1 sentenza n. 267/2022 in data 28 dicembre 2022 del Giudice di Pace di Imperia, repertorio n. 134/2022, pronunciata all'esito del procedimento civile n. 926/2022 R.G., con sua integrale conferma.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA relative al presente giudizio di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , promittente alienante del Parte_1 contratto preliminare concluso con in data 17.9.2021, CP_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Imperia n. 267/22 depositata il 28.12.2022, che lo ha condannato alla restituzione della caparra confirmatoria pari a € 5.000,00 oltre interessi dalla domanda, è infondato per le ragioni che seguono. L'appellante sostiene che la clausola n. 12 del contratto debba qualificarsi come condizione risolutiva e che la stessa debba considerarsi impossibile e dunque aversi come non apposta, poiché il sig. era a CP_1 conoscenza o avrebbe potuto esserlo secondo l'ordinaria diligenza di essere soggetto segnalato al IC, con conseguente efficacia del contratto preliminare e dunque dell'obbligo di stipulazione dell'atto di trasferimento definitivo;
sulla base di tali premesse, l'appellante ha chiesto che si accerti l'inadempimento del promissario acquirente all'obbligazione derivante dal preliminare ed il diritto dell'appellante medesimo a recedere dal contratto ex art. 1385 cc trattenendo la caparra confirmatoria.
Al riguardo ritiene il giudicante, in primo luogo, che il motivo d'appello è contraddittorio in quanto se si sostiene la qualificazione della clausola n. 12 in termini di condizione risolutiva, l'evento il cui avveramento comporta ex tunc l'inefficacia del contratto è la mancata concessione del mutuo, sicchè risulta distonico rispetto a tale premessa che la (pretesa) impossibilità di avveramento della condizione sin dall'inizio venga dedotta in relazione all'evento “concessione del mutuo” e non invece, seguendo il ragionamento svolto dall'appellante, all'evento dedotto in condizione ossia alla mancata concessione del mutuo.
In ogni caso si osserva che il sig. si duole che, con comportamento Pt_1 non in buona fede, il sig. non aveva comunicato di essere stato CP_1 segnalato nel Sistema di Informazioni Creditizie, assumendo che si tratti di circostanza tale da indurre il promittente venditore a non stipulare il preliminare (con la condizione risolutiva in questione), evidenziando come non rilevi in causa l'atteggiamento tenuto dal convenuto in seguito, nel corso della pendenza della condizione.
Orbene, a prescindere dal fatto che dagli atti emerge unicamente la non contestazione da parte del convenuto circa la generica circostanza di essere soggetto segnalato nel Sistema di Informazioni Creditizie, negli stessi generici termini evincibili dal documento (doc. 4 fasc.attore di primo grado) trasmesso dalla Banca destinataria della richiesta di mutuo il 22.12.2021, si rileva che la domanda formulata dall'appellante, già convenuto, attrae l'attività informativa omessa nell'orbita dell'art. 1354 comma 2 c.c..
Ebbene tale norma ad avviso del Giudicante non è pertinente rispetto al caso di specie in quanto “Una condizione si dice impossibile se l'evento con essa previsto è irrealizzabile originariamente, o per ragioni fisiche o per ragioni giuridiche (..) la condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva e si ha per non apposta se è risolutiva” (Tribunale Spoleto, 19/08/2020, n.494). Viceversa nella specie l'erogazione del mutuo, seppur in presenza di segnalazione al IC (peraltro rimasta del tutto indimostrata ad opera dell'attore nel suo concreto contenuto, ineludibile per ogni eventuale giudizio sulla prevedibilità, all'epoca della stipula del preliminare, del diniego di mutuo, data anche la possibilità di rilascio della garanzia ipotecaria sull'immobile alienando), non è certamente un fatto naturalisticamente impossibile né giuridicamente impossibile, non discendendo dalla segnalazione un divieto normativo per le banche di concedere prestito.
Non viene in rilievo pertanto nel caso concreto alcuna condizione impossibile ai sensi dell'art. 1354 c.c.
Quanto dedotto attiene infatti soltanto al rischio che la valutazione del merito creditizio, da parte della banca destinataria della richiesta di mutuo, abbia esito negativo, il che non integra la impossibilità della condizione evocata dalla parte attrice/appellante, trattandosi invece di un profilo di difficoltà di avveramento della condizione.
Mette conto chiarire che nessuna questione è stata prospettata dall'attore/appellante (che anzi deduce la validità ed efficacia del contratto, invocata quale presupposto dell'altrui inadempimento alla sottoscrizione del definitivo con conseguente proprio diritto al recesso con trattenimento della caparra) sotto il diverso profilo di una eventuale responsabilità precontrattuale derivante dalla conclusione di un contratto inefficace o invalido e di un eventuale danno da interesse negativo.
Come osservato anche dalla parte appellata (pg. 3 della comparsa di costituzione in appello) dalla allegazione che il sig. avrebbe CP_1 sottaciuto con dolo o colpa la segnalazione al non viene fatto Pt_1 discendere alcun altro motivo di appello.
Dunque, correttamente la sentenza, laddove ha accolto la domanda del alla restituzione in proprio favore della caparra, ha al contempo CP_1 implicitamente disatteso la domanda del convenuto Sig. (volta alla Pt_1 declaratoria della impossibilità della clausola risolutiva di cui all'art. 12 del contratto preliminare e alla declaratoria che abbia a considerarsi come non apposta, nonchè la conseguente domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento del sig. e di accertamento del conseguente diritto CP_1 del a trattenere la caparra confirmatoria), seppur la motivazione va Pt_1 integrata come sopra riportato.
E' pacifico in giurisprudenza che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 5 luglio 2023 n. 19068), di conseguenza la sentenza gravata va sostanzialmente confermata nel suo dispositivo, con conseguente rigetto del gravame proposto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così dispone:
- Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza gravata con rigetto delle domande svolte da , integrandone Parte_1 la motivazione come riportato in premessa;
- Condanna l'appellante alla refusione in favore Parte_1 dell'appellato delle spese del presente grado di CP_1 giudizio liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% e oneri previdenziali e fiscali, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Imperia, 24.10.2025
Il Giudice
Dr.sa Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, in funzione di Giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 284 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 con i termini ex art. 352 e 190 cpc e vertente
TRA
, nato a [...], il giorno 27 luglio 1953, codice Parte_1 fiscale n. , elettivamente domiciliato in Imperia, CodiceFiscale_1 piazza Dante n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Enrico T. Panero (codice fiscale n. pec: CodiceFiscale_2
e Cristina Muratori (codice fiscale n. Email_1
, pec: del Foro di Imperia CodiceFiscale_3 Email_2 che lo rappresentano ed assistono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in calce al presente atto,
-APPELLANTE-
E
nato ad [...] il [...], c.f. CP_1
, residente a [...], rappresentato e difeso C.F._4 dall'Avv. Eugenio Fuscà (C.F.: PEC C.F._5
, giusta procura alle liti in calce all'atto di Email_3 citazione di primo grado, presso e nel cui studio in via Mazzini 79/1- Alassio 17021 è elettivamente domiciliato
-APPELLATO-
AVVERSO la sentenza n. 267/2022 – RG 926/2022 – del Giudice di Pace di Imperia in data 27/12/2022, pubblicata in data 28 dicembre 2022, comunicata con biglietto di cancelleria del 29/12/2022
CONCLUSIONI:
Per l'Appellante: Voglia il Tribunale rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, riformare integralmente la sentenza appellata e
- accertata e dichiarata l'impossibilità della clausola risolutiva di cui all'art. 12 del contratto preliminare di vendita stipulato dai Signori Parte_1
e in data 17 settembre 2021, dichiararne la nullità
[...] CP_1
e considerarla come non apposta ai sensi dell'art. 1345 comma 2 cod. civ.,
- accertato l'inadempimento del Signor alle obbligazioni CP_1 assunte con la sottoscrizione del contratto preliminare dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare in data 17 settembre 2022, con conseguente diritto del Signor a trattenere Parte_1 la caparra confirmatoria di Euro 5.000,00 corrisposta dal Signor
[...]
, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 cod. civ. CP_1
Con favore di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'Appellato:
“Piaccia al Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice di appello, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione reietta, per tutti i motivi indicati, respingere l'appello promosso dal sig. contro la Parte_1 sentenza n. 267/2022 in data 28 dicembre 2022 del Giudice di Pace di Imperia, repertorio n. 134/2022, pronunciata all'esito del procedimento civile n. 926/2022 R.G., con sua integrale conferma.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA relative al presente giudizio di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , promittente alienante del Parte_1 contratto preliminare concluso con in data 17.9.2021, CP_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Imperia n. 267/22 depositata il 28.12.2022, che lo ha condannato alla restituzione della caparra confirmatoria pari a € 5.000,00 oltre interessi dalla domanda, è infondato per le ragioni che seguono. L'appellante sostiene che la clausola n. 12 del contratto debba qualificarsi come condizione risolutiva e che la stessa debba considerarsi impossibile e dunque aversi come non apposta, poiché il sig. era a CP_1 conoscenza o avrebbe potuto esserlo secondo l'ordinaria diligenza di essere soggetto segnalato al IC, con conseguente efficacia del contratto preliminare e dunque dell'obbligo di stipulazione dell'atto di trasferimento definitivo;
sulla base di tali premesse, l'appellante ha chiesto che si accerti l'inadempimento del promissario acquirente all'obbligazione derivante dal preliminare ed il diritto dell'appellante medesimo a recedere dal contratto ex art. 1385 cc trattenendo la caparra confirmatoria.
Al riguardo ritiene il giudicante, in primo luogo, che il motivo d'appello è contraddittorio in quanto se si sostiene la qualificazione della clausola n. 12 in termini di condizione risolutiva, l'evento il cui avveramento comporta ex tunc l'inefficacia del contratto è la mancata concessione del mutuo, sicchè risulta distonico rispetto a tale premessa che la (pretesa) impossibilità di avveramento della condizione sin dall'inizio venga dedotta in relazione all'evento “concessione del mutuo” e non invece, seguendo il ragionamento svolto dall'appellante, all'evento dedotto in condizione ossia alla mancata concessione del mutuo.
In ogni caso si osserva che il sig. si duole che, con comportamento Pt_1 non in buona fede, il sig. non aveva comunicato di essere stato CP_1 segnalato nel Sistema di Informazioni Creditizie, assumendo che si tratti di circostanza tale da indurre il promittente venditore a non stipulare il preliminare (con la condizione risolutiva in questione), evidenziando come non rilevi in causa l'atteggiamento tenuto dal convenuto in seguito, nel corso della pendenza della condizione.
Orbene, a prescindere dal fatto che dagli atti emerge unicamente la non contestazione da parte del convenuto circa la generica circostanza di essere soggetto segnalato nel Sistema di Informazioni Creditizie, negli stessi generici termini evincibili dal documento (doc. 4 fasc.attore di primo grado) trasmesso dalla Banca destinataria della richiesta di mutuo il 22.12.2021, si rileva che la domanda formulata dall'appellante, già convenuto, attrae l'attività informativa omessa nell'orbita dell'art. 1354 comma 2 c.c..
Ebbene tale norma ad avviso del Giudicante non è pertinente rispetto al caso di specie in quanto “Una condizione si dice impossibile se l'evento con essa previsto è irrealizzabile originariamente, o per ragioni fisiche o per ragioni giuridiche (..) la condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva e si ha per non apposta se è risolutiva” (Tribunale Spoleto, 19/08/2020, n.494). Viceversa nella specie l'erogazione del mutuo, seppur in presenza di segnalazione al IC (peraltro rimasta del tutto indimostrata ad opera dell'attore nel suo concreto contenuto, ineludibile per ogni eventuale giudizio sulla prevedibilità, all'epoca della stipula del preliminare, del diniego di mutuo, data anche la possibilità di rilascio della garanzia ipotecaria sull'immobile alienando), non è certamente un fatto naturalisticamente impossibile né giuridicamente impossibile, non discendendo dalla segnalazione un divieto normativo per le banche di concedere prestito.
Non viene in rilievo pertanto nel caso concreto alcuna condizione impossibile ai sensi dell'art. 1354 c.c.
Quanto dedotto attiene infatti soltanto al rischio che la valutazione del merito creditizio, da parte della banca destinataria della richiesta di mutuo, abbia esito negativo, il che non integra la impossibilità della condizione evocata dalla parte attrice/appellante, trattandosi invece di un profilo di difficoltà di avveramento della condizione.
Mette conto chiarire che nessuna questione è stata prospettata dall'attore/appellante (che anzi deduce la validità ed efficacia del contratto, invocata quale presupposto dell'altrui inadempimento alla sottoscrizione del definitivo con conseguente proprio diritto al recesso con trattenimento della caparra) sotto il diverso profilo di una eventuale responsabilità precontrattuale derivante dalla conclusione di un contratto inefficace o invalido e di un eventuale danno da interesse negativo.
Come osservato anche dalla parte appellata (pg. 3 della comparsa di costituzione in appello) dalla allegazione che il sig. avrebbe CP_1 sottaciuto con dolo o colpa la segnalazione al non viene fatto Pt_1 discendere alcun altro motivo di appello.
Dunque, correttamente la sentenza, laddove ha accolto la domanda del alla restituzione in proprio favore della caparra, ha al contempo CP_1 implicitamente disatteso la domanda del convenuto Sig. (volta alla Pt_1 declaratoria della impossibilità della clausola risolutiva di cui all'art. 12 del contratto preliminare e alla declaratoria che abbia a considerarsi come non apposta, nonchè la conseguente domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento del sig. e di accertamento del conseguente diritto CP_1 del a trattenere la caparra confirmatoria), seppur la motivazione va Pt_1 integrata come sopra riportato.
E' pacifico in giurisprudenza che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 5 luglio 2023 n. 19068), di conseguenza la sentenza gravata va sostanzialmente confermata nel suo dispositivo, con conseguente rigetto del gravame proposto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così dispone:
- Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza gravata con rigetto delle domande svolte da , integrandone Parte_1 la motivazione come riportato in premessa;
- Condanna l'appellante alla refusione in favore Parte_1 dell'appellato delle spese del presente grado di CP_1 giudizio liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% e oneri previdenziali e fiscali, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Imperia, 24.10.2025
Il Giudice
Dr.sa Maria Teresa De Sanctis