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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/10/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. LA IO Presidente dott. CH EN BO Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1989/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maimone Giacoma e dell'Avv. Fusco Filomena, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Bianca
Maria n. 6, giusta procura alle liti in atti;
e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
(NIGERIA) in data 06/05/1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Agnelli Gian Piero e dall'Avv. Santonocito Anna Giuseppina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Bellusco (MB), Via Ornago n. 2, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 08.10.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza:
ACCOGLIERE le seguenti condizioni concordate dai Sigg.ri e Pt_1 CP_1
1. Rinuncia dell'assegno di divorzio da parte della signora CP_1
2. la figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi genitori;
Per_1
3. resta collocata in via paritaria presso entrambi i genitori e, pertanto, continuerà a Per_1 trascorrere una settimana presso la casa del padre e la settimana seguente presso la casa della madre secondo il calendario già in essere;
4. Durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà il primo periodo (dalle ore 16:30 del Per_1 giorno di conclusione delle lezioni scolastiche fino alle ore 16:30 del 30/12) con un genitore ed il secondo periodo (dalle ore 16:30 del 30/12 sino alle ore 19:00 del giorno precedente alla ripresa delle lezioni scolastiche) con l'altro genitore seguendo, di anno in anno, il criterio dell'alternanza ed in continuità ai turni instauratisi dalla separazione in poi;
5. trascorrerà le festività pasquali (dall'ultimo giorno delle lezioni scolastiche sino alla sera Per_1 del giorno precedente alla ripresa delle lezioni) un anno con un genitore ed il seguente con l'altro seguendo il consueto criterio dell'alternanza ed in continuità ai turni instauratisi dalla separazione in poi;
6. trascorrerà le altre festività religiose e civili, con i relativi eventuali “ponti”, un anno con Per_1 un genitore e quello seguente con l'altro secondo il criterio dell'alternanza ed in continuità ai turni instauratisi dalla separazione in poi;
7. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con Per_1 ciascun genitore secondo il calendario che la Sig.ra ed il Sig. dovranno CP_1 Pt_1 concordare entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
8. Con decorrenza dal mese di novembre 2025 il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 somma di € 2.500,00/mese (leggonsi euro duemilacinquecento/00/mese) per dodici mensilità, fino all'indipendenza economica di . Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Per_1
Qualora la stessa , dopo la conclusione del ciclo di studi in Italia, decida di trasferirsi per Per_1 studiare all'estero, il signor s'impegna a mantenere direttamente e interamente la figlia;
Pt_1
Qualora , concluso il ciclo di studi universitari all'estero, master compreso, decidesse di Per_1 tornare in Italia, il padre verserà direttamente a lei, su un conto che la stessa indicherà, la somma di € 30.000,00 (leggonsi euro trentamila/00) a soddisfacimento di ogni ulteriore pretesa per il suo mantenimento, salvo che la stessa, al rientro in Italia, abbia un contratto di lavoro;
9. Il Sig. continuerà a sostenere al 100% le spese straordinarie che dovessero necessitare Pt_1 per . Per l'individuazione di tali spese si richiama il protocollo applicato presso il Tribunale Per_1 di Monza;
10. Il contratto con il quale il Sig. ha concesso in comodato alla Sig.ra Pt_1 CP_1
l'appartamento sito in Vimercate piazza Marconi n. 7, in scadenza nel mese di novembre 2026, verrà rinnovato con decorrenza novembre 2025 e conterrà le seguenti pattuizioni:
* Il comodato, a favore della sig. sarà valido fino all'indipendenza economica di CP_1 Per_1
- con precisazione che l'immobile deve intendersi concesso nell'esclusivo utilizzo della signora e della figlia, e con esplicita esclusione della possibilità di convivenza con soggetti terzi (salva la facoltà di ospitalità occasionale di parenti e/o amici), salvo che decida di andare a studiare Per_1 all'estero; in questo caso la madre avrà diritto a permanere nell'abitazione sita in Vimercate piazza Marconi n. 7 di proprietà del sig. , per 12 mesi decorrenti dal giorno di trasferimento Pt_1 di all'estero; Per_1
* le spese ordinarie, comprese le spese condominiali ordinarie e quelle relative al riscaldamento, saranno a carico della Sig.ra mentre le spese di manutenzione straordinaria e le spese CP_1 condominiali straordinarie saranno a carico del Sig. . Pt_1
11. Le spese di lite sono da intendersi interamente compensate tra le Parti.
12. Le parti provvedono al pagamento ognuno del proprio consulente di parte CTP nominato, ed al pagamento del 50% del c.t.u. secondo nota spese ricevuta.
13. Le parti chiedono concordemente la conferma che il CTU sia stato esonerato dal proseguire l'attività, che l'attività di acquisizione di documentazione presso banche e società sia stata fermata,
e che lo stesso sia stato esonerato dal deposito della relazione” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti, raggiunte dopo un lungo periodo di osservazione da parte del
Tribunale e dei Servizi sociali, ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. In punto di status risulta essere stata già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 2.1.2025.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 25.02.2023, così Controparte_1 provvede:
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025
Il Giudice est.
CH EN BO
Il Presidente
LA IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. LA IO Presidente dott. CH EN BO Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1989/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maimone Giacoma e dell'Avv. Fusco Filomena, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Bianca
Maria n. 6, giusta procura alle liti in atti;
e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
(NIGERIA) in data 06/05/1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Agnelli Gian Piero e dall'Avv. Santonocito Anna Giuseppina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Bellusco (MB), Via Ornago n. 2, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 08.10.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza:
ACCOGLIERE le seguenti condizioni concordate dai Sigg.ri e Pt_1 CP_1
1. Rinuncia dell'assegno di divorzio da parte della signora CP_1
2. la figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi genitori;
Per_1
3. resta collocata in via paritaria presso entrambi i genitori e, pertanto, continuerà a Per_1 trascorrere una settimana presso la casa del padre e la settimana seguente presso la casa della madre secondo il calendario già in essere;
4. Durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà il primo periodo (dalle ore 16:30 del Per_1 giorno di conclusione delle lezioni scolastiche fino alle ore 16:30 del 30/12) con un genitore ed il secondo periodo (dalle ore 16:30 del 30/12 sino alle ore 19:00 del giorno precedente alla ripresa delle lezioni scolastiche) con l'altro genitore seguendo, di anno in anno, il criterio dell'alternanza ed in continuità ai turni instauratisi dalla separazione in poi;
5. trascorrerà le festività pasquali (dall'ultimo giorno delle lezioni scolastiche sino alla sera Per_1 del giorno precedente alla ripresa delle lezioni) un anno con un genitore ed il seguente con l'altro seguendo il consueto criterio dell'alternanza ed in continuità ai turni instauratisi dalla separazione in poi;
6. trascorrerà le altre festività religiose e civili, con i relativi eventuali “ponti”, un anno con Per_1 un genitore e quello seguente con l'altro secondo il criterio dell'alternanza ed in continuità ai turni instauratisi dalla separazione in poi;
7. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con Per_1 ciascun genitore secondo il calendario che la Sig.ra ed il Sig. dovranno CP_1 Pt_1 concordare entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
8. Con decorrenza dal mese di novembre 2025 il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 somma di € 2.500,00/mese (leggonsi euro duemilacinquecento/00/mese) per dodici mensilità, fino all'indipendenza economica di . Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Per_1
Qualora la stessa , dopo la conclusione del ciclo di studi in Italia, decida di trasferirsi per Per_1 studiare all'estero, il signor s'impegna a mantenere direttamente e interamente la figlia;
Pt_1
Qualora , concluso il ciclo di studi universitari all'estero, master compreso, decidesse di Per_1 tornare in Italia, il padre verserà direttamente a lei, su un conto che la stessa indicherà, la somma di € 30.000,00 (leggonsi euro trentamila/00) a soddisfacimento di ogni ulteriore pretesa per il suo mantenimento, salvo che la stessa, al rientro in Italia, abbia un contratto di lavoro;
9. Il Sig. continuerà a sostenere al 100% le spese straordinarie che dovessero necessitare Pt_1 per . Per l'individuazione di tali spese si richiama il protocollo applicato presso il Tribunale Per_1 di Monza;
10. Il contratto con il quale il Sig. ha concesso in comodato alla Sig.ra Pt_1 CP_1
l'appartamento sito in Vimercate piazza Marconi n. 7, in scadenza nel mese di novembre 2026, verrà rinnovato con decorrenza novembre 2025 e conterrà le seguenti pattuizioni:
* Il comodato, a favore della sig. sarà valido fino all'indipendenza economica di CP_1 Per_1
- con precisazione che l'immobile deve intendersi concesso nell'esclusivo utilizzo della signora e della figlia, e con esplicita esclusione della possibilità di convivenza con soggetti terzi (salva la facoltà di ospitalità occasionale di parenti e/o amici), salvo che decida di andare a studiare Per_1 all'estero; in questo caso la madre avrà diritto a permanere nell'abitazione sita in Vimercate piazza Marconi n. 7 di proprietà del sig. , per 12 mesi decorrenti dal giorno di trasferimento Pt_1 di all'estero; Per_1
* le spese ordinarie, comprese le spese condominiali ordinarie e quelle relative al riscaldamento, saranno a carico della Sig.ra mentre le spese di manutenzione straordinaria e le spese CP_1 condominiali straordinarie saranno a carico del Sig. . Pt_1
11. Le spese di lite sono da intendersi interamente compensate tra le Parti.
12. Le parti provvedono al pagamento ognuno del proprio consulente di parte CTP nominato, ed al pagamento del 50% del c.t.u. secondo nota spese ricevuta.
13. Le parti chiedono concordemente la conferma che il CTU sia stato esonerato dal proseguire l'attività, che l'attività di acquisizione di documentazione presso banche e società sia stata fermata,
e che lo stesso sia stato esonerato dal deposito della relazione” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti, raggiunte dopo un lungo periodo di osservazione da parte del
Tribunale e dei Servizi sociali, ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. In punto di status risulta essere stata già pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 2.1.2025.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 25.02.2023, così Controparte_1 provvede:
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025
Il Giudice est.
CH EN BO
Il Presidente
LA IO