Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/04/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Vera Marletta Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3778/2021 R.G. avente ad oggetto
Querela di Falso in via incidentale promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. AZZARO ALBERTO e Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA IOLANDA, 1 95129 CATANIA, presso il difensore avv.
AZZARO ALBERTO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), già , con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
patrocinio degli avvocati Maximilian Mairov e Giorgia Lorenza Giomi, elettivamente domiciliato in
VIA LORENZO MASCHERONI 5 MILANO presso lo studio dei difensori.
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDELLA RENATO e Controparte_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Via Università. 8 98122 MESSINA presso lo studio dell'avv.
CARDELLA RENATO
pagina 1 di 9
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO SEDE
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza delL'11 NOVEMBRE 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
Motivi della decisione
Giova rilevare- al fine di una più agevole comprensione dei fatti del presente procedimento incidentale di querela di falso - ripercorrere, seppur sinteticamente, le vicende del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale si innesta il suddetto sub procedimento.
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2021 - n.q. di fideiussore di Parte_1 [...]
- conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, e proponeva Parte_2 CP_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4630/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data
3.12.2020 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 190.509,28 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore della società opposta, in virtù dei rapporti di conto corrente n. 6122281 e n. 612424 intrattenuti dalla con il Credito Siciliano - al quale la Parte_2
era subentrata – nonché della fideiussione rilasciata dall'odierno opponente in data CP_2
4.11.2016.
Eccepiva la difesa attorea: l'improcedibilità dell'azione promossa dalla Banca in via monitoria a causa della mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010; l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate ai contratti per cui è causa (addebiti illegittimi, tassi ultra-legali e usurari, commissione di massimo scoperto, spese non pattuite e anatocismo); la carenza di prova del credito azionato;
la nullità della fideiussione rilasciata dall'opponente per mancata indicazione dell'importo massimo garantito, per violazione degli artt. 1956
e 1957 c.c. e, in ogni caso, per conformità della stessa allo schema ABI.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare/pregiudiziale ed assorbente, rilevare e dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio proposto in ragione del mancato preliminare esperimento del procedimento di mediazione. Sempre in via preliminare/pregiudiziale ed assorbente nella denegata non temuta ipotesi in cui Giudice ritenga comunque valido l'opposto decreto e/o valida
pagina 2 di 9 ed efficace la fideiussione asseritamente rilasciata, si chiede che comunque, in revisione e precisazione dell'opposta ingiunzione, si proceda ad una preliminare distinzione delle relative obbligazioni di pagamento coerente con i limiti delle garanzie rilasciate dal Fondo (garanzia MCC) su entrambi i rapporti di c/c per cui è causa, sino all'importo massimo della copertura dall'insolvenza (che si ritiene, seppure in mancanza di specifica indicazione in monitorio, sia dell'80% per entrambi i rapporti di c/c), e previa verifica dell'intervenuta escussione e/o liquidazione, comunque, conteggiare la sola residuale differenza all'esito della liquidazione. Preliminarmente, ancora, ritenuta
l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e ritenuto, altresì, il rilevante danno all'immagine ed all'onorabilità, oltre che patrimoniale, già arrecato all'opponente, nonché l'ulteriore gravissimo pregiudizio che potrebbe derivare da un'eventuale azione esecutiva, si evidenzia sin d'ora, ritenuti certamente sussistenti gravi e validi motivi, e ritenuta la nullità/inesistenza e/o comunque la intervenuta decadenza e/o estinzione della fideiussione prestata, l'opportunità/necessità che venga denegata/rigettata qualsivoglia istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto dovesse essere richiesta da parte opposta in corso di causa. Nel merito, e senza recesso alcuno dalle superiori preliminari richieste, in accoglimento dei motivi innanzi esposti, posti alla base della presente opposizione, ritenere e dichiarare che nessuna somma, per nessun titolo, ragione o causale, deve il SI.
Prof. in proprio e/o quale fideiussore della correntista fallita, alla Parte_1 CP_2
e/o suoi aventi causa. Ritenere e dichiarare, dunque, l'inesistenza del credito così per come richiesto nei suoi confronti in D.I., rigettando le domande di parte Opposta siccome infondate in fatto ed in diritto, improponibili ed improcedibili e, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace o con qualsiasi formula revocare nei loro confronti il D.I. opposto. In ogni caso, e previa rielaborazione dei saldi di c/c al netto delle garanzie prestate dal Fondo di cui è stata richiesta escussione, si chiede che il Tribunale adito ordini la rielaborazione, sin dalla data di apertura dei rapporti di conto corrente (nelle numerazioni che sono indicate in atti) per cui è causa, con applicazione della corretta disciplina/normativa in materia di interessi, ricapitalizzazione e smarginamento degli stessi rispetto alle previsioni della Legge 108/1996, con eliminazione di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto arbitrariamente applicate, con sostituzione delle date valute con le date contabili delle operazioni, con eliminazione/espunzione delle spese per operazioni e/o varie non previste in contratto, ordinando, altresì, l'eliminazione di tutte le condizioni economiche in peius sia entro che oltre il fido in assenza di appropriato supporto probatorio e documentale. All'esito dei predetti ricalcoli dell'attuale saldo dei conti (nelle diverse numerazioni esistenti) intrattenuti presso la banca opposta ( , accertare se vi è, ed a quanto ammonti, il debito residuo della CP_2 correntista fallita SI.ra , ovvero se ed in che misura vi è un credito di quest'ultima. In ogni Parte_2
pagina 3 di 9 caso, per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare che la Banca opposta/convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti dell'odierno opponente, in quanto l'obbligazione è invalida, inefficace, nulla ovvero estinta, o comunque, potrebbe comunque farlo, ove ritenute valide e vincolanti, solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando le somme richieste al Fondo di garanzia (MCC), nonchè quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
comunque, ritenere e dichiarare nulla la fideiussione di cui infra perché eccessivamente sproporzionata rispetto al debito principale ed agli affidamenti concessi. In ogni caso ritenere e dichiarare estinta, nulla e/o inefficace la fideiussione asseritamente rilasciata, per quel che in questa sede rileva, dal SI. Prof. per tutte le motivazioni di Parte_1
cui in atti. In subordine, nella denegata non temuta ipotesi riconoscimento della validità della garanzia fideiussoria e di accoglimento, totale e/o parziale della domanda monitoria, si insiste affinchè la quantificazione avvenga nei limiti e, comunque, in coerenza con la richiesta di pagamento avanzata dalla banca nei confronti del Fondo di garanzia (MCC) in ragione della garanzia a suo tempo prestata
(80%), evidentemente non sovrapponibili. Nello specifico, si chiede che venga accertato e dichiarato che il SI. Prof. è comunque obbligato nei limiti del minor importo inerente il saldo Parte_1 negativo, accertato in corso di causa ed all'esito della decurtazione delle somme richieste al Fondo di garanzia (MCC) ed all'esito delle risultanze della chiesta CTU. In ogni caso, accertare e dichiarare che l'odierno opponente ha diritto al risarcimento del danno, a quella somma ritenuta di giustizia e valutata in via equitativa, procuratogli dalla banca opposta per effetto dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia per somme a qualsiasi titolo non dovute e/o frutto di applicazione di interessi superiori al tasso soglia usura. - In via istruttoria, con riserva di fornire ulteriori documenti e di richiedere ulteriori mezzi istruttori, nonché di essere ammesso alla prova del contrario in relazione ai mezzi istruttori eventualmente richiesti da Controparte, si chiede sin d'ora disporsi consulenza tecnico-contabile, con C.T.U. all'uopo nominato, al fine di accertare le irregolarità operate dalla Banca sui rapporti di c/c per cui è causa, e l'effettivo ammontare dell'eventuale supposto credito, anche attraverso la corretta e completa ricostruzione di tutte le movimentazioni operate, nel rispetto della normativa in materia di interessi, ricapitalizzazione ed eventuale smarginamento degli stessi rispetto alle previsioni della Legge 108/1996, con eliminazione di commissioni di massimo scoperto arbitrariamente applicate, con sostituzione delle date valute con le date contabili delle operazioni (avuto riguardo alla effettiva disponibilità da parte della Banca delle somme sottese alle operazioni), con eliminazione/espunzione delle spese per operazioni e/o varie non previste in contratto. Ovviamente tenuto conto, previo accertamento, delle somme richieste al Fondo di
pagina 4 di 9 garanzia (MCC) e/o già dallo stesso liquidate. Con riserva di articolare più dettagliatamente la prova nel termine assegnando. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale procuratrice, CP_2 Controparte_5
- eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione spiegata dal fideiussore, contestando
[...] nel merito le pretese attoree e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente, considerato che
l'opposizione è stata proposta oltre il termine previsto dall'art.641 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto e/o dichiarare inammissibile e/o improcedibile il giudizio con ogni effetto di legge. Sempre in via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto considerata, altresì, la palese infondatezza dell'opposizione ed il fatto che questa non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione. Nel merito riconoscere e dichiarare che le domande formulate con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 19/3/2021 sono infondate in fatto ed inammissibili in diritto e conseguentemente rigettarle con qualsiasi statuizione. Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA”.
All'udienza del 19.10.2021 venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, questo G.I. rigettava la richiesta di ctu avanzata da parte opponente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.01.2023, con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more del procedimento, interveniva in giudizio quale cessionaria del credito Controparte_4
della CP_3
Con ordinanza del 13.02.2024, rilevata la proposizione - da parte dell'opponente - di una querela di falso avente ad oggetto le risultanze delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento della notifica ex art. 140 c.p.c. del d.i. opposto e attesa la dichiarazione di di volersi avvalere Controparte_4
del predetto documento, questo G.I. rinviava la causa all'udienza dell'11.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, in relazione alla querela di falso.
Indi, all'udienza dell'11.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulla querela di falso, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
A far data, rispettivamente, dal 24.11.2011 e dal 17.10.2016, intratteneva con il Parte_2
i rapporti di conto corrente n. 6122281 e n. 612424, garantiti da Banca del Controparte_6
Mezzogiorno S.p.A. – Mediocredito Centrale – quale gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in favore pagina 5 di 9 delle PMI ex L. 662/1996 – nonché dalla fideiussione rilasciata dall'odierno opponente in data
4.11.2016.
Successivamente (cfr. atto in Notar del 18.06.2018, con decorrenza dal 25.06.2018) il Persona_1
veniva fuso per incorporazione nel Controparte_6 Controparte_7
A fronte dell'inadempimento della debitrice principale alle obbligazioni contrattualmente assunte, i predetti rapporti di conto corrente venivano passati in sofferenza.
Al momento del passaggio, l'esposizione relativa al rapporto n. 6122281 ammontava ad € 122.256,45 mentre il saldo passivo del rapporto n. 6124294 ammontava ad € 68.252,83.
Poiché gli obbligati non provvedevano pagamento del dovuto, la - determinatasi ad agire in CP_3
giudizio - chiedeva ed otteneva da codesto Tribunale, il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Premessa la genesi della domanda monitoria, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
Esso è rappresentato esclusivamente dalla querela di falso proposta da parte attrice avverso i documenti allegati da parte opposta, con particolare riguardo alla relata di notifica del D.I. opposto eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.
Come noto, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dalla sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone - oltre all'efficacia sua propria - qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli sotto altro aspetto, dalla legge, ed a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Risponde, quindi, all'esercizio di un potere-dovere di rilevanza pubblicistica, che ha come scopo la rimozione di prove non genuine (cfr. sul punto, Cass. civ. ord. n. 7218/2023 “il giudizio di querela di falso, avviato in via principale o incidentale si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica).
Ne deriva che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia 'erga omnes' e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr., Cass. civ. Sez. I, 20/06/2000, n. 8362).
Dunque, la querela di falso civile, in via incidentale o in via principale, è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private ed in genere contro le prove documentali precostituite in quanto facciano pagina 6 di 9 fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod. civ. ed è diretta, appunto, ad elidere la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio.
Con particolare riguardo al caso di specie, va detto che la querela di falso promossa in corso di causa origina un sub-procedimento incidentale caratterizzato da una piena ed assoluta autonomia;
la giurisprudenza di legittimità ha, difatti, chiarito che 'La sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che - pur se attivato in via incidentale - è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. ...' (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 22/03/2017, n. 7243; Cass. civ.
Sez. II Sent., 28/05/2007, n. 12399).
Tanto si dice per delimitare il perimetro del thema decidendum, riguardante esclusivamente i fatti e le argomentazioni afferenti la proposta querela di falso;
se ne inferisce che le questioni di merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - sospeso 'ex lege' ai sensi dell'articolo 225, comma 2,
c.p.c. - dovranno trovare collocazione nel giudizio pprincipale, una volta intervenuta la decisione del
Collegio.
In questa sede, occorre quindi prescindere da ogni considerazione circa il merito della vicenda de qua e pronunciare solo in ordine all'oggetto del giudizio incidentale di querela di falso introdotto ex art. 221
c.p.c. dall'attore Parte_1
A tal riguardo, giova segnalare che, secondo la difesa della società opposta, la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (con il deposito presso la Casa Comunale in data 21.01.2021 e con la spedizione di avviso a mezzo raccomandata A.R. in data 22.01.2021) doveva considerarsi assolutamente regolare, essendosi perfezionata in data 1.02.2021 non avendo il destinatario della citata raccomandata A.R. provveduto al ritiro della stessa (conseguentemente,
l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il 13.03.2021 e non, invece, con atto notificato solo il 19.03.2021).
Con riguardo al perfezionamento della notifica eseguita dall'Istituto opposto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
l'opponente dichiarava, invece, di non mai aver ricevuto alcuna comunicazione, specificando che prima del 20.04.2021 (data in cui rinveniva l'avviso del nessun avviso era pervenuto nella propria CP_8
sfera di conoscenza/conoscibilità.
Inoltre, per l'eventualità in cui le circostanze rappresentate fossero risultate confliggenti con la relata e/o le attestazioni rese dall'Ufficiale Giudiziario, il formalizzava querela di falso rispetto alle Parte_1
attestazioni medesime.
pagina 7 di 9 Ciò premesso, va, anzitutto rilevato che in ordine alla proposta querela di falso non risulta essere stata avanzata alcuna richiesta istruttoria.
Tale circostanza assume rilievo cruciale alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa i principi probatori applicabili al procedimento di querela di falso;
con particolare riguardo all'attribuzione dell'onere probatorio ed alla “intensità” della prova (cfr. Cass. civ. ordinanza n.
2126 del 24.01.2019).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in ossequio al disposto dell'art. 2697 cod. civ., nel giudizio di falso, la prova piena ed univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 2126 del
24 gennaio 2019).
Precisava, altresì, la Suprema Corte, che l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. possa essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4720 del 19 febbraio 2019; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12118 del 22 giugno
2020).
Nell'ipotesi in cui — come nel caso di specie - la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova (invece, nella fattispecie, non offerta).
Infatti, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fanno prova fino a querela di falso (Cass. civ. Sez. V, 27/03/2013, n. 7714).
Ora, nel caso che ci occupa, il querelante, seppur onerato dell'allegazione della prova, non ha fornito alcun elemento da cui emergesse univocamente la falsità della documentazione contestata, non riuscendo a superare la presunzione di fede privilegiata da cui sono assistiti gli atti pubblici redatti da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Alla luce di siffatte risultanze ritiene il Collegio che la querela di falso proposta non può essere accolta e devono essere presi i conseguenti provvedimenti ex art. 226 c.p.c.
Si ordina, pertanto, la restituzione del documento e si dispone che, a cura del Cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull'originale.
pagina 8 di 9 Si condanna, inoltre, la parte querelante ad una pena pecuniaria di euro 20,00.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa e all'attività difensiva concretamente prestata , secondo i criteri di cui al dm n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di querela di falso incidentalmente instauratosi nella causa iscritta al n. 3778/2021 R.G. ,così provvede: rigetta la querela di falso proposta dall'opponente Parte_1
ex art. 226 c.p.c. condanna il querelante alla pena pecuniaria di € 20,00 e dispone, a cura della cancelleria, la restituzione del documento e degli atti al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio principale e l'annotazione della sentenza sull'originale del documento;
condanna altresì parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenuta ed interveniente, che liquida per ciascun in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cpa;
Così deciso in data 17/04/2025 nella camera di consiglio della sezione Quarta del TRIBUNALE
ORDINARIO di Catania.
Il Presidente
Dott.Mariano Sciacca il Giudice relatore
Dott. Vera Marletta
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