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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 13186/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall'avv. Busetta Agata Sabrina Milena presso il cui Parte_1 studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Tommasino Francesca presso il cui studio Controparte_1 ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte di udienza depositate in data 14.4.2025 da parte ricorrente e in data 17.4.2025 da parte resistente):
“1) Disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori e , a Persona_1 Persona_2 favore di entrambi i genitori con esercizio in forma congiunta della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione che riguardino alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Disporre che ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e la collocazione Parte_1 dei figli e la residenza degli stessi presso la madre, con l'impegno del padre di lasciare la casa familiare entro e non oltre il termine di un mese a decorrere dal 07.04.2025.
4) Ciascun genitore, salvo diversi accordi, terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: - la madre terrà con sé i figli dalla domenica sera al venerdì sera presso la casa familiare;
- il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera alla domenica sera: la madre si rende disponibile ad accompagnare e riprenderli laddove il padre non potesse accompagnarli e/o prenderli dalla casa materna;
- in ogni caso il padre potrà vedere i figli ogni qual volta ne faccia richiesta, previo anticipato accordo con la madre, anche nei giorni di non sua spettanza.
5) I genitori, consapevoli di doversi sempre comportare con la massima responsabilità nel preminente interesse della prole, si impegnano a modificare di comune accordo le modalità di visita e di frequentazione, compatibilmente con i rispettivi impegni, allorquando dovessero risultare inconciliabili con le occupazioni lavorative e/o gli impegni scolastici e socio-ricreativi dei minori.
6) Salvo diversi accordi tra i genitori, disporre che i minori trascorrano con ciascun genitore, secondo la regola dell'alternanza, le vacanze natalizie, da considerarsi quali vacanze scolastiche, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (sempre dalle 8.30 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo giorno) precisando che con riferimento al 24 e al 25 Dicembre i figli trascorrano alternativamente la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e così alternativamente per le vacanze Pasquali (d'intesa che venerdì, sabato e domenica con un genitore – dalle 8.30 del primo giorno alle 21.00 dell'ultimo - e lunedì, martedì e mercoledì con l'altro genitore). Il primo periodo spetterà alla madre, e così alternativamente. I giorni festivi infrannuali come le vacanze scolastiche di Carnevale, i ponti e ogni altra festività scolastica, verranno trascorsi dai minori con i genitori secondo il principio dell'alternanza. In caso di mancanza di accordo prevarranno, negli anni pari, le necessità materne e negli anni dispari quelle paterne.
7) Disporre che i minori durante le vacanze estive - da giungo a settembre - seguano la madre presso la casa dei nonni in Alberobello (BA) ove il padre potrà raggiungerli, previo accordo tra i genitori, per ivi trascorrere i 15 giorni consecutivi.
8) Disporre che le Parti si prestino reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto dei figli minori e di ogni altro documento equipollente.
9) Disporre che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 propri figli minori e un contributo mensile alla signora Persona_1 Per_2 Parte_1 con bonifico bancario alle coordinate bancarie di quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, di importo complessivo di €. 500,00 (Euro cinquecento/00), pari ad €. 250,00 (Euro duecentocinquanta) per ciascun figlio con rivalutazione ISTAT automatica.
10) Per le spese straordinarie dei figli, i genitori contribuiranno comunque nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e delle spese extra scolastiche compreso la mensa e il vestiario nonché al pagamento nella misura del 50% di ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata e/o necessitata e in ogni caso documentata. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle condizioni sopra riportate, in materia di definizione delle spese ordinarie, spese extra assegno, onere di documentazione, individuazione delle singole voci di spesa extra assegno, modalità e termini di corresponsione delle spese extra assegno, troverà applicazione il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15.03.16 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che i genitori accettano e approvano come linea guida.
11) Disporre che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto e percepito integralmente, ovvero CP_2 nella misura del 100%, dalla madre, genitore collocatario, che beneficerà in via esclusiva anche degli sgravi e/o detrazioni fiscali per i figli a suo carico al 100%
12) Il sig. si impegna a saldare le spese di riscaldamento pregresse della casa Controparte_1 familiare sita in via Giotto a Grugliasco per la stagione 2024/2025 ed altresì si impegna a pagare le multe per infrazioni del Codice della Strada, da lui prese e notificate alla sig.ra la quale, a Pt_1 sua volta, si impegna ad ultimare il pagamento della rateizzazione già in corso per pregresse multe di quest'ultimo.
13) Spese legali compensate tra le Parti.”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 chiedeva al Tribunale disporsi Parte_1 l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a sé della casa familiare, un regime di vista padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso, un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di E 600 al mese (E 300 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegno unico interamente a proprio favore.
Con memoria difensiva depositata il 4.4.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, dando atto del raggiungimento, nelle more, di un accordo tra le parti a definizione della
[...] complessiva vertenza.
Su istanza congiunta delle parti veniva quindi disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto per quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e a favore Persona_1 Persona_2 di entrambi i genitori con esercizio in forma congiunta della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione che riguardino la loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e la collocazione dei Parte_1 figli e la residenza degli stessi presso la madre, dando atto che il padre si è impegnato a lasciare la casa familiare entro e non oltre il termine di un mese a decorrere dal 07.04.2025.
DISPONE che ciascun genitore, salvo diversi accordi, tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- la madre terrà con sé i figli dalla domenica sera al venerdì sera presso la casa familiare;
- il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera alla domenica sera: la madre si rende disponibile ad accompagnare e riprenderli laddove il padre non potesse accompagnarli e/o prenderli dalla casa materna;
- in ogni caso il padre potrà vedere i figli ogni qual volta ne faccia richiesta, previo anticipato accordo con la madre, anche nei giorni di non sua spettanza.
- i genitori, consapevoli di doversi sempre comportare con la massima responsabilità nel preminente interesse della prole, si impegnano a modificare di comune accordo le modalità di visita e di frequentazione, compatibilmente con i rispettivi impegni, allorquando dovessero risultare inconciliabili con le occupazioni lavorative e/o gli impegni scolastici e socio-ricreativi dei minori.
- salvo diversi accordi tra i genitori, i minori trascorrano con ciascun genitore, secondo la regola dell'alternanza, le vacanze natalizie, da considerarsi quali vacanze scolastiche, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (sempre dalle 8.30 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo giorno) precisando che con riferimento al 24 e al 25 Dicembre i figli trascorrano alternativamente la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e così alternativamente per le vacanze Per_3 (d'intesa che venerdì, sabato e domenica con un genitore – dalle 8.30 del primo giorno alle 21.00 dell'ultimo - e lunedì, martedì e mercoledì con l'altro genitore). Il primo periodo spetterà alla madre, e così alternativamente. I giorni festivi infrannuali come le vacanze scolastiche di Carnevale, i ponti e ogni altra festività scolastica, verranno trascorsi dai minori con i genitori secondo il principio dell'alternanza. In caso di mancanza di accordo prevarranno, negli anni pari, le necessità materne e negli anni dispari quelle paterne.
- i minori durante le vacanze estive - da giungo a settembre - seguiranno la madre presso la casa dei nonni in Alberobello (BA) ove il padre potrà raggiungerli, previo accordo tra i genitori, per ivi trascorrere i 15 giorni consecutivi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto dei figli minori e di ogni altro documento equipollente.
DISPONE che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei propri Controparte_1 figli minori e un contributo mensile alla signora con Persona_1 Per_2 Parte_1 bonifico bancario alle coordinate bancarie di quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, di importo complessivo di €. 500,00 (Euro cinquecento/00), pari ad €. 250,00 (Euro duecentocinquanta) per ciascun figlio con rivalutazione ISTAT automatica.
DISPONE, relativamente alle spese straordinarie dei figli, che i genitori contribuiscano entrambi nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e delle spese extra scolastiche compreso la mensa e il vestiario nonché al pagamento nella misura del 50% di ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata e/o necessitata e in ogni caso documentata. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle condizioni sopra riportate, in materia di definizione delle spese ordinarie, spese extra assegno, onere di documentazione, individuazione delle singole voci di spesa extra assegno, modalità e termini di corresponsione delle spese extra assegno, troverà applicazione il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15.03.16 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che i genitori accettano e approvano come linea guida.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto e percepito CP_2 integralmente, ovvero nella misura del 100%, dalla madre, genitore collocatario, che beneficerà in via esclusiva anche degli sgravi e/o detrazioni fiscali per i figli a suo carico al 100%.
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi a saldare le spese di riscaldamento Controparte_1 pregresse della casa familiare sita in via Giotto a Grugliasco per la stagione 2024/2025 ed altresì si impegna a pagare le multe per infrazioni del Codice della Strada, da lui prese e notificate alla sig.ra la quale, a sua volta, dichiara di impegnarsi ad ultimare il pagamento della rateizzazione già Pt_1 in corso per pregresse multe di quest'ultimo.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati
Dr.ssa Serafina Aceto Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 13186/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall'avv. Busetta Agata Sabrina Milena presso il cui Parte_1 studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Tommasino Francesca presso il cui studio Controparte_1 ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente (come da note scritte di udienza depositate in data 14.4.2025 da parte ricorrente e in data 17.4.2025 da parte resistente):
“1) Disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori e , a Persona_1 Persona_2 favore di entrambi i genitori con esercizio in forma congiunta della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione che riguardino alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Disporre che ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e la collocazione Parte_1 dei figli e la residenza degli stessi presso la madre, con l'impegno del padre di lasciare la casa familiare entro e non oltre il termine di un mese a decorrere dal 07.04.2025.
4) Ciascun genitore, salvo diversi accordi, terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: - la madre terrà con sé i figli dalla domenica sera al venerdì sera presso la casa familiare;
- il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera alla domenica sera: la madre si rende disponibile ad accompagnare e riprenderli laddove il padre non potesse accompagnarli e/o prenderli dalla casa materna;
- in ogni caso il padre potrà vedere i figli ogni qual volta ne faccia richiesta, previo anticipato accordo con la madre, anche nei giorni di non sua spettanza.
5) I genitori, consapevoli di doversi sempre comportare con la massima responsabilità nel preminente interesse della prole, si impegnano a modificare di comune accordo le modalità di visita e di frequentazione, compatibilmente con i rispettivi impegni, allorquando dovessero risultare inconciliabili con le occupazioni lavorative e/o gli impegni scolastici e socio-ricreativi dei minori.
6) Salvo diversi accordi tra i genitori, disporre che i minori trascorrano con ciascun genitore, secondo la regola dell'alternanza, le vacanze natalizie, da considerarsi quali vacanze scolastiche, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (sempre dalle 8.30 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo giorno) precisando che con riferimento al 24 e al 25 Dicembre i figli trascorrano alternativamente la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e così alternativamente per le vacanze Pasquali (d'intesa che venerdì, sabato e domenica con un genitore – dalle 8.30 del primo giorno alle 21.00 dell'ultimo - e lunedì, martedì e mercoledì con l'altro genitore). Il primo periodo spetterà alla madre, e così alternativamente. I giorni festivi infrannuali come le vacanze scolastiche di Carnevale, i ponti e ogni altra festività scolastica, verranno trascorsi dai minori con i genitori secondo il principio dell'alternanza. In caso di mancanza di accordo prevarranno, negli anni pari, le necessità materne e negli anni dispari quelle paterne.
7) Disporre che i minori durante le vacanze estive - da giungo a settembre - seguano la madre presso la casa dei nonni in Alberobello (BA) ove il padre potrà raggiungerli, previo accordo tra i genitori, per ivi trascorrere i 15 giorni consecutivi.
8) Disporre che le Parti si prestino reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto dei figli minori e di ogni altro documento equipollente.
9) Disporre che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1 propri figli minori e un contributo mensile alla signora Persona_1 Per_2 Parte_1 con bonifico bancario alle coordinate bancarie di quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, di importo complessivo di €. 500,00 (Euro cinquecento/00), pari ad €. 250,00 (Euro duecentocinquanta) per ciascun figlio con rivalutazione ISTAT automatica.
10) Per le spese straordinarie dei figli, i genitori contribuiranno comunque nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e delle spese extra scolastiche compreso la mensa e il vestiario nonché al pagamento nella misura del 50% di ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata e/o necessitata e in ogni caso documentata. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle condizioni sopra riportate, in materia di definizione delle spese ordinarie, spese extra assegno, onere di documentazione, individuazione delle singole voci di spesa extra assegno, modalità e termini di corresponsione delle spese extra assegno, troverà applicazione il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15.03.16 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che i genitori accettano e approvano come linea guida.
11) Disporre che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto e percepito integralmente, ovvero CP_2 nella misura del 100%, dalla madre, genitore collocatario, che beneficerà in via esclusiva anche degli sgravi e/o detrazioni fiscali per i figli a suo carico al 100%
12) Il sig. si impegna a saldare le spese di riscaldamento pregresse della casa Controparte_1 familiare sita in via Giotto a Grugliasco per la stagione 2024/2025 ed altresì si impegna a pagare le multe per infrazioni del Codice della Strada, da lui prese e notificate alla sig.ra la quale, a Pt_1 sua volta, si impegna ad ultimare il pagamento della rateizzazione già in corso per pregresse multe di quest'ultimo.
13) Spese legali compensate tra le Parti.”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso depositato il 19/07/2024 chiedeva al Tribunale disporsi Parte_1 l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a sé della casa familiare, un regime di vista padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso, un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di E 600 al mese (E 300 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegno unico interamente a proprio favore.
Con memoria difensiva depositata il 4.4.2025 si costituiva in giudizio CP_1
, dando atto del raggiungimento, nelle more, di un accordo tra le parti a definizione della
[...] complessiva vertenza.
Su istanza congiunta delle parti veniva quindi disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto per quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e a favore Persona_1 Persona_2 di entrambi i genitori con esercizio in forma congiunta della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione che riguardino la loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e la collocazione dei Parte_1 figli e la residenza degli stessi presso la madre, dando atto che il padre si è impegnato a lasciare la casa familiare entro e non oltre il termine di un mese a decorrere dal 07.04.2025.
DISPONE che ciascun genitore, salvo diversi accordi, tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- la madre terrà con sé i figli dalla domenica sera al venerdì sera presso la casa familiare;
- il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera alla domenica sera: la madre si rende disponibile ad accompagnare e riprenderli laddove il padre non potesse accompagnarli e/o prenderli dalla casa materna;
- in ogni caso il padre potrà vedere i figli ogni qual volta ne faccia richiesta, previo anticipato accordo con la madre, anche nei giorni di non sua spettanza.
- i genitori, consapevoli di doversi sempre comportare con la massima responsabilità nel preminente interesse della prole, si impegnano a modificare di comune accordo le modalità di visita e di frequentazione, compatibilmente con i rispettivi impegni, allorquando dovessero risultare inconciliabili con le occupazioni lavorative e/o gli impegni scolastici e socio-ricreativi dei minori.
- salvo diversi accordi tra i genitori, i minori trascorrano con ciascun genitore, secondo la regola dell'alternanza, le vacanze natalizie, da considerarsi quali vacanze scolastiche, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (sempre dalle 8.30 del primo giorno alle ore 21.00 dell'ultimo giorno) precisando che con riferimento al 24 e al 25 Dicembre i figli trascorrano alternativamente la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e così alternativamente per le vacanze Per_3 (d'intesa che venerdì, sabato e domenica con un genitore – dalle 8.30 del primo giorno alle 21.00 dell'ultimo - e lunedì, martedì e mercoledì con l'altro genitore). Il primo periodo spetterà alla madre, e così alternativamente. I giorni festivi infrannuali come le vacanze scolastiche di Carnevale, i ponti e ogni altra festività scolastica, verranno trascorsi dai minori con i genitori secondo il principio dell'alternanza. In caso di mancanza di accordo prevarranno, negli anni pari, le necessità materne e negli anni dispari quelle paterne.
- i minori durante le vacanze estive - da giungo a settembre - seguiranno la madre presso la casa dei nonni in Alberobello (BA) ove il padre potrà raggiungerli, previo accordo tra i genitori, per ivi trascorrere i 15 giorni consecutivi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto dei figli minori e di ogni altro documento equipollente.
DISPONE che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei propri Controparte_1 figli minori e un contributo mensile alla signora con Persona_1 Per_2 Parte_1 bonifico bancario alle coordinate bancarie di quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, di importo complessivo di €. 500,00 (Euro cinquecento/00), pari ad €. 250,00 (Euro duecentocinquanta) per ciascun figlio con rivalutazione ISTAT automatica.
DISPONE, relativamente alle spese straordinarie dei figli, che i genitori contribuiscano entrambi nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e delle spese extra scolastiche compreso la mensa e il vestiario nonché al pagamento nella misura del 50% di ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata e/o necessitata e in ogni caso documentata. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle condizioni sopra riportate, in materia di definizione delle spese ordinarie, spese extra assegno, onere di documentazione, individuazione delle singole voci di spesa extra assegno, modalità e termini di corresponsione delle spese extra assegno, troverà applicazione il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15.03.16 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, che i genitori accettano e approvano come linea guida.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto e percepito CP_2 integralmente, ovvero nella misura del 100%, dalla madre, genitore collocatario, che beneficerà in via esclusiva anche degli sgravi e/o detrazioni fiscali per i figli a suo carico al 100%.
DÀ ATTO che il sig. dichiara di impegnarsi a saldare le spese di riscaldamento Controparte_1 pregresse della casa familiare sita in via Giotto a Grugliasco per la stagione 2024/2025 ed altresì si impegna a pagare le multe per infrazioni del Codice della Strada, da lui prese e notificate alla sig.ra la quale, a sua volta, dichiara di impegnarsi ad ultimare il pagamento della rateizzazione già Pt_1 in corso per pregresse multe di quest'ultimo.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.