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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1938/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A rapp.to e difeso giusta procura in atti dal prof. avv. Parte_1
Lorenzo Ioele.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
Marcello Murolo.
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnativa di licenziamento disciplinare – Negligenza considerata ”grave” e “rilevante inadempimento” - Sussistenza del fatto contestato - Recidiva - Precedenti sanzioni di “sospensione” nel biennio –
Profili di proporzionalità tra sanzione e addebiti disciplinari. Acquisita documentazione, tentata la conciliazione, svolto il libero interrogatorio ed escussi i testi ammessi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta, presso il Centro di riabilitazione denominato , con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato, sottoscritto il 16/4/2019 (v. all. 1 della produzione attorea), qualifica di direttore amministrativo ed inquadramento nella categoria E, posizione E2, del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie stipulato dalla AIOP.
Si applica ratione temporis al caso in esame la disciplina dei licenziamenti relativa ai contratti a tutele crescenti di cui al d. lgs 23/2015.
Al ricorrente, con lettera di contestazione del 19.10.2022, è stata contestata
“grave” negligenza nel non aver immediatamente emesso nota di credito nei confronti dell' già in data 6 ottobre 2022, ma di aver atteso ben 13 giorni, sino al 19.10.2022, per il rimborso di prestazioni che erano state pagate alla da parte dell' ma che erano state CP_1 Controparte_1
falsamente attestate da un terapista infedele (trattandosi di pazienti risultati già deceduti alla data del trattamento dichiarato).
Tale condotta negligente -ed inosservante delle disposizione ripetutamente impartite dal datore di lavoro- avrebbe causato disdoro alla , CP_1
consentendo l'attivarsi di indagini da parte dell' la pubblicazione di articoli di stampa pregiudizievoli del buon nome dell'impresa.
All'esito delle contestazioni e delle giustificazioni rese dal lavoratore la resistente irrogava, pertanto, il licenziamento disciplinare per giusta causa con lettera del 2 novembre 2022; in quest'ultima il datore di lavoro richiamava in modo generico ulteriori precedenti disciplinari che erano stati, invece, analiticamente indicati nella lettera di contestazione disciplinare ai fini della recidiva.
Deve subito osservarsi che il copioso elenco dei precedenti disciplinari riportato nella lettera di contestazione è risultato contenere anche taluni fatti addebitati che non hanno poi dato adito ad una sanzione.
In proposito deve ricordarsi che, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva;
la verifica in ordine alla identità o diversità dei fatti contestati, implica apprezzamenti di merito, concernenti l'interpretazione degli atti del procedimento disciplinare e la valutazione degli accadimenti in essi riportati, non suscettibili di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass.
n. 12321 del 14/04/2022; Cass. n. 26815 del 23/10/2018).
Tra quelli richiamati nella lettera di contestazione gli unici precedenti disciplinari che hanno avuto un effettivo esito sanzionatorio nel biennio precedente sono stati, pertanto, i seguenti:
1. 2/12/2020: provvedimento del rimprovero scritto;
2. 9/8/2021: sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione;
3. 2/11/2021: provvedimento di 1 giorno di sospensione;
4. 29/12/2021: sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione;
5. 20/5//2022: provvedimento di 2 giorni di sospensione;
6. 12/7/2022: provvedimento di 4 giorni di sospensione;
7. 10/10/2022: provvedimento del richiamo verbale.
Dette sanzioni, non impugnate nell'immediatezza dal lavoratore, sono state qui impugnate unitamente al licenziamento per giusta causa.
Tanto brevemente sintetizzato, deve osservarsi che l'istruttoria svolta nel processo ha dato conferma della sostanziale sussistenza dei fatti contestati.
Si ricorda, infatti, che la disciplina applicabile nella specie (d.lgs 23/2015) ammette l'azione di reintegra conseguente l'annullamento del licenziamento disciplinare illegittimo solo nell'ipotesi dell'insussistenza del fatto contestato.
Non si può tuttavia ignorare la contrattazione collettiva (così come ormai ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito) lì dove i fatti in contestazione rientrino in fattispecie astratte per le quali le parti sociali hanno previsto solo sanzioni conservative. Non può, difatti, il legislatore travalicare la volontà negoziale delle parti sociali in un rapporto di diritto privato.
Nel caso di specie deve osservarsi che dalle emergenze processuali non pare potersi desumere l'insussistenza del fatto contestato.
I testi escussi hanno, in larga maggioranza, confermato il fatto storico che è stato posto a base della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, confermando in buona sostanza anche gli addebiti oggetto delle precedenti sanzioni disciplinari. I testi , , Testimone_1 Testimone_2
, hanno tutti confermato che, a Testimone_3 Testimone_4
seguito della scoperta del pagamento da parte dell' di terapie inesistenti
(attestate falsamente da un terapista infedele) il CdA deliberò l'immediata emissione di note di credito all' per la restituzione dei pagamenti ricevuti
(complessivamente ammontanti a circa 7.000 o 8.000 euro, v. teste . CP_1
A tale CdA era presente lo stesso ricorrente. A seguito di tale determina il ricorrente, che ricevette l'incarico specifico di porre in essere le note di credito, impiegò quasi due settimane ad eseguire il deliberato del CdA, nel mentre gli sarebbe stato alquanto semplice acquisire i dati necessari sia attraverso gli archivi informatici interni ed i programmi di gestione della , sia CP_1
acquisendo informazioni dai colleghi dell'ambulatorio (v. dichiarazioni di impiegata amministrativa dell'Ufficio del personale). Testimone_2
L'Amministratore, peraltro, ebbe a sollecitare più volte il ricorrente ad emettere materialmente la nota di credito (v. teste ). Sta di fatto che la Testimone_3
nota di credito fu emessa solo il 19 ottobre 2022 in concomitanza con la pubblicazione di taluni articoli di stampa che riportavano il fatto scandalistico.
Allo stesso modo hanno trovato conferma i precedenti episodi contestati: il ricorrente non si avvide del doppio pignoramento eseguito da un creditore per il medesimo credito e non si oppose in modo tempestivo;
gli importi (che da quanto consta dalla lettera di contestazione non erano esigui) furono pagati due volte, dovendosi poi la attivare per il recupero dell'indebito CP_1
(v. dichiarazioni di , ). Testimone_4 Testimone_2
Vi sono poi state altre contestazioni: la cattiva organizzazione di una festa annuale ed il malfunzionamento di un nuovo macchinario acquistato dalla
[...]
in tale occasione, ove voleva farsene un uso dimostrativo;
l'aver mal CP_1
riportato la volontà aziendale ad un tavolo tecnico con l' l'aver provveduto con ritardo agli acquisti di vestiario per i degenti, etc. (v. testi e Tes_4
, nonché le numerose contestazioni disciplinari prodotte in atti). Tes_2
Come già detto, quindi, dalla valutazione complessiva della prova non pare potersi escludere la sussistenza dei fatti contestati, sia nella loro materialità, sia sotto il profilo della loro rilevanza ai fini disciplinari. Almeno tanto non si ritiene provato dall'istruttoria.
Come è poi noto -passando ad altro profilo di doglianza- il d.lgs 23/2015 esclude, ai fini dell'azione di reintegra, che il Giudice possa compiere valutazioni di proporzionalità tra la sanzione ed il fatto contestato.
Deve peraltro osservarsi che il contratto collettivo applicato nella specie, nella parte destinata al codice di disciplina, appare strutturato in modo peculiare, nel senso che indica una serie di condotte sanzionabili per poi disporre un generale principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla maggior o minor gravità della condotta (cioè di quelle medesime condotte elencate), lasciando così all'interprete il compito di stabilire se a una certa tipologia di addebito disciplinare debba applicarsi una sanzione più lieve o una più grave.
In altri termini il contratto non tipizza separatamente le condotte in relazione a ciascuna sanzione (richiamo verbale, richiamo scritto, multa sino a 4 ore, sospensione sino a 10 giorni), bensì redige un elenco unico delle condotte sanzionabili, e rimette poi alla valutazione del datore di lavoro la sanzione applicabile in base alla diversa gravità che il fatto contestato può rivestire in diverse circostanze. Modalità questa che già può apparire poco precisa rispetto al principio di civiltà giuridica nullum crimen nulla poena generalmente ritenuto applicabile anche al regime sanzionatorio in ambito giuslavoristico, e che lascia non pochi imbarazzi al Giudicante cui è appunto preclusa per legge la valutazione di proporzionalità ai fini dell'azione di reintegra.
Con specifico riferimento alla sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, poi, il CCNL considera le ipotesi di “notevole inadempimento” in una serie di fattispecie ulteriormente elencate e, tra queste, la prima riporta: “nei casi di cui al capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità”. Dunque il primo elenco rientra anche nella più grave sanzione del licenziamento lì dove la condotta posta in essere sia connotata da “particolare gravità”.
Nel capoverso precedente, poi, al punto III è racchiusa l'ipotesi in cui il lavoratore “commetta negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati”; fattispecie questa in cui appare rientrare l'addebito contestato.
Tra i casi ulteriormente elencati per la sanzione del licenziamento, al punto c), viene altresì specificata l'ipotesi del “recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di due anni dall'applicazione della prima sanzione”.
Ricapitolando il lavoratore ricorrente è stato licenziato, da un canto, in quanto il datore di lavoro ha considerato “notevole inadempimento”, con carattere “di particolare gravità”, la condotta negligente posta in essere dal lavoratore nel ritardare di 13 giorni l'emissione delle note di credito all'
Ha poi, per altro verso, ritenuto la sanzione del licenziamento per giusta causa giustificata pure dai precedenti disciplinari e, soprattutto, da quelli che si sono conclusi con la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, comminate nell'ultimo biennio;
in particolare:
1. 2/11/2021: provvedimento di 1 giorno di sospensione;
2. 20/5//2022: provvedimento di 2 giorni di sospensione;
3. 12/7/2022: provvedimento di 4 giorni di sospensione.
Con riferimento a tali specifici precedenti, come già osservato, i testi escussi non hanno dato un contributo determinante al fine di far ritenere l'illegittimità dei suddetti procedimenti disciplinari richiamati come recidiva biennale. I fatti addebitati sono stati confermati dalla maggioranza dei testi e non sono emersi profili di infondatezza atti a giustificare l'annullamento delle singole sanzioni conservative impugnate in uno con il licenziamento.
Sotto il diverso aspetto della proporzionalità della sanzione, -discendente dal principio di gradualità disciplinato dall'art. 2106 c.c., da valutare ai soli fini risarcitori del licenziamento eventualmente ritenuto illegittimo sotto questo specifico profilo- deve evidenziarsi che il fatto storico in contestazione, che è stato principalmente posto a fondamento del licenziamento per giusta causa, potrebbe anche non avere in re ipsa connotazioni di particolari gravità.
In punto di diritto deve ricordarsi che la mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, non può determinare la pretermissione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo (Cass.
n. 19868 del 12/07/2023).
In punto di fatto, nel caso di specie deve giocoforza tenersi presente, ai fini della valutazione della gravità della condotta, che non appare dimostrata una chiara correlazione tra la ritardata emissione delle note di credito e la pubblicazione di articoli di stampa;
non v'è prova, in altri termini, che una più tempestiva emissione della nota di credito avrebbe scongiurato la notizia giornalistica. Ché, anzi, la natura scandalistica della vicenda (in genere particolarmente appetibile per le cronache) ha, con tutta probabilità, dato la stura alle notizie di stampa in maniera del tutto indipendente dalle anzidette note di credito. Risulta poi incontestato che, per tale vicenda, non ci sia stato alcun seguito nei rapporti con l' e che i rapporti stessi non hanno subito pregiudizi di sorta. Non v'è prova, infine, di un atteggiamento del lavoratore deliberatamente mirato a disobbedire alle disposizioni datoriali e che sia andato intenzionalmente oltre la semplice negligenza contestata.
Non sembra, quindi, che la condotta negligente posta in essere dal ricorrente sia stata in sé connotata da quella “particolare gravità” richiesta dal contratto collettivo ai fini della sanzione del licenziamento.
Tanto osservato deve tuttavia aggiungersi che, nella specifica sanzione espulsiva qui impugnata, v'è certamente di più del singolo episodio contestato.
Pare, difatti, evidente che il ripetersi -decisamente frequente nel biennio- di procedimenti disciplinari (in assenza della diversa prospettazione di atti persecutori strumentalmente orientati alla condotta mobbizzante del datore di lavoro) attesti una globale insoddisfazione datoriale circa la qualità della prestazione resa dal proprio dipendente;
dipendente che -si ricorderà-, rivestiva il ruolo apicale di “direttore amministrativo”, caratterizzato da notevole autonomia decisionale ed operativa;
ruolo, dunque, connotato per sua natura da un più profondo intuitus personae.
La circostanza che nel biennio il ricorrente abbia subito una pluralità di procedimenti disciplinari, di cui tre conclusisi con la sanzione della sospensione, risulta pertanto determinante anche ai fini della valutazione della proporzionalità, costringendo il Giudicante ad escludere l'evidenza di un vizio in tal senso.
Né può condividersi la tesi paventata dal ricorrente nel ritenere esaurito il potere disciplinare del datore di lavoro lì dove egli, al compimento del secondo provvedimento di sospensione, pur potendo in base al contratto collettivo procedere al licenziamento, non lo aveva fatto, così rinunciando per facta concludentia ad esercitare il potere sanzionatorio, che si sarebbe così definitivamente consumato. Invero sembrerebbe strano che un atteggiamento più benevolo adottato dalla parte datoriale nel comminare misure disciplinari conservative, lì dove avrebbe già potuto decidere per il licenziamento, possa poi precludergli di avvalersi della recidiva al reiterarsi di nuove ed ulteriori condotte negligenti del lavoratore. Se, in altri termini, il CCNL stabilisce la possibilità del licenziamento all'esito di due provvedimenti di sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione comminati nel biennio, ben potrà il datore di lavoro avvalersi della medesima disposizione contrattuale all'esito di tre provvedimenti di sospensione irrogati nel biennio, senza che il terzo provvedimento di sospensione possa tradursi in una rinuncia definitiva ad avvalersi della recidiva.
Il ricorso non può, dunque, essere accolto.
Le spese processuali, in considerazione della controvertibilità del caso giudiziario (che ha lasciato non pochi dubbi anche al presente interprete) sono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, li 22.1.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A rapp.to e difeso giusta procura in atti dal prof. avv. Parte_1
Lorenzo Ioele.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
Marcello Murolo.
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnativa di licenziamento disciplinare – Negligenza considerata ”grave” e “rilevante inadempimento” - Sussistenza del fatto contestato - Recidiva - Precedenti sanzioni di “sospensione” nel biennio –
Profili di proporzionalità tra sanzione e addebiti disciplinari. Acquisita documentazione, tentata la conciliazione, svolto il libero interrogatorio ed escussi i testi ammessi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta, presso il Centro di riabilitazione denominato , con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
indeterminato, sottoscritto il 16/4/2019 (v. all. 1 della produzione attorea), qualifica di direttore amministrativo ed inquadramento nella categoria E, posizione E2, del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie stipulato dalla AIOP.
Si applica ratione temporis al caso in esame la disciplina dei licenziamenti relativa ai contratti a tutele crescenti di cui al d. lgs 23/2015.
Al ricorrente, con lettera di contestazione del 19.10.2022, è stata contestata
“grave” negligenza nel non aver immediatamente emesso nota di credito nei confronti dell' già in data 6 ottobre 2022, ma di aver atteso ben 13 giorni, sino al 19.10.2022, per il rimborso di prestazioni che erano state pagate alla da parte dell' ma che erano state CP_1 Controparte_1
falsamente attestate da un terapista infedele (trattandosi di pazienti risultati già deceduti alla data del trattamento dichiarato).
Tale condotta negligente -ed inosservante delle disposizione ripetutamente impartite dal datore di lavoro- avrebbe causato disdoro alla , CP_1
consentendo l'attivarsi di indagini da parte dell' la pubblicazione di articoli di stampa pregiudizievoli del buon nome dell'impresa.
All'esito delle contestazioni e delle giustificazioni rese dal lavoratore la resistente irrogava, pertanto, il licenziamento disciplinare per giusta causa con lettera del 2 novembre 2022; in quest'ultima il datore di lavoro richiamava in modo generico ulteriori precedenti disciplinari che erano stati, invece, analiticamente indicati nella lettera di contestazione disciplinare ai fini della recidiva.
Deve subito osservarsi che il copioso elenco dei precedenti disciplinari riportato nella lettera di contestazione è risultato contenere anche taluni fatti addebitati che non hanno poi dato adito ad una sanzione.
In proposito deve ricordarsi che, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva;
la verifica in ordine alla identità o diversità dei fatti contestati, implica apprezzamenti di merito, concernenti l'interpretazione degli atti del procedimento disciplinare e la valutazione degli accadimenti in essi riportati, non suscettibili di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass.
n. 12321 del 14/04/2022; Cass. n. 26815 del 23/10/2018).
Tra quelli richiamati nella lettera di contestazione gli unici precedenti disciplinari che hanno avuto un effettivo esito sanzionatorio nel biennio precedente sono stati, pertanto, i seguenti:
1. 2/12/2020: provvedimento del rimprovero scritto;
2. 9/8/2021: sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione;
3. 2/11/2021: provvedimento di 1 giorno di sospensione;
4. 29/12/2021: sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione;
5. 20/5//2022: provvedimento di 2 giorni di sospensione;
6. 12/7/2022: provvedimento di 4 giorni di sospensione;
7. 10/10/2022: provvedimento del richiamo verbale.
Dette sanzioni, non impugnate nell'immediatezza dal lavoratore, sono state qui impugnate unitamente al licenziamento per giusta causa.
Tanto brevemente sintetizzato, deve osservarsi che l'istruttoria svolta nel processo ha dato conferma della sostanziale sussistenza dei fatti contestati.
Si ricorda, infatti, che la disciplina applicabile nella specie (d.lgs 23/2015) ammette l'azione di reintegra conseguente l'annullamento del licenziamento disciplinare illegittimo solo nell'ipotesi dell'insussistenza del fatto contestato.
Non si può tuttavia ignorare la contrattazione collettiva (così come ormai ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito) lì dove i fatti in contestazione rientrino in fattispecie astratte per le quali le parti sociali hanno previsto solo sanzioni conservative. Non può, difatti, il legislatore travalicare la volontà negoziale delle parti sociali in un rapporto di diritto privato.
Nel caso di specie deve osservarsi che dalle emergenze processuali non pare potersi desumere l'insussistenza del fatto contestato.
I testi escussi hanno, in larga maggioranza, confermato il fatto storico che è stato posto a base della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, confermando in buona sostanza anche gli addebiti oggetto delle precedenti sanzioni disciplinari. I testi , , Testimone_1 Testimone_2
, hanno tutti confermato che, a Testimone_3 Testimone_4
seguito della scoperta del pagamento da parte dell' di terapie inesistenti
(attestate falsamente da un terapista infedele) il CdA deliberò l'immediata emissione di note di credito all' per la restituzione dei pagamenti ricevuti
(complessivamente ammontanti a circa 7.000 o 8.000 euro, v. teste . CP_1
A tale CdA era presente lo stesso ricorrente. A seguito di tale determina il ricorrente, che ricevette l'incarico specifico di porre in essere le note di credito, impiegò quasi due settimane ad eseguire il deliberato del CdA, nel mentre gli sarebbe stato alquanto semplice acquisire i dati necessari sia attraverso gli archivi informatici interni ed i programmi di gestione della , sia CP_1
acquisendo informazioni dai colleghi dell'ambulatorio (v. dichiarazioni di impiegata amministrativa dell'Ufficio del personale). Testimone_2
L'Amministratore, peraltro, ebbe a sollecitare più volte il ricorrente ad emettere materialmente la nota di credito (v. teste ). Sta di fatto che la Testimone_3
nota di credito fu emessa solo il 19 ottobre 2022 in concomitanza con la pubblicazione di taluni articoli di stampa che riportavano il fatto scandalistico.
Allo stesso modo hanno trovato conferma i precedenti episodi contestati: il ricorrente non si avvide del doppio pignoramento eseguito da un creditore per il medesimo credito e non si oppose in modo tempestivo;
gli importi (che da quanto consta dalla lettera di contestazione non erano esigui) furono pagati due volte, dovendosi poi la attivare per il recupero dell'indebito CP_1
(v. dichiarazioni di , ). Testimone_4 Testimone_2
Vi sono poi state altre contestazioni: la cattiva organizzazione di una festa annuale ed il malfunzionamento di un nuovo macchinario acquistato dalla
[...]
in tale occasione, ove voleva farsene un uso dimostrativo;
l'aver mal CP_1
riportato la volontà aziendale ad un tavolo tecnico con l' l'aver provveduto con ritardo agli acquisti di vestiario per i degenti, etc. (v. testi e Tes_4
, nonché le numerose contestazioni disciplinari prodotte in atti). Tes_2
Come già detto, quindi, dalla valutazione complessiva della prova non pare potersi escludere la sussistenza dei fatti contestati, sia nella loro materialità, sia sotto il profilo della loro rilevanza ai fini disciplinari. Almeno tanto non si ritiene provato dall'istruttoria.
Come è poi noto -passando ad altro profilo di doglianza- il d.lgs 23/2015 esclude, ai fini dell'azione di reintegra, che il Giudice possa compiere valutazioni di proporzionalità tra la sanzione ed il fatto contestato.
Deve peraltro osservarsi che il contratto collettivo applicato nella specie, nella parte destinata al codice di disciplina, appare strutturato in modo peculiare, nel senso che indica una serie di condotte sanzionabili per poi disporre un generale principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla maggior o minor gravità della condotta (cioè di quelle medesime condotte elencate), lasciando così all'interprete il compito di stabilire se a una certa tipologia di addebito disciplinare debba applicarsi una sanzione più lieve o una più grave.
In altri termini il contratto non tipizza separatamente le condotte in relazione a ciascuna sanzione (richiamo verbale, richiamo scritto, multa sino a 4 ore, sospensione sino a 10 giorni), bensì redige un elenco unico delle condotte sanzionabili, e rimette poi alla valutazione del datore di lavoro la sanzione applicabile in base alla diversa gravità che il fatto contestato può rivestire in diverse circostanze. Modalità questa che già può apparire poco precisa rispetto al principio di civiltà giuridica nullum crimen nulla poena generalmente ritenuto applicabile anche al regime sanzionatorio in ambito giuslavoristico, e che lascia non pochi imbarazzi al Giudicante cui è appunto preclusa per legge la valutazione di proporzionalità ai fini dell'azione di reintegra.
Con specifico riferimento alla sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, poi, il CCNL considera le ipotesi di “notevole inadempimento” in una serie di fattispecie ulteriormente elencate e, tra queste, la prima riporta: “nei casi di cui al capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità”. Dunque il primo elenco rientra anche nella più grave sanzione del licenziamento lì dove la condotta posta in essere sia connotata da “particolare gravità”.
Nel capoverso precedente, poi, al punto III è racchiusa l'ipotesi in cui il lavoratore “commetta negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati”; fattispecie questa in cui appare rientrare l'addebito contestato.
Tra i casi ulteriormente elencati per la sanzione del licenziamento, al punto c), viene altresì specificata l'ipotesi del “recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di due anni dall'applicazione della prima sanzione”.
Ricapitolando il lavoratore ricorrente è stato licenziato, da un canto, in quanto il datore di lavoro ha considerato “notevole inadempimento”, con carattere “di particolare gravità”, la condotta negligente posta in essere dal lavoratore nel ritardare di 13 giorni l'emissione delle note di credito all'
Ha poi, per altro verso, ritenuto la sanzione del licenziamento per giusta causa giustificata pure dai precedenti disciplinari e, soprattutto, da quelli che si sono conclusi con la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, comminate nell'ultimo biennio;
in particolare:
1. 2/11/2021: provvedimento di 1 giorno di sospensione;
2. 20/5//2022: provvedimento di 2 giorni di sospensione;
3. 12/7/2022: provvedimento di 4 giorni di sospensione.
Con riferimento a tali specifici precedenti, come già osservato, i testi escussi non hanno dato un contributo determinante al fine di far ritenere l'illegittimità dei suddetti procedimenti disciplinari richiamati come recidiva biennale. I fatti addebitati sono stati confermati dalla maggioranza dei testi e non sono emersi profili di infondatezza atti a giustificare l'annullamento delle singole sanzioni conservative impugnate in uno con il licenziamento.
Sotto il diverso aspetto della proporzionalità della sanzione, -discendente dal principio di gradualità disciplinato dall'art. 2106 c.c., da valutare ai soli fini risarcitori del licenziamento eventualmente ritenuto illegittimo sotto questo specifico profilo- deve evidenziarsi che il fatto storico in contestazione, che è stato principalmente posto a fondamento del licenziamento per giusta causa, potrebbe anche non avere in re ipsa connotazioni di particolari gravità.
In punto di diritto deve ricordarsi che la mera reiterazione dell'illecito, pur rilevando ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, non può determinare la pretermissione della graduazione delle condotte di rilievo disciplinare contemplata dai contratti collettivi, di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo (Cass.
n. 19868 del 12/07/2023).
In punto di fatto, nel caso di specie deve giocoforza tenersi presente, ai fini della valutazione della gravità della condotta, che non appare dimostrata una chiara correlazione tra la ritardata emissione delle note di credito e la pubblicazione di articoli di stampa;
non v'è prova, in altri termini, che una più tempestiva emissione della nota di credito avrebbe scongiurato la notizia giornalistica. Ché, anzi, la natura scandalistica della vicenda (in genere particolarmente appetibile per le cronache) ha, con tutta probabilità, dato la stura alle notizie di stampa in maniera del tutto indipendente dalle anzidette note di credito. Risulta poi incontestato che, per tale vicenda, non ci sia stato alcun seguito nei rapporti con l' e che i rapporti stessi non hanno subito pregiudizi di sorta. Non v'è prova, infine, di un atteggiamento del lavoratore deliberatamente mirato a disobbedire alle disposizioni datoriali e che sia andato intenzionalmente oltre la semplice negligenza contestata.
Non sembra, quindi, che la condotta negligente posta in essere dal ricorrente sia stata in sé connotata da quella “particolare gravità” richiesta dal contratto collettivo ai fini della sanzione del licenziamento.
Tanto osservato deve tuttavia aggiungersi che, nella specifica sanzione espulsiva qui impugnata, v'è certamente di più del singolo episodio contestato.
Pare, difatti, evidente che il ripetersi -decisamente frequente nel biennio- di procedimenti disciplinari (in assenza della diversa prospettazione di atti persecutori strumentalmente orientati alla condotta mobbizzante del datore di lavoro) attesti una globale insoddisfazione datoriale circa la qualità della prestazione resa dal proprio dipendente;
dipendente che -si ricorderà-, rivestiva il ruolo apicale di “direttore amministrativo”, caratterizzato da notevole autonomia decisionale ed operativa;
ruolo, dunque, connotato per sua natura da un più profondo intuitus personae.
La circostanza che nel biennio il ricorrente abbia subito una pluralità di procedimenti disciplinari, di cui tre conclusisi con la sanzione della sospensione, risulta pertanto determinante anche ai fini della valutazione della proporzionalità, costringendo il Giudicante ad escludere l'evidenza di un vizio in tal senso.
Né può condividersi la tesi paventata dal ricorrente nel ritenere esaurito il potere disciplinare del datore di lavoro lì dove egli, al compimento del secondo provvedimento di sospensione, pur potendo in base al contratto collettivo procedere al licenziamento, non lo aveva fatto, così rinunciando per facta concludentia ad esercitare il potere sanzionatorio, che si sarebbe così definitivamente consumato. Invero sembrerebbe strano che un atteggiamento più benevolo adottato dalla parte datoriale nel comminare misure disciplinari conservative, lì dove avrebbe già potuto decidere per il licenziamento, possa poi precludergli di avvalersi della recidiva al reiterarsi di nuove ed ulteriori condotte negligenti del lavoratore. Se, in altri termini, il CCNL stabilisce la possibilità del licenziamento all'esito di due provvedimenti di sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione comminati nel biennio, ben potrà il datore di lavoro avvalersi della medesima disposizione contrattuale all'esito di tre provvedimenti di sospensione irrogati nel biennio, senza che il terzo provvedimento di sospensione possa tradursi in una rinuncia definitiva ad avvalersi della recidiva.
Il ricorso non può, dunque, essere accolto.
Le spese processuali, in considerazione della controvertibilità del caso giudiziario (che ha lasciato non pochi dubbi anche al presente interprete) sono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, li 22.1.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)