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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 8/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 27/12/2022 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. FINOTTI CRISTIAN
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 20.2.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “Ci si riporta alle eccezioni, deduzioni, argomentazione tutte spese negli scritti difensivi in atti e relativi documenti allegati, chiedendo accogliersi le già rassegnate conclusioni”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 cui allegava di aver contratto matrimonio il 20.11.2004.
Allegava:
1 - che dalla relazione nasceva il 4.10.2005 il figlio;
Persona_1
- che le parti si trasferivano in Italia nel 2007 stabilendosi prima a Zeminiana di Massanzago (PD)
e poi a Nervesa della Battaglia (TV);
- che del nucleo familiare faceva parte anche nata il [...] da una Persona_2 precedente relazione della ricorrente;
- che nel 2013 il resistente lasciava il tetto coniugale trasferendosi altrove definitivamente;
- che dal momento dell'allontanamento il resistente ometteva di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio lasciandoli in assoluta indigenza;
- che da ultimo il resistente si rendeva di fatto irreperibile.
Chiedeva, quindi, la pronuncia di sentenza di separazione con affido esclusivo a sé del minore e statuizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma ritenuta di giustizia.
− All'udienza del 16.6.2023 il difensore della ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza.
Il Presidente, all'esito dell'audizione della ricorrente, si riservava e con ordinanza di pari data autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, affidava il minore in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, regolamentava il diritto di visita del padre e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di
Treviso, fissando udienza avanti al Giudice istruttore per il proseguo.
− La ricorrente si costituiva avanti al Giudice istruttore con memoria integrativa, confermando di non avere più contatti con il marito, resosi irreperibile, e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come formulate e recepite successivamente nell'ordinanza presidenziale.
− All'esito della prima udienza, con ordinanza del 23.9.2024 il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., decorsi i quali, preso atto della mancata formulazione di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
− Considerati gli elementi di internazionalità della controversia, va dato atto preliminarmente che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla stessa ex art. 3 Reg. UE 2019/1111 essendo in Italia
l'ultima residenza abituale dei coniugi, ove ancora risiede la ricorrente.
2 − La legge sostanziale applicabile alla separazione ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010 (che ex art. 2 L.
218/1995 prevale sull'art. 31 di tale legge), in assenza di diversa scelta delle parti, è quella italiana vista l'ultima residenza abituale dei coniugi.
− Con riguardo alla determinazione della disciplina sostanziale da applicare al mantenimento nei confronti del figlio, si deve aver riguardo all'art. 45 L. 218/1995 e agli artt. 3, 5 e 15 del Regolamento
CE n. 4/2009, per cui la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è individuata secondo gli artt. 3,
4 e 5 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, in quella dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare. Non è revocabile in dubbio, pertanto, l'applicabilità, nel caso concreto, della legge italiana.
***
Sulla domanda di separazione
- Il ricorso è meritevole di accoglimento.
- La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza fra i coniugi.
- Parte resistente è rimasta contumace: non v'è dunque contestazione sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
- Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma primo, c.c. per addivenire ad una pronuncia di separazione personale giudiziale fra i coniugi.
- La ricorrente non ha documentato la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano, circostanza che comunque non osta alla pronuncia richiesta.
***
Sulle domande di affido, collocamento, visite e mantenimento del figlio delle parti
- Il figlio delle parti, , risulta essere divenuto maggiorenne il 4.10.2023: non vi è Persona_1 quindi luogo a provvedere sulle domande di affido, collocamento e visite per lo stesso.
- Sussistono invece i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente di condanna del resistente a contribuire al mantenimento del figlio, considerata l'età dello stesso (che non ha ancora compiuto 20 anni) e l'assenza di prova di una sua sopravvenuta indipendenza economica.
- Pur permanendo ignote le condizioni reddituali del padre, come già rilevato in sede presidenziale,
l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli sussiste anche in caso di eventuale disoccupazione degli stessi: nel caso in esame, peraltro, data l'età del resistente sussistono elementi, in assenza di prova contraria, per ritenere la capacità lavorativa dello stesso.
- Va pertanto confermato il contributo al mantenimento già posto a suo carico in sede presidenziale.
- Sul punto la ricorrente ha documentato il permanere della convivenza del figlio con sé e, quindi, la propria legittimazione attiva alla proposizione della domanda.
3 - Infatti, quanto alla legittimazione ad agire e a ricevere l'assegno sussistente in capo al genitore convivente con il figlio va ricordato che la stessa sussiste in quanto trattasi del soggetto che anticipa le spese per il suo mantenimento e che il figlio non è litisconsorte necessario in tale giudizio (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 05/04/2022, n. 11047; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 23/05/2017, n. 12972).
***
Sulle spese di lite
- Le spese, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod. come in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione (cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto della natura documentale della causa e della contumacia del resistente), seguono la soccombenza e vengono poste a carico del resistente in considerazione del fatto che in tema di spese processuali il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (Cass. civ. Sez. III
Ord., 27/02/2023, n. 5813). Deve inoltre essere tenuta in considerazione la necessità per la ricorrente di adire il Tribunale per la statuizione dell'obbligo di mantenimento ordinario del minore in capo al padre, stante la mancata contribuzione spontanea di questi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
8/2023 R.G.:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Galati (Romania) il 24.12.1983) e Parte_1
(n. a Munteni (Romania) l'11.5.1977), che hanno contratto matrimonio il Controparte_1
20.11.2004, atto iscritto dal Comune di Corod (Romania), atto n. 67, serie n. 323361;
− dispone il non luogo a provvedere sulle domande di affido, collocamento e visite del figlio delle parti,
, divenuto nel frattempo maggiorenne;
Persona_1
− dispone l'obbligo per , con decorrenza da gennaio 2023 (mese successivo al Controparte_1 deposito del ricorso), di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento ordinario di , maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, l'importo di € 300,00 mensili rivalutati e rivalutabili ISTAT;
− spese straordinarie per , individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato Persona_1
Tribunale, al 50 % a carico di ciascuno dei genitori.
− Condanna a rimborsare a le spese di lite dell'odierno giudizio Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente
4 dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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