Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, alla pubblica udienza del 29.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
SENTENZA nella causa N. 657/2025 RG Previdenza TRA
, nato a [...] il [...], C.F: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F: C.F._1 CP_1
, in qualità di genitori legali rapp.ti del minore C.F._2 [...]
(nato a [...] il [...], C.F: ), Persona_1 C.F._3 residenti in [...] A, rapp.ti e difes giusta procura in atti dagli
Avv.ti di e Enrico Romano, con cui elett.te domiciliano in Parte_1 Parte_1
Napoli alla Via Santa Lucia n. 123(comunicazioni alla pec:
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- ricorrenti -
E
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec:
t) Email_3
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.1.2025 parte ricorrente deduceva:
- che avendone diritto, presentava domanda all' per il c.d. bonus asilo, consistente in CP_3 un contributo economico erogato in favore dei genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d'età per le spese di frequenza dell'asilo nido;
- che con una prima domanda del 11/10/2023 (n. protocollo: : CP_3
5104.11/10/2023.0135985), si richiedevano le rette relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023;
- che con una seconda domanda del 06/03/2024 (n. protocollo:
.5104.06/03/2024.0029729) si richiedevano le rette relative ai mesi di gennaio, CP_3 febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024; CP_
- che l' accoglieva entrambe le domande, provvedendo inizialmente all'erogazione del contributo per le mensilità da settembre 2023 sino a marzo 2024;
- che rimanevano non pagati i bonus relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “I. Accertare e dichiarare il diritto in capo agli Avv.ti di ed , in qualità di genitori Parte_1 Parte_1 CP_1 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore di , di Persona_1 Parte_1 ricevere la prestazione oggetto del presente ricorso e, per l'effetto: -Condannare l' CP_3 in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti avvocati dichiaratisi all'uopo anticipatari ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso, cpa ed iva come per legge”.
Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
***** Va rilevato che a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l' ha CP_3 proceduto all'integrale pagamento della prestazione richiesta. Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dal resistente e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall' resistente, è pacifico il diritto della parte ricorrente CP_2
a percepire il cd bonus asilo per il periodo in oggetto. Tenuto conto che il pagamento è intervenuto in data 19.3.2025, ovvero dopo il deposito del ricorso (13.1.2025) e successivamente alla sua notifica, le spese del giudizio vanno poste a carico dell' , virtualmente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo. CP_3
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore della parte CP_3 ricorrente, delle spese che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% e rimborso C.U., IVA e CPA, con distrazione;
Napoli 29.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile