Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27789
CASS
Ordinanza 28 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 2 ottobre 2024, riguardante un'azione di responsabilità nei confronti di un sindaco di una società di capitali. Il ricorrente ha contestato la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che aveva confermato la condanna a risarcire il fallimento della società per danni derivanti dalla sua condotta omissiva, in particolare per non aver vigilato adeguatamente sulla gestione dell'amministratore unico. Le questioni giuridiche sollevate dal ricorrente riguardavano la validità delle sue dimissioni, la sua responsabilità limitata alla carica di sindaco e l'inefficacia delle iniziative che avrebbe dovuto intraprendere.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il sindaco non aveva dimostrato di aver ufficializzato le proprie dimissioni e che, pertanto, era responsabile per la sua condotta omissiva. Ha sottolineato che i sindaci hanno un dovere di vigilanza ampio e che la loro responsabilità può derivare anche dall'inerzia di fronte a violazioni macroscopiche. La Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non affrontassero adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, confermando così la condanna e imponendo le spese processuali a carico del ricorrente.

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Massime1

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate. (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione di condanna al risarcimento del danno pronunciata in favore del fallimento, nei confronti del componente del collegio sindacale della s.r.l. che aveva disatteso i doveri derivanti dalla sua carica, omettendo la convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., nonché l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393, comma 3 c.c., pur a fronte di gravi irregolarità).

Commentari2

  • 1Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 2407 c.c.
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 28 aprile 2025

  • 2La limitazione di responsabilità dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c.Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 5 novembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27789
Data del deposito : 28 ottobre 2024

Testo completo