Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
L'emissione del decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione, dovendosi ritenere improcedibile la domanda in difetto del presupposto idoneo a trasformare il diritto di proprietà in diritto all'indennizzo; ne consegue che la mancata deduzione in giudizio della tardività del decreto di esproprio non preclude al giudice adito ai sensi dell'art. 19 legge n. 865 del 1971 di porsi d'ufficio la relativa questione e quella dell'irrilevanza giuridica del provvedimento ablatorio emesso dopo la realizzazione dell'opera progettata.
Commentario • 1
- 1. Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9382 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE AL IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. L. DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato FRANCO F. F., rappresentato e difeso dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI BRINDISI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 78, presso l'avvocato GIAMPAOLO COGO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA MASSARI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 217/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata l'11/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/04/99 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente, l'Avvocato Tedeschini, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 giugno 1990, TO De LM, proprietario di un'area assoggettata, ai sensi della legge n. 865 del 1971 e ad istanza del Consorzio del Porto e dell'ASI di Brindisi, a procedimento di espropriazione per la costruzione del raddoppio dell'asse stradale di attraversamento della zona industriale della città, proponeva opposizione alla intervenuta stima dell'indennità definitiva. Con sentenza del 26 febbraio - 11 aprile 1996 la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'opposizione. Osservava:
a) che il decreto di esproprio era stato emanato dal Sindaco di Brindisi il 15.2.1990 e notificato al De LM il 23.5.1990;
b) che il provvedimento ablatorio era stato adottato in carenza di potere, atteso che il 5.2.1987 era scaduto il quinquennio (decorrente dalla data di immissione in possesso) di occupazione legittima, disposta con decreto del 20.11.1981, che non erano stati tempestivamente adottati provvedimenti di proroga di detto periodo e che, nel 1984, era stata ultima l'opera pubblica;
c) che dall'irreversibile trasformazione dell'area occupata era derivata, nel concorso degli ulteriori presupposti, l'estinzione del diritto dominicale del De LM ed il conseguente diritto di costui al risarcimento del danno subito;
d) che, peraltro, era preclusa l'automatica conversione dell'opposizione alla stima nella domanda di risarcimento da occupazione acquisitiva, devoluta alla cognizione del Tribunale, secondo gli ordinari criteri distributivi della competenza. Avverso la sentenza della Corte di appello il De LM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Il Consorzio intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 194 c.p.c., nonché insufficienza, perplessità e contraddittorietà di motivazione. Il De VI lamenta che la statuizione di inammissibilità dell'opposizione sia stata adottata in ragione dell'accertamento di una situazione estranea alle prospettazioni dei contendenti, difforme, persino, dall'attività assertiva del consorzio convenuto, ed evidenziata di sua iniziativa dal CTU, sulla base anche di un documento da lui acquisito e non prodotto in giudizio dalle parti.
Il convenuto non aveva denunciato l'esistenza di un fatto estintivo del diritto vantato dall'attore ed anzi aveva impostato le sue difese sul presupposto della validità ed operatività del decreto ablatorio.
Il CTU, cui era stato conferito esclusivamente l'incarico di "determinare l'ammontare delle indennità spettante all'attore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di espropriazioni per p.u." aveva ritenuto di riscontrare motu proprio "la notevole tardività" con cui era stata disposta l'ablazione del terreno de quo, occupato nel febbraio del 1982 e probabilmente assoggettato ad irreversibile trasformazione "intorno alla seconda metà del 1984 (o forse entro il 30.11.1985), secondo quanto si evincerebbe dal "certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore" degli stessi, certificato reperito di sua iniziativa e nella totale assenza, ignoranza ed inconsapevolezza dei contendenti. Il certificato difetterebbe poi dell'esatta individuazione del suolo interessato.
Inoltre, il CTU, che aveva preso in considerazione esclusivamente il verbale di immissione in possesso ed il decreto di espropriazione, non aveva accertato se alla supposta scadenza del termine previsto per il completamento dell'espropriazione la competente autorità amministrativa avesse procrastinato la durata dell'iter espropriativo o se questa fosse stata prorogata per legge.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nonché omessa e contraddittoria motivazione.
Il De VI assume che, ove anche fosse stata legittima l'utilizzazione di informazioni e documenti acquisiti dal CTU, comunque non sarebbe stato giustificato il convincimento relativo alla emanazione del decreto di espropriazione in carenza di potere ablativo. Assume che la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente perdita del potere ablativo possono essere ricondotti solo alla inutile scadenza del termine finale di compimento dell'opera e non a quella degli altri termini, riguardanti l'inizio e la fine del procedimento espropriativo, nonché l'inizio dei lavori, d'indole ordinatoria ed acceleratoria, previsti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865. Aggiunge che nella specie l'opera era stata ultimata nel rispetto del termine stabilito per il suo compimento, in quanto era stata realizzata nel quinquennio dalla pronuncia del decreto l'occupazione di urgenza. L'omessa denunzia dell'eventuale vizio di legittimità costituito dalla scadenza del termine per l'esaurimento della proceduta ablativa ed il conseguente mancato intervento di una pronuncia del giudice amministrativo, avevano lasciato integro il potere della p.a. di emanare il provvedimento ablatorio, pur dopo il decorso del termine ordinatorio di cui al citata art. 13, stante la persistente efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. La Corte, a completamento dell'indagine svolta d'ufficio, avrebbe dovuto anche verificare se i termini iniziali erano stati o meno prorogati, con l'adozione di specifici provvedimenti da parte della competente autorità amministrativa o per legge (d.l. n. 901 del 1984, conv. in l. n. 42 del 1985; d.l. n. 534 del 1987, conv.
in l. n. 47 del 1988; l. n. 158 del 1991).
3. I due motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono in parte fondati.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la circostanza che le parti non avessero dedotto in giudizio la tardività del decreto di esproprio non precludeva al giudice di porsi d'ufficio la relativa questione e quella dell'irrilevanza giuridica del provvedimento ablatorio emesso dopo la realizzazione dell'opera progettata. Dalla soluzione di tale questione, infatti, derivava l'utilizzabilità della procedura prevista dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971. L'emissione del decreto di esproprio costituisce,
infatti, condizione dell'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione, senza di che, venendo meno il presupposto stesso perché si configuri la trasformazione del diritto di proprietà in diritto all'indennizzo, la domanda è improcedibile (Cass. 19 maggio 1998 n. 4985; cfr. pure Cass. 21 maggio 1997 n. 4537). Nella specie, la Corte di appello è pervenuta alla conclusione che il decreto di espropriazione, adottato solo il 15 febbraio 1990 (quasi dieci anni dopo il decreto di occupazione) era giuridicamente irrilevante, in quanto si erano autonomamente verificati gli effetti acquisitivi della c.d. accessione invertita, essendo scaduto il termine massimo di occupazione, che non era stato prorogato, ed essendo l'opera stata realizzata nel 1984. Al giudice non era precluso di prendere come riferimento elementi di fatto ricavabili dalla consulenza tecnica, quali l'individuazione dell'epoca nella quale l'opera era stata realizzata, tenuto conto che si tratta comunque di elementi attinenti alla vicenda espropriativa-ablativa, che la relazione del CTU è stata soggetta ad esame nel contraddittorio delle parti e che nessuna specifica contestazione sull'esattezza dei dati risulta essere stata avanzata dinanzi alla Corte d'appello. La decisione impugnata non appare, però, corretta sotto il profilo riguardante le proroghe dell'occupazione.
La Corte di appello, premesso che l'occupazione temporanea ed urgente (come da decreto adottato in data 20 novembre 1981) aveva come termine massimo di durata quello di cinque anni, che andavano a scadere il 5 febbraio 1987 (avuto riguardo alla data di immissione in possesso), ha ritenuto che da quest'ultima data l'occupazione fosse divenuta illegittima, non potendosi applicare le leggi di proroga. Secondo la sentenza impugnata, infatti, la proroga non opera automaticamente ma richiede uno specifico provvedimento della competente autorità amministrativa prima della maturazione del termine originariamente stabilito.
Osserva il Collegio che tale principio, applicabile alla proroga disposta dall'art. 5 della legge 29 luglio 1980 n. 385, non vale per le proroghe previste da alcune leggi successive, come giustamente sottolineato dal ricorrente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la legge non elevi in maniera astratta e generale il termine massimo quinquennale di durata delle occupazioni di urgenza, con l'attribuzione alla p.a. del potere di prorogare il termine delle concrete occupazioni entro i nuovi limiti temporali (in tal modo l'art. 5 della legge n. 385 del 1980), ma incida in maniera diretta ed immediata sulla scadenza dei periodi di occupazione temporanea come già concretamente determinati dall'autorità amministrativa, attuandone il prolungamento (come con l'art. 5 bis della legge n. 42 del 1985, di conversione del d.l. n. 901 del 1984, con l'art. 14 della legge n. 47 del 1988, di conversione del d.l. n. 534 del 1987,
e con l'art. 22 della legge n. 158 del 1991), la proroga della durata è automatica e non necessita di un apposito provvedimento amministrativo di applicazione al caso concreto (Cass. Sez. Un. 8 luglio 1998 n. 6626; nello stesso senso, Cass. 9 dicembre 1998 n. 12382, Cass. 12 giugno 1998 n. 5879, 2 maggio 1997 n. 3798). Nella specie, quindi, l'occupazione è stata prorogata:
a) di un anno, e cioè fino al 5 febbraio 1988, per effetto dell'art.5 bis del d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, conv. con modificazioni nella legge 1 marzo 1985 n. 42;
b) di ulteriori due anni, e cioè fino al 5 febbraio 1990, per effetto dell'art.14 del d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. con mod. in legge 29 febbraio 1988 n. 47. Resta da esaminare la questione dell'applicabilità dell'ulteriore proroga biennale disposta con l'art. 22 della legge 20 maggio 1991 n. 158. Sul punto la causa può essere decisa nel merito da questa Corte, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti nella sentenza impugnata, L'art. 22 citato stabilisce, in particolare, che "Per le occupazioni di urgenza in corso, la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 14, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 1987 n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni".
Rileva il Collegio che, nella specie, in base a quanto precedentemente osservato (sub b), l'ultima proroga era scaduta il 5 febbraio 1990, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 158 del 1991 e l'opera pubblica era stata realizzata nel 1984,
sicché non ricorreva la condizione richiesta per l'applicazione della proroga, e cioè che l'occupazione di urgenza fosse "in corso". Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione sia illegittima, per totale mancanza di provvedimento autorizzatorio o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione di configura legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica, comporta l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore (da ultimo, Cass. Sez. Un. 29 agosto 1998 n. 8597). Nel caso in cui l'irreversibile trasformazione del fondo di proprietà del privato in opera pubblica si sia verificata nel periodo di occupazione legittima, senza che sia tempestivamente intervenuto un provvedimento ablatorio, l'illecito aquiliano si determina alla scadenza del termine di occupazione autorizzata, in quanto è in tale momento che si verifica l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla p.a., quale effetto dell'impossibilità di restituzione del bene (Cass. 8 luglio 1998 n. 6667). Applicando tali principio al caso in esame, ne deriva che il 5 febbraio 1990, data di scadenza dell'occupazione legittima per effetto delle proroghe sopra menzionate, il privato ha perso la proprietà del bene, già irreversibilmente trasformato. Il provvedimento ablatorio, emesso il 15 febbraio 1990, risulta perciò giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che è inammissibile l'opposizione ex art. 19 legge n. 865 del 1971. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione alla stima;
spese compensate dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma l'8 aprile 1999.