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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Anna
Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1097 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 tra
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); ( ); (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Trento 3, presso lo C.F._4 studio dell'avv. Massimiliano Carnovale che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-attori-opponenti- contro
GIÀ ( C.F. P.IVA ) in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via G. Marconi n.
51, presso lo studio dell'avv. domiciliatario Bruno Battaglia, rappresenta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Grillo e Antonella Grillo giusta procura alle liti in atti;
-convenuta-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 206/2015 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 14.5.2015 notificato il 27.5.2015
CONCLUSIONI: come da atti di causa
++++++++++++++++++++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri , , nonché e , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2015 ottenuto nei loro confronti da per il pagamento della somma di € 29.913,48, oltre interessi Controparte_2 convenzionali e spese della procedura, dovuta in forza di contratto di prestito personale.
A fondamento della spiegata opposizione gli opponenti hanno dedotto, l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiunto ex art. 633, c.p.c., l'indeterminatezza dei tassi applicati tali da presumere l'applicazione di interessi anatocistici e ultra-legali, nonché l'illegittima ed illecita segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca D'Italia e presso i Sistemi di Informazione
Bancaria e Creditizia. Chiedevano quindi all'intestato Tribunale, previo accertamento delle denunciate illegittimità, la revoca del decreto opposto e/o che venisse rideterminato il corretto rapporto dare avere tra le parti, nonché la restituzione del saldo risultante a loro credito, il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata Controparte_2 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Con note di udienza in trattazione scritta del 12.7.2022, il procuratore di comunicava la CP_2 fusione per incorporazione in che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., subentrerà Controparte_3
– ipso iure - in tutti i rapporti, anche processuali”. cui alla comparsa di costituzione e risposta.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e attraverso
CTU contabile.
Dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al merito della pretesa, si osserva quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a valutare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore con la domanda monitoria (che ha posizione di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
In tema di riparto dell'onere della prova, quando è l'istituto di credito parte attrice, a reclamare il saldo risultante dal contratto di prestito personale, grava su di essa l'onere di provare il credito vantato, in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c, secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi. Da parte loro gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione.
Di converso la banca ha contestato la fondatezza della proposta opposizione, essendo stata prodotta idonea documentazione.
Tanto doverosamente premesso in ordine alla posizione processuale delle parti, volgendo in maniera più specifica all'esame dei motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Circa le censure di parte opponente relative all'applicazione di interessi in misura non pattuita insiti nella pattuizione di un piano di ammortamento "alla francese”, il Tribunale ne rileva l'infondatezza.
Orbene, a detta della parte ricorrente tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito. Tale doglianza è infondata.
Invero il sistema di ammortamento c.d. alla francese prevede cioè il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale.
Il meccanismo sopra richiamato non produce una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota di interessi, anch'essa predeterminata.
In definitiva, se è vero che gli interessi pagati dal mutuatario risultano infine di entità maggiore - in quanto nel mutuo "alla francese" il rimborso del capitale si realizza più lentamente - tuttavia il medesimo gode pur sempre del vantaggio di pagare rate sempre uguali, ma soprattutto evita il versamento delle rate più onerose all'inizio del finanziamento (quando maggiore è il capitale su cui
"rientrare" e più alto l'importo degli interessi, come appunto avviene nel prestito con ammortamento
"all'italiana". Ciò peraltro è stato recentemente ribadito da autorevole giurisprudenza di merito che ha affermato che è evidente “che il metodo alla francese – che comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata – non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi. Deve pertanto escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" comporti l'adozione di pratiche anatocistiche dovendosi respingere anche sotto tale aspetto le argomentazioni degli attori.
Va poi disattesa la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni da illegittima segnalazione della sofferenza debitoria alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Tale segnalazione, infatti non appare illegittima atteso che gli attori hanno pagato soltanto alcune rate del prestito concluso inter-partes
(circostanza dedotta dalla banca convenuta e non specificamente contestata dagli attori) e che, in ogni caso, nessuna invalidità delle pattuizioni contrattuali inter-partes è stata provata dai ricorrenti.
Destituito di fondamento è anche l'altro motivo di opposizione con il quale gli ingiunta hanno lamentato l'eccessività degli importi pretesi dalla banca ed in particolare l'applicazione di interessi usurari nell'ambito del rapporto esistente tra le parti. Invero, ferme le assorbenti superiori considerazioni, occorre rilevare che in ogni caso, la CTU contabile espletata durante il giudizio, a seguito di accertamenti completi e con motivazioni esenti da vizi logico-giuridici, obiettive e scientificamente valide (e pertanto pienamente condivisibili), ha escluso che la banca opposta abbia applicato nel corso del rapporto tassi usurari illegittimi avendo osservato che:” Il tasso di interesse effettivamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa, tenendo conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti con la sola esclusione di imposte e tasse, è pari al 14,563% (prospetto allegato 3) e pertanto non risulta superato il c.d. “tasso soglia”; nel conteggio del TAEG viene esclusa l'incidenza degli interessi di mora che sono stati trattati a parte e che comunque non si possono sommare agli interessi corrispettivi “tout court”.
Il tasso di mora effettivo da applicare in caso di ritardato pagamento della rata, per come esposto all'art. 7 dell'addendum al contratto di prestito personale n° 1556741 (prospetto allegato 2), è “pari al TAN (Tasso Annuo Nominale) rilevato al momento della sottoscrizione del contratto maggiorato di 1 punto percentuale, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 7/3/1996 n.108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”; e, concluso come segue,” Sulla scorta di tali considerazioni, il Sig.
alla luce del piano di ammortamento rettificato risulta debitore nei confronti della Parte_1 al 28/04/2012 (data ultima rata pagata n°22) della somma di € 27.930,17 e degli Controparte_2 interessi maturati dal 29/04/2012 sino al soddisfo al tasso del 12,50 % e, comunque, entro i limiti della legge 108/96. Il C.T.U., sulla scorta di quanto suddetto, ritenuto che, le spese di assicurazione siano collegate alla erogazione del credito, ha quindi rideterminato un minor debito pari ad € 27.930,17 rispetto a quello oggetto di ingiunzione pari ad € 29.913,48 per debito residuo al 28/4/2012.
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico.
La CTU espletata, è congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti, e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica, possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Discende che i garanti non possono lamentare alcuna violazione da parte della banca, e, pertanto, anche l'eccezione concernente la nullità delle fideiussioni deve, perciò, essere rigettata.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, consente l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Le spese dell'espletata CTU dovranno essere poste in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-accerta e dichiara che alla data del 28.04.2012, risulta un saldo passivo (debito di parte opponente) pari ad € 27.930,17;
- condanna gli attori in solido, al pagamento, in favore del GIÀ Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 27.930,17, oltre CP_2 interessi legali a far data del 28.04.2012 al soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti;
-spese di lite compensate;
- pone definitivamente in solido tra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, detratto eventuale acconto già corrisposto. Lamezia Terme, 22.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Anna
Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1097 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 tra
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); ( ); (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Trento 3, presso lo C.F._4 studio dell'avv. Massimiliano Carnovale che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-attori-opponenti- contro
GIÀ ( C.F. P.IVA ) in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via G. Marconi n.
51, presso lo studio dell'avv. domiciliatario Bruno Battaglia, rappresenta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Grillo e Antonella Grillo giusta procura alle liti in atti;
-convenuta-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 206/2015 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 14.5.2015 notificato il 27.5.2015
CONCLUSIONI: come da atti di causa
++++++++++++++++++++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art.132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 Luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri , , nonché e , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2015 ottenuto nei loro confronti da per il pagamento della somma di € 29.913,48, oltre interessi Controparte_2 convenzionali e spese della procedura, dovuta in forza di contratto di prestito personale.
A fondamento della spiegata opposizione gli opponenti hanno dedotto, l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiunto ex art. 633, c.p.c., l'indeterminatezza dei tassi applicati tali da presumere l'applicazione di interessi anatocistici e ultra-legali, nonché l'illegittima ed illecita segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca D'Italia e presso i Sistemi di Informazione
Bancaria e Creditizia. Chiedevano quindi all'intestato Tribunale, previo accertamento delle denunciate illegittimità, la revoca del decreto opposto e/o che venisse rideterminato il corretto rapporto dare avere tra le parti, nonché la restituzione del saldo risultante a loro credito, il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata Controparte_2 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Con note di udienza in trattazione scritta del 12.7.2022, il procuratore di comunicava la CP_2 fusione per incorporazione in che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., subentrerà Controparte_3
– ipso iure - in tutti i rapporti, anche processuali”. cui alla comparsa di costituzione e risposta.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e attraverso
CTU contabile.
Dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini e art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al merito della pretesa, si osserva quanto segue.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a valutare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore con la domanda monitoria (che ha posizione di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.
In tema di riparto dell'onere della prova, quando è l'istituto di credito parte attrice, a reclamare il saldo risultante dal contratto di prestito personale, grava su di essa l'onere di provare il credito vantato, in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c, secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi. Da parte loro gli opponenti hanno eccepito l'illegittimità di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti di cui all'atto di opposizione.
Di converso la banca ha contestato la fondatezza della proposta opposizione, essendo stata prodotta idonea documentazione.
Tanto doverosamente premesso in ordine alla posizione processuale delle parti, volgendo in maniera più specifica all'esame dei motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Circa le censure di parte opponente relative all'applicazione di interessi in misura non pattuita insiti nella pattuizione di un piano di ammortamento "alla francese”, il Tribunale ne rileva l'infondatezza.
Orbene, a detta della parte ricorrente tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito. Tale doglianza è infondata.
Invero il sistema di ammortamento c.d. alla francese prevede cioè il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa, in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale.
Il meccanismo sopra richiamato non produce una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota di interessi, anch'essa predeterminata.
In definitiva, se è vero che gli interessi pagati dal mutuatario risultano infine di entità maggiore - in quanto nel mutuo "alla francese" il rimborso del capitale si realizza più lentamente - tuttavia il medesimo gode pur sempre del vantaggio di pagare rate sempre uguali, ma soprattutto evita il versamento delle rate più onerose all'inizio del finanziamento (quando maggiore è il capitale su cui
"rientrare" e più alto l'importo degli interessi, come appunto avviene nel prestito con ammortamento
"all'italiana". Ciò peraltro è stato recentemente ribadito da autorevole giurisprudenza di merito che ha affermato che è evidente “che il metodo alla francese – che comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata – non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi. Deve pertanto escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" comporti l'adozione di pratiche anatocistiche dovendosi respingere anche sotto tale aspetto le argomentazioni degli attori.
Va poi disattesa la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni da illegittima segnalazione della sofferenza debitoria alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Tale segnalazione, infatti non appare illegittima atteso che gli attori hanno pagato soltanto alcune rate del prestito concluso inter-partes
(circostanza dedotta dalla banca convenuta e non specificamente contestata dagli attori) e che, in ogni caso, nessuna invalidità delle pattuizioni contrattuali inter-partes è stata provata dai ricorrenti.
Destituito di fondamento è anche l'altro motivo di opposizione con il quale gli ingiunta hanno lamentato l'eccessività degli importi pretesi dalla banca ed in particolare l'applicazione di interessi usurari nell'ambito del rapporto esistente tra le parti. Invero, ferme le assorbenti superiori considerazioni, occorre rilevare che in ogni caso, la CTU contabile espletata durante il giudizio, a seguito di accertamenti completi e con motivazioni esenti da vizi logico-giuridici, obiettive e scientificamente valide (e pertanto pienamente condivisibili), ha escluso che la banca opposta abbia applicato nel corso del rapporto tassi usurari illegittimi avendo osservato che:” Il tasso di interesse effettivamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa, tenendo conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti con la sola esclusione di imposte e tasse, è pari al 14,563% (prospetto allegato 3) e pertanto non risulta superato il c.d. “tasso soglia”; nel conteggio del TAEG viene esclusa l'incidenza degli interessi di mora che sono stati trattati a parte e che comunque non si possono sommare agli interessi corrispettivi “tout court”.
Il tasso di mora effettivo da applicare in caso di ritardato pagamento della rata, per come esposto all'art. 7 dell'addendum al contratto di prestito personale n° 1556741 (prospetto allegato 2), è “pari al TAN (Tasso Annuo Nominale) rilevato al momento della sottoscrizione del contratto maggiorato di 1 punto percentuale, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 7/3/1996 n.108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”; e, concluso come segue,” Sulla scorta di tali considerazioni, il Sig.
alla luce del piano di ammortamento rettificato risulta debitore nei confronti della Parte_1 al 28/04/2012 (data ultima rata pagata n°22) della somma di € 27.930,17 e degli Controparte_2 interessi maturati dal 29/04/2012 sino al soddisfo al tasso del 12,50 % e, comunque, entro i limiti della legge 108/96. Il C.T.U., sulla scorta di quanto suddetto, ritenuto che, le spese di assicurazione siano collegate alla erogazione del credito, ha quindi rideterminato un minor debito pari ad € 27.930,17 rispetto a quello oggetto di ingiunzione pari ad € 29.913,48 per debito residuo al 28/4/2012.
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico.
La CTU espletata, è congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza dell'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti, e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica, possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Discende che i garanti non possono lamentare alcuna violazione da parte della banca, e, pertanto, anche l'eccezione concernente la nullità delle fideiussioni deve, perciò, essere rigettata.
Assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, consente l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Le spese dell'espletata CTU dovranno essere poste in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-accerta e dichiara che alla data del 28.04.2012, risulta un saldo passivo (debito di parte opponente) pari ad € 27.930,17;
- condanna gli attori in solido, al pagamento, in favore del GIÀ Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 27.930,17, oltre CP_2 interessi legali a far data del 28.04.2012 al soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti;
-spese di lite compensate;
- pone definitivamente in solido tra le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, detratto eventuale acconto già corrisposto. Lamezia Terme, 22.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito