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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8704/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Valentina Maderna Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 22/07/2025 da 1) Parte_1
Nato il 08/06/1970 a MOLA DI BARI (BA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. SALVETTI LAURA MARIA RACHELE elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico e 2) Parte_2
Nata il 07/12/1970 a BARI (BA) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. SALVETTI LAURA MARIA RACHELE elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
con i seguenti figli: nato il [...], e nata il [...] Per_1 Per_2
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 21/07/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la modifica Parte_3 Parte_2 delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n 3743/2024 pubbl. il 04/04/2024.
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) il signor e la signora si impegnano a trasferire, Parte_2 Parte_3 come trasferiranno, irrevocabilmente, ai figli e , senza Persona_3 Persona_4 corrispettivo, la nuda proprietà del proprio 50% della quota di 1/1 della casa di propria spettanza cointestata tra i predetti ed , così individuata: Parte_2 Parte_3
Appartamento sito in VI, VIA ALCIDE DE GASPERI n. 26/A Scala U, Piano 2-S1, VI
(Foglio 35, Numero 128, Sub 9); di titolarità come segue: nata a [...] il [...] : (1) Proprieta' Parte_3 C.F._1
1/2 acquistata in regime di comunione dei beni con nato a [...] il [...], Parte_2
(1) Proprieta' 1/2 acquistato in regime di comunione dei beni con C.F._2
; DATI DERIVANTI DA Atto del 23/12/2005 a rogito Pubblico ufficiale Parte_3
Sede VIMERCATE (MI) Repertorio n. 83797 – Persona_5
COMPRAVENDITA; Nota presentata con Modello Unico n. 100946.1/2005 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal 03/01/2006.
I signori e si impegnano a sostenere a proprio carico Parte_3 Parte_2 al 50% tutte le spese connesse all'atto di cessione delle quote sopra citate (a mero titolo di esempio non esaustivo, spese per APE, notarili, e quant'altro occorra) e dichiarano di intendere avvalersi, in quanto possibile, degli sgravi relativi ai costi fiscali dei trasferimenti immobiliari e costituzione di diritti reali in pendenza di procedimento modifica di sentenza divorzile. I trasferimenti immobiliari sopradetti andranno formalizzati avanti ad un Notaio scelto dai figli acquirenti entro e non oltre la data del 30 settembre 2025.
Dal momento del trasferimento delle quote dell'immobile sopradetto tutte le spese e gli oneri anche fiscali relativi all'abitazione verranno sostenuti dai signori e al Parte_3 Parte_2
50%.
2) Relativamente al mutuo ancora pendente a garanzia per la casa di VI, i signori Parte_2 ed proseguiranno nell'erogazione dello stesso, salvo diversi accordi tra
[...] Parte_3 gli stessi ed i figli maggiorenni che diverranno titolari dell'immobile; 3) Con riferimento a quanto sopra, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che detto accordo patrimoniale come sopra previsto a beneficio dei figli e costituisce elemento funzionale e Per_2 Persona_3 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione e modifica della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio richiamata al riguardo la circolare della Agenzie delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_3 Parte_2 parziale modifica delle condizioni sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n 3743/2024 pubbl. il
04/04/2024:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Valentina Maderna Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 22/07/2025 da 1) Parte_1
Nato il 08/06/1970 a MOLA DI BARI (BA) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. SALVETTI LAURA MARIA RACHELE elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico e 2) Parte_2
Nata il 07/12/1970 a BARI (BA) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. SALVETTI LAURA MARIA RACHELE elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
con i seguenti figli: nato il [...], e nata il [...] Per_1 Per_2
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 21/07/2025,
e hanno congiuntamente chiesto la modifica Parte_3 Parte_2 delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n 3743/2024 pubbl. il 04/04/2024.
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) il signor e la signora si impegnano a trasferire, Parte_2 Parte_3 come trasferiranno, irrevocabilmente, ai figli e , senza Persona_3 Persona_4 corrispettivo, la nuda proprietà del proprio 50% della quota di 1/1 della casa di propria spettanza cointestata tra i predetti ed , così individuata: Parte_2 Parte_3
Appartamento sito in VI, VIA ALCIDE DE GASPERI n. 26/A Scala U, Piano 2-S1, VI
(Foglio 35, Numero 128, Sub 9); di titolarità come segue: nata a [...] il [...] : (1) Proprieta' Parte_3 C.F._1
1/2 acquistata in regime di comunione dei beni con nato a [...] il [...], Parte_2
(1) Proprieta' 1/2 acquistato in regime di comunione dei beni con C.F._2
; DATI DERIVANTI DA Atto del 23/12/2005 a rogito Pubblico ufficiale Parte_3
Sede VIMERCATE (MI) Repertorio n. 83797 – Persona_5
COMPRAVENDITA; Nota presentata con Modello Unico n. 100946.1/2005 Reparto PI di MILANO 2 in atti dal 03/01/2006.
I signori e si impegnano a sostenere a proprio carico Parte_3 Parte_2 al 50% tutte le spese connesse all'atto di cessione delle quote sopra citate (a mero titolo di esempio non esaustivo, spese per APE, notarili, e quant'altro occorra) e dichiarano di intendere avvalersi, in quanto possibile, degli sgravi relativi ai costi fiscali dei trasferimenti immobiliari e costituzione di diritti reali in pendenza di procedimento modifica di sentenza divorzile. I trasferimenti immobiliari sopradetti andranno formalizzati avanti ad un Notaio scelto dai figli acquirenti entro e non oltre la data del 30 settembre 2025.
Dal momento del trasferimento delle quote dell'immobile sopradetto tutte le spese e gli oneri anche fiscali relativi all'abitazione verranno sostenuti dai signori e al Parte_3 Parte_2
50%.
2) Relativamente al mutuo ancora pendente a garanzia per la casa di VI, i signori Parte_2 ed proseguiranno nell'erogazione dello stesso, salvo diversi accordi tra
[...] Parte_3 gli stessi ed i figli maggiorenni che diverranno titolari dell'immobile; 3) Con riferimento a quanto sopra, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che detto accordo patrimoniale come sopra previsto a beneficio dei figli e costituisce elemento funzionale e Per_2 Persona_3 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e alla definizione e modifica della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio richiamata al riguardo la circolare della Agenzie delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_3 Parte_2 parziale modifica delle condizioni sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n 3743/2024 pubbl. il
04/04/2024:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai