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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2046/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2046/2024
Oggi 5 maggio 2025, alle ore 10.48, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per la l'Avv. GIOVANNA Controparte_1
VERNUCCIO la quale discute la causa insistendo in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi ai quali espressamene si riporta;
insiste nell'accoglimento dell'opposizione essendo la pretesa azionata da controparte rimasta priva di supporto probatorio a fondamento della stessa, anche a fronte del disconoscimento delle copie degli assegni rispetto agli originali;
si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione;
- per l'Avv. SILVANA MAGLIOCCO la quale si riporta Parte_1
agli scritti difensivi già in atti;
quanto alla mancata esibizione dei titoli in originale - come evidenziato nell'ordinanza ex art. 615 c.p.c. - rileva che l'art. 66, comma 2, L. ass. sancisce che “Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale”; rileva che i principi giurisprudenziali richiamati dalla controparte non si attagliano alla fattispecie in esame;
rileva che l'assegno risulta impagato con causale “32”, perché la firma risultava illeggibile e non corrispondeva allo specimen;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio.
Pag. 1 di 8 Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 2 di 8 N. R.G. 2046/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2046/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Giovanna Vernuccio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvana Magliocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 31.05.2024, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 16.05.2024 ad istanza di
, per l'importo complessivo di € 37.450,00, oltre spese, in forza di n. Parte_1
7 assegni bancari.
1.1. - A supporto dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) la difformità tra le copie degli assegni in proprio possesso e quelli riprodotti nell'atto di precetto opposto, atteso che le copie in questione riportano date di emissione tra di loro diverse e incompatibili;
b) l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare per tre degli assegni posti a fondamento del precetto opposto (quelli datati 23.06.2023, 23.07.2023 e 23.08.2023), ai sensi dell'art. 75 della legge assegni;
c) in via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, invocando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.
2. - Con comparsa di costituzione depositata in data 12.12.2024, si è Parte_1 costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
2.1. - In via preliminare, l'opposto ha dedotto la perenzione del precetto per decorso del termine di efficacia previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. Nel merito, ha sostenuto la certezza delle date degli assegni, risultanti da timbro recante la data del 19.03.2024, aggiungendo che gli assegni costituiscono comunque promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum del rapporto sottostante.
Ha, infine, contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, rilevando l'assenza di riferimenti specifici e l'omessa contestazione del credito.
3. - All'udienza del 05.05.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Pag. 4 di 8 4.1. - L'opponente ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie degli assegni bancari riprodotte in calce all'atto di precetto, eccependo che esse riportano date diverse rispetto a quelle indicate nelle copie dei medesimi assegni in proprio possesso.
In presenza di tale disconoscimento, spettava all'opposto l'onere di produrre gli originali dei titoli o una documentazione ad essi equipollente sul piano probatorio.
Tale onere non risulta assolto.
In particolare, ha prodotto solo copie analogiche delle immagini Parte_1
degli assegni, munite di una dichiarazione di conformità ex art. 15, comma 1, lett. a), del
Regolamento della Banca d'Italia del 22.03.2016, priva tuttavia dei requisiti previsti dall'art. 66, comma 2, della legge assegni, a norma del quale solo le copie informatiche degli assegni cartacei, autenticate con firma digitale della banca negoziatrice, possono sostituire “ad ogni effetto di legge” gli originali da cui sono tratte.
Il richiamo all'art. 15 del predetto Regolamento non è dirimente, in quanto tale norma si limita a disciplinare la facoltà della banca negoziatrice di rilasciare al portatore una copia analogica per finalità difensive, senza attribuire a tale copia valore probatorio pieno o funzione sostitutiva dell'originale, come invece previsto dall'art. 3 dello stesso
Regolamento, che costituisce l'esatta attuazione del comma secondo dell'art. 66 l. ass., introdotto dall'art. 8, comma 7, lett. c), del d.l. n. 70/2011.
Nel caso di specie, manca totalmente l'attestazione, munita di apposita sottoscrizione digitale della banca, della conformità dell'immagine all'originale, con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere di esibizione gravante sull'opposto.
In tale contesto, dunque, risulta fondata l'eccezione dell'opponente concernente l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere in executivis nei propri confronti, posto che l'incertezza sulla data di emissione dell'assegno equivale alla mancanza di data (cfr. Cass. n. 6342/2023, in motivazione: “Un assegno è privo di data sia quando la data non c'è, sia quando la data è illeggibile, sia quando la data è incerta.
L'incertezza della data, infatti, impedisce di stabilire sia se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, sia - soprattutto - la decorrenza del termine di
Pag. 5 di 8 presentazione per il pagamento, trasformando così l'assegno in uno strumento di credito”), e che l'assegno privo di data non può valere come titolo esecutivo (“in quanto
l'assegno bancario è un titolo formale, e può acquistare l'efficacia del titolo esecutivo solo se soddisfa i requisiti dettati dalla legge quanto alla forma e quanto al contenuto, in virtù del combinato disposto degli articoli 50 e 51 della legge sull'assegno, richiamati dal primo comma del successivo articolo 55”: cfr. ibidem).
4.2. - Ad ulteriore conferma dell'inidoneità dei titoli azionati, si osserva che, sulla scorta della documentazione versata in atti, non appare implausibile che gli assegni siano stati originariamente compilati con date apposte a matita, successivamente uniformate mediante un timbro recante la data del 19.03.2024.
Questa ricostruzione risulta coerente con quanto affermato dalla stessa parte opposta (v. pag. 3 della comparsa di risposta), la quale ha evocato la presenza di scritture a matita, pur non chiarendo le modalità effettive di compilazione dei titoli.
La circostanza che sette assegni non trasferibili, di pari importo, siano stati tutti datati il medesimo giorno, appare poco credibile sotto il profilo economico-funzionale.
In mancanza di giustificazioni circa il frazionamento dell'importo complessivo del credito, appare più verosimile che le parti abbiano convenuto una dilazione di pagamento, simulata mediante l'emissione di più titoli recanti date differite, successivamente “riattualizzate” con l'apposizione del timbro.
Tali elementi, unitariamente considerati, rafforzano la credibilità della versione prospettata dall'opponente e confermano il difetto dei requisiti formali e sostanziali necessari a fondare validamente l'azione esecutiva.
5. - Anche a voler aderire alla prospettazione difensiva della parte opposta circa la validità formale dei titoli e la certezza della data di emissione apposta con timbro, andrebbe comunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare con riferimento a quei titoli che recano una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione per l'incasso (19.03.2024).
Pag. 6 di 8 Ai sensi dell'art. 75 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, infatti, il regresso del portatore contro il traente si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
Considerando che l'assegno bancario è pagabile a vista, tale termine coincide con la data di emissione.
Ne deriva che, in ogni caso, per gli assegni datati 23.06.2023, 23.07.2023 e 23.08.2023
l'azione di regresso risulta ampiamente prescritta alla data di notifica dell'atto di precetto (16.05.2024).
6. - Va, infine, escluso che l'opposto abbia esercitato, in alternativa o in aggiunta, un'azione causale fondata sul rapporto sottostante all'emissione degli assegni.
L'esercizio dell'azione causale richiede quantomeno l'allegazione della “causa debendi”, ovvero della ragione sottostante all'obbligazione di pagamento.
Nel caso di specie, l'opposto non ha indicato in alcun modo la natura del rapporto da cui sarebbe derivata l'emissione dei titoli (vendita, appalto, mutuo, ecc.), né ha formulato un'apposita domanda in tal senso.
Tanto conferma che la parte opposta ha agito esclusivamente in via cartolare, come peraltro espressamente rilevato nell'ordinanza di sospensione del 21.12.2024, e che la pretesa non può trovare alcuna autonoma giustificazione al di fuori dell'efficacia cambiaria degli assegni.
7. - In definitiva, l'opposizione proposta dalla risulta fondata, sia Controparte_1
per la mancanza di prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo, a fronte del disconoscimento delle copie prodotte e dell'assenza degli originali o di copie informatiche firmate digitalmente, sia, comunque, per l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare in relazione ad alcuni degli assegni posti a fondamento dell'atto di precetto opposto.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto ed in favore dell'opponente.
8.1. - Tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (€ 37.450,00) e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 52.000,00, tali spese vengono liquidate, ai sensi del
Pag. 7 di 8 D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, nella misura di € 5.261,00 per compensi professionali, considerando le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e quelle di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2046/2024 r.g., così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che l'opposto non ha titolo per procedere in executivis nei confronti dell'opponente sulla base dell'atto di precetto notificato in data 16.05.2024.
2) Condanna l'opposto alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in € 545,00 a titolo di spese vive (di cui € 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 5 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2046/2024
Oggi 5 maggio 2025, alle ore 10.48, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per la l'Avv. GIOVANNA Controparte_1
VERNUCCIO la quale discute la causa insistendo in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi ai quali espressamene si riporta;
insiste nell'accoglimento dell'opposizione essendo la pretesa azionata da controparte rimasta priva di supporto probatorio a fondamento della stessa, anche a fronte del disconoscimento delle copie degli assegni rispetto agli originali;
si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione;
- per l'Avv. SILVANA MAGLIOCCO la quale si riporta Parte_1
agli scritti difensivi già in atti;
quanto alla mancata esibizione dei titoli in originale - come evidenziato nell'ordinanza ex art. 615 c.p.c. - rileva che l'art. 66, comma 2, L. ass. sancisce che “Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale”; rileva che i principi giurisprudenziali richiamati dalla controparte non si attagliano alla fattispecie in esame;
rileva che l'assegno risulta impagato con causale “32”, perché la firma risultava illeggibile e non corrispondeva allo specimen;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio.
Pag. 1 di 8 Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 2 di 8 N. R.G. 2046/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2046/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Giovanna Vernuccio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvana Magliocco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 05.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 31.05.2024, la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 16.05.2024 ad istanza di
, per l'importo complessivo di € 37.450,00, oltre spese, in forza di n. Parte_1
7 assegni bancari.
1.1. - A supporto dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) la difformità tra le copie degli assegni in proprio possesso e quelli riprodotti nell'atto di precetto opposto, atteso che le copie in questione riportano date di emissione tra di loro diverse e incompatibili;
b) l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare per tre degli assegni posti a fondamento del precetto opposto (quelli datati 23.06.2023, 23.07.2023 e 23.08.2023), ai sensi dell'art. 75 della legge assegni;
c) in via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, invocando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.
2. - Con comparsa di costituzione depositata in data 12.12.2024, si è Parte_1 costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
2.1. - In via preliminare, l'opposto ha dedotto la perenzione del precetto per decorso del termine di efficacia previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. Nel merito, ha sostenuto la certezza delle date degli assegni, risultanti da timbro recante la data del 19.03.2024, aggiungendo che gli assegni costituiscono comunque promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum del rapporto sottostante.
Ha, infine, contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, rilevando l'assenza di riferimenti specifici e l'omessa contestazione del credito.
3. - All'udienza del 05.05.2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Pag. 4 di 8 4.1. - L'opponente ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie degli assegni bancari riprodotte in calce all'atto di precetto, eccependo che esse riportano date diverse rispetto a quelle indicate nelle copie dei medesimi assegni in proprio possesso.
In presenza di tale disconoscimento, spettava all'opposto l'onere di produrre gli originali dei titoli o una documentazione ad essi equipollente sul piano probatorio.
Tale onere non risulta assolto.
In particolare, ha prodotto solo copie analogiche delle immagini Parte_1
degli assegni, munite di una dichiarazione di conformità ex art. 15, comma 1, lett. a), del
Regolamento della Banca d'Italia del 22.03.2016, priva tuttavia dei requisiti previsti dall'art. 66, comma 2, della legge assegni, a norma del quale solo le copie informatiche degli assegni cartacei, autenticate con firma digitale della banca negoziatrice, possono sostituire “ad ogni effetto di legge” gli originali da cui sono tratte.
Il richiamo all'art. 15 del predetto Regolamento non è dirimente, in quanto tale norma si limita a disciplinare la facoltà della banca negoziatrice di rilasciare al portatore una copia analogica per finalità difensive, senza attribuire a tale copia valore probatorio pieno o funzione sostitutiva dell'originale, come invece previsto dall'art. 3 dello stesso
Regolamento, che costituisce l'esatta attuazione del comma secondo dell'art. 66 l. ass., introdotto dall'art. 8, comma 7, lett. c), del d.l. n. 70/2011.
Nel caso di specie, manca totalmente l'attestazione, munita di apposita sottoscrizione digitale della banca, della conformità dell'immagine all'originale, con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere di esibizione gravante sull'opposto.
In tale contesto, dunque, risulta fondata l'eccezione dell'opponente concernente l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere in executivis nei propri confronti, posto che l'incertezza sulla data di emissione dell'assegno equivale alla mancanza di data (cfr. Cass. n. 6342/2023, in motivazione: “Un assegno è privo di data sia quando la data non c'è, sia quando la data è illeggibile, sia quando la data è incerta.
L'incertezza della data, infatti, impedisce di stabilire sia se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, sia - soprattutto - la decorrenza del termine di
Pag. 5 di 8 presentazione per il pagamento, trasformando così l'assegno in uno strumento di credito”), e che l'assegno privo di data non può valere come titolo esecutivo (“in quanto
l'assegno bancario è un titolo formale, e può acquistare l'efficacia del titolo esecutivo solo se soddisfa i requisiti dettati dalla legge quanto alla forma e quanto al contenuto, in virtù del combinato disposto degli articoli 50 e 51 della legge sull'assegno, richiamati dal primo comma del successivo articolo 55”: cfr. ibidem).
4.2. - Ad ulteriore conferma dell'inidoneità dei titoli azionati, si osserva che, sulla scorta della documentazione versata in atti, non appare implausibile che gli assegni siano stati originariamente compilati con date apposte a matita, successivamente uniformate mediante un timbro recante la data del 19.03.2024.
Questa ricostruzione risulta coerente con quanto affermato dalla stessa parte opposta (v. pag. 3 della comparsa di risposta), la quale ha evocato la presenza di scritture a matita, pur non chiarendo le modalità effettive di compilazione dei titoli.
La circostanza che sette assegni non trasferibili, di pari importo, siano stati tutti datati il medesimo giorno, appare poco credibile sotto il profilo economico-funzionale.
In mancanza di giustificazioni circa il frazionamento dell'importo complessivo del credito, appare più verosimile che le parti abbiano convenuto una dilazione di pagamento, simulata mediante l'emissione di più titoli recanti date differite, successivamente “riattualizzate” con l'apposizione del timbro.
Tali elementi, unitariamente considerati, rafforzano la credibilità della versione prospettata dall'opponente e confermano il difetto dei requisiti formali e sostanziali necessari a fondare validamente l'azione esecutiva.
5. - Anche a voler aderire alla prospettazione difensiva della parte opposta circa la validità formale dei titoli e la certezza della data di emissione apposta con timbro, andrebbe comunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare con riferimento a quei titoli che recano una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione per l'incasso (19.03.2024).
Pag. 6 di 8 Ai sensi dell'art. 75 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, infatti, il regresso del portatore contro il traente si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
Considerando che l'assegno bancario è pagabile a vista, tale termine coincide con la data di emissione.
Ne deriva che, in ogni caso, per gli assegni datati 23.06.2023, 23.07.2023 e 23.08.2023
l'azione di regresso risulta ampiamente prescritta alla data di notifica dell'atto di precetto (16.05.2024).
6. - Va, infine, escluso che l'opposto abbia esercitato, in alternativa o in aggiunta, un'azione causale fondata sul rapporto sottostante all'emissione degli assegni.
L'esercizio dell'azione causale richiede quantomeno l'allegazione della “causa debendi”, ovvero della ragione sottostante all'obbligazione di pagamento.
Nel caso di specie, l'opposto non ha indicato in alcun modo la natura del rapporto da cui sarebbe derivata l'emissione dei titoli (vendita, appalto, mutuo, ecc.), né ha formulato un'apposita domanda in tal senso.
Tanto conferma che la parte opposta ha agito esclusivamente in via cartolare, come peraltro espressamente rilevato nell'ordinanza di sospensione del 21.12.2024, e che la pretesa non può trovare alcuna autonoma giustificazione al di fuori dell'efficacia cambiaria degli assegni.
7. - In definitiva, l'opposizione proposta dalla risulta fondata, sia Controparte_1
per la mancanza di prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo, a fronte del disconoscimento delle copie prodotte e dell'assenza degli originali o di copie informatiche firmate digitalmente, sia, comunque, per l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare in relazione ad alcuni degli assegni posti a fondamento dell'atto di precetto opposto.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposto ed in favore dell'opponente.
8.1. - Tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (€ 37.450,00) e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 52.000,00, tali spese vengono liquidate, ai sensi del
Pag. 7 di 8 D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, nella misura di € 5.261,00 per compensi professionali, considerando le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e quelle di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate dalle parti in sede di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2046/2024 r.g., così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che l'opposto non ha titolo per procedere in executivis nei confronti dell'opponente sulla base dell'atto di precetto notificato in data 16.05.2024.
2) Condanna l'opposto alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in € 545,00 a titolo di spese vive (di cui € 518,00 per contributo unificato ed € 27,00 per bolli), ed € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 5 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 8 di 8