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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/09/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE FALLIMENTARE 20-1/2025 P.U.
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 20-1/2025, avente ad oggetto il ricorso promosso da per la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (P.IVA/C.F. Controparte_1
) con sede in Bagheria (Pa), Via Incorvino Amalfitano n. 2, avente prevalentemente ad P.IVA_1 oggetto attività di commercio al dettaglio del settore alimentare con annesso reparto di macelleria ed ortofrutta e del settore non alimentare;
* * * * * esaminato il ricorso promosso dal creditore e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 vista la documentazione prodotta dal ricorrente;
esaminate le risultanze delle informative trasmesse dalle Pubbliche Amministrazioni;
udito il relatore in camera di consiglio;
rilevato che
- il Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. avendo la società debitrice sede nel circondario di Termini Imerese, come risulta dalla visura camerale in atti;
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
- il ricorrente assume di vantare nei confronti della debitrice un credito complessivo di € 141.545,10 risultante dall'estratto conto di cui alle scritture contabili ex art. 50, T.U.B.;
- con ricorso depositato in data 27.2.2025 la società debitrice ha formulato istanza di assegnazione dei termini di cui all'art. 40, comma 1, C.C.I.I. (cfr. proc. n.r.g. 20-2/2025), con conseguente rinvio delle successive udienze previste nel presente sub-procedimento; - con decreto emesso in data 15.5.2025, codesto Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso predetto, stante l'avvenuta rinuncia, da parte dell'istante, alla procedura avviata (cfr. decreto depositato nel sub-procedimento n.r.g. 20-2/2025);
- all'udienza tenutasi in data 16.9.2025 mediante modalità di scambio di note scritte, parte debitrice ha chiesto disporsi il rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I., stante l'ammontare del credito vantato dall'istante;
- ai fini dell'accertamento in ordine alla fondatezza della presente istanza, volta alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, giova poi verificare, da un lato, se la società resistente rispetta i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. e, dall'altro lato, se la stessa si trovi, al contempo, in uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I.;
- quanto al primo requisito, esso comporta che sia soggetto alla liquidazione giudiziale l'imprenditore commerciale il cui attivo patrimoniale sia superiore a € 300.000,00 o abbia realizzato ricavi lordi superiori a € 200.000,00 o, infine, abbia debiti complessivi per oltre € 500.000,00;
- a tenore dell'art. 121, C.C.I.I., grava sul debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), (cfr. tra le tante Cass. n. 13542/2012, secondo la quale “ciò che la norma stabilisce con chiarezza è che spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità. Tanto, del resto, in piena coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento”);
- con riferimento alla fattispecie in esame, deve preliminarmente osservarsi come parte debitrice, costituitasi nel presente procedimento, nulla abbia rilevato per contestare l'insussistenza dei requisiti dimensionali sopra citati, la cui presenza appare, all'opposto, implicitamente confermata e dimostrata dalla proposizione, ad opera della stessa, di un piano di concordato preventivo, il cui procedimento è stato dichiarato aperto con decreto del 12.3.2025 ed il quale si è arrestato, anteriormente al deposito del piano, per rinuncia del debitore;
- risulta, inoltre, sussistere lo stato di insolvenza della convenuta, così come definito all'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I., in quanto:
• sussiste una rilevante esposizione debitoria della società debitrice, come risultante, in particolare, dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 (cfr. informative in atti), rispetto al quale emerge che, al 31.12.2023, il patrimonio netto registrato presentava un valore negativo per oltre € 200.000,00, cui deve aggiungersi, per lo stesso periodo, una differenza pari a quasi € 270.000,00 tra i costi della produzione ed i relativi ricavi;
• simile squilibrio appare peraltro confermato dalle scritture contabili allegate dalla medesima società debitrice in sede di costituzione, risultando, alla data del 31.12.2024, una perdita di esercizio superiore a € 219.000,00, pertanto in aumento, seppur sensibile, rispetto ai dati registrati per l'esercizio precedente;
• sussiste, del pari, un significativo credito del ricorrente (superiore a € 141.000,00), rispetto al quale la società convenuta, pur precedentemente accordatasi, non risulta essere stata in grado di ottemperare ai pagamenti pattuiti;
• l'esito negativo della procedura di concordato, conclusasi anticipatamente al deposito del piano per espressa ammissione, ad opera della ricorrente, che “dallo studio della documentazione complessiva e dalla circolarizzazione del credito si è addivenuti alla conclusione che la società non ha le risorse necessarie per proporre un piano di concordato che sia migliore rispetto alla alternativa liquidatoria” (cfr. decreto di non luogo a provvedere, cit.);
- alla luce di tali elementi deve quindi escludersi il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- risulta, pertanto, necessario dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
(P.IVA/C.F. ) con sede in Bagheria (Pa), Via Incorvino Amalfitano n. 2, avente
[...] P.IVA_1 prevalentemente ad oggetto attività di commercio al dettaglio del settore alimentare con annesso reparto di macelleria ed ortofrutta e del settore non alimentare;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;
nomina Curatore Avv. Carlo Landolina che risulta in possesso dei requisiti soggettivi contemplati dall'art. 213 C.C.I.I. e dotato della necessaria competenza, invitandolo:
1) a procedere all'accettazione entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a comunicare telematicamente alla Cancelleria e al Registro delle Imprese il domicilio digitale della procedura;
3) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare il debitore, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, CCII per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario): a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
Ordina al debitore di:
- depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei CP_2 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
- indicare al curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, CCII, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Stabilisce il giorno 14.1.2026, ore 10.00, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
Dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore, al pubblico ministero e al curatore nominato, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (dott.ssa Giovanna Debernardi) (dott. Giuseppe Rini)
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE FALLIMENTARE 20-1/2025 P.U.
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 20-1/2025, avente ad oggetto il ricorso promosso da per la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (P.IVA/C.F. Controparte_1
) con sede in Bagheria (Pa), Via Incorvino Amalfitano n. 2, avente prevalentemente ad P.IVA_1 oggetto attività di commercio al dettaglio del settore alimentare con annesso reparto di macelleria ed ortofrutta e del settore non alimentare;
* * * * * esaminato il ricorso promosso dal creditore e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 vista la documentazione prodotta dal ricorrente;
esaminate le risultanze delle informative trasmesse dalle Pubbliche Amministrazioni;
udito il relatore in camera di consiglio;
rilevato che
- il Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I. avendo la società debitrice sede nel circondario di Termini Imerese, come risulta dalla visura camerale in atti;
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
- il ricorrente assume di vantare nei confronti della debitrice un credito complessivo di € 141.545,10 risultante dall'estratto conto di cui alle scritture contabili ex art. 50, T.U.B.;
- con ricorso depositato in data 27.2.2025 la società debitrice ha formulato istanza di assegnazione dei termini di cui all'art. 40, comma 1, C.C.I.I. (cfr. proc. n.r.g. 20-2/2025), con conseguente rinvio delle successive udienze previste nel presente sub-procedimento; - con decreto emesso in data 15.5.2025, codesto Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso predetto, stante l'avvenuta rinuncia, da parte dell'istante, alla procedura avviata (cfr. decreto depositato nel sub-procedimento n.r.g. 20-2/2025);
- all'udienza tenutasi in data 16.9.2025 mediante modalità di scambio di note scritte, parte debitrice ha chiesto disporsi il rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I., stante l'ammontare del credito vantato dall'istante;
- ai fini dell'accertamento in ordine alla fondatezza della presente istanza, volta alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, giova poi verificare, da un lato, se la società resistente rispetta i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. e, dall'altro lato, se la stessa si trovi, al contempo, in uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I.;
- quanto al primo requisito, esso comporta che sia soggetto alla liquidazione giudiziale l'imprenditore commerciale il cui attivo patrimoniale sia superiore a € 300.000,00 o abbia realizzato ricavi lordi superiori a € 200.000,00 o, infine, abbia debiti complessivi per oltre € 500.000,00;
- a tenore dell'art. 121, C.C.I.I., grava sul debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), (cfr. tra le tante Cass. n. 13542/2012, secondo la quale “ciò che la norma stabilisce con chiarezza è che spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità. Tanto, del resto, in piena coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento”);
- con riferimento alla fattispecie in esame, deve preliminarmente osservarsi come parte debitrice, costituitasi nel presente procedimento, nulla abbia rilevato per contestare l'insussistenza dei requisiti dimensionali sopra citati, la cui presenza appare, all'opposto, implicitamente confermata e dimostrata dalla proposizione, ad opera della stessa, di un piano di concordato preventivo, il cui procedimento è stato dichiarato aperto con decreto del 12.3.2025 ed il quale si è arrestato, anteriormente al deposito del piano, per rinuncia del debitore;
- risulta, inoltre, sussistere lo stato di insolvenza della convenuta, così come definito all'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I., in quanto:
• sussiste una rilevante esposizione debitoria della società debitrice, come risultante, in particolare, dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 (cfr. informative in atti), rispetto al quale emerge che, al 31.12.2023, il patrimonio netto registrato presentava un valore negativo per oltre € 200.000,00, cui deve aggiungersi, per lo stesso periodo, una differenza pari a quasi € 270.000,00 tra i costi della produzione ed i relativi ricavi;
• simile squilibrio appare peraltro confermato dalle scritture contabili allegate dalla medesima società debitrice in sede di costituzione, risultando, alla data del 31.12.2024, una perdita di esercizio superiore a € 219.000,00, pertanto in aumento, seppur sensibile, rispetto ai dati registrati per l'esercizio precedente;
• sussiste, del pari, un significativo credito del ricorrente (superiore a € 141.000,00), rispetto al quale la società convenuta, pur precedentemente accordatasi, non risulta essere stata in grado di ottemperare ai pagamenti pattuiti;
• l'esito negativo della procedura di concordato, conclusasi anticipatamente al deposito del piano per espressa ammissione, ad opera della ricorrente, che “dallo studio della documentazione complessiva e dalla circolarizzazione del credito si è addivenuti alla conclusione che la società non ha le risorse necessarie per proporre un piano di concordato che sia migliore rispetto alla alternativa liquidatoria” (cfr. decreto di non luogo a provvedere, cit.);
- alla luce di tali elementi deve quindi escludersi il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- risulta, pertanto, necessario dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
(P.IVA/C.F. ) con sede in Bagheria (Pa), Via Incorvino Amalfitano n. 2, avente
[...] P.IVA_1 prevalentemente ad oggetto attività di commercio al dettaglio del settore alimentare con annesso reparto di macelleria ed ortofrutta e del settore non alimentare;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;
nomina Curatore Avv. Carlo Landolina che risulta in possesso dei requisiti soggettivi contemplati dall'art. 213 C.C.I.I. e dotato della necessaria competenza, invitandolo:
1) a procedere all'accettazione entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a comunicare telematicamente alla Cancelleria e al Registro delle Imprese il domicilio digitale della procedura;
3) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare il debitore, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, CCII per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario): a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
Ordina al debitore di:
- depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei CP_2 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
- indicare al curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, CCII, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Stabilisce il giorno 14.1.2026, ore 10.00, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
Dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore, al pubblico ministero e al curatore nominato, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (dott.ssa Giovanna Debernardi) (dott. Giuseppe Rini)