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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 42/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 42/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Vulcano;
appellante
e
titolare della ditta “ARTE LEGNO”, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Leonetti;
appellata
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Lo Cicero;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 506/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 28.11.2018, avente ad oggetto risoluzione contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) Dichiarare la nullità della testimonianza resa dal teste
perché inammissibile, ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c., in Testimone_1 quanto il valore dell'oggetto del contratto eccede il limite di legge e ha ad oggetto un patto aggiunto e contrario al contenuto dei contratti scritti di vendita e di credito collegato, come tempestivamente eccepito, anche prima e dopo l'assunzione; 2) Nel merito, dichiarare la risoluzione per grave inadempimento del venditore del contratto di vendita concluso tra e , titolare Parte_1 Controparte_1 della ditta “ARTE LEGNO”, e del contratto di credito collegato concluso contestualmente tra e la conseguentemente, Parte_1 CP_2 condannare i convenuti - appellati al pagamento in solido in favore dell'attrice della somma di €4.863,09, corrispondente alle rate del contratto di credito collegato già pagate, oltre interessi legali dal dì dei pagamenti all'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare , titolare della ditta “ARTE LEGNO”, a rimborsare Controparte_1
a quanto la stessa ha corrisposto e deve corrispondere alla Parte_1 in forza del contratto di credito collegato con accessori, a titolo di CP_2 risarcimento del danno derivante dal suo inadempimento contrattuale;
condannare
i convenuti - appellati al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
3) Nel merito, in subordine e salvo gravame, condannare a corrispondere alla Parte_1 solo gli interessi legali sul capitale dal dì della decadenza dal CP_2 beneficio del termine;
compensare le spese del giudizio di primo grado per reciproca soccombenza od in subordine ridurre a quanto chiesto le spese legali riconosciute alla condannare gli appellati al pagamento delle spese del secondo CP_2 grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Per : “si precisano le conclusioni riportandosi a tutte le difese, Controparte_1 eccezioni e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione, nei documenti allegati e nei verbali di causa che ivi si intendono riprodotti e trascritti. Si insiste pertanto nel rigetto integrale di tutte le domande proposte temerariamente dalla parte appellante con conseguente condanna alle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c.; nonché nel rigetto delle domande di condanna eventualmente formulate dalla società
a danno del , con conseguente condanna alle spese di lite”. CP_2 CP_1
2 Per Compass: “chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti domande e conclusioni: 1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del
Decreto Sviluppo ( D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 ( c.d. “ filtro in appello ”) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta;
2)-Rigettare in ogni sua parte l'appello di controparte perchè inammissibile sia in fatto che in diritto;
3)-Riconfermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari – G.I. Dott. Vincenzo Di Pede - in data 28.11.2018, depositata in cancelleria in data 16.06.2017 e recante il N. 506/2018; 4)-Porre a carico dell'appellante un importo a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per la palese temerarietà dell'appello formulato che la Corte Territoriale vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della
[...] per i motivi superiormente esposti;
5)-Onerare l'appellante CP_2 anche delle spese e compensi del presente giudizio”. Parte_1
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio , titolare della ditta Parte_1 Controparte_1
“Arte Legno”, e la deducendo che in data 27.08.2007 aveva CP_2 stipulato con il , per scrittura privata, un contratto di vendita avente ad CP_1 oggetto mobili da arredamento;
che per il pagamento di una parte rilevante del prezzo, pari ad €12.650,00, la stessa aveva contestualmente stipulato, Pt_1 presso il rivenditore convenzionato, un contratto di finanziamento con la CP_2
ai sensi dell'art. 121, co. 1 lett. d), D.Lgs. n. 385/1993, il cui importo veniva
[...] interamente e direttamente erogato al venditore;
che nonostante l'avvenuto pagamento e il regolare adempimento, da parte dell'attrice, delle rate del mutuo, il non provvedeva alla consegna dei mobili oggetto del contratto, neppure CP_1 dopo i ripetuti solleciti e la diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni, intimatagli mediante raccomandata a/r ricevuta il 14.01.2009, comunicata anche alla che a seguito di tale inadempimento chiedeva la CP_2 Parte_1 risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento del venditore, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento collegato e la condanna della CP_2 alla restituzione delle rate di mutuo già corrisposte pari ad €4.863,09.
3 Si costituiva in giudizio , il quale sosteneva che era stata la Controparte_1 stessa attrice a richiedere che la mobilia fosse consegnata presso tale , Persona_1 recatasi in precedenza presso il negozio dell'Arte Legno, la quale non aveva potuto acquistare perché non era nelle condizioni di poter ottenere il finanziamento;
che la mobilia era stata effettivamente consegnata, un mese dopo l'acquisto, presso l'abitazione della , in SS via G. Amendola n. 78; che dunque nessun Per_1 inadempimento era ravvisabile a carico di esso convenuto.
Si costituiva anche la la quale negava qualsiasi collegamento CP_2 negoziale tra i due contratti (vendita e finanziamento) e, agendo in riconvenzionale, chiedeva la declaratoria di decadenza della dal beneficio del termine e la Pt_1 condanna della medesima al pagamento delle rate insolute, del capitale e degli interessi di mora.
Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale della e Pt_1
l'escussione dei testi indicati dal , con sentenza n. 506/2018 il Tribunale CP_1 rigettava la domanda principale;
accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da dichiarando la decaduta dal beneficio del termine in relazione al CP_2 Pt_1 contratto di finanziamento e condannandola al pagamento, in favore di CP_2 della somma di €11.680,68 oltre interessi di mora al tasso del 10%; condannava al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti. Parte_1
Il giudice di prime cure osservava che la scrittura privata di acquisto sottoscritta dalla e dal in data 27.08.2007 nulla diceva sul luogo ove la Pt_1 CP_1 mobilia doveva essere consegnata e che l'accordo secondo cui la consegna sarebbe dovuta avvenire al domicilio di era stato confermato dalla Persona_1 testimonianza di , presente al momento dell'acquisto. L'effettività Testimone_1 della consegna presso il domicilio della era riscontrata dalle dichiarazioni Per_1 rese dai dipendenti dell'Arte Legno - , e Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
- alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini seguite alla denuncia-querela
[...] sporta dal dopo aver ricevuto la diffida ad adempiere da parte della CP_1
Ma soprattutto la versione dei fatti fornita dal trovava integrale Pt_1 CP_1 riscontro nel contenuto delle s.i.t. rese dalla stessa la quale, interrogata Persona_1 dalla P.G., aveva espressamente dichiarato: “…ho acquistato dal Parte_2 mobili e data l'impossibilità di poter fare il finanziamento a me intestato, ho messo quale garante la signora di SS che conosco da diversi anni. Parte_1
I mobili…mi sono stati consegnati circa un anno fa..”. La aveva altresì Per_1
4 riferito che si era accordata con la che essa avrebbe pagato i Pt_1 Per_1 bollettini mensili relativi al rimborso delle rate di finanziamento, ma dopo un certo tempo le sue condizioni economiche non le avevano più consentito di effettuare i pagamenti. La , sentita come teste, aveva ritrattato la versione Per_1 precedentemente resa alla P.G. dichiarando di conoscere la “di vista”. Pt_1
Tuttavia il Tribunale, alla luce delle risultanze sopra illustrate in uno all'anomalia derivante dal fatto che la diffida era stata inviata dalla al a Pt_1 CP_1 distanza di 18 mesi dall'acquisto, reputava assolutamente falsa la deposizione resa dalla nel giudizio civile. Per_1
Il giudice di prime cure evidenziava, poi, che l'esito assolutorio del processo penale instaurato a carico della a seguito della denuncia-querela del Pt_1
per il delitto di calunnia non inficiava la predetta ricostruzione in quanto CP_1 la pronuncia di assoluzione era basata unicamente sul fatto che la aveva Pt_1 accusato il di un semplice inadempimento contrattuale e non di un reato e CP_1 non conteneva alcun accertamento dei fatti.
La infondatezza della domanda della giustificava, poi, l'accoglimento Pt_1 della domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione del
29.12.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 2721 e 2722 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata era illegittima e infondata nella parte in cui riteneva che il contratto di compravendita per scrittura privata non prevedesse il luogo di consegna della mobilia;
in realtà, nel suddetto contratto si leggeva chiaramente, in alto a destra:
, Corso Garibaldi n. 245, Tel. 0983/521155, SS (CS)”, sicchè Parte_1 non vi poteva essere alcun dubbio né sulla persona né sul luogo della consegna;
parimenti, il contratto di credito collegato identificava senza incertezze quale compratore e non la indicava quale mero garante, come invece Parte_1 falsamente sostenuto dal;
il modello contrattuale prestampato, infatti, CP_1 prevedeva l'eventuale presenza di un coobbligato, ma nel caso di specie tale spazio era rimasto vuoto, poiché la aveva stipulato il contratto in qualità di Pt_1 acquirente e senza alcun garante. L'appellante eccepiva poi la nullità della testimonianza resa da figlia del convenuto, in quanto Testimone_1 inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c., trattandosi di un contratto di valore
5 superiore a €2,58 e vertendo tale prova su un patto aggiunto e contrario al contenuto dei contratti scritti di vendita e di credito collegato (il preteso patto secondo cui la mobilia avrebbe dovuto essere consegnata a presso la sua abitazione Persona_1 costituiva, infatti, una modifica contrattuale non scritta, estendendo l'efficacia del contratto a un terzo soggetto estraneo – circostanza chiaramente contraria al tenore dell'accordo scritto), evidenziando che tale eccezione era stata tempestivamente sollevata sia prima che dopo l'assunzione della prova. Aggiungeva che anche a voler ipotizzare, per assurdo, che il contratto non indicasse il luogo della consegna – ipotesi smentita dal contenuto documentale – soccorrevano comunque gli artt. 1476 e 1510
c.c., i quali stabilivano che la consegna doveva avvenire presso il compratore o, in mancanza, nel luogo dove il venditore aveva la sede dell'impresa. In subordine, rilevava che la predetta testimonianza doveva ritenersi inattendibile, trattandosi della figlia del convenuto e sua socia di fatto nell'attività commerciale, come da lei stessa dichiarato, riferendo testualmente: “Ho disposto la consegna a mezzo dei miei dipendenti”. Inoltre, escussa nel corso del primo grado di giudizio Persona_1 quale testimone nel contraddittorio tra le parti, aveva negato di essere la reale acquirente dei mobili, dichiarandosi del tutto estranea ai fatti, sicchè non era dato comprendere per quale ragione si fosse preferito dare credito alla deposizione resa dalla stessa nelle sommarie informazioni testimoniali del procedimento penale – rese senza contraddittorio – piuttosto che a quella resa nel processo civile, nel contraddittorio tra le parti. Quanto ai dipendenti del , sentiti a sommarie CP_1 informazioni dalla polizia giudiziaria, osservava l'appellante che essi si erano limitati a riferire di aver consegnato dei mobili a , ma senza che vi fosse Persona_1 formale identificazione ai sensi dell'art. 361 c.p.p., rendendo tali dichiarazioni prive di valore probatorio. Rimarcava che le sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. non hanno valore di prova, poiché costituirebbero una testimonianza scritta precostituita e non assunta nel contraddittorio, da espungere dal fascicolo di causa e che, anche volendo, per mera ipotesi, attribuire a tali dichiarazioni il valore di presunzioni semplici, esse restavano inammissibili ai sensi dell'art. 2729, co. 2, c.c., che esclude le presunzioni nei casi in cui la legge vieta la prova testimoniale – come nel caso di specie, ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c.. Quanto alla diffida ad adempiere valorizzata dal Giudice di primo grado, essa non assumeva alcun rilievo decisivo, poiché rappresentava soltanto l'atto formale conclusivo di numerose diffide verbali che la aveva già rivolto personalmente, senza esito, prima di rivolgersi ad Pt_1
6 un legale. La difesa del si configurava come un tentativo di provare per CP_1 testimoni una simulazione soggettiva dei contratti scritti di vendita e di credito collegato, sostenendo che il reale acquirente fosse tale prova era Persona_1 inammissibile, poiché la simulazione tra le parti deve essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 1417 c.c.; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. La sentenza impugnata aveva condannato al pagamento di Parte_1 interessi di mora al tasso del 10%, non richiesti dalla e la cui CP_2 pattuizione non era stata provata;
essendo stata la dichiarata decaduta dal Pt_1 beneficio del termine, la stessa poteva essere condannata solo al pagamento degli interessi legali dalla data della decadenza fino all'effettivo soddisfo;
3) Violazione dell'art. 92 c.p.c. Lamentava l'appellante che poiché la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda riconvenzionale del , le spese di giudizio avrebbero CP_1 dovuto essere compensate per reciproca soccombenza;
4) Violazione dell'art. 112
c.p.c. La sentenza impugnata aveva riconosciuto alla spese legali CP_2 superiori a quelle richieste nella nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c., incorrendo così in ultrapetizione.
Si costituivano, con comparse depositate rispettivamente in data 21.02.2019 e
10.05.2019, e i quali eccepivano la Controparte_2 Controparte_1 inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c.; nel merito ne chiedevano il rigetto con condanna dell'appellante per lite temeraria.
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la Corte con ordinanza del 25.11.2019 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
25.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
7 § 2. Le questioni preliminari
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto,
l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle prime, in riferimento alle quali non sembra che possa affermarsi ictu oculi l'insussistenza di una "ragionevole probabilità di accoglimento". Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
2.2. Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L.
7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di "non ragionevole probabilità" di accoglimento dell'appello.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha fondato il proprio convincimento sulla testimonianza resa da , nonché sulle s.i.t. di e dei tre dipendenti del Testimone_1 Persona_1
. CP_1
8 Deduce innanzitutto l'appellante che la tesi del convenuto, in quanto fondata sulla pretesa simulazione soggettiva del contratto di vendita, non poteva essere dimostrata a mezzo prova testimoniale, peraltro assunta anche in violazione degli artt. 2721 e
2722 c.c., trattandosi di un contratto di valore superiore a €2,58 e vertendo tale prova su un patto aggiunto e contrario al contenuto dei contratti scritti di vendita e di finanziamento collegato. L'appellante eccepisce poi la nullità della testimonianza di anche ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Testimone_1
Il rilievo va disatteso.
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte i limiti di cui agli artt. 2721
c.c e ss., al pari di quelli dell'art. 1417 c.c., non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2 (Cass.
19 settembre 2013, n. 21443; Cass., 13 marzo 2012, n. 3959), e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti (vedi in tal senso Cass. 09.01.2024 n.
679; Cass. 09.11.2023 n. 31206; Cass. 15.02.2018 n. 3763), non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione (Cass. 23.3.2017 n. 7472; Cass. 19.10.1988
n. 5682).
Analogamente, come chiarito anche di recente dalle Sezioni Unite (n. 9456/23), la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
9 Ora, l'appellante, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.06.2018, ha omesso di riproporre le eccezioni di inammissibilità/inutilizzabilità della prova testimoniale, essendosi genericamente riportato “alle conclusioni in atti”, con la conseguenza che dette eccezioni devono intendersi abbandonate atteso che - secondo quanto più volte affermato dalla S.C. – "la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito
- definitivamente proposte" (Cass. n. 19352/17; 10748/12).
Sempre con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe incomprensibilmente dato credito alle dichiarazioni rese dalla in sede di s.i.t. Per_1 piuttosto che a quelle rese dalla stessa nel giudizio di primo grado nel contraddittorio delle parti.
Nemmeno tale doglianza coglie nel segno.
Appare opportuno evidenziare che, per costante giurisprudenza, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. A tal proposito, si richiamano le argomentazioni rinvenibili in Cass. n. 22287/2023 in forza delle quali il Supremo
Collegio ha affermato: “L'utilizzo delle prove atipiche (in questo caso, dei documenti contenenti le dichiarazioni a SIT delle medesime persone poi assunte come testimoni) non è vietato dalla legge processuale (v., da ultimo, Cass. n.
9507/2023 (...). E non c'è dubbio che il materiale probatorio atipico regolarmente acquisito al processo - e in tal modo sottoposto al contraddittorio (art. 87 disp. att.
c.p.c.) - è prudentemente apprezzabile dal giudice, nell'esercizio del generale dovere posto dall'art. 116 c.p.c.. Anche la prova testimoniale, prova tipica in quanto prevista
e disciplinata dalla legge, rientra tra le prove soggette al prudente apprezzamento del giudice, non avendo valore di prova legale. Al di fuori dalle eccezioni in cui la legge attribuisce valore legale (positivo o negativo) alle prove, non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova, se non quella dettata al giudice dalla prudenza, ovverosia dalla ragionevolezza, nella valutazione di tutte le prove disponibili (Cass. nn. 9245/2007; 18644/2011). Una prevalenza della prova tipica rispetto alle prove atipiche potrebbe operare soltanto in fase di decisione sull'ammissione delle prove, nel senso che sarebbe censurabile il provvedimento del giudice che negasse ingresso
10 alle richieste prove tipiche, ritenendo sufficiente e preclusiva la produzione di prove atipiche relative agli stessi fatti”.
Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame legittimamente il giudice di prime cure ha attribuito preminente rilievo a quanto dichiarato dalla in sede Per_1 di s.i.t. in quanto convergente con tutte le altre risultanze istruttorie (deposizione teste e s.i.t. dei dipendenti), valorizzando ulteriormente, a conforto Testimone_1 della bontà degli assunti del , l'anomalia dell'invio della diffida da parte CP_1 della in data 12.01.2019 a distanza di circa diciotto mesi dal contratto di Pt_1 acquisto ed in mancanza della benchè minima prova di precedenti diffide verbali.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento di interessi di mora al tasso del 10%, non richiesti dalla e la cui pattuizione non era stata provata. CP_2
Il motivo è infondato.
Con la comparsa di costituzione in primo grado la ha espressamente CP_2 richiesto la condanna della al pagamento dell'intera somma residua pari ad Pt_1
€11.680,68, “oltre interessi di mora contrattuali a far data dal 04.06.2009 al soddisfo”
(cfr. pag. 8 e conclusioni riportate a pag. 9 della comparsa). Quanto al tasso, va ricordato che ai sensi dell'art. 1224 c.c. comma 1 ultimo periodo “Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura” e il contratto di finanziamento in questione prevedeva un TAN del 10%.
3.3. Il terzo motivo è del tutto inconferente non avendo il spiegato CP_1 alcuna domanda riconvenzionale.
3.4. Con riferimento all'ultimo motivo deve rilevarsi la mancanza in atti della nota spese rispetto alla quale l'appellante assume l'ultrapetizione.
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni, che la sentenza impugnata resiste alle formulate censure, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
4. La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata
4.1. Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè
11 nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio 2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96 c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 2/623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
5. Le spese processuali
5.1. Tenuto conto dell'esito del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico della parte appellante in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
5.2. La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Castrovillari n. 506/2018, pubblicata in data 28.11.2018, così provvede:
12 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida, per ciascuno, in Controparte_2
€4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, cap e iva di legge, da distrarsi, quanto a in favore dell'avv. Ugo Lo Controparte_2
Cicero, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 42/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Vulcano;
appellante
e
titolare della ditta “ARTE LEGNO”, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Leonetti;
appellata
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Lo Cicero;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 506/2018 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 28.11.2018, avente ad oggetto risoluzione contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) Dichiarare la nullità della testimonianza resa dal teste
perché inammissibile, ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c., in Testimone_1 quanto il valore dell'oggetto del contratto eccede il limite di legge e ha ad oggetto un patto aggiunto e contrario al contenuto dei contratti scritti di vendita e di credito collegato, come tempestivamente eccepito, anche prima e dopo l'assunzione; 2) Nel merito, dichiarare la risoluzione per grave inadempimento del venditore del contratto di vendita concluso tra e , titolare Parte_1 Controparte_1 della ditta “ARTE LEGNO”, e del contratto di credito collegato concluso contestualmente tra e la conseguentemente, Parte_1 CP_2 condannare i convenuti - appellati al pagamento in solido in favore dell'attrice della somma di €4.863,09, corrispondente alle rate del contratto di credito collegato già pagate, oltre interessi legali dal dì dei pagamenti all'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare , titolare della ditta “ARTE LEGNO”, a rimborsare Controparte_1
a quanto la stessa ha corrisposto e deve corrispondere alla Parte_1 in forza del contratto di credito collegato con accessori, a titolo di CP_2 risarcimento del danno derivante dal suo inadempimento contrattuale;
condannare
i convenuti - appellati al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
3) Nel merito, in subordine e salvo gravame, condannare a corrispondere alla Parte_1 solo gli interessi legali sul capitale dal dì della decadenza dal CP_2 beneficio del termine;
compensare le spese del giudizio di primo grado per reciproca soccombenza od in subordine ridurre a quanto chiesto le spese legali riconosciute alla condannare gli appellati al pagamento delle spese del secondo CP_2 grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Per : “si precisano le conclusioni riportandosi a tutte le difese, Controparte_1 eccezioni e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione, nei documenti allegati e nei verbali di causa che ivi si intendono riprodotti e trascritti. Si insiste pertanto nel rigetto integrale di tutte le domande proposte temerariamente dalla parte appellante con conseguente condanna alle spese di lite anche ex art. 96 c.p.c.; nonché nel rigetto delle domande di condanna eventualmente formulate dalla società
a danno del , con conseguente condanna alle spese di lite”. CP_2 CP_1
2 Per Compass: “chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti domande e conclusioni: 1)-Ritenere inammissibile ed infondato in fatto e in diritto l'atto di appello ex adverso formulato anche in dipendenza di quanto previsto dall'art. 54 del
Decreto Sviluppo ( D.L. n. 38/2012 convertito con Legge n. 134/2012 ( c.d. “ filtro in appello ”) e delle eccezioni in tal senso formulate nella narrativa della presente comparsa di risposta;
2)-Rigettare in ogni sua parte l'appello di controparte perchè inammissibile sia in fatto che in diritto;
3)-Riconfermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari – G.I. Dott. Vincenzo Di Pede - in data 28.11.2018, depositata in cancelleria in data 16.06.2017 e recante il N. 506/2018; 4)-Porre a carico dell'appellante un importo a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per la palese temerarietà dell'appello formulato che la Corte Territoriale vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della
[...] per i motivi superiormente esposti;
5)-Onerare l'appellante CP_2 anche delle spese e compensi del presente giudizio”. Parte_1
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. conveniva in giudizio , titolare della ditta Parte_1 Controparte_1
“Arte Legno”, e la deducendo che in data 27.08.2007 aveva CP_2 stipulato con il , per scrittura privata, un contratto di vendita avente ad CP_1 oggetto mobili da arredamento;
che per il pagamento di una parte rilevante del prezzo, pari ad €12.650,00, la stessa aveva contestualmente stipulato, Pt_1 presso il rivenditore convenzionato, un contratto di finanziamento con la CP_2
ai sensi dell'art. 121, co. 1 lett. d), D.Lgs. n. 385/1993, il cui importo veniva
[...] interamente e direttamente erogato al venditore;
che nonostante l'avvenuto pagamento e il regolare adempimento, da parte dell'attrice, delle rate del mutuo, il non provvedeva alla consegna dei mobili oggetto del contratto, neppure CP_1 dopo i ripetuti solleciti e la diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni, intimatagli mediante raccomandata a/r ricevuta il 14.01.2009, comunicata anche alla che a seguito di tale inadempimento chiedeva la CP_2 Parte_1 risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento del venditore, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento collegato e la condanna della CP_2 alla restituzione delle rate di mutuo già corrisposte pari ad €4.863,09.
3 Si costituiva in giudizio , il quale sosteneva che era stata la Controparte_1 stessa attrice a richiedere che la mobilia fosse consegnata presso tale , Persona_1 recatasi in precedenza presso il negozio dell'Arte Legno, la quale non aveva potuto acquistare perché non era nelle condizioni di poter ottenere il finanziamento;
che la mobilia era stata effettivamente consegnata, un mese dopo l'acquisto, presso l'abitazione della , in SS via G. Amendola n. 78; che dunque nessun Per_1 inadempimento era ravvisabile a carico di esso convenuto.
Si costituiva anche la la quale negava qualsiasi collegamento CP_2 negoziale tra i due contratti (vendita e finanziamento) e, agendo in riconvenzionale, chiedeva la declaratoria di decadenza della dal beneficio del termine e la Pt_1 condanna della medesima al pagamento delle rate insolute, del capitale e degli interessi di mora.
Istruita la causa con l'espletamento dell'interrogatorio formale della e Pt_1
l'escussione dei testi indicati dal , con sentenza n. 506/2018 il Tribunale CP_1 rigettava la domanda principale;
accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata da dichiarando la decaduta dal beneficio del termine in relazione al CP_2 Pt_1 contratto di finanziamento e condannandola al pagamento, in favore di CP_2 della somma di €11.680,68 oltre interessi di mora al tasso del 10%; condannava al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti. Parte_1
Il giudice di prime cure osservava che la scrittura privata di acquisto sottoscritta dalla e dal in data 27.08.2007 nulla diceva sul luogo ove la Pt_1 CP_1 mobilia doveva essere consegnata e che l'accordo secondo cui la consegna sarebbe dovuta avvenire al domicilio di era stato confermato dalla Persona_1 testimonianza di , presente al momento dell'acquisto. L'effettività Testimone_1 della consegna presso il domicilio della era riscontrata dalle dichiarazioni Per_1 rese dai dipendenti dell'Arte Legno - , e Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
- alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini seguite alla denuncia-querela
[...] sporta dal dopo aver ricevuto la diffida ad adempiere da parte della CP_1
Ma soprattutto la versione dei fatti fornita dal trovava integrale Pt_1 CP_1 riscontro nel contenuto delle s.i.t. rese dalla stessa la quale, interrogata Persona_1 dalla P.G., aveva espressamente dichiarato: “…ho acquistato dal Parte_2 mobili e data l'impossibilità di poter fare il finanziamento a me intestato, ho messo quale garante la signora di SS che conosco da diversi anni. Parte_1
I mobili…mi sono stati consegnati circa un anno fa..”. La aveva altresì Per_1
4 riferito che si era accordata con la che essa avrebbe pagato i Pt_1 Per_1 bollettini mensili relativi al rimborso delle rate di finanziamento, ma dopo un certo tempo le sue condizioni economiche non le avevano più consentito di effettuare i pagamenti. La , sentita come teste, aveva ritrattato la versione Per_1 precedentemente resa alla P.G. dichiarando di conoscere la “di vista”. Pt_1
Tuttavia il Tribunale, alla luce delle risultanze sopra illustrate in uno all'anomalia derivante dal fatto che la diffida era stata inviata dalla al a Pt_1 CP_1 distanza di 18 mesi dall'acquisto, reputava assolutamente falsa la deposizione resa dalla nel giudizio civile. Per_1
Il giudice di prime cure evidenziava, poi, che l'esito assolutorio del processo penale instaurato a carico della a seguito della denuncia-querela del Pt_1
per il delitto di calunnia non inficiava la predetta ricostruzione in quanto CP_1 la pronuncia di assoluzione era basata unicamente sul fatto che la aveva Pt_1 accusato il di un semplice inadempimento contrattuale e non di un reato e CP_1 non conteneva alcun accertamento dei fatti.
La infondatezza della domanda della giustificava, poi, l'accoglimento Pt_1 della domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione del
29.12.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) Violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 2721 e 2722 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata era illegittima e infondata nella parte in cui riteneva che il contratto di compravendita per scrittura privata non prevedesse il luogo di consegna della mobilia;
in realtà, nel suddetto contratto si leggeva chiaramente, in alto a destra:
, Corso Garibaldi n. 245, Tel. 0983/521155, SS (CS)”, sicchè Parte_1 non vi poteva essere alcun dubbio né sulla persona né sul luogo della consegna;
parimenti, il contratto di credito collegato identificava senza incertezze quale compratore e non la indicava quale mero garante, come invece Parte_1 falsamente sostenuto dal;
il modello contrattuale prestampato, infatti, CP_1 prevedeva l'eventuale presenza di un coobbligato, ma nel caso di specie tale spazio era rimasto vuoto, poiché la aveva stipulato il contratto in qualità di Pt_1 acquirente e senza alcun garante. L'appellante eccepiva poi la nullità della testimonianza resa da figlia del convenuto, in quanto Testimone_1 inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c., trattandosi di un contratto di valore
5 superiore a €2,58 e vertendo tale prova su un patto aggiunto e contrario al contenuto dei contratti scritti di vendita e di credito collegato (il preteso patto secondo cui la mobilia avrebbe dovuto essere consegnata a presso la sua abitazione Persona_1 costituiva, infatti, una modifica contrattuale non scritta, estendendo l'efficacia del contratto a un terzo soggetto estraneo – circostanza chiaramente contraria al tenore dell'accordo scritto), evidenziando che tale eccezione era stata tempestivamente sollevata sia prima che dopo l'assunzione della prova. Aggiungeva che anche a voler ipotizzare, per assurdo, che il contratto non indicasse il luogo della consegna – ipotesi smentita dal contenuto documentale – soccorrevano comunque gli artt. 1476 e 1510
c.c., i quali stabilivano che la consegna doveva avvenire presso il compratore o, in mancanza, nel luogo dove il venditore aveva la sede dell'impresa. In subordine, rilevava che la predetta testimonianza doveva ritenersi inattendibile, trattandosi della figlia del convenuto e sua socia di fatto nell'attività commerciale, come da lei stessa dichiarato, riferendo testualmente: “Ho disposto la consegna a mezzo dei miei dipendenti”. Inoltre, escussa nel corso del primo grado di giudizio Persona_1 quale testimone nel contraddittorio tra le parti, aveva negato di essere la reale acquirente dei mobili, dichiarandosi del tutto estranea ai fatti, sicchè non era dato comprendere per quale ragione si fosse preferito dare credito alla deposizione resa dalla stessa nelle sommarie informazioni testimoniali del procedimento penale – rese senza contraddittorio – piuttosto che a quella resa nel processo civile, nel contraddittorio tra le parti. Quanto ai dipendenti del , sentiti a sommarie CP_1 informazioni dalla polizia giudiziaria, osservava l'appellante che essi si erano limitati a riferire di aver consegnato dei mobili a , ma senza che vi fosse Persona_1 formale identificazione ai sensi dell'art. 361 c.p.p., rendendo tali dichiarazioni prive di valore probatorio. Rimarcava che le sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. non hanno valore di prova, poiché costituirebbero una testimonianza scritta precostituita e non assunta nel contraddittorio, da espungere dal fascicolo di causa e che, anche volendo, per mera ipotesi, attribuire a tali dichiarazioni il valore di presunzioni semplici, esse restavano inammissibili ai sensi dell'art. 2729, co. 2, c.c., che esclude le presunzioni nei casi in cui la legge vieta la prova testimoniale – come nel caso di specie, ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c.. Quanto alla diffida ad adempiere valorizzata dal Giudice di primo grado, essa non assumeva alcun rilievo decisivo, poiché rappresentava soltanto l'atto formale conclusivo di numerose diffide verbali che la aveva già rivolto personalmente, senza esito, prima di rivolgersi ad Pt_1
6 un legale. La difesa del si configurava come un tentativo di provare per CP_1 testimoni una simulazione soggettiva dei contratti scritti di vendita e di credito collegato, sostenendo che il reale acquirente fosse tale prova era Persona_1 inammissibile, poiché la simulazione tra le parti deve essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 1417 c.c.; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. La sentenza impugnata aveva condannato al pagamento di Parte_1 interessi di mora al tasso del 10%, non richiesti dalla e la cui CP_2 pattuizione non era stata provata;
essendo stata la dichiarata decaduta dal Pt_1 beneficio del termine, la stessa poteva essere condannata solo al pagamento degli interessi legali dalla data della decadenza fino all'effettivo soddisfo;
3) Violazione dell'art. 92 c.p.c. Lamentava l'appellante che poiché la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda riconvenzionale del , le spese di giudizio avrebbero CP_1 dovuto essere compensate per reciproca soccombenza;
4) Violazione dell'art. 112
c.p.c. La sentenza impugnata aveva riconosciuto alla spese legali CP_2 superiori a quelle richieste nella nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c., incorrendo così in ultrapetizione.
Si costituivano, con comparse depositate rispettivamente in data 21.02.2019 e
10.05.2019, e i quali eccepivano la Controparte_2 Controparte_1 inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c.; nel merito ne chiedevano il rigetto con condanna dell'appellante per lite temeraria.
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la Corte con ordinanza del 25.11.2019 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
25.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
7 § 2. Le questioni preliminari
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto,
l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle prime, in riferimento alle quali non sembra che possa affermarsi ictu oculi l'insussistenza di una "ragionevole probabilità di accoglimento". Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
2.2. Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L.
7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di "non ragionevole probabilità" di accoglimento dell'appello.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha fondato il proprio convincimento sulla testimonianza resa da , nonché sulle s.i.t. di e dei tre dipendenti del Testimone_1 Persona_1
. CP_1
8 Deduce innanzitutto l'appellante che la tesi del convenuto, in quanto fondata sulla pretesa simulazione soggettiva del contratto di vendita, non poteva essere dimostrata a mezzo prova testimoniale, peraltro assunta anche in violazione degli artt. 2721 e
2722 c.c., trattandosi di un contratto di valore superiore a €2,58 e vertendo tale prova su un patto aggiunto e contrario al contenuto dei contratti scritti di vendita e di finanziamento collegato. L'appellante eccepisce poi la nullità della testimonianza di anche ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Testimone_1
Il rilievo va disatteso.
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte i limiti di cui agli artt. 2721
c.c e ss., al pari di quelli dell'art. 1417 c.c., non sono dettati a tutela dell'ordine pubblico, ma nell'interesse esclusivo delle parti, per cui la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, incombe sulla stessa parte l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2 (Cass.
19 settembre 2013, n. 21443; Cass., 13 marzo 2012, n. 3959), e comunque l'onere di riproporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado l'eccezione di nullità della testimonianza non accolta, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti (vedi in tal senso Cass. 09.01.2024 n.
679; Cass. 09.11.2023 n. 31206; Cass. 15.02.2018 n. 3763), non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione (Cass. 23.3.2017 n. 7472; Cass. 19.10.1988
n. 5682).
Analogamente, come chiarito anche di recente dalle Sezioni Unite (n. 9456/23), la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
9 Ora, l'appellante, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.06.2018, ha omesso di riproporre le eccezioni di inammissibilità/inutilizzabilità della prova testimoniale, essendosi genericamente riportato “alle conclusioni in atti”, con la conseguenza che dette eccezioni devono intendersi abbandonate atteso che - secondo quanto più volte affermato dalla S.C. – "la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito
- definitivamente proposte" (Cass. n. 19352/17; 10748/12).
Sempre con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe incomprensibilmente dato credito alle dichiarazioni rese dalla in sede di s.i.t. Per_1 piuttosto che a quelle rese dalla stessa nel giudizio di primo grado nel contraddittorio delle parti.
Nemmeno tale doglianza coglie nel segno.
Appare opportuno evidenziare che, per costante giurisprudenza, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. A tal proposito, si richiamano le argomentazioni rinvenibili in Cass. n. 22287/2023 in forza delle quali il Supremo
Collegio ha affermato: “L'utilizzo delle prove atipiche (in questo caso, dei documenti contenenti le dichiarazioni a SIT delle medesime persone poi assunte come testimoni) non è vietato dalla legge processuale (v., da ultimo, Cass. n.
9507/2023 (...). E non c'è dubbio che il materiale probatorio atipico regolarmente acquisito al processo - e in tal modo sottoposto al contraddittorio (art. 87 disp. att.
c.p.c.) - è prudentemente apprezzabile dal giudice, nell'esercizio del generale dovere posto dall'art. 116 c.p.c.. Anche la prova testimoniale, prova tipica in quanto prevista
e disciplinata dalla legge, rientra tra le prove soggette al prudente apprezzamento del giudice, non avendo valore di prova legale. Al di fuori dalle eccezioni in cui la legge attribuisce valore legale (positivo o negativo) alle prove, non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova, se non quella dettata al giudice dalla prudenza, ovverosia dalla ragionevolezza, nella valutazione di tutte le prove disponibili (Cass. nn. 9245/2007; 18644/2011). Una prevalenza della prova tipica rispetto alle prove atipiche potrebbe operare soltanto in fase di decisione sull'ammissione delle prove, nel senso che sarebbe censurabile il provvedimento del giudice che negasse ingresso
10 alle richieste prove tipiche, ritenendo sufficiente e preclusiva la produzione di prove atipiche relative agli stessi fatti”.
Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame legittimamente il giudice di prime cure ha attribuito preminente rilievo a quanto dichiarato dalla in sede Per_1 di s.i.t. in quanto convergente con tutte le altre risultanze istruttorie (deposizione teste e s.i.t. dei dipendenti), valorizzando ulteriormente, a conforto Testimone_1 della bontà degli assunti del , l'anomalia dell'invio della diffida da parte CP_1 della in data 12.01.2019 a distanza di circa diciotto mesi dal contratto di Pt_1 acquisto ed in mancanza della benchè minima prova di precedenti diffide verbali.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento di interessi di mora al tasso del 10%, non richiesti dalla e la cui pattuizione non era stata provata. CP_2
Il motivo è infondato.
Con la comparsa di costituzione in primo grado la ha espressamente CP_2 richiesto la condanna della al pagamento dell'intera somma residua pari ad Pt_1
€11.680,68, “oltre interessi di mora contrattuali a far data dal 04.06.2009 al soddisfo”
(cfr. pag. 8 e conclusioni riportate a pag. 9 della comparsa). Quanto al tasso, va ricordato che ai sensi dell'art. 1224 c.c. comma 1 ultimo periodo “Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura” e il contratto di finanziamento in questione prevedeva un TAN del 10%.
3.3. Il terzo motivo è del tutto inconferente non avendo il spiegato CP_1 alcuna domanda riconvenzionale.
3.4. Con riferimento all'ultimo motivo deve rilevarsi la mancanza in atti della nota spese rispetto alla quale l'appellante assume l'ultrapetizione.
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni, che la sentenza impugnata resiste alle formulate censure, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
4. La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata
4.1. Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè
11 nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio 2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96 c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 2/623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
5. Le spese processuali
5.1. Tenuto conto dell'esito del gravame, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico della parte appellante in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
5.2. La reiezione dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Castrovillari n. 506/2018, pubblicata in data 28.11.2018, così provvede:
12 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida, per ciascuno, in Controparte_2
€4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, cap e iva di legge, da distrarsi, quanto a in favore dell'avv. Ugo Lo Controparte_2
Cicero, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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