Articolo 9 della Legge 24 gennaio 1978, n. 14
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 febbraio 1978
Art. 9.
Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1978