Art. 2.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 110.000 milioni cosi' ripartita (in milioni di lire): Anno finanziario Contributo
Gli stanziamenti di cui al primo comma possono essere integrati con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato ad assumere impegni anche sugli stanziamenti degli esercizi successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi non avvenga anteriormente all'anno cui si riferisce ciascuno stanziamento.
Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 110.000 milioni cosi' ripartita (in milioni di lire): Anno finanziario Contributo
Gli stanziamenti di cui al primo comma possono essere integrati con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato ad assumere impegni anche sugli stanziamenti degli esercizi successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi non avvenga anteriormente all'anno cui si riferisce ciascuno stanziamento.
Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.