Art. 11.
Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall' articolo 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.
Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall' articolo 33 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , i miglioramenti del trattamento disposti con legge 4 febbraio 1958, n. 87 , e con i precedenti articoli 7, 8 e 9 sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa per le pensioni ai sanitari.