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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5619 /2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel IL Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 27.08.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a AR (Romania) in [...] C.F._1 data 24.03.1993
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisabetta Purghe' e l'Avv. Davide Mazzaferro ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore IL ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre in Seveso (MB), Corso Garibaldi, n. 80, con l'impegno da parte di entrambi i genitori ad educarla e istruirla.
2) Assegnare la casa familiare sita a Seveso, Corso Garibaldi, n. 80 alla sig.ra Parte_1
.
[...]
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con il rispetto delle seguenti modalità di tempo: - salvo ogni migliore accordo fra i genitori, la figlia trascorrerà col padre week-end alternati dalla sera del venerdì fino alla sera della domenica oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00;
- durante le vacanze di Natale dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- durante le vacanze di Pasqua dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino al giorno di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- nn. 15 giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, previa comunicazione alla madre del periodo in cui saranno distribuiti i giorni e in cui saranno effettuate le predette vacanze che deve avvenire entro il 30/04 di ogni anno. Medesimo periodo di n.
15 giorni sarà osservato dalla madre per vacanze che dovesse trascorrere con la minore lontano dalla residenza. I coniugi saranno tenuti a comunicarsi, prima della partenza, la destinazione delle rispettive vacanze con la figlia, fornendo ogni utile dato al fine di consentire all'altro genitore un agevole rintraccio in caso di necessità;
- i periodi di Carnevale, i ponti e le festività varie saranno suddivise tra i coniugi alternativamente, previo accordo tra gli stessi e con un congruo preavviso di almeno n. 10 giorni.
Previo accordo tra i coniugi e congruo preavviso alla madre, il padre potrà vedere IL anche in altri momenti, nel rispetto comunque degli impegni della minore.
Nelle more che il padre rinvenga una soluzione abitativa propria, la frequentazione della figlia come sopra indicata interverrà presso la casa coniugale salvo il pernotto che IL farà presso la casa coniugale con rientro del padre presso la propria momentanea abitazione.
Entrambi i genitori parteciperanno attivamente ad ogni scelta educativa, istruttiva, scolastica e religiosa che riguardi la figlia.
4) Ciascuno dei genitori contribuirà direttamente al mantenimento della figlia per il tempo che la avrà con sé, inoltre il sig. verserà alla sig.ra , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia IL la somma di € 300,00 (euro trecento/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da gennaio
2025 (mese in cui il sig. si è trasferito presso l'abitazione della propria madre) e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) Il sig. e la sig.ra , terranno a proprio carico, ciascuno Parte_2 Parte_1 il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
6) Il sig. si impegna a cedere e vendere alla sig.ra , che Parte_2 Parte_1 si impegna ad acquistare, la sua quota di comproprietà del 50% dei seguenti immobili nel fabbricato a regime condominiale denominato Residenza “La Corte di Seveso” sito in Comune di Seveso (MB), con accesso da Via Garibaldi n. 80 e Via Tiziano n.
4-8 e Nominativamente: appartamento sito al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, due locali, disimpegno, bagno e porzione di giardino di pertinenza inferiore a mq 5000 (cinquemila), con annesso box ad uso autorimessa di pertinenza posto al piano primo interrato, il tutto distinto nel catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 12 – mappale 545 – subalterno 19, Corso Giuseppe Garibaldi n. SC, piano T, categoria
A/3, classe 4, vani 4,5, superficie catastale mq. 97, rendita catastale Euro 453,19.
- Foglio 12 – mappale 545 – subalterno 105, Corso Giuseppe Garibaldi n. SC, piano S1, categoria C/6, classe 6, mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita catastale Euro 57,33.
- La quota del 50% delle unità immobiliari sopra descritte viene promessa con tutti gli inerenti diritti, accessori, pertinenze, servitù e prelazioni così come appartenuta alla parte cedente per titoli e possesso. Si intende compresa nelle dette unità la quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio quali spettano e sono ad esse inerenti così come meglio precisati nell'atto di provenienza.
- Gli immobili di cui sopra sono pervenuti ai coniugi con atto di compravendita Repertorio n.
10152 e Raccolta n. 6104 a ministero dott. Notaio in Milano in Persona_1 data 28 gennaio 2022 (registrato all'Agenzia delle Entrate Milano – DP II il 4 febbraio 2022 al n. 10179 e trascritto a Milano 2 il 7 febbraio 2022 Reg. gen. 13554 Reg. part. 9257).
- La promessa cessione della quota del 50% degli immobili avviene nella generale definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Detto trasferimento è da considerarsi a titolo oneroso prevedendo, quale corrispettivo, l'accollo del 50% del mutuo residuo a carico del sig.
da parte della sig.ra la quale si impegna, altresì, Parte_2 Parte_1 quale saldo prezzo, ad onorare per intero le rate di mutuo sin dal mese di luglio 2025.
- L'atto definitivo di trasferimento della quota degli immobili di proprietà del sig. Parte_2
dovrà intervenire entro il termine del 29/1/2027 avanti il Notaio che verrà prescelto
[...] dalla sig.ra . Parte_1
- I coniugi dichiarano, altresì, che il mutuo ipotecario contratto con Cassa di Risparmio di Asti
S.p.a. per l'acquisto degli immobili sopra meglio descritti (Repertorio n. 10153, Raccolta n.
6105 a ministero dott. Notaio in Milano in data 28 gennaio 2022 Persona_1 registrato all'Agenzia delle Entrate Milano – DP II il 4 febbraio 2022 al n. 10180 e iscritto a
Milano 2 il 7 febbraio 2022 Reg. gen. 13555 Reg. part. 2564), verrà interamente accollato alla sig.ra alla data di sottoscrizione dell'atto definitivo di Parte_1 cessione della quota del 50% degli immobili dandosi conto nel rogito anche dei pregressi pagamenti effettuati dalla Sig.ra dal mese di luglio 2025, quale saldo prezzo. Pt_1 - 7) Il sig. si impegna a non utilizzare il conto corrente cointestato di appoggio del Parte_2 mutuo aperto presso la Banca di Asti Spa-filiale di Bresso IBAN: IT48 D060 8532 6200 0000
0022356 sino alla data dell'atto definitivo di cessione della quota del 50% del sig. Parte_2
a favore della sig.ra e successivamente a formalizzare la modifica di intestazione dello Pt_1 stesso.
- 8) I ricorrenti, entrambi titolari di reddito da lavoro subordinato (la sig.ra ) e autonomo Pt_1
(il sig. ), dichiarano di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento, sia per Parte_2 quanto riguarda la separazione che per il periodo successivo al divorzio e di aver definito ogni aspetto economico relativo alla separazione ed al divorzio.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della foglia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cusano
Milanino in data 28.05.2016;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cusano Milanino per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate 4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 09.10.2025
Il Presidente est.
AU GA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel IL Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 27.08.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a AR (Romania) in [...] C.F._1 data 24.03.1993
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisabetta Purghe' e l'Avv. Davide Mazzaferro ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) Disporre l'affido condiviso della figlia minore IL ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre in Seveso (MB), Corso Garibaldi, n. 80, con l'impegno da parte di entrambi i genitori ad educarla e istruirla.
2) Assegnare la casa familiare sita a Seveso, Corso Garibaldi, n. 80 alla sig.ra Parte_1
.
[...]
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con il rispetto delle seguenti modalità di tempo: - salvo ogni migliore accordo fra i genitori, la figlia trascorrerà col padre week-end alternati dalla sera del venerdì fino alla sera della domenica oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00;
- durante le vacanze di Natale dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- durante le vacanze di Pasqua dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino al giorno di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- nn. 15 giorni durante le vacanze estive, anche non continuativi, nei mesi di giugno, luglio o agosto, previa comunicazione alla madre del periodo in cui saranno distribuiti i giorni e in cui saranno effettuate le predette vacanze che deve avvenire entro il 30/04 di ogni anno. Medesimo periodo di n.
15 giorni sarà osservato dalla madre per vacanze che dovesse trascorrere con la minore lontano dalla residenza. I coniugi saranno tenuti a comunicarsi, prima della partenza, la destinazione delle rispettive vacanze con la figlia, fornendo ogni utile dato al fine di consentire all'altro genitore un agevole rintraccio in caso di necessità;
- i periodi di Carnevale, i ponti e le festività varie saranno suddivise tra i coniugi alternativamente, previo accordo tra gli stessi e con un congruo preavviso di almeno n. 10 giorni.
Previo accordo tra i coniugi e congruo preavviso alla madre, il padre potrà vedere IL anche in altri momenti, nel rispetto comunque degli impegni della minore.
Nelle more che il padre rinvenga una soluzione abitativa propria, la frequentazione della figlia come sopra indicata interverrà presso la casa coniugale salvo il pernotto che IL farà presso la casa coniugale con rientro del padre presso la propria momentanea abitazione.
Entrambi i genitori parteciperanno attivamente ad ogni scelta educativa, istruttiva, scolastica e religiosa che riguardi la figlia.
4) Ciascuno dei genitori contribuirà direttamente al mantenimento della figlia per il tempo che la avrà con sé, inoltre il sig. verserà alla sig.ra , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia IL la somma di € 300,00 (euro trecento/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da gennaio
2025 (mese in cui il sig. si è trasferito presso l'abitazione della propria madre) e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5) Il sig. e la sig.ra , terranno a proprio carico, ciascuno Parte_2 Parte_1 il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
6) Il sig. si impegna a cedere e vendere alla sig.ra , che Parte_2 Parte_1 si impegna ad acquistare, la sua quota di comproprietà del 50% dei seguenti immobili nel fabbricato a regime condominiale denominato Residenza “La Corte di Seveso” sito in Comune di Seveso (MB), con accesso da Via Garibaldi n. 80 e Via Tiziano n.
4-8 e Nominativamente: appartamento sito al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, due locali, disimpegno, bagno e porzione di giardino di pertinenza inferiore a mq 5000 (cinquemila), con annesso box ad uso autorimessa di pertinenza posto al piano primo interrato, il tutto distinto nel catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 12 – mappale 545 – subalterno 19, Corso Giuseppe Garibaldi n. SC, piano T, categoria
A/3, classe 4, vani 4,5, superficie catastale mq. 97, rendita catastale Euro 453,19.
- Foglio 12 – mappale 545 – subalterno 105, Corso Giuseppe Garibaldi n. SC, piano S1, categoria C/6, classe 6, mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita catastale Euro 57,33.
- La quota del 50% delle unità immobiliari sopra descritte viene promessa con tutti gli inerenti diritti, accessori, pertinenze, servitù e prelazioni così come appartenuta alla parte cedente per titoli e possesso. Si intende compresa nelle dette unità la quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio quali spettano e sono ad esse inerenti così come meglio precisati nell'atto di provenienza.
- Gli immobili di cui sopra sono pervenuti ai coniugi con atto di compravendita Repertorio n.
10152 e Raccolta n. 6104 a ministero dott. Notaio in Milano in Persona_1 data 28 gennaio 2022 (registrato all'Agenzia delle Entrate Milano – DP II il 4 febbraio 2022 al n. 10179 e trascritto a Milano 2 il 7 febbraio 2022 Reg. gen. 13554 Reg. part. 9257).
- La promessa cessione della quota del 50% degli immobili avviene nella generale definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Detto trasferimento è da considerarsi a titolo oneroso prevedendo, quale corrispettivo, l'accollo del 50% del mutuo residuo a carico del sig.
da parte della sig.ra la quale si impegna, altresì, Parte_2 Parte_1 quale saldo prezzo, ad onorare per intero le rate di mutuo sin dal mese di luglio 2025.
- L'atto definitivo di trasferimento della quota degli immobili di proprietà del sig. Parte_2
dovrà intervenire entro il termine del 29/1/2027 avanti il Notaio che verrà prescelto
[...] dalla sig.ra . Parte_1
- I coniugi dichiarano, altresì, che il mutuo ipotecario contratto con Cassa di Risparmio di Asti
S.p.a. per l'acquisto degli immobili sopra meglio descritti (Repertorio n. 10153, Raccolta n.
6105 a ministero dott. Notaio in Milano in data 28 gennaio 2022 Persona_1 registrato all'Agenzia delle Entrate Milano – DP II il 4 febbraio 2022 al n. 10180 e iscritto a
Milano 2 il 7 febbraio 2022 Reg. gen. 13555 Reg. part. 2564), verrà interamente accollato alla sig.ra alla data di sottoscrizione dell'atto definitivo di Parte_1 cessione della quota del 50% degli immobili dandosi conto nel rogito anche dei pregressi pagamenti effettuati dalla Sig.ra dal mese di luglio 2025, quale saldo prezzo. Pt_1 - 7) Il sig. si impegna a non utilizzare il conto corrente cointestato di appoggio del Parte_2 mutuo aperto presso la Banca di Asti Spa-filiale di Bresso IBAN: IT48 D060 8532 6200 0000
0022356 sino alla data dell'atto definitivo di cessione della quota del 50% del sig. Parte_2
a favore della sig.ra e successivamente a formalizzare la modifica di intestazione dello Pt_1 stesso.
- 8) I ricorrenti, entrambi titolari di reddito da lavoro subordinato (la sig.ra ) e autonomo Pt_1
(il sig. ), dichiarano di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento, sia per Parte_2 quanto riguarda la separazione che per il periodo successivo al divorzio e di aver definito ogni aspetto economico relativo alla separazione ed al divorzio.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della foglia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Cusano
Milanino in data 28.05.2016;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cusano Milanino per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 7, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate 4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 09.10.2025
Il Presidente est.
AU GA