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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 2539/2022, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, Via F.lli Rondina n. 6, presso lo Parte_2
studio degli Avv.ti Nicola Tella, Francesco Fabris e Mauro Ferruzzi che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto di citazione;
- Parte attrice;
contro e in persona dello Amministratore Delegato, legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentate pro tempore elettivamente domiciliati in , Via Santa Controparte_3 CP_2
Franca 7/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano Zerilli, che le rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Parti convenute.
Conclusioni
Parte attrice
“NEL MERITO: accertare e dichiarare il compimento di atti di concorrenza sleale da parte dei convenuti e in danno dell'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2598 c.c., come indicati e descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare a Controparte_4
risarcire ogni danno patito e patendo dall'attrice in ragione di tale illegittima condotta;
IN OGNI CASO: condannare le convenute alla integrale rifusione delle spese di causa.”
Parti convenute
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertati i fatti per cui è causa, respingere le domande tutte svolte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
1 Il processo.
Con atto di citazione 14 marzo 2022 (d'ora in avanti ha convenuto in Parte_1 Pt_1
giudizio (d'ora in avanti e (d'ora in avanti , Controparte_1 CP_1 Controparte_2 CP_2
chiedendo l'accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale da parte delle convenute in suo danno e la condanna delle stesse al risarcimento del danno, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2598 c.c., oltre che alle spese di lite.
Nell'atto introduttivo la società attrice ha esposto i seguenti fatti.
è una società con sede legale a Genova e sedi operative ed uffici in tutti i maggiori porti ed Pt_1
interporti italiani, ed opera nel settore delle spedizioni e delle operazioni doganali;
che a partire dal
2014 l'ufficio di Genova era composto dai signori e Persona_1 Parte_3 [...]
Solo per l'anno 2019/2020 al team si è aggiunto , per un totale di quattro Parte_4 CP_5
componenti dell'ufficio. ra stato assunto nel 2014 nel ruolo di “spedizioniere doganale” e responsabile Persona_1
dell'ufficio (doc. 02 allegato all'atto introduttivo); , figlia di , era stata assunta nel Parte_3 Per_1
2015 come apprendista addetta allo svolgimento di pratiche connesse alle spedizioni ed import– export (v. doc. 05 allegato all'atto introduttivo); infine, era entrato nel 2015 come Parte_4
apprendista addetto a pratiche doganali e valutarie (v. doc. 08 allegato all'atto introduttivo)
A partire da settembre 2020, l'ufficio così composto è andato incontro a una disgregazione quasi integrale. In particolare, nel settembre del 2020 ha comunicato a la Persona_1 Pt_1
propria volontà di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro in essere (doc. 04 allegato all'atto di citazione). Dopo qualche mese, nel febbraio del 2021, anche ha deciso di Parte_4
interrompere il rapporto di lavoro con l'attrice, in questo caso rispettando il periodo di preavviso contrattuale (doc.10 allegato all' atto introduttivo).
Da ultimo, nell'ottobre del 2021, anche ha presentato le proprie dimissioni Parte_3
senza preavviso (doc. 07 allegato all'atto di citazione).
L'attrice ha evidenziato che subito dopo gli eventi occorsi e Persona_1 Parte_4
sono stati assunti da mentre è stata assunta da società operanti CP_2 Parte_3 CP_1
in diretta concorrenza con l'attrice ed ambedue controllate da amministratore Controparte_3
unico di e legale rappresentante di (nonché titolare, rispettivamente, del 100% delle CP_2 CP_1
quote sociali di e del 66,09% delle quote di ed ha sottolineato che 3 giorni prima CP_2 CP_1
dell'ultimo recesso contrattuale dalla effettuato da ha aperto per Pt_1 Parte_3 CP_1
la prima volta un proprio ufficio presso il porto di Genova. Immediatamente dopo l'apertura, sempre
2 in tesi di parte attrice, l'ufficio sarebbe stato sottoposto alla direzione di (con le Persona_1
consuete mansioni di “ ” e responsabile dell'ufficio, le stesse a suo tempo Parte_5
svolte a presso la ), e vi avrebbero lavorato , con le mansioni di Parte_1 Parte_4
impiegato addetto a pratiche doganali e valutarie, e, da ultimo, con l'incarico Parte_3
di seguire le pratiche connesse alle spedizioni di import–export.
In sintesi, l'attrice ha sostenuto che in un lasso di tempo circoscritto (tra settembre 2020 ed ottobre
2021) la condotta delle società convenute ha determinato una quasi totale disgregazione dell'ufficio genovese della , con il venire meno di 3/4 dei propri dipendenti. Ha sostenuto poi che Parte_1
proprio questa manovra di captazione ha reso possibile l'inedita apertura di un ufficio I.T.C. presso il porto di Genova, con contestuale collocazione presso lo stesso degli ex impiegati della Pt_1
La difesa attorea ha poi evidenziato come, in seguito all'apertura di a Genova, molti clienti CP_1
storici di . e ) sono Pt_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
transitati alla , con una correlata diminuzione di fatturato pari a un importo annuo stimato CP_1
in € 50.000,00.
L'attrice ha concluso che i fatti descritti evidenziano la realizzazione di una studiata strategia di storno dei dipendenti, volta in primo luogo a determinare la disgregazione dell'ufficio dell'imprenditore concorrente e, in seconda istanza, a conseguire l'(inedita) penetrazione di CP_1
nel mercato ligure, nonché il correlato sviamento di numerosi clienti storici della Pt_1
In diritto, la natura illecita della condotta di I.T.C. e C.A.D. viene prospettata sulla scorta dell'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in materia di c.d. “storno di dipendenti”, tema rispetto al quale c'è concordia nel ritenere necessaria tanto l'oggettiva idoneità della condotta a danneggiare l'altrui impresa, quanto l'animus nocendi dello stornante verso l'imprenditore concorrente. Con particolare riferimento a quest'ultimo requisito, l'attrice richiama espressamente la copiosa giurisprudenza che ha “oggettivizzato” l'animus nocendi, la prova del quale ben può essere raggiunta in via inferenziale, mediante il ricorso ad indicatori oggettivi, tali da dimostrare che la condotta dell'imprenditore stornante non si possa giustificare se non supponendo nell'autore l'intento di arrecare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente.
Nel perimetro di tale elaborazione giurisprudenziale, parte attrice ha evidenziato la ricorrenza, nel caso di specie, dei seguenti indici: a) le modalità del passaggio dei dipendenti dall'una all'altra impresa: infatti, in due casi sui tre occorsi ( e le dimissioni Parte_6 Parte_7
sono state presentate senza il rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto;
b) la quantità e qualità del personale stornato. Sotto il profilo qualitativo, aspetto in ordine al quale viene
3 in rilievo la posizione del dipendente stornato nell'organigramma dell'impresa lesa, parte attrice ha evidenziato il ruolo chiave di soggetto con esperienza ultratrentennale e con Persona_1
la qualifica di spedizioniere doganale. Con riferimento a e Parte_4 Parte_3
parte attrice ha sottolineato che, a dispetto del formale inquadramento (rispettivamente addetto al disbrigo delle pratiche doganali e addetta alle pratiche di import-export), i due dipendenti avessero assunto, negli anni alle dipendenze di un'esperienza e una qualificazione elevata, Pt_1
anche grazie ai costi formativi sostenuti dalla stessa tali da divenire dipendenti difficilmente Pt_1
sostituibili, quantomeno nell'immediato. Infatti, a seguito delle loro dimissioni, era stata Pt_1
costretta ad assumere frettolosamente dipendenti privi della necessaria esperienza di gestione e disbrigo delle pratiche doganali;
c) le modalità della condotta posta in essere dalle convenute: le tempistiche serrate tanto delle dimissioni presentate a quanto della successiva assunzione Pt_1
presso le società convenute evidenziano la lesione della lealtà concorrenziale e si pongono nell'ambito delle condotte illecite vietate dagli artt. 2598 e 2043 c.c. In particolare, in tesi dell'attrice proprio le dimissioni senza preavviso di figura chiave per avrebbero Persona_1 Pt_1
consentito a in accordo con l'ex dipendente, di predisporre il terreno per l'apertura di un CP_1
ufficio a Genova, piazza ben nota al stesso. In seguito, mediante lo storno di Per_1 Parte_4
sarebbe stato garantito il necessario supporto operativo a e solo da ultimo, a lavoro Per_1
preparatorio ultimato ed ufficio insediato, sarebbe stata fatta dimettere (senza preavviso) la figlia del che, avendo continuato ad operare presso sino ad ottobre 2021, avrebbe così Per_1 Pt_1
potuto portare in dote a tutti i contatti con i clienti più importanti, sì da consentire al neo nato CP_1
ufficio genovese di risultare immediatamente operativo.
Per le ragioni esposte, parte attrice lamenta l'integrazione di un'ipotesi di storno parassitario con l'ulteriore aggravamento della natura “in blocco” dello storno, tradottosi appunto nella captazione di dipendenti abituati a lavorare insieme e dunque propensi a “fare gruppo”, sì da risultare particolarmente efficienti, con correlata intensificazione dell'indebito vantaggio conseguito dall'impresa stornante.
Quanto al danno subito, parte attrice evidenzia una correlazione tra gli eventi in narrativa e una perdita di fatturato riferibile allo sviamento di importanti società, ex clienti di sulla piazza Pt_1
genovese ed oggi transitate a (in particolare . CP_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e lo quantifica in € 150.000,00, corrispondenti al differenziale di CP_9 Controparte_10
fatturato annuo riferibile alle clienti sviate (50.000 euro) moltiplicato per tre annualità, in quanto assume che siano necessari almeno tre anni per la ricostituzione di un team di dipendenti
4 altrettanto esperti e formati, sì da recuperare il vantaggio competitivo illegittimamente sottratto dalle concorrenti.
Si sono costituite con un'unica comparsa di costituzione e risposta e CP_1 CP_2
contestando la fondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto.
In fatto, le società convenute hanno svolto le seguenti contestazioni.
I dipendenti asseritamente stornati risultano inquadrati presso le società convenute come semplici impiegati, senza alcun ruolo di carattere dirigenziale. Lo stesso dicasi dei ruoli a suo tempo rivestiti da all'interno di Con particolare riferimento al , valorizzano che questi Pt_1 Persona_1
ha mantenuto un rapporto di consulenza e collaborazione con la società attrice sino alla data del
27/10/2021, giorno in cui è stato formalmente revocato da (v. Lettera di revoca formale di Pt_1
incarico allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Persona_1
Con riferimento al , dimessosi con preavviso nel gennaio 2021, viene sottolineato Parte_4
che questi, a seguito delle dimissioni da è stato in un primo momento assunto da Pt_1 CP_11
e solo in data 18/10/2021 da con mansioni di impiegato addetto alla gestione delle
[...] CP_2
pratiche doganali regionali dell'Emilia-Romagna. Dunque, vi è stata una soluzione di continuità tra il recesso contrattuale nei confronti dell'attrice e l'assunzione alle dipendenze della convenuta
C.A.D.
Quanto a in seguito alle dimissioni presentate a nell'ottobre del 2021, Parte_3 Pt_1
sarebbe stata assunta da per la necessità di quest'ultima di attivare un proprio ufficio doganale CP_1
in Genova, in quanto era interesse dell'azienda non appoggiare pratiche doganali dei propri clienti a corrispondenti esterni. L'apertura di un ufficio presso il porto di Genova sarebbe stata determinata da una preesistente esigenza di soddisfare le richieste di numerose e importanti società, diverse da quelle asseritamente sviate e già clienti storiche di Le resistenti evidenziano poi che CP_1 [...]
e , a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, non sono impiegati Per_1 Parte_4
presso l'ufficio di Genova, bensì operano nella sede di a . Degli ex dipendenti CP_1 CP_2 CP_2
a Genova, pertanto, solo è impiegata presso l'ufficio genovese Pt_1 Parte_3 CP_1
ove ha il ruolo di gestione delle pratiche doganali.
In diritto, le convenute hanno sostenuto che la mera assunzione di dipendenti di un'azienda concorrente non è sufficiente ad integrare un atto di concorrenza sleale, atteso che l'impresa gode della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita dall'art. 41 cost. e nell'ambito di questa è libera di assumere (anche) dipendenti che hanno lavorato presso un' impresa concorrente.
Atteso dunque che lo storno di dipendenti è vietato solo se attuato con la precisa intenzione di
5 danneggiare l'impresa concorrente e assunto peraltro che i lavoratori sono liberi di scegliere l'impresa con cui collaborare e di perseguire opportunità lavorative più soddisfacenti, particolare attenzione va posta alla prova degli indici di slealtà della condotta contestata che devono essere tali da mettere in difficoltà il competitor mediante la privazione di lavoratori difficilmente sostituibili ed arrecare all'impresa stornata una consistente perdita della propria attività di offerta di beni o servizi, perdita non riassorbibile attraverso una adeguata organizzazione di impresa. Allo stesso tempo la condotta deve essere tale da consentire all'impresa stornante, attraverso i nuovi dipendenti, di impossessarsi di conoscenze e tecniche specialistiche senza affrontare i tempi e i costi legati all'investimento in ricerca e in formazione, altrimenti necessari. Tali elementi non sarebbero ravvisabili nel caso di specie atteso, che: 1) , per circa due anni (sino al Persona_1
27/10/2021), è stato al contempo dipendente di e consulente di In questo intervallo CP_2 Pt_1
temporale, pertanto, il ruolo di dipendente di era noto e accettato da entrambe le società, il CP_2
che varrebbe già di per se stesso ad escludere la natura illecita dello storno;
2) è Parte_4
stato assunto da C.A.D. solo nell'ottobre 2021, dopo aver risolto il contratto di lavoro dipendente con la società Detta soluzione di continuità tra le dimissioni da e l'assunzione CP_11 Pt_1
presso la resistente esclude la fondatezza della pretesa attorea, quantomeno con riguardo alla sua posizione;
3) e operano a , nell'ambito della regione Persona_1 Parte_4 CP_2
Emilia Romagna, con mansioni operative e non dirigenziali. Non hanno rapporti operativi con CP_12
4) gestisce l'unità operativa di in Genova, occupandosi
[...] Parte_3 CP_1
delle pratiche doganali della datrice di lavoro su clienti quasi totalmente della regione Emilia
Romagna e da decenni gestiti da Tale circoscrizione territoriale, oltre alla mancata Controparte_1
erogazione di consulenze tecniche e dell'approntamento di strategie commerciali ad opera dell'ex dipendente escluderebbe la possibilità di dare luogo a sviamento di clientela. Pt_1
Nel merito.
Parte attrice ha contestato l' illegittimità del comportamento delle società convenute lamentando la realizzazione di uno storno illegittimo di dipendenti, condotta riconducibile, oltre che al disposto generale di cui all'art. 2043 c.c., alla previsione normativa di cui all'art. 2598 comma 1, n. 3 c.c., , laddove prevede che, oltre alle fattispecie tipizzate dai numeri precedenti, pone in essere atti di concorrenza sleale l'imprenditore che “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Le resistenti hanno sostenuto che non vi è stato alcuno storno illegittimo, attesa l'inconsistenza degli indici allegati da controparte, non corrispondenti al vero o comunque non provati.
6 La soluzione della questione controversa si individua dall'analisi delle risultanze istruttorie. In punto di diritto, infatti, la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che il discrimen tra storno illegittimo, da un lato, ed esercizio di libertà costituzionalmente garantite (sub specie di libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost. e diritto del lavoratore a perseguire un'occupazione lavorativa più soddisfacente ex art. 35 cost.), dall'altro, consiste nel travalicamento dei confini della lealtà concorrenziale, laddove questa sia evincibile da indici oggettivi ed esteriorizzati. Sicché ben si potrà fare concorrenza (eventualmente anche mediante l'assunzione di ex dipendenti del competitor, esclusa la presenza di patti di non concorrenza), purché essa non si risolva in una condotta emulativa, orientata a collocare fuori mercato l'imprenditore concorrente e ad accaparrarsene indebitamente risorse, spesso costose e conseguite col tempo, attraverso il c.d.
“cherry picking” dei dipendenti nevralgici per l'altrui organizzazione imprenditoriale. La concorrenza, infatti, è un valore da perseguire e tutelare solo se si muove nel perimetro della buona fede (art. 1175 c.c.) e fintanto che non si risolva nell'appropriazione di risorse umane altrui con modalità che ne mettano a rischio la continuità aziendale e la capacità competitiva. E' poi costante in giurisprudenza, come per altro ricordato dalla stessa difesa attorea, la individuazione, per il perfezionamento della fattispecie, di elementi oggettivi costituiti da una rilevante intensità lesiva della condotta posta in essere dallo stornante e soggettivi, indicativi dell' animus nocendi, elemento la cui qualificazione (se di requisito in senso stretto ovvero di mero indice, al pari degli altri, della condotta illecita) è discussa, ma del quale è certamente necessaria una esteriorizzazione. A più riprese, infatti, la giurisprudenza ha tentato di oggettivizzare detto requisito soggettivo, non facile da verificare, mediante l'individuazione di specifici indici e segnatamente: la quantità e la qualità del personale stornato e la posizione rivestita all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà di sostituzione e i metodi impiegati per convincere il dipendente a passare all'impresa concorrente.
Nessuno di tali indici assume una valenza dirimente, poiché essi debbono essere considerati nella loro globalità e valutati alla stregua delle peculiarità del caso di specie.
Ciò premesso, l'istruzione condotta consente di delineare alcuni punti fermi.
E' pacifico, in quanto risultante da documentazione allegata e non contestata, che nell'arco di poco più di un anno (dal settembre del 2020 all'ottobre del 2021) l'ufficio genovese della società attrice sia andato incontro a una disgregazione pressoché totale (docc. 04, 10 e 07 allegati all'atto di citazione, che attestano le dimissioni, nell'ordine, di e Persona_1 Parte_4
e che gli ex dipendenti di parte attrice siano stati assunti, rispettivamente, da Parte_3
( e ) e da presso il neonato ufficio di Genova CP_2 Persona_1 Parte_4 CP_1
7 ( , come risultante da allegazioni prodotte dalle stesse convenute nella prima Parte_3
memoria integrativa ex art. 183 comma 6 cpc.
Pacifico è pure, in quanto non contestato e confermato da in sede di Controparte_3
interrogatorio formale, che prima dell'ottobre del 2021 la società non ha mai avuto un CP_12
proprio ufficio operativo sulla piazza di Genova.
Tali elementi non sono sufficienti a soddisfare l'onere probatorio che incombe sull'attrice, giacché valgono solo a comprovare avvenimenti (rispettivamente la disgregazione dell'ufficio di e Pt_1
l'apertura di un ufficio a Genova) potenzialmente neutri sotto il profilo della lealtà CP_1
concorrenziale e non necessariamente correlati tra loro. Con riguardo agli indici di illiceità della condotta posta in essere dalle società convenute, il quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale risulta irrimediabilmente deficitario.
Sotto il profilo del vantaggio conseguito dalle resistenti in danno dell'attrice, è vero che, come anticipato, dall'interrogatorio di emerge che prima delle dimissioni dei tre Controparte_3
dipendenti, non aveva mai avuto un ufficio con sede genovese;
questo lascia ragionevolmente CP_1
desumere che dall'assunzione degli ex dipendenti di ha tratto un vantaggio competitivo Parte_8
inedito sul mercato genovese. Ma non è un indicatore da solo sufficiente a dimostrare l'illiceità dello storno.
Sotto il profilo dall'assunzione degli ex dipendenti presso e di Genova e sotto Pt_1 CP_2 CP_1
quello dell'asserito collegamento funzionale e operativo tra le gli uffici delle due società, è vero che i testimoni e hanno riferito, ancorché genericamente, di essere stati a Tes_1 Tes_2 Tes_3
conoscenza del fatto che il e la figlia “lavorassero insieme”. Ma tale circostanza è Per_1
contestata dal che, sentito come teste, ha affermato di essere impiegato a e di Per_1 CP_2
ivi risiedere. Sulla sede di lavoro di viene anche in rilievo la testimonianza di Persona_1
CP_1 nella quale il teste ha riferito “il sig dopo che è andato via dalla era andato Per_1 Pt_1
Cont a lavorare a , mi pare c/o ; ancora ha precisato che quelli tra CP_2 CP_2 Per_1 [...]
Co
e erano rapporti di consulenza erogata dalla prima alla seconda in modo non dissimile CP_2
a quanto faceva anche con altre clienti che ad essa si rivolgevano per ottenere CP_2
consulenze in materia doganale. In particolare, , richiesto di chiarire la natura Persona_1
dei rapporti con , ha confermato l'esistenza di una relazione di consulenza, Controparte_14
precisando anche “CAD sta per centro di assistenza doganale e nella qualità facciamo operazioni di Co consulenza e doganali per qualunque operatore che ne faccia richiesta. è uno di questi”. Quanto al terzo elemento del “blocco” organizzativo stornato dalla sentito come teste Parte_4 Pt_1
8 ha riferito di essere stato prima assunto presso e solo dopo presso , CP_11 CP_2
come risulta documentalmente (recesso doc.6 allegato alla prima memoria ex art. 183 CP_11
comma 6 di parte convenuta); con riguardo alla sua posizione vi è stata una significativa soluzione di continuità tra le dimissioni dall'attrice e l'assunzione presso la resistente CP_2
non può quindi essere considerato nel “blocco di storno” prospettato dall'attrice. Parte_4
CP_1 Per quanto riguarda il profilo dello sviamento della clientela storica di il teste a riferito Pt_1
che la clientela transitata a era conosciuta dagli ex dipendenti della in costanza CP_1 Pt_1
CP_1 del rapporto di lavoro con quest'ultima. Lo stesso a riferito che certamente gli ex dipendenti erano a conoscenza delle tariffe praticate dalla propria datrice nei riguardi dei clienti (informazione, questa, evidentemente preziosa per un competitor). Nondimeno, tali affermazioni non sono tali da provare una condotta sleale delle società convenute se non accompagnate dalla prova di un effettivo sfruttamento, ad opera delle convenute, dei contatti e delle informazioni privilegiate in capo ai dipendenti stornati, con correlato danno all'impresa stornata. Assume allora particolare rilievo l'indagine in ordine alla circostanza dell'effettiva proposta da parte di di tariffari più CP_1
vantaggiosi agli ex clienti Donelli, proprio in ragione della pregressa condotta “parassitaria” posta in essere. A proposito della clientela, il teste (dipendente di assunto in seguito alla Tes_2 Pt_1
Co disgregazione dell'ufficio), ha riferito di aver preso contatto, in seguito all'apertura dell'ufficio
Genova, con i clienti che avevano manifestato la propria volontà di interrompere i rapporti con la ed ha dichiarato che questi ultimi avevano giustificato la scelta di lasciare il loro fornitore Pt_1
storico in ragione di tariffari più vantaggiosi proposti da particolare il teste ha affermato CP_15
“ricordo che all'epoca io contattai le società di cui al capitolo ed esse mi avevano confermato che erano state contattate dal Sig. che gli aveva proposto delle condizioni economiche tali da Per_1
fargli cambiare società; e cioè tariffe più basse e convenienti di quelle che c'erano con ; e Pt_1
ancora “confermo la circostanza, ero presente, l'incontro si era tenuto in via 12 ottobre, preciso che
l'incontro era avvenuto con riferimento alle società dafarra e seves e daf&co e che hanno riferito che sarebbero andate con per le motivazioni indicate in capitolo”, e con riferimento ai colloqui CP_1
telefonici intercorsi con Yuhang Italia srl risponde “confermo le circostanze con la CP_9 CP_10
precisazione che si è trattato per tutti di colloqui telefonici, nel corso dei quali le persone indicate nei capitoli mi hanno confermato la decisione già presa di revocare gli incarichi a e seguire i sig.ri Pt_1
e ”. Ma tali circostanze sono del tutto contrastanti con quanto emerso Persona_1 Parte_3
dalle testimonianze degli stessi ex clienti e segnatamente con quanto dichiarato dai testi Pt_1
(titolare di GDM srl), (Yhuang s.r.l.), e (Dafarre e Tes_4 Tes_5 Tes_6 CP_9 Tes_7
9 , i quali hanno concordemente testimoniato che in nessun caso aveva proposto uno CP_6 CP_1
sconto tariffario rispetto alle tariffe Donelli e che la scelta di seguire presso la Parte_3
diversa società era stata dettata dal rapporto di fiducia professionale instauratosi con lei negli anni.
In particolare, il teste ha dichiarato “Preciso che e la figlia non sono venuti ad Tes_4 Per_1
offrirmi i prezzi più bassi ,ma parlando con la figlia che era già mia amica le ho detto una volta ho saputo che era a lavorare altrove che se mi faceva gli stessi prezzi … avrei passato i clienti. E ancora in effetti i prezzi praticati poi dopo erano più o meno uguali a quelli già praticati quando lavorava da
. Con riferimento alla telefonata con il signor , il teste riferisce “è vero che nel Pt_1 Tes_2 Tes_4
corso di quella telefonata gli dissi che solo su Genova avrei dato il lavoro alla signora Parte_3
ma non perché mi praticava prezzi inferiori ma per il rapporto di conoscenza e fiducia che
[...]
avevo con questa”. Il teste titolare del cliente Yuhang Italia s.r.l., ha riferito che a seguito Tes_8
del passaggio da a c'è stato un aumento tariffario, ma di aver preferito comunque Pt_1 CP_1
effettuare detto passaggio “a causa di disservizi e problematiche, che prima con non Parte_3
riscontravano” e che “siamo stati noi a cercare per continuare a lavorare con Parte_3
lei. […] Preciso che non era stata lei a contattarci”. Con specifico riguardo alle tariffe, il teste ha riferito “quando ci fu inviato da un tariffario con le condizioni praticate, questo era anche più CP_1
oneroso di quello precedente praticato da . Sempre con riferimento al tema tariffario, il teste Pt_1
amministratore delegato di 2 ha affermato: “Preciso che non sono stati i Tes_9 Pt_9 Per_1
a contattarci per dire che erano andati a lavorare altrove né a offrirci prezzi più bassi, anche perché Co in questo caso anche i prezzi di e Cad erano alti e comunque simili a quelli di siano stati Pt_1
noi a voler continuare i rapporti lavorativi con chi conoscevamo già e ci offriva servizi di qualità e reperibilità.- era sempre disponibile”. Per_1
Ancora, il teste dipendente di e all'epoca dei fatti ha affermato che “Ho Tes_10 CP_6 CP_6
iniziato a collaborare con per poter continuare a lavorare con con la quale avevo CP_1 Parte_3
un rapporto professionali proficuo. Non siamo stati contattati né da né da Persona_1
perché dessimo alle società presso cui lavoravano le operazioni ed incarichi Parte_3
doganali; ero stato io a contattare ” e ancora “mi fidavo di e di come lavorava, Parte_3 Parte_3
Co preferivamo continuare a lavorare con lei che lavorava con e mi pare fosse la responsabile dell'ufficio di Genova. - La non ci hanno offerto prezzi inferiori di quelli praticati da . CP_1 Pt_1
Da quanto sopra riportato è risultato che gli ex clienti hanno affermato di aver seguito Pt_1
spontaneamente la dipendente impiegata presso l'ufficio di Genova, Parte_7 CP_1
10 e le dichiarazioni sono coerenti nel senso di negare che abbia offerto un tariffario più CP_1
vantaggioso. Dall'istruttoria svolta risulta che a lo spostamento di clientela è avvenuto per il rapporto di fiducia professionale oramai consolidato esistente con Una scelta, Parte_3
insomma, ad personam e non legata alle condizioni economico tariffarie praticate.
Il quadro probatorio emerso dall'istruzione non consente di ritenere provata la domanda.
Gli elementi pacifici, documentali e non contestati sono l'intervenuta disgregazione dell'ufficio e l'apertura da parte di di un ufficio a Genova. Ma con riferimento agli indicatori di Pt_1 CP_1
illiceità dell'attività concorrenziale deve osservarsi quanto segue.
Sotto il profilo della quantità e qualità dei dipendenti stornati, non risulta integrata la prova del collegamento operativo e funzionale tra gli uffici e elemento che fungerebbe da CP_1 CP_2
“collante” tra le figure di , da un lato, e Persona_1 Parte_4 Parte_3
da un altro, e che consentirebbe di ritenere che la disgregazione dell'ufficio di Genova sia Pt_1
imputabile allo stesso soggetto. Non è quindi provato il cd storno “in blocco”. Con specifico riguardo a , è poi documentalmente allegato e non contestato da controparte che vi è stata Parte_4
soluzione di continuità tra le dimissioni presentate a e l'assunzione presso , Pt_1 CP_2
come già sopra ricordato.
Con riferimento alle modalità temporali, il carattere non è stato subitaneo, ma diluito nel tempo (in sostanza, circa 13 mesi sono trascorsi dalla prima all'ultima comunicazione di recesso contrattuale).
Con riguardo allo sviamento degli ex clienti Donelli, infine, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare un indebito vantaggio conseguito dalla competitor. Ma tale prova non è stata raggiunta proprio su questo fondamentale profilo. Solo il teste , infatti, riferisce di aver appreso dagli ex clienti Tes_2
Co degli sconti tariffari loro praticati da , ma detta circostanza è stata negata dalle stesse Pt_1
società transitate a . Atteso il potere di apprezzamento che l'art. 116 c.p.c. rimette al CP_1
giudice nella valutazione delle prove, le dichiarazioni, tra l'altro conformi, rese dalle ex clienti Pt_1
devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quella offerta dal il quale è dipendente Tes_2
della società attrice, situazione che lo pone in una situazione più delicata e potenzialmente foriera di un conflitto di interessi nei riguardi della propria datrice di lavoro.
Per contro, le società ex clienti non hanno alcun interesse in causa. Pt_1
Ed è inoltre ben credibile la scelta di seguire presso per il rapporto Parte_3 CP_1
fiduciario esistente, situazione coerente con la libertà del lavoratore di cercare una soluzione lavorativa più appagante (art. 35 Cost.) e con la libertà di iniziativa economica dell'impresa, che si può concretare anche nell'assunzione di ex dipendenti del competitor . 11 Alla luce di quanto esposto, rilevato che è carente la prova in ordine ad indici oggettivi ed esteriorizzati tali da integrare il carattere illegittimo dello storno, le domande formulate dall'attrice debbono essere rigettate.
Spese di lite.
L'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, le quali devono essere liquidate, nel rispetto del parametro corrispondente al valore “indeterminabile complessità bassa” della causa, nella misura mediana tranne l'applicazione della misura massima per la fase istruttoria stante l'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda;
dichiara tenuta e condanna parte attrice a corrispondere alle convenute le spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.519,00, oltre IVA se dovuta, spese generali e CPA.
Genova, 23 maggio 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno
Minuta redatta dalla MOT Alice Conte
12
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 2539/2022, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, Via F.lli Rondina n. 6, presso lo Parte_2
studio degli Avv.ti Nicola Tella, Francesco Fabris e Mauro Ferruzzi che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce all'atto di citazione;
- Parte attrice;
contro e in persona dello Amministratore Delegato, legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentate pro tempore elettivamente domiciliati in , Via Santa Controparte_3 CP_2
Franca 7/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano Zerilli, che le rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Parti convenute.
Conclusioni
Parte attrice
“NEL MERITO: accertare e dichiarare il compimento di atti di concorrenza sleale da parte dei convenuti e in danno dell'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2598 c.c., come indicati e descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare a Controparte_4
risarcire ogni danno patito e patendo dall'attrice in ragione di tale illegittima condotta;
IN OGNI CASO: condannare le convenute alla integrale rifusione delle spese di causa.”
Parti convenute
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertati i fatti per cui è causa, respingere le domande tutte svolte dall'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
1 Il processo.
Con atto di citazione 14 marzo 2022 (d'ora in avanti ha convenuto in Parte_1 Pt_1
giudizio (d'ora in avanti e (d'ora in avanti , Controparte_1 CP_1 Controparte_2 CP_2
chiedendo l'accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale da parte delle convenute in suo danno e la condanna delle stesse al risarcimento del danno, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2598 c.c., oltre che alle spese di lite.
Nell'atto introduttivo la società attrice ha esposto i seguenti fatti.
è una società con sede legale a Genova e sedi operative ed uffici in tutti i maggiori porti ed Pt_1
interporti italiani, ed opera nel settore delle spedizioni e delle operazioni doganali;
che a partire dal
2014 l'ufficio di Genova era composto dai signori e Persona_1 Parte_3 [...]
Solo per l'anno 2019/2020 al team si è aggiunto , per un totale di quattro Parte_4 CP_5
componenti dell'ufficio. ra stato assunto nel 2014 nel ruolo di “spedizioniere doganale” e responsabile Persona_1
dell'ufficio (doc. 02 allegato all'atto introduttivo); , figlia di , era stata assunta nel Parte_3 Per_1
2015 come apprendista addetta allo svolgimento di pratiche connesse alle spedizioni ed import– export (v. doc. 05 allegato all'atto introduttivo); infine, era entrato nel 2015 come Parte_4
apprendista addetto a pratiche doganali e valutarie (v. doc. 08 allegato all'atto introduttivo)
A partire da settembre 2020, l'ufficio così composto è andato incontro a una disgregazione quasi integrale. In particolare, nel settembre del 2020 ha comunicato a la Persona_1 Pt_1
propria volontà di recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro in essere (doc. 04 allegato all'atto di citazione). Dopo qualche mese, nel febbraio del 2021, anche ha deciso di Parte_4
interrompere il rapporto di lavoro con l'attrice, in questo caso rispettando il periodo di preavviso contrattuale (doc.10 allegato all' atto introduttivo).
Da ultimo, nell'ottobre del 2021, anche ha presentato le proprie dimissioni Parte_3
senza preavviso (doc. 07 allegato all'atto di citazione).
L'attrice ha evidenziato che subito dopo gli eventi occorsi e Persona_1 Parte_4
sono stati assunti da mentre è stata assunta da società operanti CP_2 Parte_3 CP_1
in diretta concorrenza con l'attrice ed ambedue controllate da amministratore Controparte_3
unico di e legale rappresentante di (nonché titolare, rispettivamente, del 100% delle CP_2 CP_1
quote sociali di e del 66,09% delle quote di ed ha sottolineato che 3 giorni prima CP_2 CP_1
dell'ultimo recesso contrattuale dalla effettuato da ha aperto per Pt_1 Parte_3 CP_1
la prima volta un proprio ufficio presso il porto di Genova. Immediatamente dopo l'apertura, sempre
2 in tesi di parte attrice, l'ufficio sarebbe stato sottoposto alla direzione di (con le Persona_1
consuete mansioni di “ ” e responsabile dell'ufficio, le stesse a suo tempo Parte_5
svolte a presso la ), e vi avrebbero lavorato , con le mansioni di Parte_1 Parte_4
impiegato addetto a pratiche doganali e valutarie, e, da ultimo, con l'incarico Parte_3
di seguire le pratiche connesse alle spedizioni di import–export.
In sintesi, l'attrice ha sostenuto che in un lasso di tempo circoscritto (tra settembre 2020 ed ottobre
2021) la condotta delle società convenute ha determinato una quasi totale disgregazione dell'ufficio genovese della , con il venire meno di 3/4 dei propri dipendenti. Ha sostenuto poi che Parte_1
proprio questa manovra di captazione ha reso possibile l'inedita apertura di un ufficio I.T.C. presso il porto di Genova, con contestuale collocazione presso lo stesso degli ex impiegati della Pt_1
La difesa attorea ha poi evidenziato come, in seguito all'apertura di a Genova, molti clienti CP_1
storici di . e ) sono Pt_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
transitati alla , con una correlata diminuzione di fatturato pari a un importo annuo stimato CP_1
in € 50.000,00.
L'attrice ha concluso che i fatti descritti evidenziano la realizzazione di una studiata strategia di storno dei dipendenti, volta in primo luogo a determinare la disgregazione dell'ufficio dell'imprenditore concorrente e, in seconda istanza, a conseguire l'(inedita) penetrazione di CP_1
nel mercato ligure, nonché il correlato sviamento di numerosi clienti storici della Pt_1
In diritto, la natura illecita della condotta di I.T.C. e C.A.D. viene prospettata sulla scorta dell'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in materia di c.d. “storno di dipendenti”, tema rispetto al quale c'è concordia nel ritenere necessaria tanto l'oggettiva idoneità della condotta a danneggiare l'altrui impresa, quanto l'animus nocendi dello stornante verso l'imprenditore concorrente. Con particolare riferimento a quest'ultimo requisito, l'attrice richiama espressamente la copiosa giurisprudenza che ha “oggettivizzato” l'animus nocendi, la prova del quale ben può essere raggiunta in via inferenziale, mediante il ricorso ad indicatori oggettivi, tali da dimostrare che la condotta dell'imprenditore stornante non si possa giustificare se non supponendo nell'autore l'intento di arrecare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente.
Nel perimetro di tale elaborazione giurisprudenziale, parte attrice ha evidenziato la ricorrenza, nel caso di specie, dei seguenti indici: a) le modalità del passaggio dei dipendenti dall'una all'altra impresa: infatti, in due casi sui tre occorsi ( e le dimissioni Parte_6 Parte_7
sono state presentate senza il rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto;
b) la quantità e qualità del personale stornato. Sotto il profilo qualitativo, aspetto in ordine al quale viene
3 in rilievo la posizione del dipendente stornato nell'organigramma dell'impresa lesa, parte attrice ha evidenziato il ruolo chiave di soggetto con esperienza ultratrentennale e con Persona_1
la qualifica di spedizioniere doganale. Con riferimento a e Parte_4 Parte_3
parte attrice ha sottolineato che, a dispetto del formale inquadramento (rispettivamente addetto al disbrigo delle pratiche doganali e addetta alle pratiche di import-export), i due dipendenti avessero assunto, negli anni alle dipendenze di un'esperienza e una qualificazione elevata, Pt_1
anche grazie ai costi formativi sostenuti dalla stessa tali da divenire dipendenti difficilmente Pt_1
sostituibili, quantomeno nell'immediato. Infatti, a seguito delle loro dimissioni, era stata Pt_1
costretta ad assumere frettolosamente dipendenti privi della necessaria esperienza di gestione e disbrigo delle pratiche doganali;
c) le modalità della condotta posta in essere dalle convenute: le tempistiche serrate tanto delle dimissioni presentate a quanto della successiva assunzione Pt_1
presso le società convenute evidenziano la lesione della lealtà concorrenziale e si pongono nell'ambito delle condotte illecite vietate dagli artt. 2598 e 2043 c.c. In particolare, in tesi dell'attrice proprio le dimissioni senza preavviso di figura chiave per avrebbero Persona_1 Pt_1
consentito a in accordo con l'ex dipendente, di predisporre il terreno per l'apertura di un CP_1
ufficio a Genova, piazza ben nota al stesso. In seguito, mediante lo storno di Per_1 Parte_4
sarebbe stato garantito il necessario supporto operativo a e solo da ultimo, a lavoro Per_1
preparatorio ultimato ed ufficio insediato, sarebbe stata fatta dimettere (senza preavviso) la figlia del che, avendo continuato ad operare presso sino ad ottobre 2021, avrebbe così Per_1 Pt_1
potuto portare in dote a tutti i contatti con i clienti più importanti, sì da consentire al neo nato CP_1
ufficio genovese di risultare immediatamente operativo.
Per le ragioni esposte, parte attrice lamenta l'integrazione di un'ipotesi di storno parassitario con l'ulteriore aggravamento della natura “in blocco” dello storno, tradottosi appunto nella captazione di dipendenti abituati a lavorare insieme e dunque propensi a “fare gruppo”, sì da risultare particolarmente efficienti, con correlata intensificazione dell'indebito vantaggio conseguito dall'impresa stornante.
Quanto al danno subito, parte attrice evidenzia una correlazione tra gli eventi in narrativa e una perdita di fatturato riferibile allo sviamento di importanti società, ex clienti di sulla piazza Pt_1
genovese ed oggi transitate a (in particolare . CP_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e lo quantifica in € 150.000,00, corrispondenti al differenziale di CP_9 Controparte_10
fatturato annuo riferibile alle clienti sviate (50.000 euro) moltiplicato per tre annualità, in quanto assume che siano necessari almeno tre anni per la ricostituzione di un team di dipendenti
4 altrettanto esperti e formati, sì da recuperare il vantaggio competitivo illegittimamente sottratto dalle concorrenti.
Si sono costituite con un'unica comparsa di costituzione e risposta e CP_1 CP_2
contestando la fondatezza della domanda attorea in fatto e in diritto.
In fatto, le società convenute hanno svolto le seguenti contestazioni.
I dipendenti asseritamente stornati risultano inquadrati presso le società convenute come semplici impiegati, senza alcun ruolo di carattere dirigenziale. Lo stesso dicasi dei ruoli a suo tempo rivestiti da all'interno di Con particolare riferimento al , valorizzano che questi Pt_1 Persona_1
ha mantenuto un rapporto di consulenza e collaborazione con la società attrice sino alla data del
27/10/2021, giorno in cui è stato formalmente revocato da (v. Lettera di revoca formale di Pt_1
incarico allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Persona_1
Con riferimento al , dimessosi con preavviso nel gennaio 2021, viene sottolineato Parte_4
che questi, a seguito delle dimissioni da è stato in un primo momento assunto da Pt_1 CP_11
e solo in data 18/10/2021 da con mansioni di impiegato addetto alla gestione delle
[...] CP_2
pratiche doganali regionali dell'Emilia-Romagna. Dunque, vi è stata una soluzione di continuità tra il recesso contrattuale nei confronti dell'attrice e l'assunzione alle dipendenze della convenuta
C.A.D.
Quanto a in seguito alle dimissioni presentate a nell'ottobre del 2021, Parte_3 Pt_1
sarebbe stata assunta da per la necessità di quest'ultima di attivare un proprio ufficio doganale CP_1
in Genova, in quanto era interesse dell'azienda non appoggiare pratiche doganali dei propri clienti a corrispondenti esterni. L'apertura di un ufficio presso il porto di Genova sarebbe stata determinata da una preesistente esigenza di soddisfare le richieste di numerose e importanti società, diverse da quelle asseritamente sviate e già clienti storiche di Le resistenti evidenziano poi che CP_1 [...]
e , a dispetto di quanto sostenuto dall'attrice, non sono impiegati Per_1 Parte_4
presso l'ufficio di Genova, bensì operano nella sede di a . Degli ex dipendenti CP_1 CP_2 CP_2
a Genova, pertanto, solo è impiegata presso l'ufficio genovese Pt_1 Parte_3 CP_1
ove ha il ruolo di gestione delle pratiche doganali.
In diritto, le convenute hanno sostenuto che la mera assunzione di dipendenti di un'azienda concorrente non è sufficiente ad integrare un atto di concorrenza sleale, atteso che l'impresa gode della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita dall'art. 41 cost. e nell'ambito di questa è libera di assumere (anche) dipendenti che hanno lavorato presso un' impresa concorrente.
Atteso dunque che lo storno di dipendenti è vietato solo se attuato con la precisa intenzione di
5 danneggiare l'impresa concorrente e assunto peraltro che i lavoratori sono liberi di scegliere l'impresa con cui collaborare e di perseguire opportunità lavorative più soddisfacenti, particolare attenzione va posta alla prova degli indici di slealtà della condotta contestata che devono essere tali da mettere in difficoltà il competitor mediante la privazione di lavoratori difficilmente sostituibili ed arrecare all'impresa stornata una consistente perdita della propria attività di offerta di beni o servizi, perdita non riassorbibile attraverso una adeguata organizzazione di impresa. Allo stesso tempo la condotta deve essere tale da consentire all'impresa stornante, attraverso i nuovi dipendenti, di impossessarsi di conoscenze e tecniche specialistiche senza affrontare i tempi e i costi legati all'investimento in ricerca e in formazione, altrimenti necessari. Tali elementi non sarebbero ravvisabili nel caso di specie atteso, che: 1) , per circa due anni (sino al Persona_1
27/10/2021), è stato al contempo dipendente di e consulente di In questo intervallo CP_2 Pt_1
temporale, pertanto, il ruolo di dipendente di era noto e accettato da entrambe le società, il CP_2
che varrebbe già di per se stesso ad escludere la natura illecita dello storno;
2) è Parte_4
stato assunto da C.A.D. solo nell'ottobre 2021, dopo aver risolto il contratto di lavoro dipendente con la società Detta soluzione di continuità tra le dimissioni da e l'assunzione CP_11 Pt_1
presso la resistente esclude la fondatezza della pretesa attorea, quantomeno con riguardo alla sua posizione;
3) e operano a , nell'ambito della regione Persona_1 Parte_4 CP_2
Emilia Romagna, con mansioni operative e non dirigenziali. Non hanno rapporti operativi con CP_12
4) gestisce l'unità operativa di in Genova, occupandosi
[...] Parte_3 CP_1
delle pratiche doganali della datrice di lavoro su clienti quasi totalmente della regione Emilia
Romagna e da decenni gestiti da Tale circoscrizione territoriale, oltre alla mancata Controparte_1
erogazione di consulenze tecniche e dell'approntamento di strategie commerciali ad opera dell'ex dipendente escluderebbe la possibilità di dare luogo a sviamento di clientela. Pt_1
Nel merito.
Parte attrice ha contestato l' illegittimità del comportamento delle società convenute lamentando la realizzazione di uno storno illegittimo di dipendenti, condotta riconducibile, oltre che al disposto generale di cui all'art. 2043 c.c., alla previsione normativa di cui all'art. 2598 comma 1, n. 3 c.c., , laddove prevede che, oltre alle fattispecie tipizzate dai numeri precedenti, pone in essere atti di concorrenza sleale l'imprenditore che “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Le resistenti hanno sostenuto che non vi è stato alcuno storno illegittimo, attesa l'inconsistenza degli indici allegati da controparte, non corrispondenti al vero o comunque non provati.
6 La soluzione della questione controversa si individua dall'analisi delle risultanze istruttorie. In punto di diritto, infatti, la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che il discrimen tra storno illegittimo, da un lato, ed esercizio di libertà costituzionalmente garantite (sub specie di libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost. e diritto del lavoratore a perseguire un'occupazione lavorativa più soddisfacente ex art. 35 cost.), dall'altro, consiste nel travalicamento dei confini della lealtà concorrenziale, laddove questa sia evincibile da indici oggettivi ed esteriorizzati. Sicché ben si potrà fare concorrenza (eventualmente anche mediante l'assunzione di ex dipendenti del competitor, esclusa la presenza di patti di non concorrenza), purché essa non si risolva in una condotta emulativa, orientata a collocare fuori mercato l'imprenditore concorrente e ad accaparrarsene indebitamente risorse, spesso costose e conseguite col tempo, attraverso il c.d.
“cherry picking” dei dipendenti nevralgici per l'altrui organizzazione imprenditoriale. La concorrenza, infatti, è un valore da perseguire e tutelare solo se si muove nel perimetro della buona fede (art. 1175 c.c.) e fintanto che non si risolva nell'appropriazione di risorse umane altrui con modalità che ne mettano a rischio la continuità aziendale e la capacità competitiva. E' poi costante in giurisprudenza, come per altro ricordato dalla stessa difesa attorea, la individuazione, per il perfezionamento della fattispecie, di elementi oggettivi costituiti da una rilevante intensità lesiva della condotta posta in essere dallo stornante e soggettivi, indicativi dell' animus nocendi, elemento la cui qualificazione (se di requisito in senso stretto ovvero di mero indice, al pari degli altri, della condotta illecita) è discussa, ma del quale è certamente necessaria una esteriorizzazione. A più riprese, infatti, la giurisprudenza ha tentato di oggettivizzare detto requisito soggettivo, non facile da verificare, mediante l'individuazione di specifici indici e segnatamente: la quantità e la qualità del personale stornato e la posizione rivestita all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà di sostituzione e i metodi impiegati per convincere il dipendente a passare all'impresa concorrente.
Nessuno di tali indici assume una valenza dirimente, poiché essi debbono essere considerati nella loro globalità e valutati alla stregua delle peculiarità del caso di specie.
Ciò premesso, l'istruzione condotta consente di delineare alcuni punti fermi.
E' pacifico, in quanto risultante da documentazione allegata e non contestata, che nell'arco di poco più di un anno (dal settembre del 2020 all'ottobre del 2021) l'ufficio genovese della società attrice sia andato incontro a una disgregazione pressoché totale (docc. 04, 10 e 07 allegati all'atto di citazione, che attestano le dimissioni, nell'ordine, di e Persona_1 Parte_4
e che gli ex dipendenti di parte attrice siano stati assunti, rispettivamente, da Parte_3
( e ) e da presso il neonato ufficio di Genova CP_2 Persona_1 Parte_4 CP_1
7 ( , come risultante da allegazioni prodotte dalle stesse convenute nella prima Parte_3
memoria integrativa ex art. 183 comma 6 cpc.
Pacifico è pure, in quanto non contestato e confermato da in sede di Controparte_3
interrogatorio formale, che prima dell'ottobre del 2021 la società non ha mai avuto un CP_12
proprio ufficio operativo sulla piazza di Genova.
Tali elementi non sono sufficienti a soddisfare l'onere probatorio che incombe sull'attrice, giacché valgono solo a comprovare avvenimenti (rispettivamente la disgregazione dell'ufficio di e Pt_1
l'apertura di un ufficio a Genova) potenzialmente neutri sotto il profilo della lealtà CP_1
concorrenziale e non necessariamente correlati tra loro. Con riguardo agli indici di illiceità della condotta posta in essere dalle società convenute, il quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale risulta irrimediabilmente deficitario.
Sotto il profilo del vantaggio conseguito dalle resistenti in danno dell'attrice, è vero che, come anticipato, dall'interrogatorio di emerge che prima delle dimissioni dei tre Controparte_3
dipendenti, non aveva mai avuto un ufficio con sede genovese;
questo lascia ragionevolmente CP_1
desumere che dall'assunzione degli ex dipendenti di ha tratto un vantaggio competitivo Parte_8
inedito sul mercato genovese. Ma non è un indicatore da solo sufficiente a dimostrare l'illiceità dello storno.
Sotto il profilo dall'assunzione degli ex dipendenti presso e di Genova e sotto Pt_1 CP_2 CP_1
quello dell'asserito collegamento funzionale e operativo tra le gli uffici delle due società, è vero che i testimoni e hanno riferito, ancorché genericamente, di essere stati a Tes_1 Tes_2 Tes_3
conoscenza del fatto che il e la figlia “lavorassero insieme”. Ma tale circostanza è Per_1
contestata dal che, sentito come teste, ha affermato di essere impiegato a e di Per_1 CP_2
ivi risiedere. Sulla sede di lavoro di viene anche in rilievo la testimonianza di Persona_1
CP_1 nella quale il teste ha riferito “il sig dopo che è andato via dalla era andato Per_1 Pt_1
Cont a lavorare a , mi pare c/o ; ancora ha precisato che quelli tra CP_2 CP_2 Per_1 [...]
Co
e erano rapporti di consulenza erogata dalla prima alla seconda in modo non dissimile CP_2
a quanto faceva anche con altre clienti che ad essa si rivolgevano per ottenere CP_2
consulenze in materia doganale. In particolare, , richiesto di chiarire la natura Persona_1
dei rapporti con , ha confermato l'esistenza di una relazione di consulenza, Controparte_14
precisando anche “CAD sta per centro di assistenza doganale e nella qualità facciamo operazioni di Co consulenza e doganali per qualunque operatore che ne faccia richiesta. è uno di questi”. Quanto al terzo elemento del “blocco” organizzativo stornato dalla sentito come teste Parte_4 Pt_1
8 ha riferito di essere stato prima assunto presso e solo dopo presso , CP_11 CP_2
come risulta documentalmente (recesso doc.6 allegato alla prima memoria ex art. 183 CP_11
comma 6 di parte convenuta); con riguardo alla sua posizione vi è stata una significativa soluzione di continuità tra le dimissioni dall'attrice e l'assunzione presso la resistente CP_2
non può quindi essere considerato nel “blocco di storno” prospettato dall'attrice. Parte_4
CP_1 Per quanto riguarda il profilo dello sviamento della clientela storica di il teste a riferito Pt_1
che la clientela transitata a era conosciuta dagli ex dipendenti della in costanza CP_1 Pt_1
CP_1 del rapporto di lavoro con quest'ultima. Lo stesso a riferito che certamente gli ex dipendenti erano a conoscenza delle tariffe praticate dalla propria datrice nei riguardi dei clienti (informazione, questa, evidentemente preziosa per un competitor). Nondimeno, tali affermazioni non sono tali da provare una condotta sleale delle società convenute se non accompagnate dalla prova di un effettivo sfruttamento, ad opera delle convenute, dei contatti e delle informazioni privilegiate in capo ai dipendenti stornati, con correlato danno all'impresa stornata. Assume allora particolare rilievo l'indagine in ordine alla circostanza dell'effettiva proposta da parte di di tariffari più CP_1
vantaggiosi agli ex clienti Donelli, proprio in ragione della pregressa condotta “parassitaria” posta in essere. A proposito della clientela, il teste (dipendente di assunto in seguito alla Tes_2 Pt_1
Co disgregazione dell'ufficio), ha riferito di aver preso contatto, in seguito all'apertura dell'ufficio
Genova, con i clienti che avevano manifestato la propria volontà di interrompere i rapporti con la ed ha dichiarato che questi ultimi avevano giustificato la scelta di lasciare il loro fornitore Pt_1
storico in ragione di tariffari più vantaggiosi proposti da particolare il teste ha affermato CP_15
“ricordo che all'epoca io contattai le società di cui al capitolo ed esse mi avevano confermato che erano state contattate dal Sig. che gli aveva proposto delle condizioni economiche tali da Per_1
fargli cambiare società; e cioè tariffe più basse e convenienti di quelle che c'erano con ; e Pt_1
ancora “confermo la circostanza, ero presente, l'incontro si era tenuto in via 12 ottobre, preciso che
l'incontro era avvenuto con riferimento alle società dafarra e seves e daf&co e che hanno riferito che sarebbero andate con per le motivazioni indicate in capitolo”, e con riferimento ai colloqui CP_1
telefonici intercorsi con Yuhang Italia srl risponde “confermo le circostanze con la CP_9 CP_10
precisazione che si è trattato per tutti di colloqui telefonici, nel corso dei quali le persone indicate nei capitoli mi hanno confermato la decisione già presa di revocare gli incarichi a e seguire i sig.ri Pt_1
e ”. Ma tali circostanze sono del tutto contrastanti con quanto emerso Persona_1 Parte_3
dalle testimonianze degli stessi ex clienti e segnatamente con quanto dichiarato dai testi Pt_1
(titolare di GDM srl), (Yhuang s.r.l.), e (Dafarre e Tes_4 Tes_5 Tes_6 CP_9 Tes_7
9 , i quali hanno concordemente testimoniato che in nessun caso aveva proposto uno CP_6 CP_1
sconto tariffario rispetto alle tariffe Donelli e che la scelta di seguire presso la Parte_3
diversa società era stata dettata dal rapporto di fiducia professionale instauratosi con lei negli anni.
In particolare, il teste ha dichiarato “Preciso che e la figlia non sono venuti ad Tes_4 Per_1
offrirmi i prezzi più bassi ,ma parlando con la figlia che era già mia amica le ho detto una volta ho saputo che era a lavorare altrove che se mi faceva gli stessi prezzi … avrei passato i clienti. E ancora in effetti i prezzi praticati poi dopo erano più o meno uguali a quelli già praticati quando lavorava da
. Con riferimento alla telefonata con il signor , il teste riferisce “è vero che nel Pt_1 Tes_2 Tes_4
corso di quella telefonata gli dissi che solo su Genova avrei dato il lavoro alla signora Parte_3
ma non perché mi praticava prezzi inferiori ma per il rapporto di conoscenza e fiducia che
[...]
avevo con questa”. Il teste titolare del cliente Yuhang Italia s.r.l., ha riferito che a seguito Tes_8
del passaggio da a c'è stato un aumento tariffario, ma di aver preferito comunque Pt_1 CP_1
effettuare detto passaggio “a causa di disservizi e problematiche, che prima con non Parte_3
riscontravano” e che “siamo stati noi a cercare per continuare a lavorare con Parte_3
lei. […] Preciso che non era stata lei a contattarci”. Con specifico riguardo alle tariffe, il teste ha riferito “quando ci fu inviato da un tariffario con le condizioni praticate, questo era anche più CP_1
oneroso di quello precedente praticato da . Sempre con riferimento al tema tariffario, il teste Pt_1
amministratore delegato di 2 ha affermato: “Preciso che non sono stati i Tes_9 Pt_9 Per_1
a contattarci per dire che erano andati a lavorare altrove né a offrirci prezzi più bassi, anche perché Co in questo caso anche i prezzi di e Cad erano alti e comunque simili a quelli di siano stati Pt_1
noi a voler continuare i rapporti lavorativi con chi conoscevamo già e ci offriva servizi di qualità e reperibilità.- era sempre disponibile”. Per_1
Ancora, il teste dipendente di e all'epoca dei fatti ha affermato che “Ho Tes_10 CP_6 CP_6
iniziato a collaborare con per poter continuare a lavorare con con la quale avevo CP_1 Parte_3
un rapporto professionali proficuo. Non siamo stati contattati né da né da Persona_1
perché dessimo alle società presso cui lavoravano le operazioni ed incarichi Parte_3
doganali; ero stato io a contattare ” e ancora “mi fidavo di e di come lavorava, Parte_3 Parte_3
Co preferivamo continuare a lavorare con lei che lavorava con e mi pare fosse la responsabile dell'ufficio di Genova. - La non ci hanno offerto prezzi inferiori di quelli praticati da . CP_1 Pt_1
Da quanto sopra riportato è risultato che gli ex clienti hanno affermato di aver seguito Pt_1
spontaneamente la dipendente impiegata presso l'ufficio di Genova, Parte_7 CP_1
10 e le dichiarazioni sono coerenti nel senso di negare che abbia offerto un tariffario più CP_1
vantaggioso. Dall'istruttoria svolta risulta che a lo spostamento di clientela è avvenuto per il rapporto di fiducia professionale oramai consolidato esistente con Una scelta, Parte_3
insomma, ad personam e non legata alle condizioni economico tariffarie praticate.
Il quadro probatorio emerso dall'istruzione non consente di ritenere provata la domanda.
Gli elementi pacifici, documentali e non contestati sono l'intervenuta disgregazione dell'ufficio e l'apertura da parte di di un ufficio a Genova. Ma con riferimento agli indicatori di Pt_1 CP_1
illiceità dell'attività concorrenziale deve osservarsi quanto segue.
Sotto il profilo della quantità e qualità dei dipendenti stornati, non risulta integrata la prova del collegamento operativo e funzionale tra gli uffici e elemento che fungerebbe da CP_1 CP_2
“collante” tra le figure di , da un lato, e Persona_1 Parte_4 Parte_3
da un altro, e che consentirebbe di ritenere che la disgregazione dell'ufficio di Genova sia Pt_1
imputabile allo stesso soggetto. Non è quindi provato il cd storno “in blocco”. Con specifico riguardo a , è poi documentalmente allegato e non contestato da controparte che vi è stata Parte_4
soluzione di continuità tra le dimissioni presentate a e l'assunzione presso , Pt_1 CP_2
come già sopra ricordato.
Con riferimento alle modalità temporali, il carattere non è stato subitaneo, ma diluito nel tempo (in sostanza, circa 13 mesi sono trascorsi dalla prima all'ultima comunicazione di recesso contrattuale).
Con riguardo allo sviamento degli ex clienti Donelli, infine, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare un indebito vantaggio conseguito dalla competitor. Ma tale prova non è stata raggiunta proprio su questo fondamentale profilo. Solo il teste , infatti, riferisce di aver appreso dagli ex clienti Tes_2
Co degli sconti tariffari loro praticati da , ma detta circostanza è stata negata dalle stesse Pt_1
società transitate a . Atteso il potere di apprezzamento che l'art. 116 c.p.c. rimette al CP_1
giudice nella valutazione delle prove, le dichiarazioni, tra l'altro conformi, rese dalle ex clienti Pt_1
devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quella offerta dal il quale è dipendente Tes_2
della società attrice, situazione che lo pone in una situazione più delicata e potenzialmente foriera di un conflitto di interessi nei riguardi della propria datrice di lavoro.
Per contro, le società ex clienti non hanno alcun interesse in causa. Pt_1
Ed è inoltre ben credibile la scelta di seguire presso per il rapporto Parte_3 CP_1
fiduciario esistente, situazione coerente con la libertà del lavoratore di cercare una soluzione lavorativa più appagante (art. 35 Cost.) e con la libertà di iniziativa economica dell'impresa, che si può concretare anche nell'assunzione di ex dipendenti del competitor . 11 Alla luce di quanto esposto, rilevato che è carente la prova in ordine ad indici oggettivi ed esteriorizzati tali da integrare il carattere illegittimo dello storno, le domande formulate dall'attrice debbono essere rigettate.
Spese di lite.
L'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, le quali devono essere liquidate, nel rispetto del parametro corrispondente al valore “indeterminabile complessità bassa” della causa, nella misura mediana tranne l'applicazione della misura massima per la fase istruttoria stante l'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda;
dichiara tenuta e condanna parte attrice a corrispondere alle convenute le spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.519,00, oltre IVA se dovuta, spese generali e CPA.
Genova, 23 maggio 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno
Minuta redatta dalla MOT Alice Conte
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