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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1849/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Calabrò, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Luca Partescano, presso il cui C.F._4
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 27.11.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
62/2022, emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data 21.01.2022, nel procedimento iscritto al n. 2038/2021 r.g., in virtù della quale è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 230/2021 emesso in data 26.02.2021, deducendone l'erroneità per: a) motivazione contraddittoria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
b) difetto di prova in ordine alla sussistenza di un'obbligazione contrattuale in capo all'appellante; c) violazione degli artt. 281-sexies c.p.c. e 35 disp. att. c.p.c., in relazione alla pubblicazione della sentenza a seguito della discussione orale senza lettura integrale della motivazione;
d) erronea condanna alle spese.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo n.
230/2021 e la condanna degli appellati alla restituzione delle somme corrisposte, oltre alle spese di entrambi i gradi.
2. - Gli appellati e si sono CP_1 Controparte_2 Controparte_3
costituiti in giudizio contestando integralmente i motivi di gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e rilevando, in particolare: a) che i lavori oggetto della fattura n. 37/2020 erano stati eseguiti nell'immobile di proprietà esclusiva dell'appellante, senza che fosse mai stata contestata la regolarità dell'esecuzione; b) che la stessa appellante, con lettera del 09.12.2020 a firma del proprio difensore, aveva riconosciuto l'esecuzione dei lavori, limitandosi ad eccepire solo l'intervenuto adempimento;
c) che l'assegno di € 2.000,00, allegato a dimostrazione del preteso pagamento, era stato emesso e firmato dal coniuge della ed era riferibile a lavori Pt_1
diversi, eseguiti in altro immobile (via Crispi) e regolati da distinta fattura (n. 25/2019);
d) che l'intero impianto difensivo dell'appellante risultava privo di fondamento, contraddittorio e connotato da intento meramente dilatorio.
3. - All'udienza del 27.11.2024, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. - In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, tardivamente sollevata da parte appellante solo nei propri scritti conclusivi, relativa al preteso difetto di legittimazione attiva degli appellati.
Pag. 2 di 9 4.1. - Va anzitutto osservato che gli odierni appellati si erano già costituiti nel giudizio di primo grado in qualità di eredi del creditore originario e che tale loro qualifica è stata espressamente recepita nella sentenza impugnata, nella quale il Giudice ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Controparte_2
e , indicati appunto come “eredi del defunto . Controparte_3 Persona_1
Ne consegue che la sentenza di primo grado ha implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto sussistente la qualità di eredi in capo agli odierni appellati, senza che parte appellante abbia formulato sul punto alcun motivo di gravame.
In difetto di specifica impugnazione, tale accertamento è ormai coperto da giudicato interno e non può essere rimesso in discussione in questa sede.
4.2. - A ciò si aggiunga che l'appellante ha notificato l'atto di appello direttamente ai tre odierni appellati, indicandoli espressamente come eredi di Persona_1
Tale condotta è manifestamente incompatibile con l'eccezione successivamente sollevata, risultando contraddittoria e processualmente incoerente.
Sul piano sistematico, va premesso che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere (e dello speculare dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti astrattamente idonei a fondare il diritto vantato dall'attore, avuto esclusivamente riguardo alle prospettazioni di quest'ultimo, prescindendo, cioè, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che il giudice deve verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. L'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura, invece, come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: «La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga
Pag. 3 di 9 difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità» (cfr. Sez. Un., n.
2951/2016).
In tale prospettiva, Cass. n. 12309/2023 costituisce una ulteriore specificazione del principio già affermato dalle Sezioni Unite, chiarendo che: “la legittimazione scaturente dalla titolarità di un credito - come tutte le questioni patrimoniali - ben può darsi per ammessa per effetto di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.”.
Nel caso in esame, la condotta processuale dell'appellante, consistente nella notificazione dell'appello agli odierni appellati in qualità di eredi di Persona_1
e nella mancata deduzione tempestiva dell'eccezione, vale a consolidare - per incompatibilità con la negazione - l'accertamento della titolarità soggettiva del diritto in capo agli appellati, rendendo comunque infondata - oltreché processualmente preclusa -
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
5. - Ciò posto, il secondo motivo di appello è fondato, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
5.1. - Deve premettersi che, secondo il consolidato principio affermato da Sez. Un., n.
13533/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
5.2. - Nel caso di specie, l'onere di provare l'esistenza di un contratto stipulato da gravava indubbiamente sugli opposti (oggi appellati), in qualità di Parte_1
successori a titolo universale del creditore originario.
5.3. - A tal fine, parte opposta ha prodotto una fattura commerciale (n. 37 del
27.11.2020), la quale tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non può costituire di per sé prova del credito. Avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, infatti, la fattura si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistenti in
Pag. 4 di 9 una dichiarazione indirizzata all'altra parte circa un rapporto già costituito, con la conseguenza che, laddove il rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo assumere il valore di mero indizio (cfr. Cass. n. 462/2014; Cass. n. 17050/2011; Cass. n.
23499/2004; Cass. n. 1798/1995).
Più di recente, è stato chiarito che la fattura è idonea a costituire piena prova dell'esistenza del contratto solo qualora sia stata accettata dal destinatario della prestazione (cfr. Cass. n. 26801/2019).
Nel caso in esame, tuttavia, la fattura non risulta né sottoscritta dalla né accettata Pt_1
in forma alcuna, né seguita da alcun comportamento concludente.
5.4. - Né la circostanza, pacifica tra le parti, dell'avvenuta esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà dell'appellante può valere, di per sé, a fondare una presunzione semplice (art. 2729 c.c.) di riferibilità soggettiva del contratto. In particolare, la mera esecuzione della prestazione in un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto non costituisce elemento sufficiente a provare che quest'ultimo abbia assunto l'obbligazione, né che abbia conferito incarico al prestatore, tanto più quando - come nel caso di specie - è stata dedotta, sin dall'opposizione, la stipula del contratto da parte del coniuge, ipotesi che non appare né inverosimile né anomala, soprattutto in un contesto di ordinari rapporti familiari.
L'assenza di contestazioni sull'esecuzione dell'opera, pertanto, non elide l'onere, a carico degli appellati, di dimostrare che il contratto sia stato effettivamente concluso con la proprietaria dell'immobile, odierna appellante.
5.5. - In tale contesto, va esaminato il contenuto della lettera del 09.12.2020, a firma dell'Avv. in seno alla quale è stato affermato che “la mia assistita ha già pagato CP_4 tali lavori con Assegno [...] emesso dal Marito”.
Sul punto, va premesso che, ai sensi dell'art. 2731 c.c., la confessione richiede che la dichiarazione provenga direttamente dalla parte, ovvero da soggetto abilitato a disporre del diritto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Per potersi qualificare alla stregua di una confessione stragiudiziale, l'affermazione contenuta in uno scritto
Pag. 5 di 9 difensivo depositato in un giudizio tra terzi deve essere direttamente imputabile alla parte, e non solo al suo difensore, giacché questi non ha la disponibilità del diritto cui la pretesa confessione si riferisce” (cfr. Cass. n. 2469/2003).
La giurisprudenza più rigorosa ha escluso che le dichiarazioni contenute in atti stragiudiziali provenienti dal solo difensore possano valere non solo come confessione, ma anche come elemento indiziario. In particolare: “Le ammissioni del difensore della parte - che, pur non avendo valore di confessione, costituiscono tuttavia elementi indiziari che, da soli od in concorso con altri elementi processualmente acquisiti, possono essere liberamente valutati dal giudice al fine della formazione del suo convincimento - sono solo quelle contenute negli scritti difensivi e non anche quelle eventualmente contenute in atti stragiudiziali” (cfr. Cass., Sez. L., n. 3686/1987).
In adesione a tale impostazione, la dichiarazione del 09.12.2020 proveniente dal difensore dell'allora opponente non potrebbe essere valutata nemmeno come indizio, non essendo contenuta in uno scritto difensivo, né risultando sottoscritta dalla parte.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tale ricostruzione più rigorosa, e ammettere - in linea con orientamenti più aperti - che simili dichiarazioni possano costituire elementi valutabili nel quadro indiziario complessivo, è comunque evidente che esse, in mancanza di conferme o ratifiche della parte assistita, non possono assurgere a prova autonoma dell'obbligazione, né invertire l'onere probatorio.
La portata della dichiarazione resa dall'Avv. va, quindi, limitata a quella di mero CP_4
indizio, privo di autonoma forza dimostrativa, in assenza di ulteriori e più convincenti elementi di giudizio.
D'altra parte, anche sotto il profilo logico, è plausibile ritenere che le affermazioni contenute nella citata missiva si inserissero in un'ottica difensiva mirata a far valere, in via assorbente, l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento, senza che ciò implicasse il riconoscimento della sua imputabilità soggettiva.
La linea difensiva originaria si è infatti strutturata, sin dall'atto di opposizione, sulla tesi per cui il contratto sia stato stipulato dal marito, il quale avrebbe Persona_2
operato in nome proprio e non quale mandatario della coniuge.
Pag. 6 di 9 5.6. - In mancanza di prova scritta del contratto, di comportamenti concludenti inequivoci della parte, e in assenza di accettazione della fattura, non può ritenersi provata l'imputabilità soggettiva dell'obbligazione in capo alla Pt_1
5.7. - La sentenza impugnata ha, dunque, errato nel ritenere che spettasse all'opponente l'onere di dimostrare che il contratto fosse stato concluso esclusivamente dal coniuge.
Si tratta di un'impostazione che sovverte il corretto riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
e, in particolare, dal principio affermato dalle Sezioni Unite con la già citata sentenza n.
13533/2001.
In presenza di una contestazione specifica circa l'efficacia soggettiva del contratto, era onere esclusivo della parte creditrice - oggi appellata - fornire prova positiva dell'esistenza di un valido rapporto negoziale intercorso con l'odierna appellante, ossia della fonte obbligatoria del credito azionato in via monitoria.
Non era certo onere dell'opponente dimostrare una diversa ricostruzione dei fatti (e cioè che il contratto fosse stato concluso dal marito), né tantomeno confutare un contratto mai dimostrato.
La pretesa creditoria, infatti, non può reggersi sulla mera qualità di proprietaria dell'immobile in cui l'opera è stata eseguita, ma deve fondarsi su un titolo negoziale certo, riconducibile alla persona dell'obbligata.
In difetto di qualunque prova in tal senso - scritta o anche solo indiziaria ma grave e concordante - l'opposizione doveva essere accolta. Il decreto ingiuntivo opposto è stato erroneamente confermato, a fronte di un'inammissibile inversione dell'onere della prova, che ha condotto il giudice di prime cure ad attribuire all'opponente un onere probatorio che non le spettava.
6. - Venendo alla liquidazione delle spese giudiziali, va osservato che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere,
Pag. 7 di 9 anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, sulla scorta del principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione ex lege del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 14916/2020; Cass. n.
1775/2017).
6.1. - Tanto chiarito, con riguardo al caso in esame, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornati, limitatamente alle spese del secondo grado, al D.M. n. 147/2022), secondo il valore della causa determinato in ragione del decisum (scaglione sino ad € 5.200,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli appellati, in solido, ed in favore dell'appellante.
6.2. - In particolare, tali spese debbono regolarsi nel modo che segue: per il primo grado, in applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale;
per il secondo grado, in applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi per la fase decisionale, tenuto conto che, in sede di scritti conclusivi, l'appellante ha sollevato eccezioni processualmente precluse e, comunque, manifestamente contraddittorie e infondate.
7. - Alla riforma della sentenza impugnata consegue ex art. 336, comma 2, c.p.c.,
l'effetto estensivo della caducazione di ogni atto dipendente dalla decisione riformata, ivi compresa “l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”, nonché “l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate” (cfr. Cass. n. 26849/2022; Cass. n. 8639/2016; Cass. n. 814/2015).
7.1. - Ne deriva il diritto dell'appellante alla restituzione della somma di € 3.080,04 corrisposta agli appellati in esecuzione della sentenza impugnata.
7.2. - Non essendo stata proposta specifica domanda di corresponsione degli interessi legali sulla somma da restituire, la condanna alla restituzione dell'importo di € 3.080,04 deve intendersi limitata al solo capitale, senza accessori.
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1849/2022 r.g., così dispone:
1) In totale riforma della sentenza n. 62/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Siracusa in data 21.01.2022, nel procedimento iscritto al n. 2038/2021 r.g., revoca il decreto ingiuntivo n. 230/2021 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa in data 26.02.2021.
2) Condanna gli appellati, in solido, alla restituzione, in favore dell'appellante,
della somma di € 3.080,04 riscossa in forza della sentenza impugnata.
3) Condanna gli appellati, in solido, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 83,25 per spese vive (di cui €
49,00 per c.u., € 27,00 per marca da bollo ed € 7,25 per spese di notifica), ed €
1.205,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il primo grado di giudizio;
nonché in € 174,00 per spese vive (di cui € 147,00 per c.u. ed €
27,00 per marca da bollo), ed € 1.276,00, oltre rimborso forfettario spese al
15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il presente grado di giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 27 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1849/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Calabrò, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), e (C.F. C.F._3 Controparte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Luca Partescano, presso il cui C.F._4
studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 27.11.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
62/2022, emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data 21.01.2022, nel procedimento iscritto al n. 2038/2021 r.g., in virtù della quale è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 230/2021 emesso in data 26.02.2021, deducendone l'erroneità per: a) motivazione contraddittoria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
b) difetto di prova in ordine alla sussistenza di un'obbligazione contrattuale in capo all'appellante; c) violazione degli artt. 281-sexies c.p.c. e 35 disp. att. c.p.c., in relazione alla pubblicazione della sentenza a seguito della discussione orale senza lettura integrale della motivazione;
d) erronea condanna alle spese.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, la revoca del decreto ingiuntivo n.
230/2021 e la condanna degli appellati alla restituzione delle somme corrisposte, oltre alle spese di entrambi i gradi.
2. - Gli appellati e si sono CP_1 Controparte_2 Controparte_3
costituiti in giudizio contestando integralmente i motivi di gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e rilevando, in particolare: a) che i lavori oggetto della fattura n. 37/2020 erano stati eseguiti nell'immobile di proprietà esclusiva dell'appellante, senza che fosse mai stata contestata la regolarità dell'esecuzione; b) che la stessa appellante, con lettera del 09.12.2020 a firma del proprio difensore, aveva riconosciuto l'esecuzione dei lavori, limitandosi ad eccepire solo l'intervenuto adempimento;
c) che l'assegno di € 2.000,00, allegato a dimostrazione del preteso pagamento, era stato emesso e firmato dal coniuge della ed era riferibile a lavori Pt_1
diversi, eseguiti in altro immobile (via Crispi) e regolati da distinta fattura (n. 25/2019);
d) che l'intero impianto difensivo dell'appellante risultava privo di fondamento, contraddittorio e connotato da intento meramente dilatorio.
3. - All'udienza del 27.11.2024, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. - In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, tardivamente sollevata da parte appellante solo nei propri scritti conclusivi, relativa al preteso difetto di legittimazione attiva degli appellati.
Pag. 2 di 9 4.1. - Va anzitutto osservato che gli odierni appellati si erano già costituiti nel giudizio di primo grado in qualità di eredi del creditore originario e che tale loro qualifica è stata espressamente recepita nella sentenza impugnata, nella quale il Giudice ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Controparte_2
e , indicati appunto come “eredi del defunto . Controparte_3 Persona_1
Ne consegue che la sentenza di primo grado ha implicitamente, quanto inequivocabilmente, ritenuto sussistente la qualità di eredi in capo agli odierni appellati, senza che parte appellante abbia formulato sul punto alcun motivo di gravame.
In difetto di specifica impugnazione, tale accertamento è ormai coperto da giudicato interno e non può essere rimesso in discussione in questa sede.
4.2. - A ciò si aggiunga che l'appellante ha notificato l'atto di appello direttamente ai tre odierni appellati, indicandoli espressamente come eredi di Persona_1
Tale condotta è manifestamente incompatibile con l'eccezione successivamente sollevata, risultando contraddittoria e processualmente incoerente.
Sul piano sistematico, va premesso che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere (e dello speculare dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti astrattamente idonei a fondare il diritto vantato dall'attore, avuto esclusivamente riguardo alle prospettazioni di quest'ultimo, prescindendo, cioè, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che il giudice deve verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. L'effettiva titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura, invece, come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: «La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga
Pag. 3 di 9 difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità» (cfr. Sez. Un., n.
2951/2016).
In tale prospettiva, Cass. n. 12309/2023 costituisce una ulteriore specificazione del principio già affermato dalle Sezioni Unite, chiarendo che: “la legittimazione scaturente dalla titolarità di un credito - come tutte le questioni patrimoniali - ben può darsi per ammessa per effetto di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.”.
Nel caso in esame, la condotta processuale dell'appellante, consistente nella notificazione dell'appello agli odierni appellati in qualità di eredi di Persona_1
e nella mancata deduzione tempestiva dell'eccezione, vale a consolidare - per incompatibilità con la negazione - l'accertamento della titolarità soggettiva del diritto in capo agli appellati, rendendo comunque infondata - oltreché processualmente preclusa -
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
5. - Ciò posto, il secondo motivo di appello è fondato, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
5.1. - Deve premettersi che, secondo il consolidato principio affermato da Sez. Un., n.
13533/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
5.2. - Nel caso di specie, l'onere di provare l'esistenza di un contratto stipulato da gravava indubbiamente sugli opposti (oggi appellati), in qualità di Parte_1
successori a titolo universale del creditore originario.
5.3. - A tal fine, parte opposta ha prodotto una fattura commerciale (n. 37 del
27.11.2020), la quale tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non può costituire di per sé prova del credito. Avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, infatti, la fattura si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistenti in
Pag. 4 di 9 una dichiarazione indirizzata all'altra parte circa un rapporto già costituito, con la conseguenza che, laddove il rapporto sia contestato tra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo assumere il valore di mero indizio (cfr. Cass. n. 462/2014; Cass. n. 17050/2011; Cass. n.
23499/2004; Cass. n. 1798/1995).
Più di recente, è stato chiarito che la fattura è idonea a costituire piena prova dell'esistenza del contratto solo qualora sia stata accettata dal destinatario della prestazione (cfr. Cass. n. 26801/2019).
Nel caso in esame, tuttavia, la fattura non risulta né sottoscritta dalla né accettata Pt_1
in forma alcuna, né seguita da alcun comportamento concludente.
5.4. - Né la circostanza, pacifica tra le parti, dell'avvenuta esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà dell'appellante può valere, di per sé, a fondare una presunzione semplice (art. 2729 c.c.) di riferibilità soggettiva del contratto. In particolare, la mera esecuzione della prestazione in un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto non costituisce elemento sufficiente a provare che quest'ultimo abbia assunto l'obbligazione, né che abbia conferito incarico al prestatore, tanto più quando - come nel caso di specie - è stata dedotta, sin dall'opposizione, la stipula del contratto da parte del coniuge, ipotesi che non appare né inverosimile né anomala, soprattutto in un contesto di ordinari rapporti familiari.
L'assenza di contestazioni sull'esecuzione dell'opera, pertanto, non elide l'onere, a carico degli appellati, di dimostrare che il contratto sia stato effettivamente concluso con la proprietaria dell'immobile, odierna appellante.
5.5. - In tale contesto, va esaminato il contenuto della lettera del 09.12.2020, a firma dell'Avv. in seno alla quale è stato affermato che “la mia assistita ha già pagato CP_4 tali lavori con Assegno [...] emesso dal Marito”.
Sul punto, va premesso che, ai sensi dell'art. 2731 c.c., la confessione richiede che la dichiarazione provenga direttamente dalla parte, ovvero da soggetto abilitato a disporre del diritto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Per potersi qualificare alla stregua di una confessione stragiudiziale, l'affermazione contenuta in uno scritto
Pag. 5 di 9 difensivo depositato in un giudizio tra terzi deve essere direttamente imputabile alla parte, e non solo al suo difensore, giacché questi non ha la disponibilità del diritto cui la pretesa confessione si riferisce” (cfr. Cass. n. 2469/2003).
La giurisprudenza più rigorosa ha escluso che le dichiarazioni contenute in atti stragiudiziali provenienti dal solo difensore possano valere non solo come confessione, ma anche come elemento indiziario. In particolare: “Le ammissioni del difensore della parte - che, pur non avendo valore di confessione, costituiscono tuttavia elementi indiziari che, da soli od in concorso con altri elementi processualmente acquisiti, possono essere liberamente valutati dal giudice al fine della formazione del suo convincimento - sono solo quelle contenute negli scritti difensivi e non anche quelle eventualmente contenute in atti stragiudiziali” (cfr. Cass., Sez. L., n. 3686/1987).
In adesione a tale impostazione, la dichiarazione del 09.12.2020 proveniente dal difensore dell'allora opponente non potrebbe essere valutata nemmeno come indizio, non essendo contenuta in uno scritto difensivo, né risultando sottoscritta dalla parte.
Tuttavia, anche a voler prescindere da tale ricostruzione più rigorosa, e ammettere - in linea con orientamenti più aperti - che simili dichiarazioni possano costituire elementi valutabili nel quadro indiziario complessivo, è comunque evidente che esse, in mancanza di conferme o ratifiche della parte assistita, non possono assurgere a prova autonoma dell'obbligazione, né invertire l'onere probatorio.
La portata della dichiarazione resa dall'Avv. va, quindi, limitata a quella di mero CP_4
indizio, privo di autonoma forza dimostrativa, in assenza di ulteriori e più convincenti elementi di giudizio.
D'altra parte, anche sotto il profilo logico, è plausibile ritenere che le affermazioni contenute nella citata missiva si inserissero in un'ottica difensiva mirata a far valere, in via assorbente, l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento, senza che ciò implicasse il riconoscimento della sua imputabilità soggettiva.
La linea difensiva originaria si è infatti strutturata, sin dall'atto di opposizione, sulla tesi per cui il contratto sia stato stipulato dal marito, il quale avrebbe Persona_2
operato in nome proprio e non quale mandatario della coniuge.
Pag. 6 di 9 5.6. - In mancanza di prova scritta del contratto, di comportamenti concludenti inequivoci della parte, e in assenza di accettazione della fattura, non può ritenersi provata l'imputabilità soggettiva dell'obbligazione in capo alla Pt_1
5.7. - La sentenza impugnata ha, dunque, errato nel ritenere che spettasse all'opponente l'onere di dimostrare che il contratto fosse stato concluso esclusivamente dal coniuge.
Si tratta di un'impostazione che sovverte il corretto riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
e, in particolare, dal principio affermato dalle Sezioni Unite con la già citata sentenza n.
13533/2001.
In presenza di una contestazione specifica circa l'efficacia soggettiva del contratto, era onere esclusivo della parte creditrice - oggi appellata - fornire prova positiva dell'esistenza di un valido rapporto negoziale intercorso con l'odierna appellante, ossia della fonte obbligatoria del credito azionato in via monitoria.
Non era certo onere dell'opponente dimostrare una diversa ricostruzione dei fatti (e cioè che il contratto fosse stato concluso dal marito), né tantomeno confutare un contratto mai dimostrato.
La pretesa creditoria, infatti, non può reggersi sulla mera qualità di proprietaria dell'immobile in cui l'opera è stata eseguita, ma deve fondarsi su un titolo negoziale certo, riconducibile alla persona dell'obbligata.
In difetto di qualunque prova in tal senso - scritta o anche solo indiziaria ma grave e concordante - l'opposizione doveva essere accolta. Il decreto ingiuntivo opposto è stato erroneamente confermato, a fronte di un'inammissibile inversione dell'onere della prova, che ha condotto il giudice di prime cure ad attribuire all'opponente un onere probatorio che non le spettava.
6. - Venendo alla liquidazione delle spese giudiziali, va osservato che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere,
Pag. 7 di 9 anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, sulla scorta del principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione ex lege del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 14916/2020; Cass. n.
1775/2017).
6.1. - Tanto chiarito, con riguardo al caso in esame, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornati, limitatamente alle spese del secondo grado, al D.M. n. 147/2022), secondo il valore della causa determinato in ragione del decisum (scaglione sino ad € 5.200,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico degli appellati, in solido, ed in favore dell'appellante.
6.2. - In particolare, tali spese debbono regolarsi nel modo che segue: per il primo grado, in applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale;
per il secondo grado, in applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e dei valori minimi per la fase decisionale, tenuto conto che, in sede di scritti conclusivi, l'appellante ha sollevato eccezioni processualmente precluse e, comunque, manifestamente contraddittorie e infondate.
7. - Alla riforma della sentenza impugnata consegue ex art. 336, comma 2, c.p.c.,
l'effetto estensivo della caducazione di ogni atto dipendente dalla decisione riformata, ivi compresa “l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”, nonché “l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate” (cfr. Cass. n. 26849/2022; Cass. n. 8639/2016; Cass. n. 814/2015).
7.1. - Ne deriva il diritto dell'appellante alla restituzione della somma di € 3.080,04 corrisposta agli appellati in esecuzione della sentenza impugnata.
7.2. - Non essendo stata proposta specifica domanda di corresponsione degli interessi legali sulla somma da restituire, la condanna alla restituzione dell'importo di € 3.080,04 deve intendersi limitata al solo capitale, senza accessori.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.
Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1849/2022 r.g., così dispone:
1) In totale riforma della sentenza n. 62/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Siracusa in data 21.01.2022, nel procedimento iscritto al n. 2038/2021 r.g., revoca il decreto ingiuntivo n. 230/2021 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa in data 26.02.2021.
2) Condanna gli appellati, in solido, alla restituzione, in favore dell'appellante,
della somma di € 3.080,04 riscossa in forza della sentenza impugnata.
3) Condanna gli appellati, in solido, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 83,25 per spese vive (di cui €
49,00 per c.u., € 27,00 per marca da bollo ed € 7,25 per spese di notifica), ed €
1.205,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il primo grado di giudizio;
nonché in € 174,00 per spese vive (di cui € 147,00 per c.u. ed €
27,00 per marca da bollo), ed € 1.276,00, oltre rimborso forfettario spese al
15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi per il presente grado di giudizio.
Così deciso a Siracusa, in data 27 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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