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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 590 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. STRAFACE GIUSEPPE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare alla CP_2 rivalutazione dei periodi di contribuzione ai fini pensionistici, in applicazione dell'art. 13 comma 8 della L. 257 del 27.3.192, che prevede la rivalutazione della contribuzione per il coefficiente 1.5 per coloro che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
§§§
LE ECCEZIONI PRELIMINARI.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire.
Il principio, affermato in materia di rivalutazione contributiva per i periodi lavorativi di esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. n. 257 del
1992 (Cass. 9125/2002, Cass. 978/2005), mantiene validità anche nella presente fattispecie, pacificamente disciplinata dalla nuova disciplina del beneficio introdotta dall'art. 47 D.L. n. 269 del 2003, nella quale la rivalutazione dei contributi, con il coefficiente di 1,25, in luogo del moltiplicatore di 1,5 previsto dalla previgente L. n. 257 del 1992, assume rilievo solo ai fini della misura della pensione e non sul conseguimento del diritto di accesso al trattamento pensionistico. L'interesse ad agire non è infatti ricollegato al diritto alla prestazione pensionistica bensì discende dal diritto, ex art. 54 L. n. 88 del
1989, a rimuovere lo stato di obiettiva incertezza sulla consistenza della propria posizione contributiva ingenerato dalla contestazione dell'ente previdenziale circa la computabilità dei contributi medesimi (cfr. Cass. 6409/2002), sicché prescinde dall'utilità dei predetti contributi in rapporto alla prestazione pensionistica futura.
Con riferimento all'eccezione di decadenza triennale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
n. 639 del 1970 come novellato dall'art. 38 D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011, si rileva che il ricorso giudiziale è stato presentato dagli appellati nel rispetto del termine di tre anni dalla presentazione all' della domanda di CP_1 rivalutazione, secondo le prescrizioni di cui al citato art. 47 D.P.R. n. 639 del
1970 e s.m.i., con conseguente rigetto del motivo.
Va, inoltre, respinta l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente previdenziale, il quale è in realtà l'unico soggetto legittimato passivo:
"In caso di accertamento giudiziale - richiesto dal lavoratore ex art. 13 comma
8 della l. 27 marzo 1992 n. 257 (come modificato dall'art. 1 comma 1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, conv. con modificazioni in l. 4 agosto 1993 n. 271), del diritto alla rivalutazione (per il coefficiente 1,5) del periodo lavorativo nel quale il medesimo è stato esposto all'amianto - l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale tenuto ad operare la rivalutazione anzidetta, posto che la norma che supporta il diritto azionato, finalizza il beneficio da esso previsto (consistente nell'incremento dell'anzianità assicurativa e contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione del periodo di "esposizione" coperto da contribuzione) ad una più rapida acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche, e non alla attribuzione delle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all' . (Cassazione civile sez. CP_3 lav. 12 luglio 2002 n. 10185).
Alcuna prescrizione è stata eccepita, sicchè si passa all'esame del merito.
QUESTIONI DI MERITO.
L'art. 13 comma 8° (Trattamento straordinario di integrazione salariale
e pensionamento anticipato) della Legge 27 marzo 1992, n. 257 ( Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) dispone che “ Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il CP_3 coefficiente di 1,5”.
Secondo la Giurisprudenza costante del supremo collegio condivisa da questo
Giudice l'attribuzione del beneficio de quo “…presuppone: 1) l'adibizione ultradecennale del lavoratore;
2) a mansioni comportanti un EFFETTIVO e PERSONALE rischio morbigeno a causa della
3) presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lg. n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare …”
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256; vd. anche
Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 gennaio 2003, n. 997: “
…Destinatari del beneficio previdenziale dell'art. 13 comma 8 l. 27 marzo 1992 n. 257 sono tutti i lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito un'esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre d'amianto.
Presupposto per l'attribuzione di tale beneficio (moltiplicazione per il coefficiente di 1, 5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione ad amianto gestita dall' non è la sola esposizione ultradecennale ad amianto, CP_3 necessitando altresì la prova, il cui onere ex art. 2697 c.c. fa carico a ciascun lavoratore interessato, di aver subito un'esposizione
"qualificata" ossia un'esposizione a valori di concentrazione delle polveri di amianto pari (o superiori) a quelli indicati dagli art. 24 e 31
d.lg. n. 277 del 1991”).
Peraltro, da una parte, non occorre l'accertamento della soglia limite ove il diritto alla maggiorazione sia fondato sulle certificazioni CP_3 rilasciate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n.179 del 2002, emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro adottati nel corso dell'anno 2000, ai quali l'art. 39 della legge n.289 del 2002 ha conferito validità ( cfr. Cassazione 15800/06) mentre, dall'altra, l'art. 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002 ha attribuito validità alle certificazioni rilasciate dall' sulla base degli atti di indirizzo ministeriali, cui le norme collegano CP_3 determinati effetti giuridici, con la conseguenza che, versandosi fuori dell'area dei poteri autoritativi, l'interessato è abilitato a contestare in giudizio, con ogni mezzo, il potere certificativo e i risultati di questi accertamenti e che, tuttavia, l'accertamento tecnico dell' offre CP_3 presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice ben può porre a base della decisione, ove non siano state mosse specifiche contestazioni dall'interessato in ordine all'erroneità dell'accertamento, sul quale interessato, in ogni caso, incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato ( cfr. Cassazione 10037/07).
In tale ambito inoltre la prova dell'esposizione qualificata può ritenersi raggiunta, in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge e che la S.C. nell'affermare detto principio ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante l'esposizione dei lavoratori in un periodo per il quale non vi era attestazione dell' di esposizione al rischio, sul presupposto, CP_3 riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, che le condizioni ambientali del lavoro non erano significativamente diverse da quelle del periodo esaminato dall' (cfr. Cassazione n. 19456/07). CP_3
Conseguentemente il giudice è tenuto a verificare - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere della prova e, se del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio previsti nel rito del lavoro - se il lavoratore ha dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio di cui alla legislazione prevenzionale (100 fibre/l) e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni, non rilevando in contrario il mancato rilascio, (ovvero il contenuto), delle dichiarazioni in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione che l' CP_3 ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito della suddetta procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati ( Cfr. Cassazione 23.02.2003 n. 997);
Non vi è dunque alcuna motivazione avente un qualche pregio giuridico per escludere che il superamento della soglia limite possa essere accertato anche in base ad elementi presuntivi, atteso che il nostro ordinamento ammette che la prova di un fatto possa essere raggiunta attraverso presunzioni purché gravi, precise e concordanti ( art. 2729 c.c.), la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice ( art. 116 c.p.c.).
IL CASO DI SPECIE. LA CENTRALE ENEL DI ROSSANO.
Nel caso di specie, la presenza nello stabilimento i della CP_4 CP_1 concentrazione di amianto in misura superiore alla soglia di legge risulta acclarata dalla sentenza passata in giudicato prodotta in atti dalla difesa attorea, resa nell'ambito di uno dei diversi procedimenti aventi ad oggetto i benefici per esposizione all'amianto nella centrale Enel di . CP_1
Ricorre anche la prova di cui ai punti nn. 1) e 2) su citati, ovvero
l'esposizione decennale del ricorrente nonché lo svolgimento di mansioni comportanti un EFFETTIVO e PERSONALE rischio morbigeno, acclarate attraverso la testimonianza resa dal teste escusso all'udienza del Tes_1
14.5.2024.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto per le motivazioni sopra esposte.
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l' alla rivalutazione dei periodi di contribuzione ai fini CP_1 pensionistici, in applicazione dell'art. 13 comma 8 della L. 257 del
27.3.192, con ogni conseguenza di legge;
2) condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, co distrazione ex ar 93 cpc.
Castrovillari, 22/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. STRAFACE GIUSEPPE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare alla CP_2 rivalutazione dei periodi di contribuzione ai fini pensionistici, in applicazione dell'art. 13 comma 8 della L. 257 del 27.3.192, che prevede la rivalutazione della contribuzione per il coefficiente 1.5 per coloro che hanno svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
§§§
LE ECCEZIONI PRELIMINARI.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire.
Il principio, affermato in materia di rivalutazione contributiva per i periodi lavorativi di esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. n. 257 del
1992 (Cass. 9125/2002, Cass. 978/2005), mantiene validità anche nella presente fattispecie, pacificamente disciplinata dalla nuova disciplina del beneficio introdotta dall'art. 47 D.L. n. 269 del 2003, nella quale la rivalutazione dei contributi, con il coefficiente di 1,25, in luogo del moltiplicatore di 1,5 previsto dalla previgente L. n. 257 del 1992, assume rilievo solo ai fini della misura della pensione e non sul conseguimento del diritto di accesso al trattamento pensionistico. L'interesse ad agire non è infatti ricollegato al diritto alla prestazione pensionistica bensì discende dal diritto, ex art. 54 L. n. 88 del
1989, a rimuovere lo stato di obiettiva incertezza sulla consistenza della propria posizione contributiva ingenerato dalla contestazione dell'ente previdenziale circa la computabilità dei contributi medesimi (cfr. Cass. 6409/2002), sicché prescinde dall'utilità dei predetti contributi in rapporto alla prestazione pensionistica futura.
Con riferimento all'eccezione di decadenza triennale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
n. 639 del 1970 come novellato dall'art. 38 D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011, si rileva che il ricorso giudiziale è stato presentato dagli appellati nel rispetto del termine di tre anni dalla presentazione all' della domanda di CP_1 rivalutazione, secondo le prescrizioni di cui al citato art. 47 D.P.R. n. 639 del
1970 e s.m.i., con conseguente rigetto del motivo.
Va, inoltre, respinta l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente previdenziale, il quale è in realtà l'unico soggetto legittimato passivo:
"In caso di accertamento giudiziale - richiesto dal lavoratore ex art. 13 comma
8 della l. 27 marzo 1992 n. 257 (come modificato dall'art. 1 comma 1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, conv. con modificazioni in l. 4 agosto 1993 n. 271), del diritto alla rivalutazione (per il coefficiente 1,5) del periodo lavorativo nel quale il medesimo è stato esposto all'amianto - l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale tenuto ad operare la rivalutazione anzidetta, posto che la norma che supporta il diritto azionato, finalizza il beneficio da esso previsto (consistente nell'incremento dell'anzianità assicurativa e contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione del periodo di "esposizione" coperto da contribuzione) ad una più rapida acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche, e non alla attribuzione delle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all' . (Cassazione civile sez. CP_3 lav. 12 luglio 2002 n. 10185).
Alcuna prescrizione è stata eccepita, sicchè si passa all'esame del merito.
QUESTIONI DI MERITO.
L'art. 13 comma 8° (Trattamento straordinario di integrazione salariale
e pensionamento anticipato) della Legge 27 marzo 1992, n. 257 ( Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) dispone che “ Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il CP_3 coefficiente di 1,5”.
Secondo la Giurisprudenza costante del supremo collegio condivisa da questo
Giudice l'attribuzione del beneficio de quo “…presuppone: 1) l'adibizione ultradecennale del lavoratore;
2) a mansioni comportanti un EFFETTIVO e PERSONALE rischio morbigeno a causa della
3) presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lg. n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare …”
(cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256; vd. anche
Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 gennaio 2003, n. 997: “
…Destinatari del beneficio previdenziale dell'art. 13 comma 8 l. 27 marzo 1992 n. 257 sono tutti i lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito un'esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre d'amianto.
Presupposto per l'attribuzione di tale beneficio (moltiplicazione per il coefficiente di 1, 5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione ad amianto gestita dall' non è la sola esposizione ultradecennale ad amianto, CP_3 necessitando altresì la prova, il cui onere ex art. 2697 c.c. fa carico a ciascun lavoratore interessato, di aver subito un'esposizione
"qualificata" ossia un'esposizione a valori di concentrazione delle polveri di amianto pari (o superiori) a quelli indicati dagli art. 24 e 31
d.lg. n. 277 del 1991”).
Peraltro, da una parte, non occorre l'accertamento della soglia limite ove il diritto alla maggiorazione sia fondato sulle certificazioni CP_3 rilasciate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n.179 del 2002, emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro adottati nel corso dell'anno 2000, ai quali l'art. 39 della legge n.289 del 2002 ha conferito validità ( cfr. Cassazione 15800/06) mentre, dall'altra, l'art. 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002 ha attribuito validità alle certificazioni rilasciate dall' sulla base degli atti di indirizzo ministeriali, cui le norme collegano CP_3 determinati effetti giuridici, con la conseguenza che, versandosi fuori dell'area dei poteri autoritativi, l'interessato è abilitato a contestare in giudizio, con ogni mezzo, il potere certificativo e i risultati di questi accertamenti e che, tuttavia, l'accertamento tecnico dell' offre CP_3 presunzioni gravi, precise e concordanti che il giudice ben può porre a base della decisione, ove non siano state mosse specifiche contestazioni dall'interessato in ordine all'erroneità dell'accertamento, sul quale interessato, in ogni caso, incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato ( cfr. Cassazione 10037/07).
In tale ambito inoltre la prova dell'esposizione qualificata può ritenersi raggiunta, in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge e che la S.C. nell'affermare detto principio ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante l'esposizione dei lavoratori in un periodo per il quale non vi era attestazione dell' di esposizione al rischio, sul presupposto, CP_3 riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, che le condizioni ambientali del lavoro non erano significativamente diverse da quelle del periodo esaminato dall' (cfr. Cassazione n. 19456/07). CP_3
Conseguentemente il giudice è tenuto a verificare - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere della prova e, se del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio previsti nel rito del lavoro - se il lavoratore ha dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio di cui alla legislazione prevenzionale (100 fibre/l) e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni, non rilevando in contrario il mancato rilascio, (ovvero il contenuto), delle dichiarazioni in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione che l' CP_3 ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito della suddetta procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati ( Cfr. Cassazione 23.02.2003 n. 997);
Non vi è dunque alcuna motivazione avente un qualche pregio giuridico per escludere che il superamento della soglia limite possa essere accertato anche in base ad elementi presuntivi, atteso che il nostro ordinamento ammette che la prova di un fatto possa essere raggiunta attraverso presunzioni purché gravi, precise e concordanti ( art. 2729 c.c.), la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice ( art. 116 c.p.c.).
IL CASO DI SPECIE. LA CENTRALE ENEL DI ROSSANO.
Nel caso di specie, la presenza nello stabilimento i della CP_4 CP_1 concentrazione di amianto in misura superiore alla soglia di legge risulta acclarata dalla sentenza passata in giudicato prodotta in atti dalla difesa attorea, resa nell'ambito di uno dei diversi procedimenti aventi ad oggetto i benefici per esposizione all'amianto nella centrale Enel di . CP_1
Ricorre anche la prova di cui ai punti nn. 1) e 2) su citati, ovvero
l'esposizione decennale del ricorrente nonché lo svolgimento di mansioni comportanti un EFFETTIVO e PERSONALE rischio morbigeno, acclarate attraverso la testimonianza resa dal teste escusso all'udienza del Tes_1
14.5.2024.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto per le motivazioni sopra esposte.
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna l' alla rivalutazione dei periodi di contribuzione ai fini CP_1 pensionistici, in applicazione dell'art. 13 comma 8 della L. 257 del
27.3.192, con ogni conseguenza di legge;
2) condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, co distrazione ex ar 93 cpc.
Castrovillari, 22/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO