Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione FAMIGLIA SEPARAZIONI E DIVORZI (UNICO RICORSO) riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo -Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1588 dell'anno 2024 R.G. promosso
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MISSAGLIA DANIELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BORGONUOVO 14 MILANO giusta delega in atti,
-ricorrente - nei confronti di
), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
06/09/1985, rappresentata e difesa dall'Avv. NASTA LUIGI presso il cui studio, sito in VIALE PADRE
SANTO 5/11 B 16100 GENOVA ha eletto il proprio domicilio giusta procura in atti,
- resistente-
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Fatto e Diritto
Rilevato che con ricorso depositato in data 31/07/2024 ha proposto domanda Parte_1 per sentire pronunciare la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , con ogni conseguente statuizione;
Controparte_1
Rilevato che si è costituita nel relativo giudizio. Controparte_1
Rilevato che fra le parti è intervenuta la sentenza di separazione depositata da questo Tribunale in data
6.12.2024 n. 877 e che da allora la separazione dura ininterrottamente e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo per definire consensualmente anche il giudizio di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare, mediante sentenza, ex art. 4 L. 898/70 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Signor e dalla GN in Albenga (SV) il 4 ottobre 2014, in regime di Pt_1 Controparte_1
2) dare atto che tra i coniugi è intervenuta sentenza di separazione n. 877/2024 emessa il 5.12.2024 e pubblicata il
6.12.2024, passata in giudicato, che ha recepito conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 5.12.2024;
3) dare atto che, in adempimento alle condizioni concordate in sede di separazione, la GN si è Controparte_1 allontanata dall'abitazione del Signor sita in Alassio (SV), Via G. Gastaldi n. 10; Parte_1
4) dare atto che, in adempimento alle condizioni concordate in sede di separazione, il Signor ha corrisposto Parte_1 alla GN l'importo di euro 1200,00 al mese fino a maggio 2025; Controparte_1
5) dare atto che le parti si dichiarano reciprocamente autosufficienti e concordano, a definizione di ogni pendenza economico- patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale, a titolo transattivo di ogni rapporto economico intercorso tra le stesse, di qualsiasi natura, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di imputare ad assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma, della L. 898/1970 – previa declaratoria di congruità – le seguenti obbligazioni:
a) il Signor corrisponderà alla GN l'importo netto di Euro 20.000,00 Parte_1 Controparte_1
(ventimila/00), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio;
b) entro il medesimo termine il Signor trasferirà/cederà alla GN – senza Parte_1 Controparte_1 corresponsione alcuna e mediante atto notarile i cui oneri e costi saranno ripartiti al 50% fra le parti – la quota di sua proprietà, pari al 50%, della società Omeophyto S.r.l., corrente in Savona, Corso Italia n. 8/30, P.I. n. , P.IVA_1 capitale sociale Euro 25.000,00 ed iscritta presso il Registro delle Imprese, Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, al n. REA SV – 215454;
6) le parti danno altresì atto che, con il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, causa o titolo, avendo risolto con reciproca soddisfazione ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche indipendentemente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito o lavorativo.
7) Spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”;
Esaminata la documentazione prodotta;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 -n. 2, lett. b- della legge 1 dicembre 1970, n.
898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987,
n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015;
Rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto né con norme imperative né con l'ordine pubblico ed anzi risultano adeguate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, udite le parti, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Albenga in data 4.10.2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Albenga, anno 2014, n. 22, p. 2, Serie A alle condizioni come sopra concordate alle quali conferisce vigore.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albenga e per le altre incombenze di legge.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella Camera di Consiglio del 12.6.2025
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo