TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 3158/2024 R.G. promossa da
in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della società con il patrocinio degli avv.ti Francesco Parte_2
Guastella e Claudia Cascone
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Motivi della decisione
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
CP_ ingiunzione n. OI-002539192 con cui l ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.037,78 a titolo di sanzione e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, contestate per
1 omesso versamento nel termine di legge delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2020.
CP_ L' , già in sede di costituzione in giudizio, ha dato atto di avere riesaminato la pratica e di essere in procinto di archiviare l'ordinanza opposta, “non potendo documentare la tempestiva notifica dell'atto di accertamento”; quindi ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
L'opponente si è da ultimo associato alla declaratoria invocata dall'Istituto, insistendo tuttavia per la refusione delle spese di lite.
***
Il giudizio può essere definito nel senso suggerito dalle parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse e, dunque, l'interesse ad una pronuncia nel merito della lite.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
CP_ Le spese processuali vanno inevitabilmente poste a carico dell' , secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, non avendo l Pt_3
dimostrato la tempestiva notifica del prodromico atto di accertamento
(censura sollevata dall'opponente) o che la tardività sia dipesa da errore ad esso non imputabile.
Dette spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo avuto riguardo alla estrema elementarità ed alla serialità della causa, al valore della stessa (scaglione previdenza sino a € 26.000,00) ed alla scarna attività processuale concretamente svolta (di fatto consistita nello studio e nella
2 introduzione della controversia, cui è seguita la mera presa d'atto CP_ dell'intendimento dell' di annullare l'atto impugnato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 854,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ragusa, 3.6.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
3