Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2025
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento diretto alla regolamentazione dell'affidamento di figlio naturale promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025
da
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 nata a [...] il [...] e ivi residente, cittadina italiana, e Parte_2 (C.F. C.F._2 nato a [...] il [...] e residente a Trieste entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Denise Rodriguez presso il cui studio in via Battisti, 31
Trieste sono elettivamente domiciliati con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli minori in famiglia di fatto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno adito il Tribunale di Trieste al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, secondo le condizioni congiunte qui di seguito integralmente trascritte.
Condizioni
l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separate sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3 Festività natalizie: i genitori trascorreranno con le figlie un periodo di giorni equivalente prevedendo che un genitore trascorra con le minori il 24/12 e l'altro il
25/12, alternando le date di anno in anno, salvo diversi accordi.
Vacanze pasquali: i genitori trascorreranno con le figlie un periodo di giorni equivalente alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì di dell'Angelo, salvo diversi accordi.
Vacanze estive: I genitori avranno la facoltà di trascorrerle con le figlie per un periodo equivalente e non superior a una settimana anche non consecutive;
il periodo dovrà essere comunicato entro il 30/06 di ogni anno con precedenza alternate, salvo diversi accordi.
4. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambe le minori indipendentemente al periodo di spettanza come calendarizzato.
5. Le figlie in occasione dell'alternanza del collocamento dall'uno all'altro genitore dovranno essere munite del documento di riconoscimento (c.i.) e della tessera sanitaria, titoli che pertanto seguiranno sempre le minori.
6. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto della prole nei periodi di propria competenza con suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo d'Intesa locale cui espressamente aderiscono;
saranno equamente ripartiti tra i genitori altresì i costi della mensa scolastica e dell'abbigliamento acquistato nell'interesse delle figlie.
7. L'assegno unico universale per i figli a carico -attualmente pari a complessivi euro
385,29- sarà ripartito al 50% tra I genitori.
8. L'alloggio familiare ubicato in Trieste alla Via Vittorino da Feltre n. 6, di proprietà esclusiva del signor rimane assegnato allo stesso.Parte_2
9. L'automobile familiare di proprietà esclusiva del signor Pt_2 modella BMW X1 targata GP964AE rimane in uso esclusivo allo stesso che provvederà a pagare il relativo finanziamento (rata mensile euro 533,91).
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie minori.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
IN FATTO E DIRITTO
1. I Ricorrenti hanno adito questo Tribunale con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, esponendo di avere instaurato una relazione more uxorio, dalla quale il
18/06/2021 sono nate Per_1 e Per_2 .
2. I genitori hanno esposto che la loro convivenza è cassata da tempo e hanno chiesto, quindi, di omologare le condizioni concordate per regolamentare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento delle minori.
4. Le parti hanno chiesto, inoltre, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
5. Con successive note scritte, autorizzate in sostituzione dell'udeinza e depositate il 28 aprile 2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
6. Sulla base della documentazione prodotta, questo Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti, ritiene che gli accordi assunti dai genitori non presentano, allo stato, profili di contrarietà agli interessi morali e materiali delle minori e all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alle minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità. Il collegio ritiene, inoltre, che anche le previsioni di natura economica risultano adeguate, nel bilanciamento degli interessi e delle rispettive risorse economiche dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie condizioni di vita favorevoli alla sua crescita.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando così decide:
Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate dai genitori ricorrenti da intendersi qui trascritte.
Nulla sulle spese
Così deciso in Trieste, 23/05/2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 affido condiviso tra i genitori delle figlie minori Per_1 e Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritetico a settimane alternate (da lunedì a lunedì) e fissazione della residenza anagrafica presso l'abitazione del padre.