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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22748/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22748/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via XX Parte_1 C.F._1
Settembre 3, Collegno (TO) presso lo studio dell'avv. CRAVERO CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Cibrario 45, Controparte_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CASOLARO MARGHERITA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 26/09/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1
bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore rimane affidato a entrambi i genitori con residenza e dimora Per_1
abituale presso la madre in Collegno, C.so Francia, 82.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore.
DISPONE che il padre trascorra con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
DISPONE che ciascun genitore si faccia, in ogni caso, obbligo di comunicare all'altro il luogo ove intende condurre il figlio in occasione delle vacanze estive, natalizie e/o pasquali, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici.
DISPONE che il sig. a decorrere dal mese di aprile 2024, contribuisca al CP_1
mantenimento del figlio ersando alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Per_1 Parte_1 mese, la somma di € 300,00=, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2025. Le spese extra saranno suddivise fra i sigg.ri e CP_1 Pt_1 nella misura del 50% ciascuno. Dette spese extra sono da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016 che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto in copia e che si impegnano a osservare. I sigg.ri e di comune accordo, pattuiscono che nelle spese extra da CP_1 Pt_1 dividere fra loro al 50% rientrano anche quelle relative all'acquisto delle scarpe per il figlio nel numero di due paia a stagione, primavera-estate e autunno-inverno.
DISPONE che la casa familiare sita in Collegno, C.so Francia, 82, in locazione, con contratto di locazione intestato alla sig.ra viene assegnata a quest'ultima che continuerà ad Parte_1
abitarla insieme al figlio Il sig. se ne è già allontanato a far data dal mese di marzo Per_1 CP_1
2024.
PRENDE ATTO che i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico in favore del figlio sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a pagare eventuali spese inerenti all'immobile sito CP_1
in Collegno, C.so Francia, 82, da lui abitato dal mese di giugno 2022 al mese di febbraio 2024, che dovessero essere richieste successivamente alla data del 01/03/2024, ma con riferimento al periodo sino a tale data.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22748/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via XX Parte_1 C.F._1
Settembre 3, Collegno (TO) presso lo studio dell'avv. CRAVERO CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Cibrario 45, Controparte_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CASOLARO MARGHERITA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 26/09/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1
bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore rimane affidato a entrambi i genitori con residenza e dimora Per_1
abituale presso la madre in Collegno, C.so Francia, 82.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi del minore.
DISPONE che il padre trascorra con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
DISPONE che ciascun genitore si faccia, in ogni caso, obbligo di comunicare all'altro il luogo ove intende condurre il figlio in occasione delle vacanze estive, natalizie e/o pasquali, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici.
DISPONE che il sig. a decorrere dal mese di aprile 2024, contribuisca al CP_1
mantenimento del figlio ersando alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Per_1 Parte_1 mese, la somma di € 300,00=, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2025. Le spese extra saranno suddivise fra i sigg.ri e CP_1 Pt_1 nella misura del 50% ciascuno. Dette spese extra sono da individuare, concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016 che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto in copia e che si impegnano a osservare. I sigg.ri e di comune accordo, pattuiscono che nelle spese extra da CP_1 Pt_1 dividere fra loro al 50% rientrano anche quelle relative all'acquisto delle scarpe per il figlio nel numero di due paia a stagione, primavera-estate e autunno-inverno.
DISPONE che la casa familiare sita in Collegno, C.so Francia, 82, in locazione, con contratto di locazione intestato alla sig.ra viene assegnata a quest'ultima che continuerà ad Parte_1
abitarla insieme al figlio Il sig. se ne è già allontanato a far data dal mese di marzo Per_1 CP_1
2024.
PRENDE ATTO che i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico in favore del figlio sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il sig. si impegna a pagare eventuali spese inerenti all'immobile sito CP_1
in Collegno, C.so Francia, 82, da lui abitato dal mese di giugno 2022 al mese di febbraio 2024, che dovessero essere richieste successivamente alla data del 01/03/2024, ma con riferimento al periodo sino a tale data.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.