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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 374/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Renzo Merlini;
appellante
CONTRO
( ), rappresenta e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Matteo Giarratana e Calogero Lanza;
appellata avente ad oggetto: azione di nullità e di indebito oggettivo in tema di contratto di credito al consumo;
conclusioni: appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per le ragioni esposte nella superiore narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, revocare e dichiarare nulla la sentenza del Tribunale Civile di
1 Macerata n. 952/2021 del 6 ottobre 2021, non notificata, resa all'esito del procedimento civile
n. 523/2019 R.G. e, conseguentemente, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che di seguito si trascrivono: Nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del rapporto di finanziamento descritto in premessa, con riferimento alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi, in quanto convenuti in violazione degli artt. 1346 – 1325 - 1418 – 1419 c.c. nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283
c.c. e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 cc. (equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o violazione del comma
4 dell'art. 117 TUB e/o violazione dell'art. 2, Punto 1 della Delibera CICR del'08.02.1992 e/o violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 09.02.2000; 2. Accertare e dichiarare, altresì,
l'invalidità a titolo di nullità parziale del rapporto di finanziamento descritto in premessa con riferimento alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi in quanto convenuti in misura superiore a quella legale in violazione della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e dell'art. 1815
c.c. e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma c.c.; 3. Accertare e dichiarare l'esatto dare a vere del rapporto di finanziamento per cui è causa, sulla base delle contestazioni infra proposte e di quanto verrà accertato in corso di causa anche con apposita CTU. Con vittoria di spese e ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del Procuratore costituito che se ne dichiara antistatario”; parte convenuta: “in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010 così come richiesto nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta quale eccezione di parte ribadita con richiamo a dette conclusioni anche alla prima udienza a cui non ha corrisposto, sempre alla prima udienza, una richiesta di un termine da parte della difesa avversaria;
Nel merito ed in via principale: previa verifica della procedibilità della domanda, nel contestare punto per punto la domanda attorea ed i relativi allegati, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. In ogni caso con vittoria di spese Controparte_1
e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre a spese di
2 CTU e CTP. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il Controparte_1
presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze civilistiche del reato di usura asseritamente attribuito a nell'ambito delle vicende di cui trattasi. Al riguardo, deve CP_1
segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della disciplina in tema di usura, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime. Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull'utilizzo talvolta improprio della normativa sull'usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli accertamenti definitivi (spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare interessi usurari ai sensi dell'art. 644 c.p., talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai “dati giudiziari” di cui alla lett. e) dell'art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all'art. 17 del medesimo Codice.
Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di del tutto irrilevanti CP_1
in relazione alle questioni giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010. formula pertanto CP_1
istanza affinché sia disposta l'apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
3 all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello,
e dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale.
*****
I. Il primo motivo, frammentato in plurimi profili, censura la sentenza del Tribunale di
Macerata nella parte, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha omesso di dichiarare la nullità assoluta o parziale delle clausole del contratto di credito al consumo, concluso tramite scrittura privata del 26.3.2014 e che ivi si abbia per integralmente richiamata, relative alla debenza degli interessi ultralegali, invalide, secondo la prospettazione difensiva in esame, poiché impongono il pagamento di interessi usurari, nonché affette da nullità testuale ai sensi delle norme di cui al terzo comma dell'art. 1284 e di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 117 T.U.B. nonché affette da nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto, giusto il disposto della norma di cui all'art. 1346 c.c.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, è sufficiente osservare che il consulente tecnico d'ufficio ha riferito che il TAEG pattuito supera il tasso soglia solo nell'ipotesi di avvenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento del consumatore (evento non verificatosi) e di applicazione della penale pattuita.
Le deduzioni del consulente non meritano condivisione.
Diversamente da quanto sostenuto dal consulente, la clausola penale non deve essere inclusa tra gli oneri che concorrono alla determinazione del TAEG.
Essa, invero, non si pone in rapporto di corrispettività, né diretta né indiretta, con la concessione del credito e, anzi, presuppone logicamente che il mutuo sia già stato concesso, sì da collocarsi nella fase successiva dell'esecuzione della relazione negoziale, di cui disciplina l'aspetto patologico.
Al di là di tali considerazioni ed in via dirimente, va osservato che le norme di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 121 T.U.B. prevedono quanto segue: “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per
4 ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Il provvedimento della Banca d'Italia del 9.2.2011, che dunque concorre ad integrare il richiamato dato normativo, al paragrafo 4.2.4 dell'allegato VII dispone quanto segue: “il TAEG
è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il
TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente). Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte . Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito … dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito”.
Dunque, il TAEG deve essere determinato su base annua, in ragione della durata fisiologica del contratto, senza che possa attribuirsi rilievo all'eventuale decadenza dal beneficio del termine per inadempimento (accadimento, peraltro, non verificatosi nel caso di specie) e senza inclusione della penale tra gli oneri.
In ordine al secondo profilo, va rilevato che la norma di cui al sesto comma dell'art. 125 bis
T.U.B. prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
5 consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera
e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
La disposizione, laddove compie riferimento alla mancata prospettazione di costi applicati, è volta a sanzionare con la nullità (superando, così, la dicotomia tra regole di condotta e regole di struttura) le sole clausole che abbiano ad indicare un TAEG inferiore (in ragione, appunto, dell'occultamento o della mancata valorizzazione di costi correlati all'erogazione del credito) rispetto a quello effettivo.
Solo in tali ipotesi, in cui appunto vi è un pregiudizio per il consumatore, vi è spazio per la nullità e per la correlata eterointegrazione del contenuto del contratto ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 125 bis T.U.B.
Diversamente, non vi è nullità (e non vi è alcuna esigenza di effettiva tutela del consumatore di consistenza tale da comportare il superamento della dicotomia tra regole di validità e regole di comportamento) nella evenienza in cui il TAEG applicato sia inferiore rispetto a quello indicato nel contratto e, dunque, pattuito (ben potendo la parte del contratto esigere un pagamento inferiore rispetto a quanto stabilito).
Solo tal ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio, e, pertanto, posto che il TAEG applicato è inferiore rispetto a quello indicato, non vi è alcun ambito operativo per le norme di cui ai commi sei e sette dell'art. 125 bis T.U.B.
In tale ottica, altresì, si comprende come sia del pari priva di ricadute caducanti la circostanza, pure evidenziata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo cui il TAN applicato è pari al 9,98% in luogo del 9,989% indicato nel contratto.
Invero, ciò che unicamente rileva ai fini della nullità è che il TAEG applicato sia maggiore di quello indicato nel contratto (ipotesi che, giova ripeterlo, non ricorre nel caso di specie), sicchè
l'inesatta indicazione del TAN, che con riferimento ad ogni altro contratto bancario potrebbe essere stigmatizzata ai sensi della norma di cui al sesto comma dell'art. 117 T.U.B., nel
6 contratto di credito al consumo viene assorbita, e perde ogni disvalore nella fisiologica indicazione (ossia in misura non minore di quella in concreto applicata) del TAEG.
In subordine, e trattasi di rilievo del pari dirimente, appaiono condivisibili le deduzioni svolte dalla difesa appellata, secondo cui non può attribuirsi alcuna efficacia impattante sulla validità del contratto ai casi in cui la discrasia tra TAN indicato e TAN applicato sia minima e, dunque, presumibilmente inidonea a viziare i propositi volitivi del consumatore o, comunque, ad incidere sulla capacità di discernimento del costo del finanziamento (accadimento pregiudizievole, giova sottolinearlo, che comunque non sussiste nel caso in esame poiché il
TAEG applicato è inferiore rispetto a quello indicato).
Tal ultima ipotesi ricorre nel caso di specie poiché la discrasia tra TAN applicato e TAN indicato è dello 0,009%.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla nullità strutturale, la difesa appellante, aderendo alle deduzioni del consulente tecnico d'ufficio, evidenzia che il contenuto del contratto non reca l'indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e sostiene che tale omissione comporti l'indeterminabilità dell'oggetto.
La doglianza si palesa non suscettibile d'accoglimento.
In primo luogo, vi è che la difesa appellante muove da un assunto non corretto.
Nella scrittura privata del 26.3.2014 si legge quanto segue: “il cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese” e poi “ A) importo totale del credito: euro 17.330,16; B) costo totale del credito: euro 12.689,84, di cui interessi: euro
11.073,84; commissioni accessorie: euro 1.200,00; spese contrattuali: euro 400,00; imposta di bollo su contratto: euro 16,00: C) importo totale dovuto: euro 30.000,00 … numero di rate 120, importo rata euro 250,00, TAN Fisso 9,98%, periodicità rata mensile”.
Vi è, pertanto, che la richiamata scrittura compie adeguata indicazione del regime di rimborso della somma mutuata e di pagamento degli interessi corrispettivi, tramite il richiamo al “piano di ammortamento alla francese” .
7 Altresì, ciò che maggiormente rileva, il contratto specifica e disciplina tutti gli elementi che concorrono alla determinazione, anche sotto il profilo delle coordinate cronologiche, dell'obbligazione del mutuatario, ovvero l'entità del capitale mutuato, il tasso di interesse annuo, l'ammontare complessivo degli interessi e delle spese, l'importo costante della rata mensile, il numero complessivo delle rate.
Dunque, non vi è alcun aspetto relativo al carico obbligatorio del mutuatario che non sia disciplinato esaustivamente dal contratto e che sia sottratto al comune consenso delle parti, ossia illegittimamente rimesso alla unilaterale determinazione volitiva del mutuante, come, peraltro, confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio che, pur giungendo a conclusioni errate, ha accertato, quantomeno implicitamente, l'assoluta corrispondenza tra il contenuto delle clausole del contratto ed il contenuto delle obbligazioni da esso sorte (anche per quanto concerne la c.d. days count convention, pari a 360/360, come si desume dagli elementi sopra indicati).
Ne consegue la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto, nel pieno rispetto della norma di cui all'art. 1346 c.c., e, dunque, la carenza dei profili patologici stigmatizzati dalle norme di cui agli artt. 117 e 125 T.U.B., disposizioni del pari volte ad inibire che la determinazione dei “costi”, ovvero delle obbligazioni gravanti sul consumatore, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali del mutuante, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del mutuatario.
Da altro angolo prospettico, va osservato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130 del 29/05/2024)”.
8 Non vi sono norme ostative alla declinazione di tale principio anche al contratto di credito al consumo, del pari riconducibile al tipo del contratto di mutuo.
Anche la doglianza relativa alla lamentata violazione della norma imperativa di cui al terzo comma della norma di cui all'art. 1284 c.c. è infondata in ragione dell'avvenuta determinazione per iscritto della misura ultralegale degli interessi corrispettivi e moratori.
II. Con il secondo motivo, la difesa appellante deduce quanto segue: “si deve rilevare, altresì, la nullità della sentenza in ragione della incomprensibile aggiunta di motivazioni inerenti ad altro procedimento, non connesso in alcun modo con quello in esame. Infatti, a pag. 6 della sentenza si leggono inconferenti annotazioni del Giudicante circa – si suppone – la richiesta da parte della di oscuramento dei propri dati, nonché le motivazioni in fat- Controparte_1
to ed in diritto in relazione ad altro procedimento non connesso a quello in esame e relativo all'esecuzioni di prestazioni professionali. Non solo, perché a pag. 5 della sentenza, all'esito dello svolgimento delle motivazioni – questa volta, relative al procedimento in esame – il GOT così conclude: 'Per tutti questi motivi, la domanda attorea non può trovare accoglimento. In ragione della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo e la spesa della CTU … Il Tribunale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, rigetta la domanda di parte attrice, Visto l'art.91 cpc, condanna la società CP_2
in persona del legale rapp.te al rimborso in favore di delle spese del pre-
[... Controparte_3
sente giudizio, che si liquidano in euro 3.600,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP … pone la spesa della CTU a carico di parte attrice' … Ebbene, risulta evidente che il provvedimento è stato redatto utilizzandone un altro emesso in relazione ad un giudizio differente e pendente nei confronti di altri soggetti, patrocinati da un diverso difensore. Ciò non potrà che condurre ad una declaratoria di nullità della sentenza impugnata, come già sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte in un caso analogo (e non identico…), nel quale si è riconosciuta la ricor- renza della motivazione solo apparente in conseguenza dell'utilizzo della tecnica del c.d. “co- pia/incolla” tra provvedimenti emessi nei confronti di più eredi che avevano presentato, però, diversi appelli.
9 Il motivo è infondato o, comunque, inidoneo a condurre alla riforma della sentenza impugnata nei termini auspicati da Parte_1
E' evidente che motivazione della sentenza impugnata è interpolata dal testo di un diverso prov- vedimento.
Tale interpolazione, tuttavia, si configura come un corpo estraneo che, pur ostacolando la lettura della sentenza impugnata, non interferisce, sotto il profilo dell'incedere logico, con il percorso motivazionale e, dunque, si risolve in un mero errore materiale.
Dall'esame del fascicolo telematico del giudizio di primo grado emerge che il Tribunale di Ma- cerata ha provveduto alla correzione dell'errore materiale con ordinanza del 2.2.2023.
III. L'infondatezza del primo motivo conduce all'assorbimento del motivo dell'appello inciden- tale, volto a censurare la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui ha omesso di di- chiarare l'improcedibilità della domanda principale per mancato svolgimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Invero, la conferma della infondatezza di tale domanda rende priva Controparte_1
dell'interesse, connotato dai predicati dell'attualità e della concretezza, a conseguire una pro- nuncia in rito.
IV. Alla luce di quanto osservato, l'impugnazione deve essere rigettata e la sentenza del Tribu- nale di Macerata deve ricevere integrale conferma.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso ad ipotesi di compensazione integrale o par- ziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 7.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 374/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Renzo Merlini;
appellante
CONTRO
( ), rappresenta e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Matteo Giarratana e Calogero Lanza;
appellata avente ad oggetto: azione di nullità e di indebito oggettivo in tema di contratto di credito al consumo;
conclusioni: appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per le ragioni esposte nella superiore narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, revocare e dichiarare nulla la sentenza del Tribunale Civile di
1 Macerata n. 952/2021 del 6 ottobre 2021, non notificata, resa all'esito del procedimento civile
n. 523/2019 R.G. e, conseguentemente, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, che di seguito si trascrivono: Nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del rapporto di finanziamento descritto in premessa, con riferimento alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi, in quanto convenuti in violazione degli artt. 1346 – 1325 - 1418 – 1419 c.c. nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283
c.c. e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 cc. (equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o violazione del comma
4 dell'art. 117 TUB e/o violazione dell'art. 2, Punto 1 della Delibera CICR del'08.02.1992 e/o violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 09.02.2000; 2. Accertare e dichiarare, altresì,
l'invalidità a titolo di nullità parziale del rapporto di finanziamento descritto in premessa con riferimento alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi in quanto convenuti in misura superiore a quella legale in violazione della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e dell'art. 1815
c.c. e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma c.c.; 3. Accertare e dichiarare l'esatto dare a vere del rapporto di finanziamento per cui è causa, sulla base delle contestazioni infra proposte e di quanto verrà accertato in corso di causa anche con apposita CTU. Con vittoria di spese e ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del Procuratore costituito che se ne dichiara antistatario”; parte convenuta: “in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010 così come richiesto nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta quale eccezione di parte ribadita con richiamo a dette conclusioni anche alla prima udienza a cui non ha corrisposto, sempre alla prima udienza, una richiesta di un termine da parte della difesa avversaria;
Nel merito ed in via principale: previa verifica della procedibilità della domanda, nel contestare punto per punto la domanda attorea ed i relativi allegati, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. In ogni caso con vittoria di spese Controparte_1
e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre a spese di
2 CTU e CTP. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il Controparte_1
presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze civilistiche del reato di usura asseritamente attribuito a nell'ambito delle vicende di cui trattasi. Al riguardo, deve CP_1
segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della disciplina in tema di usura, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime. Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull'utilizzo talvolta improprio della normativa sull'usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli accertamenti definitivi (spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare interessi usurari ai sensi dell'art. 644 c.p., talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai “dati giudiziari” di cui alla lett. e) dell'art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all'art. 17 del medesimo Codice.
Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di del tutto irrilevanti CP_1
in relazione alle questioni giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010. formula pertanto CP_1
istanza affinché sia disposta l'apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
3 all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello,
e dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello incidentale.
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I. Il primo motivo, frammentato in plurimi profili, censura la sentenza del Tribunale di
Macerata nella parte, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha omesso di dichiarare la nullità assoluta o parziale delle clausole del contratto di credito al consumo, concluso tramite scrittura privata del 26.3.2014 e che ivi si abbia per integralmente richiamata, relative alla debenza degli interessi ultralegali, invalide, secondo la prospettazione difensiva in esame, poiché impongono il pagamento di interessi usurari, nonché affette da nullità testuale ai sensi delle norme di cui al terzo comma dell'art. 1284 e di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 117 T.U.B. nonché affette da nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto, giusto il disposto della norma di cui all'art. 1346 c.c.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, è sufficiente osservare che il consulente tecnico d'ufficio ha riferito che il TAEG pattuito supera il tasso soglia solo nell'ipotesi di avvenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento del consumatore (evento non verificatosi) e di applicazione della penale pattuita.
Le deduzioni del consulente non meritano condivisione.
Diversamente da quanto sostenuto dal consulente, la clausola penale non deve essere inclusa tra gli oneri che concorrono alla determinazione del TAEG.
Essa, invero, non si pone in rapporto di corrispettività, né diretta né indiretta, con la concessione del credito e, anzi, presuppone logicamente che il mutuo sia già stato concesso, sì da collocarsi nella fase successiva dell'esecuzione della relazione negoziale, di cui disciplina l'aspetto patologico.
Al di là di tali considerazioni ed in via dirimente, va osservato che le norme di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 121 T.U.B. prevedono quanto segue: “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per
4 ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Il provvedimento della Banca d'Italia del 9.2.2011, che dunque concorre ad integrare il richiamato dato normativo, al paragrafo 4.2.4 dell'allegato VII dispone quanto segue: “il TAEG
è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il
TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente). Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte . Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito … dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito”.
Dunque, il TAEG deve essere determinato su base annua, in ragione della durata fisiologica del contratto, senza che possa attribuirsi rilievo all'eventuale decadenza dal beneficio del termine per inadempimento (accadimento, peraltro, non verificatosi nel caso di specie) e senza inclusione della penale tra gli oneri.
In ordine al secondo profilo, va rilevato che la norma di cui al sesto comma dell'art. 125 bis
T.U.B. prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
5 consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera
e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
La disposizione, laddove compie riferimento alla mancata prospettazione di costi applicati, è volta a sanzionare con la nullità (superando, così, la dicotomia tra regole di condotta e regole di struttura) le sole clausole che abbiano ad indicare un TAEG inferiore (in ragione, appunto, dell'occultamento o della mancata valorizzazione di costi correlati all'erogazione del credito) rispetto a quello effettivo.
Solo in tali ipotesi, in cui appunto vi è un pregiudizio per il consumatore, vi è spazio per la nullità e per la correlata eterointegrazione del contenuto del contratto ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 125 bis T.U.B.
Diversamente, non vi è nullità (e non vi è alcuna esigenza di effettiva tutela del consumatore di consistenza tale da comportare il superamento della dicotomia tra regole di validità e regole di comportamento) nella evenienza in cui il TAEG applicato sia inferiore rispetto a quello indicato nel contratto e, dunque, pattuito (ben potendo la parte del contratto esigere un pagamento inferiore rispetto a quanto stabilito).
Solo tal ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio, e, pertanto, posto che il TAEG applicato è inferiore rispetto a quello indicato, non vi è alcun ambito operativo per le norme di cui ai commi sei e sette dell'art. 125 bis T.U.B.
In tale ottica, altresì, si comprende come sia del pari priva di ricadute caducanti la circostanza, pure evidenziata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo cui il TAN applicato è pari al 9,98% in luogo del 9,989% indicato nel contratto.
Invero, ciò che unicamente rileva ai fini della nullità è che il TAEG applicato sia maggiore di quello indicato nel contratto (ipotesi che, giova ripeterlo, non ricorre nel caso di specie), sicchè
l'inesatta indicazione del TAN, che con riferimento ad ogni altro contratto bancario potrebbe essere stigmatizzata ai sensi della norma di cui al sesto comma dell'art. 117 T.U.B., nel
6 contratto di credito al consumo viene assorbita, e perde ogni disvalore nella fisiologica indicazione (ossia in misura non minore di quella in concreto applicata) del TAEG.
In subordine, e trattasi di rilievo del pari dirimente, appaiono condivisibili le deduzioni svolte dalla difesa appellata, secondo cui non può attribuirsi alcuna efficacia impattante sulla validità del contratto ai casi in cui la discrasia tra TAN indicato e TAN applicato sia minima e, dunque, presumibilmente inidonea a viziare i propositi volitivi del consumatore o, comunque, ad incidere sulla capacità di discernimento del costo del finanziamento (accadimento pregiudizievole, giova sottolinearlo, che comunque non sussiste nel caso in esame poiché il
TAEG applicato è inferiore rispetto a quello indicato).
Tal ultima ipotesi ricorre nel caso di specie poiché la discrasia tra TAN applicato e TAN indicato è dello 0,009%.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla nullità strutturale, la difesa appellante, aderendo alle deduzioni del consulente tecnico d'ufficio, evidenzia che il contenuto del contratto non reca l'indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e sostiene che tale omissione comporti l'indeterminabilità dell'oggetto.
La doglianza si palesa non suscettibile d'accoglimento.
In primo luogo, vi è che la difesa appellante muove da un assunto non corretto.
Nella scrittura privata del 26.3.2014 si legge quanto segue: “il cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese” e poi “ A) importo totale del credito: euro 17.330,16; B) costo totale del credito: euro 12.689,84, di cui interessi: euro
11.073,84; commissioni accessorie: euro 1.200,00; spese contrattuali: euro 400,00; imposta di bollo su contratto: euro 16,00: C) importo totale dovuto: euro 30.000,00 … numero di rate 120, importo rata euro 250,00, TAN Fisso 9,98%, periodicità rata mensile”.
Vi è, pertanto, che la richiamata scrittura compie adeguata indicazione del regime di rimborso della somma mutuata e di pagamento degli interessi corrispettivi, tramite il richiamo al “piano di ammortamento alla francese” .
7 Altresì, ciò che maggiormente rileva, il contratto specifica e disciplina tutti gli elementi che concorrono alla determinazione, anche sotto il profilo delle coordinate cronologiche, dell'obbligazione del mutuatario, ovvero l'entità del capitale mutuato, il tasso di interesse annuo, l'ammontare complessivo degli interessi e delle spese, l'importo costante della rata mensile, il numero complessivo delle rate.
Dunque, non vi è alcun aspetto relativo al carico obbligatorio del mutuatario che non sia disciplinato esaustivamente dal contratto e che sia sottratto al comune consenso delle parti, ossia illegittimamente rimesso alla unilaterale determinazione volitiva del mutuante, come, peraltro, confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio che, pur giungendo a conclusioni errate, ha accertato, quantomeno implicitamente, l'assoluta corrispondenza tra il contenuto delle clausole del contratto ed il contenuto delle obbligazioni da esso sorte (anche per quanto concerne la c.d. days count convention, pari a 360/360, come si desume dagli elementi sopra indicati).
Ne consegue la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto, nel pieno rispetto della norma di cui all'art. 1346 c.c., e, dunque, la carenza dei profili patologici stigmatizzati dalle norme di cui agli artt. 117 e 125 T.U.B., disposizioni del pari volte ad inibire che la determinazione dei “costi”, ovvero delle obbligazioni gravanti sul consumatore, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali del mutuante, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del mutuatario.
Da altro angolo prospettico, va osservato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130 del 29/05/2024)”.
8 Non vi sono norme ostative alla declinazione di tale principio anche al contratto di credito al consumo, del pari riconducibile al tipo del contratto di mutuo.
Anche la doglianza relativa alla lamentata violazione della norma imperativa di cui al terzo comma della norma di cui all'art. 1284 c.c. è infondata in ragione dell'avvenuta determinazione per iscritto della misura ultralegale degli interessi corrispettivi e moratori.
II. Con il secondo motivo, la difesa appellante deduce quanto segue: “si deve rilevare, altresì, la nullità della sentenza in ragione della incomprensibile aggiunta di motivazioni inerenti ad altro procedimento, non connesso in alcun modo con quello in esame. Infatti, a pag. 6 della sentenza si leggono inconferenti annotazioni del Giudicante circa – si suppone – la richiesta da parte della di oscuramento dei propri dati, nonché le motivazioni in fat- Controparte_1
to ed in diritto in relazione ad altro procedimento non connesso a quello in esame e relativo all'esecuzioni di prestazioni professionali. Non solo, perché a pag. 5 della sentenza, all'esito dello svolgimento delle motivazioni – questa volta, relative al procedimento in esame – il GOT così conclude: 'Per tutti questi motivi, la domanda attorea non può trovare accoglimento. In ragione della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo e la spesa della CTU … Il Tribunale, disattesa e respinta ogni diversa istanza, rigetta la domanda di parte attrice, Visto l'art.91 cpc, condanna la società CP_2
in persona del legale rapp.te al rimborso in favore di delle spese del pre-
[... Controparte_3
sente giudizio, che si liquidano in euro 3.600,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP … pone la spesa della CTU a carico di parte attrice' … Ebbene, risulta evidente che il provvedimento è stato redatto utilizzandone un altro emesso in relazione ad un giudizio differente e pendente nei confronti di altri soggetti, patrocinati da un diverso difensore. Ciò non potrà che condurre ad una declaratoria di nullità della sentenza impugnata, come già sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte in un caso analogo (e non identico…), nel quale si è riconosciuta la ricor- renza della motivazione solo apparente in conseguenza dell'utilizzo della tecnica del c.d. “co- pia/incolla” tra provvedimenti emessi nei confronti di più eredi che avevano presentato, però, diversi appelli.
9 Il motivo è infondato o, comunque, inidoneo a condurre alla riforma della sentenza impugnata nei termini auspicati da Parte_1
E' evidente che motivazione della sentenza impugnata è interpolata dal testo di un diverso prov- vedimento.
Tale interpolazione, tuttavia, si configura come un corpo estraneo che, pur ostacolando la lettura della sentenza impugnata, non interferisce, sotto il profilo dell'incedere logico, con il percorso motivazionale e, dunque, si risolve in un mero errore materiale.
Dall'esame del fascicolo telematico del giudizio di primo grado emerge che il Tribunale di Ma- cerata ha provveduto alla correzione dell'errore materiale con ordinanza del 2.2.2023.
III. L'infondatezza del primo motivo conduce all'assorbimento del motivo dell'appello inciden- tale, volto a censurare la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui ha omesso di di- chiarare l'improcedibilità della domanda principale per mancato svolgimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Invero, la conferma della infondatezza di tale domanda rende priva Controparte_1
dell'interesse, connotato dai predicati dell'attualità e della concretezza, a conseguire una pro- nuncia in rito.
IV. Alla luce di quanto osservato, l'impugnazione deve essere rigettata e la sentenza del Tribu- nale di Macerata deve ricevere integrale conferma.
V. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso ad ipotesi di compensazione integrale o par- ziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 7.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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