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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 978/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 978/2023 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Palmira Valentina Gasaro, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 10.05.2024, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla via Macchia Italiana, Palazzo degli
Ulivi n.17
-ricorrente-
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Tanzola, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla via
Mazzacapo n. 85
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege- 2 / 6
Oggetto: separazione consensuale con contestuale istanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.;.
Conclusioni: per le parti: come da atti e verbale di udienza del 7.10.2025; il PM nulla ha opposto in ordine alla domanda formulata dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.51 depositato il 27.09.2023, e Controparte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in LA (Sa) il 5.05.2007 Parte_1 in regine di separazione dei beni, di avere stabilito la residenza familiare in LA (Sa) alla via dei
Campi n. 13 e che dalla loro unione sono nati tre figli, tutti a LA (Sa), l'1.12.2007, Per_1 il 22.08.2009 e l'1.08.2011, hanno dedotto che dopo la nascita dei figli il Per_2 Per_3 matrimonio è proseguito in maniera tranquilla e serena;
che, purtroppo da qualche anno, a causa di forti incompatibilità caratteriali, è venuta meno la complicità e comunione spirituale indispensabile per la buona riuscita della vita coniugale;
che, al fine di evitare l'acuirsi di detta conflittualità e nell'interesse soprattutto della prole, hanno deciso di addivenire alla separazione consensuale;
che la casa coniugale è di esclusiva proprietà del e non hanno beni in CP_1 comproprietà.
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) Il accetta che la lasci l'abitazione coniugale sita in Controparte_1 Parte_1
LA (SA), libera di stabilire la sua dimora ove meglio riterrà;
3) la sig.ra dichiara di avere trasferito il proprio domicilio nella casa di Parte_1 abitazione sita in LA (SA) alla via Garibaldi snc, ove è attualmente ospite dei propri genitori, in attesa di sistemazione definitiva, e contestualmente il sig. accetta senza Controparte_1 nulla obiettare a riguardo. I figli vivranno con la madre presso la predetta casa di abitazione.
4) Il sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale in sua proprietà sita in LA Controparte_1
(SA) alla via dei Campi 13.
5) Ciascuno dei coniugi si impegna ad attivarsi affinché i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro ed a facilitare il rapporto con l'altro coniuge;
6) I coniugi concordano per i figli , e l'affidamento congiunto, con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento dei minori presso la madre. La scelta dell'affidamento congiunto è mossa dalla 3 / 6
volontà di garantire ai figli una costruttiva bigenitorialità. Vi è impegno fra i genitori di scambiarsi ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente ed un positivo sviluppo dei minori. In tale ottica, le parti, ritenendo necessario che i minori mantengano un frequente e significativo contatto con entrambe le figure genitoriali, prevedono che i figli possano godere con ampia facoltà della presenza paterna, nonostante tutti e tre vivranno con la madre. Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi, i figli, trascorreranno con i genitori le mattine in cui non andranno a scuola ed i pomeriggi previo accordo tra loro ed in maniera serena e flessibile nel preminente loro. Interesse. Per quanto riguarda le vacanze
Natalizie, i bimbi trascorreranno una settimana delle vacanze scolastiche con ognuno dei genitori ed anche il giorno di Natale ad anni alterni, iniziando dal prossimo Natale con il padre.
Anche le vacanze Pasquali saranno regolate ad anni alterni, iniziando dalla prossima Pasqua con la madre. Eventuali “ponti” e, per il futuro, vacanze scolastiche, verranno trascorsi con
l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. I minori potranno trascorrere quindici giorni consecutivi con ciascun genitore durante le ferie estive. I genitori si obbligano a comunicarsi il rispettivo periodo con un preavviso di almeno due mesi in modo da alternare correttamente detti periodi. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunque consentire ed agevolare i rapporti dei figli con l'altro genitore, consentendo i normali contatti telefonici, ciò anche con l'ausilio dei rispettivi avvocati;
Si specifica che le clausole di cui sopra potranno essere adeguate in futuro alle esigenze dei minori che sono in continua evoluzione ed in tal caso i genitori si impegnano a rivederle, ricercando in primo luogo una soluzione negoziata, così evitando di dovere adire l'Autorità Giudiziaria.
7) La casa coniugale sita in LA (SA) alla via dei Campi 13 rimarrà nella disponibilità del
, proprietario. Controparte_1
8) La sig.ra , ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali propri e dei Parte_1 figli dall'abitazione coniugale.
9) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli che vivranno con Controparte_1 la madre, corrispondendo a quest'ultima la somma di € 4.200,00 annui, pari ad € 350,00 mensili, indicizzabili a partire dal gennaio 2023. Tale somma verrà versata alla sig.ra Parte_1 entro e non oltre il 05 di ogni mese con bonifico bancario e/o altro metodo tracciato indicato da quest'ultima. 4 / 6
10) Il sig. accetta che i figli dovranno essere posti a carico della madre al Controparte_1 fine della percezione dell'assegno erogato dallo Stato in favore dei figli minori, e si impegna a predisporre tutti gli adempimenti necessari per garantire alla madre la percezione del detto assegno.
11) Il si obbliga a rimborsare alla sig.ra la metà di tutte le Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie, quali quelle mediche non coperte dal S.S.N. e per il futuro, di trasporto, vitto, iscrizione e corredo di libri per la scuola etc…, anticipate dalla madre per la figlia, purché tutte documentalmente e/o fiscalmente provate.
12) I coniugi sono entrambi autosufficienti dal punto di vista patrimoniale e per lo effetto dichiarano di escludere la previsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
13) Sin da ora gli stessi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'autorizzazione all'espatrio sulla carta di identità anche solo per fini turistici. Per quanto riguarda i minori, invece, gli stessi potranno essere portati fuori dai confini Nazionali da uno dei genitori soltanto previa autorizzazione e condivisione da parte dell'altro coniuge”.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per meglio definire le condizioni della separazione, all'udienza del 7.10.2025 le parti sono comparse personalmente e, ascoltate congiuntamente, hanno confermato la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo con le seguenti modifiche: “al punto 6) che il figlio è collocato presso il padre mentre gli altri Per_1 due figli, e sono collocati presso la madre;
al punto 9) verserà Per_2 Per_3 Parte_1 entro il 5 di ogni mese a a titolo di mantenimento del figlio l'importo Controparte_1 Per_1 mensile di euro 116,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
verserà entro il Controparte_1
5 di ogni mese a l'importo mensile di euro 116,00 rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT per il mantenimento del figlio ed euro 116,00 rivalutabile secondo gli indici Per_2
ISTAT per il mantenimento della figlia;
al punto 11), le spese straordinarie ivi indicate Per_3 per i figli sono poste al 50% a carico di ciascun genitore”.
Alla medesima udienza la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al P.M..
Il P.M. nulla ha opposto.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 c.c.. 5 / 6
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e appaiono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3. Spese al definitivo.
4. Con separata ordinanza dispone la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione delle medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
- pronunzia la separazione consensuale dei coniugi nato il [...] Controparte_1
a LA (Sa) e , nata il [...] a [...], i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio concordatario in LA (Sa), il 5.05.2007;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso così come modificate dalle parti all'udienza del 7.10.2025 e riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) limitatamente alla domanda di separazione (atto n. 2, parte I, anno 2007 del Comune di LA);
- dispone con separata ordinanza la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima;
- spese al definitivo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003. 6 / 6
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 27.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 978/2023 vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Palmira Valentina Gasaro, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 10.05.2024, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla via Macchia Italiana, Palazzo degli
Ulivi n.17
-ricorrente-
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Tanzola, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla via
Mazzacapo n. 85
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege- 2 / 6
Oggetto: separazione consensuale con contestuale istanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.;.
Conclusioni: per le parti: come da atti e verbale di udienza del 7.10.2025; il PM nulla ha opposto in ordine alla domanda formulata dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.51 depositato il 27.09.2023, e Controparte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in LA (Sa) il 5.05.2007 Parte_1 in regine di separazione dei beni, di avere stabilito la residenza familiare in LA (Sa) alla via dei
Campi n. 13 e che dalla loro unione sono nati tre figli, tutti a LA (Sa), l'1.12.2007, Per_1 il 22.08.2009 e l'1.08.2011, hanno dedotto che dopo la nascita dei figli il Per_2 Per_3 matrimonio è proseguito in maniera tranquilla e serena;
che, purtroppo da qualche anno, a causa di forti incompatibilità caratteriali, è venuta meno la complicità e comunione spirituale indispensabile per la buona riuscita della vita coniugale;
che, al fine di evitare l'acuirsi di detta conflittualità e nell'interesse soprattutto della prole, hanno deciso di addivenire alla separazione consensuale;
che la casa coniugale è di esclusiva proprietà del e non hanno beni in CP_1 comproprietà.
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e l'omologa alle condizioni concordate come di seguito:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2) Il accetta che la lasci l'abitazione coniugale sita in Controparte_1 Parte_1
LA (SA), libera di stabilire la sua dimora ove meglio riterrà;
3) la sig.ra dichiara di avere trasferito il proprio domicilio nella casa di Parte_1 abitazione sita in LA (SA) alla via Garibaldi snc, ove è attualmente ospite dei propri genitori, in attesa di sistemazione definitiva, e contestualmente il sig. accetta senza Controparte_1 nulla obiettare a riguardo. I figli vivranno con la madre presso la predetta casa di abitazione.
4) Il sig. rimarrà a vivere nella casa coniugale in sua proprietà sita in LA Controparte_1
(SA) alla via dei Campi 13.
5) Ciascuno dei coniugi si impegna ad attivarsi affinché i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro ed a facilitare il rapporto con l'altro coniuge;
6) I coniugi concordano per i figli , e l'affidamento congiunto, con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento dei minori presso la madre. La scelta dell'affidamento congiunto è mossa dalla 3 / 6
volontà di garantire ai figli una costruttiva bigenitorialità. Vi è impegno fra i genitori di scambiarsi ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente ed un positivo sviluppo dei minori. In tale ottica, le parti, ritenendo necessario che i minori mantengano un frequente e significativo contatto con entrambe le figure genitoriali, prevedono che i figli possano godere con ampia facoltà della presenza paterna, nonostante tutti e tre vivranno con la madre. Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi, i figli, trascorreranno con i genitori le mattine in cui non andranno a scuola ed i pomeriggi previo accordo tra loro ed in maniera serena e flessibile nel preminente loro. Interesse. Per quanto riguarda le vacanze
Natalizie, i bimbi trascorreranno una settimana delle vacanze scolastiche con ognuno dei genitori ed anche il giorno di Natale ad anni alterni, iniziando dal prossimo Natale con il padre.
Anche le vacanze Pasquali saranno regolate ad anni alterni, iniziando dalla prossima Pasqua con la madre. Eventuali “ponti” e, per il futuro, vacanze scolastiche, verranno trascorsi con
l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. I minori potranno trascorrere quindici giorni consecutivi con ciascun genitore durante le ferie estive. I genitori si obbligano a comunicarsi il rispettivo periodo con un preavviso di almeno due mesi in modo da alternare correttamente detti periodi. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunque consentire ed agevolare i rapporti dei figli con l'altro genitore, consentendo i normali contatti telefonici, ciò anche con l'ausilio dei rispettivi avvocati;
Si specifica che le clausole di cui sopra potranno essere adeguate in futuro alle esigenze dei minori che sono in continua evoluzione ed in tal caso i genitori si impegnano a rivederle, ricercando in primo luogo una soluzione negoziata, così evitando di dovere adire l'Autorità Giudiziaria.
7) La casa coniugale sita in LA (SA) alla via dei Campi 13 rimarrà nella disponibilità del
, proprietario. Controparte_1
8) La sig.ra , ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali propri e dei Parte_1 figli dall'abitazione coniugale.
9) Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli che vivranno con Controparte_1 la madre, corrispondendo a quest'ultima la somma di € 4.200,00 annui, pari ad € 350,00 mensili, indicizzabili a partire dal gennaio 2023. Tale somma verrà versata alla sig.ra Parte_1 entro e non oltre il 05 di ogni mese con bonifico bancario e/o altro metodo tracciato indicato da quest'ultima. 4 / 6
10) Il sig. accetta che i figli dovranno essere posti a carico della madre al Controparte_1 fine della percezione dell'assegno erogato dallo Stato in favore dei figli minori, e si impegna a predisporre tutti gli adempimenti necessari per garantire alla madre la percezione del detto assegno.
11) Il si obbliga a rimborsare alla sig.ra la metà di tutte le Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie, quali quelle mediche non coperte dal S.S.N. e per il futuro, di trasporto, vitto, iscrizione e corredo di libri per la scuola etc…, anticipate dalla madre per la figlia, purché tutte documentalmente e/o fiscalmente provate.
12) I coniugi sono entrambi autosufficienti dal punto di vista patrimoniale e per lo effetto dichiarano di escludere la previsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
13) Sin da ora gli stessi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'autorizzazione all'espatrio sulla carta di identità anche solo per fini turistici. Per quanto riguarda i minori, invece, gli stessi potranno essere portati fuori dai confini Nazionali da uno dei genitori soltanto previa autorizzazione e condivisione da parte dell'altro coniuge”.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per meglio definire le condizioni della separazione, all'udienza del 7.10.2025 le parti sono comparse personalmente e, ascoltate congiuntamente, hanno confermato la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo con le seguenti modifiche: “al punto 6) che il figlio è collocato presso il padre mentre gli altri Per_1 due figli, e sono collocati presso la madre;
al punto 9) verserà Per_2 Per_3 Parte_1 entro il 5 di ogni mese a a titolo di mantenimento del figlio l'importo Controparte_1 Per_1 mensile di euro 116,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
verserà entro il Controparte_1
5 di ogni mese a l'importo mensile di euro 116,00 rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT per il mantenimento del figlio ed euro 116,00 rivalutabile secondo gli indici Per_2
ISTAT per il mantenimento della figlia;
al punto 11), le spese straordinarie ivi indicate Per_3 per i figli sono poste al 50% a carico di ciascun genitore”.
Alla medesima udienza la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al P.M..
Il P.M. nulla ha opposto.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 151 c.c.. 5 / 6
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e appaiono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3. Spese al definitivo.
4. Con separata ordinanza dispone la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione delle medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
- pronunzia la separazione consensuale dei coniugi nato il [...] Controparte_1
a LA (Sa) e , nata il [...] a [...], i quali hanno contratto Parte_1 matrimonio concordatario in LA (Sa), il 5.05.2007;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso così come modificate dalle parti all'udienza del 7.10.2025 e riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) limitatamente alla domanda di separazione (atto n. 2, parte I, anno 2007 del Comune di LA);
- dispone con separata ordinanza la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima;
- spese al definitivo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003. 6 / 6
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 27.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta