Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5631/2023 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.
Mario Cigna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5631/2023 promossa da
, nato in Argentina in [...] C.F. in Parte_1 C.F._1 proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori Persona_1
, nata in [...] in data [...], C.F.
[...]
e , nato in Argentina in [...] C.F._2 Parte_2
17.2.2020 , C.F. ; , nata in C.F._3 Parte_3
Argentina in data 22.3.1986, C.F. solo in qualità di genitore C.F._4 esercente la patria potestà dei minori e Persona_1 [...]
, nata in [...] in data [...], Parte_2 Parte_4
C.F. in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F._5 della minore , nata in [...] in data [...], C.F. Persona_2
, nonché , nato in [...] C.F._6 Parte_5 in data 13.7.1979, C.F. solo in qualità di genitore esercente la C.F._7 patria potestà della minore , , Persona_2 Parte_6 nato in [...] in data [...] C.F. , tutti rappresentati e C.F._8 difesi dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di Roma;
RICORRENTI nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della ITnza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/08/2023, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza da , nato a [...] il [...], emigrato in Persona_3
Argentina.
Con decreto del 19.09.2023 è stata fissata la comparizione delle parti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda avanzata dai ricorrenti.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 11.11.2024, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso al
Giudice assegnatario del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che compete a questo Tribunale la decisione sulla domanda avanzata dai ricorrenti atteso che il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di ITnza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, essendo l'avo originario di AS (Br) il procedimento è di competenza di questo Tribunale.
Deve riconoscersi, poi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della un sistema di doppio binario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Passando al merito della vicenda, va rilevato che, nel caso de quo, dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti hanno provato documentalmente la discendenza ininterrotta da parte paterna da cittadino italiano, emigrato in Argentina alla fine del diciannovesimo secolo. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla ITnza italiana, né si sono naturalizzati argentini.
Tanto premesso, va ricordato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1, n.1 della legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Cost. nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre IT . Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis introdotto, e consentito, tra l'altro, la possibilità di acquisto della ITnza italiana per linea materna.
La Corte di Cassazione ha poi affermato che per effetto delle sentenze della Corte cost.
n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la ITnza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio 3
fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la ITnza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria Cass.
Sez. Unite n. 4466 del 25/02/2009).
La Suprema Corte ha dunque affermato che il diritto di ITnza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, va riconosciuto in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Per di più, dall'esame della documentazione emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della ITnza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente. Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della ITnza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti può trovare accoglimento essendone stata provata la fondatezza.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi in considerazione della peculiarità della questione trattata e del fatto che non è stato esperita il preventivo procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai ricorrenti disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della ITnza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4
3. nulla sulle spese.
Lecce, 6-6-2025
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.