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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 3428/2023
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3428/2023 introdotto da rappresentata e difesa dall'avv. BRUGNARA MARION e dall'avv. Parte_1
ANDERGASSEN SOFIA giusta delega dimessa in atti;
- parte ricorrente - contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 06/03/2024: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, in via definiva, contrariis reiectis:
1. Affidamento (super-) esclusivo
pagina 1 di 6 Affidare la figlia esclusivamente alla madre alla quale Persona_1 Parte_1
spetteranno tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione incluse quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia La figlia Per_1
mantiene la residenza anagrafica presso la madre.
2. Diritto e obbligo di frequentazione
Il padre ha il diritto e l'obbligo di riprendere i contatti con la figlia, recandosi a Bolzano;
i contatti dovranno essere preventivamente accordati con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
3. Contributo ordinario al mantenimento della figlia
Obbligare il sig. a contribuire al mantenimento ordinario della figlia con un CP_1 Per_1 importo mensile di Euro 300,00 o con l'importo minore o maggiore che dovesse essere ritenuto di giustizia.
Tale importo sarà rivalutato annualmente a ottobre, la prima volta nel mese di ottobre 2024, con base ottobre 2023. Come indice di rivalutazione si applicherà l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in anticipo, fino all'indipendenza economica della figlia, entro il 18 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Pt_1
Disporre che in caso di inadempienza l'importo dovuto a titolo di mantenimento per la figlia sia versato direttamente dall'eventuale datore di lavoro pro tempore del sig. Per_1 CP_1
alla sig.ra Pt_1
4. Spese straordinarie
Obbligare il sig. a concorrere alle spese straordinarie per la figlia in ragione del 50%. Ai CP_1
fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si rimanda al protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Bolzano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, l'Ordine degli
Avvocati di Bolzano e l' Sezione di Bolzano, in Controparte_2
versione vigente e successive eventuali modifiche.
5. Contributi pubblici e detrazioni fiscali
Gli assegni famigliari, anche l'assegno unico, nonché eventuali altri contributi pubblici spettano alla signora Le esenzioni e detrazioni fiscali spettano alla sig.ra Pt_1 Pt_1
6. Spese processuali e legali
pagina 2 di 6 Con condanna del sig. di pagare alla ricorrente euro 1000,00 omnia a titolo di contributo CP_1
alle spese processuali (da pagare in rate mensili di 100,00 euro ciascuna entro il giorno 18 di ogni mese e con prima rata entro il 18/02/2025), con compensazione delle ulteriori spese di lite.” precisate dal Pubblico Ministero in data 16/12/2024: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/11/2023 ha adito il Tribunale di Bolzano;
la Parte_1
parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 11/12/2024.
All'udienza dd. 11/12/2024 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- dall'unione tra e è nata Parte_1 Controparte_1 Per_1
(nata a [...] il [...]) ed è stata riconosciuta da entrambi i genitori (cfr.
[...] estratto dell'atto di nascita in atti).
- le parti non sono sposate e non convivono;
la parte ricorrente chiede una pronuncia del
Tribunale in ordine a affidamento, collocamento e mantenimento della figlia.
All'udienza del giorno 11/12/2024 il giudice relatore ha sentito la ricorrente che ha formulato le conclusioni sopra riportate. Alla medesima udienza è anche spontaneamente comparso (senza costituirsi in giudizio con un difensore) il padre e, sentito Controparte_1
dal giudice relatore, ha dichiarato
- di aver visto la figlia l'ultima volta a luglio 2024;
- di essere d'accordo a che la madre abbia l'affidamento super esclusivo della figlia;
- di vivere in Germania sicché la lontananza non gli consente di esercitare attualmente l'affidamento sulla figlia;
- di essere anche d'accordo con la regolamentazione prevista in punto contatti tra padre e figlia proposta dalla madre;
- di avere un lavoro indeterminato in Germania presso la impresa Nasu Food Company che fa sushi food per aerei, di guadagnare al mese ca. euro 1.965,00 netti;
- di vivere in una casa in locazione e di pagare al mese ca. euro 600,00 per canone di locazione e spese accessorie (nella casa vive anche un'altra persona e paga anche lei euro 600,00 al mese);
- di avere un'altra figlia in Ghana che ha ca. 17 anni per la quale paga euro 150,00 o euro 200,00 al mese;
pagina 3 di 6 - di essere d'accordo di pagare euro 300,00 al mese per la figlia a titolo di Persona_1
mantenimento ordinario, e di pagare la metà delle spese straordinarie, con riferimento al protocollo d'intesa tra Tribunale e avvocatura, e di essere altresì d'accordo che la madre percepisca i contributi pubblici per la figlia;
- di impegnarsi a pagare alla madre a titolo di contributo alle spese di lite di questo Parte_1
processo euro 1.000,00 omnia, in rate mensili da euro 100,00 cadauna, con prima rata entro il 18 febbraio 2025 (e con scadenza successiva entro il giorno 18 di ogni mese successivo).
3. Rileva il Collegio che le condizioni attuali concrete dei genitori (il padre vive in Germania e non riesce – anche in considerazione alla lontananza – di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia) rendono necessario assegnare alla madre l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore affinché la stessa possa prendere da sola ogni decisione riguardante la figlia minorenne (ivi incluse le decisioni di maggior interesse della figlia).
In punto “contributo al mantenimento della figlia” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze della figlia;
- il fatto che soltanto la madre si occupa della figlia;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori come emerse nel corso del procedimento e – per quanto riguarda il padre – come sopra riportate;
valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni della figlia e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della minore, appare ragionevole ed equo imporre a
[...]
un onere finanziario per il mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
determinato in Euro 300,00 oltre rivalutazione annuale automatica secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano e oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia come da protocollo d'intesa tra Tribunale di Bolzano e ordine degli avvocati di Bolzano.
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico ed universale) nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la figlia minore, potranno essere fatti valere esclusivamente e per intero da . Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va Controparte_1
condannata a rifondere alla parte ricorrente euro 1.000,00 a titolo di contributo alle spese del presente giudizio, che sono compensate per il resto.
pagina 4 di 6 5. Sussiste la competenza funzionale (art. 38 disp. att. cc) e territoriale del Tribunale adito stante la residenza della minore nel circondario di questo Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affidamento c.d. super-esclusivo
Affida la figlia esclusivamente alla madre alla quale spettano tutte Persona_1 Parte_1
le decisioni su questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione incluse quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (spetta alla madre in via Per_1
esclusiva anche ogni decisione in punto richiesta di passaporto ed in generale di documenti validi per l'espatrio della figlia minorenne). La figlia mantiene la residenza anagrafica presso la madre.
2. Diritto e obbligo di frequentazione
Il padre ha il diritto e l'obbligo di riprendere i contatti con la figlia, recandosi a Bolzano;
i contatti dovranno essere preventivamente accordati con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
3. Contributo ordinario al mantenimento della figlia
Il padre deve contribuire al mantenimento ordinario della Controparte_1
figlia con un importo mensile di Euro 300,00. Per_1
Tale importo sarà rivalutato automaticamente annualmente a dicembre, la prima volta nel mese di dicembre 2025, con base dicembre 2024. Come indice di rivalutazione si applicherà l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in anticipo, fino all'indipendenza economica della figlia, entro il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Pt_1
In caso di inadempienza l'importo dovuto a titolo di mantenimento per la figlia deve essere Per_1 versato direttamente dall'eventuale datore di lavoro pro tempore del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1
4. Spese straordinarie
Il padre deve concorrere alle spese straordinarie per la figlia Controparte_1
in ragione del 50%. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si rimanda al Per_1
protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Bolzano, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano e l' Controparte_2
Sezione di Bolzano, in versione vigente e successive eventuali modifiche.
[...]
pagina 5 di 6
5. Contributi pubblici e detrazioni fiscali
Gli assegni famigliari, anche l'assegno unico, nonché eventuali altri contributi pubblici spettano alla signora Le esenzioni e detrazioni fiscali spettano alla sig.ra Pt_1 Pt_1
6. Spese processuali e legali
Condanna di pagare a euro 1000,00 omnia a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo alle spese processuali (da pagare in rate mensili di 100,00 euro ciascuna entro il giorno 18 di ogni mese e con prima rata entro il 18/02/2025), con compensazione delle ulteriori spese di lite.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 18/12/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 3428/2023
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3428/2023 introdotto da rappresentata e difesa dall'avv. BRUGNARA MARION e dall'avv. Parte_1
ANDERGASSEN SOFIA giusta delega dimessa in atti;
- parte ricorrente - contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 06/03/2024: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, in via definiva, contrariis reiectis:
1. Affidamento (super-) esclusivo
pagina 1 di 6 Affidare la figlia esclusivamente alla madre alla quale Persona_1 Parte_1
spetteranno tutte le decisioni su questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione incluse quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia La figlia Per_1
mantiene la residenza anagrafica presso la madre.
2. Diritto e obbligo di frequentazione
Il padre ha il diritto e l'obbligo di riprendere i contatti con la figlia, recandosi a Bolzano;
i contatti dovranno essere preventivamente accordati con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
3. Contributo ordinario al mantenimento della figlia
Obbligare il sig. a contribuire al mantenimento ordinario della figlia con un CP_1 Per_1 importo mensile di Euro 300,00 o con l'importo minore o maggiore che dovesse essere ritenuto di giustizia.
Tale importo sarà rivalutato annualmente a ottobre, la prima volta nel mese di ottobre 2024, con base ottobre 2023. Come indice di rivalutazione si applicherà l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in anticipo, fino all'indipendenza economica della figlia, entro il 18 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Pt_1
Disporre che in caso di inadempienza l'importo dovuto a titolo di mantenimento per la figlia sia versato direttamente dall'eventuale datore di lavoro pro tempore del sig. Per_1 CP_1
alla sig.ra Pt_1
4. Spese straordinarie
Obbligare il sig. a concorrere alle spese straordinarie per la figlia in ragione del 50%. Ai CP_1
fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si rimanda al protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Bolzano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, l'Ordine degli
Avvocati di Bolzano e l' Sezione di Bolzano, in Controparte_2
versione vigente e successive eventuali modifiche.
5. Contributi pubblici e detrazioni fiscali
Gli assegni famigliari, anche l'assegno unico, nonché eventuali altri contributi pubblici spettano alla signora Le esenzioni e detrazioni fiscali spettano alla sig.ra Pt_1 Pt_1
6. Spese processuali e legali
pagina 2 di 6 Con condanna del sig. di pagare alla ricorrente euro 1000,00 omnia a titolo di contributo CP_1
alle spese processuali (da pagare in rate mensili di 100,00 euro ciascuna entro il giorno 18 di ogni mese e con prima rata entro il 18/02/2025), con compensazione delle ulteriori spese di lite.” precisate dal Pubblico Ministero in data 16/12/2024: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/11/2023 ha adito il Tribunale di Bolzano;
la Parte_1
parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace all'udienza del 11/12/2024.
All'udienza dd. 11/12/2024 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- dall'unione tra e è nata Parte_1 Controparte_1 Per_1
(nata a [...] il [...]) ed è stata riconosciuta da entrambi i genitori (cfr.
[...] estratto dell'atto di nascita in atti).
- le parti non sono sposate e non convivono;
la parte ricorrente chiede una pronuncia del
Tribunale in ordine a affidamento, collocamento e mantenimento della figlia.
All'udienza del giorno 11/12/2024 il giudice relatore ha sentito la ricorrente che ha formulato le conclusioni sopra riportate. Alla medesima udienza è anche spontaneamente comparso (senza costituirsi in giudizio con un difensore) il padre e, sentito Controparte_1
dal giudice relatore, ha dichiarato
- di aver visto la figlia l'ultima volta a luglio 2024;
- di essere d'accordo a che la madre abbia l'affidamento super esclusivo della figlia;
- di vivere in Germania sicché la lontananza non gli consente di esercitare attualmente l'affidamento sulla figlia;
- di essere anche d'accordo con la regolamentazione prevista in punto contatti tra padre e figlia proposta dalla madre;
- di avere un lavoro indeterminato in Germania presso la impresa Nasu Food Company che fa sushi food per aerei, di guadagnare al mese ca. euro 1.965,00 netti;
- di vivere in una casa in locazione e di pagare al mese ca. euro 600,00 per canone di locazione e spese accessorie (nella casa vive anche un'altra persona e paga anche lei euro 600,00 al mese);
- di avere un'altra figlia in Ghana che ha ca. 17 anni per la quale paga euro 150,00 o euro 200,00 al mese;
pagina 3 di 6 - di essere d'accordo di pagare euro 300,00 al mese per la figlia a titolo di Persona_1
mantenimento ordinario, e di pagare la metà delle spese straordinarie, con riferimento al protocollo d'intesa tra Tribunale e avvocatura, e di essere altresì d'accordo che la madre percepisca i contributi pubblici per la figlia;
- di impegnarsi a pagare alla madre a titolo di contributo alle spese di lite di questo Parte_1
processo euro 1.000,00 omnia, in rate mensili da euro 100,00 cadauna, con prima rata entro il 18 febbraio 2025 (e con scadenza successiva entro il giorno 18 di ogni mese successivo).
3. Rileva il Collegio che le condizioni attuali concrete dei genitori (il padre vive in Germania e non riesce – anche in considerazione alla lontananza – di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia) rendono necessario assegnare alla madre l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore affinché la stessa possa prendere da sola ogni decisione riguardante la figlia minorenne (ivi incluse le decisioni di maggior interesse della figlia).
In punto “contributo al mantenimento della figlia” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze della figlia;
- il fatto che soltanto la madre si occupa della figlia;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori come emerse nel corso del procedimento e – per quanto riguarda il padre – come sopra riportate;
valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni della figlia e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della minore, appare ragionevole ed equo imporre a
[...]
un onere finanziario per il mantenimento ordinario della figlia Controparte_1
determinato in Euro 300,00 oltre rivalutazione annuale automatica secondo gli indici accertati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano e oltre al 50% delle spese straordinarie della figlia come da protocollo d'intesa tra Tribunale di Bolzano e ordine degli avvocati di Bolzano.
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici (ivi incluso l'assegno unico ed universale) nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la figlia minore, potranno essere fatti valere esclusivamente e per intero da . Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte va Controparte_1
condannata a rifondere alla parte ricorrente euro 1.000,00 a titolo di contributo alle spese del presente giudizio, che sono compensate per il resto.
pagina 4 di 6 5. Sussiste la competenza funzionale (art. 38 disp. att. cc) e territoriale del Tribunale adito stante la residenza della minore nel circondario di questo Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affidamento c.d. super-esclusivo
Affida la figlia esclusivamente alla madre alla quale spettano tutte Persona_1 Parte_1
le decisioni su questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione incluse quelle afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (spetta alla madre in via Per_1
esclusiva anche ogni decisione in punto richiesta di passaporto ed in generale di documenti validi per l'espatrio della figlia minorenne). La figlia mantiene la residenza anagrafica presso la madre.
2. Diritto e obbligo di frequentazione
Il padre ha il diritto e l'obbligo di riprendere i contatti con la figlia, recandosi a Bolzano;
i contatti dovranno essere preventivamente accordati con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
3. Contributo ordinario al mantenimento della figlia
Il padre deve contribuire al mantenimento ordinario della Controparte_1
figlia con un importo mensile di Euro 300,00. Per_1
Tale importo sarà rivalutato automaticamente annualmente a dicembre, la prima volta nel mese di dicembre 2025, con base dicembre 2024. Come indice di rivalutazione si applicherà l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, calcolato dall'ASTAT per il comune di Bolzano.
Il contributo al mantenimento dovrà essere versato in anticipo, fino all'indipendenza economica della figlia, entro il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Pt_1
In caso di inadempienza l'importo dovuto a titolo di mantenimento per la figlia deve essere Per_1 versato direttamente dall'eventuale datore di lavoro pro tempore del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1
4. Spese straordinarie
Il padre deve concorrere alle spese straordinarie per la figlia Controparte_1
in ragione del 50%. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si rimanda al Per_1
protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Bolzano, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano e l' Controparte_2
Sezione di Bolzano, in versione vigente e successive eventuali modifiche.
[...]
pagina 5 di 6
5. Contributi pubblici e detrazioni fiscali
Gli assegni famigliari, anche l'assegno unico, nonché eventuali altri contributi pubblici spettano alla signora Le esenzioni e detrazioni fiscali spettano alla sig.ra Pt_1 Pt_1
6. Spese processuali e legali
Condanna di pagare a euro 1000,00 omnia a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo alle spese processuali (da pagare in rate mensili di 100,00 euro ciascuna entro il giorno 18 di ogni mese e con prima rata entro il 18/02/2025), con compensazione delle ulteriori spese di lite.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 18/12/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6