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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2004 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva Parte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 Parte_1
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2
), che agiscono in proprio e nella spiegata qualità, rappresentati e CodiceFiscale_2
difesi dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina, Ignazio Ardagna e Claudia Argento per procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti (p. iva ), in persona del procuratore avvocato Controparte_1 P.IVA_2
, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio di Controparte_2 Persona_1
Milano del 20.2.2019, rep. 42433, racc. 13755, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Ludovica Stabile giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Appellato e appellante incidentale
Conclusioni di parte appellante:
in parziale riforma della sentenza n. 1310/2019 del Tribunale o di Palermo, pubblicata il
12.03.2019, e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
ritenere e dichiarare che ha addebitato interessi corrispettivi, Controparte_3
in relazione all'utilizzo da parte della società appellante dell'affidamento concessole, privi di una valida pattuizione scritta, (così come già accertato in primo grado per le spese e commissioni), non essendo stata compilata l'apposita sezione all'interno del documento contrattuale;
per l'effetto, in ragione dell'invalidità degli interessi addebitati, nonché della già accertata invalidità di commissioni e spese, previa depurazione di questi ultimi (commissioni e spese), applicare il tasso d'interesse legale previsto dall'art. 117 co. 7 TUB e/o il tasso
BOT, e, previo ricalcolo del saldo del conto, accertare quale fosse il corretto saldo finale;
ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli appellanti, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sul conto corrente di clausole illegittime e/o nulle;
con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
in via preliminare
- ritenere e dichiarare, per il motivo sub 1), inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo;
- in subordine, ritenere e dichiarare, per il motivo sub 2), inammissibile ex art. 342 c.p.c.
l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo;
nel merito
- ritenere e dichiarare, per i motivi sub 3) e 4), infondato e inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo;
- confermare in parte qua, per le ragioni di cui ai motivi esposti in narrativa, la sentenza n°1310/2019 - emessa dal Tribunale di Palermo il 3.3.2019 e depositata il 12.3.2019 - e,
per l'effetto, rigettare le domande avversarie.
per i motivi sub 1), 2) e 3), accogliere l'appello incidentale e quindi revocare/riformare la sentenza n°1310/2019 - emessa dal Tribunale di Palermo il 3.3.2019 e depositata il
12.3.2019, e per l'effetto disporre il rigetto integrale delle domande avanzate da controparte.
Con condanna alle spese di lite del presente giudizio e di quello di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_1 [...]
hanno proposto impugnazione parziale avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Palermo n. 1310 del 12.3.2019, che, accolte le domande di nullità della clausola in tema di commissione di massimo scoperto e accertamento del superamento delle soglie usurarie registrato in taluni periodi di vigenza del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
0821/83510164 acceso il 18.11.2002, ne ha rideterminato il saldo alla data del 17.7.2014
in € 23.613,66 a debito della società correntista.
Svolti due motivi di impugnazione, gli appellanti denunziano:
- l'omessa rilevazione del “difetto di regolare pattuizione degli interessi applicandi alle
somme erogate dalla banca in forza dell'affidamento” (pag. 4 dell'appello) concesso in conto corrente, e ciò quantunque l'unica previsione in tema di tasso degli interessi debitori contenuta nel contratto del 18.11.2002 era riferita all'ipotesi di utilizzazione a debito del conto eccezionalmente consentita dalla banca, mentre nessuna disposizione convenzionale,
neanche successiva in ordine di tempo, era volta a regolamentare le competenze per l'utilizzo del fido;
- l'omessa declaratoria di nullità, per violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e
1938 c.c., dell'obbligazione fideiussoria, riferita “ad un credito futuro ed indeterminato
quale quello risultante dalle continue oscillazioni del saldo del conto corrente con
affidamento” e dunque sostanzialmente illimitata, oltre che incerta e imprevedibile “da
parte dei fideiusssori, dipendendo da un lato dalla movimentazione fatta dal correntista,
dall'altro dalla decisione della banca di aumentare o diminuire l'affidamento ovvero di
concedere temporaneamente credito oltre il fido, di aumentare il tasso di interesse passivo,
le commissioni od ogni costo connesso al conto corrente” (pag. 6 dell'atto di appello), e l'omessa declaratoria della sopravvenuta liberazione dei fideiussori, Parte_2
e ai sensi dell'art. 1956 c.c.. Parte_1 Insistono dunque gli appellanti per il rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica onde appurare il saldo di conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto in atti al netto delle poste indebitamente applicate e per la declaratoria di inefficacia dell'obbligazione fideiussoria.
, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame a Controparte_4
termini dell'art. 348 bis e 342 c.p.c., si è altresì opposta al suo accoglimento nel merito,
sottolineando la completezza delle condizioni economiche concordate inter partes, mai in precedenza posta in dubbio dagli appellanti sì che quella concernente “la mancanza di una
valida convenzione rispetto agli interessi corrispettivi che l'istituto di credito avrebbe
addebitato in conto per l'utilizzo, da parte della società, dell'apertura di credito” non poteva che “qualificarsi come domanda nuova e quindi ai sensi dell'art. 345 comma 1°
c.p.c. … essere dichiarata inammissibile d'ufficio” (pag. 14 della comparsa di costituzione con appello incidentale); difendendo la validità delle fideiussioni, pienamente conformi alle prescrizioni dell'art. 1938 c.c.; escludendo la ricorrenza dei presupposti per la liberazione dei fideiussori anche in considerazione della coesistenza in capo a costoro della qualità di legali rappresentanti della società debitrice, condizione tale da elidere l'onere per il creditore di richiedere l'autorizzazione del garante prima di concedere nuovo credito al debitore.
Ha poi proposto impugnazione incidentale per la riforma dei capi della pronunzia impugnata con cui:
- era stata dichiarata ammissibile l'azione di accertamento negativo proposta dalla debitrice principale e dai fideiussori quantunque costoro si fossero sottratti al proprio onere probatorio omettendo di versare in atti la serie completa degli estratti conto del rapporto di conto corrente;
- era stata dichiarata nulla per indeterminatezza la commissione di massimo scoperto,
compiutamente pattuita, invece, per iscritto;
- era stato ricalcolato il saldo del conto corrente onde epurarlo dagli effetti della c.d. usura sopravvenuta, figura di matrice giurisprudenziale priva di appigli normativi e conseguenze giuridiche, come chiarito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24675 del
19.10.2017.
Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni di consulenza volte alla ricostruzione del saldo del rapporto, anche al fine di emendare agli errori presenti nell'elaborato predisposto dall'ausiliare nominato in prime cure.
Nelle memorie conclusive, l'istituto di credito ha dedotto che la società appellante “ha
cambiato sin dal 2015 denominazione e anche compagine sociale”, è stata posta in liquidazione e ha variato la persona del legale rappresentante che “non è più ma dal Pt_1
2015 il sig. ” e rilevato, in conseguenza, che “l'atto di appello del 14.10.2019 Parte_3
reca la precedente denominazione della società ed in seno adesso viene conferita procura
alle liti dal Sig. che, pertanto, già in tale data non era titolare di alcun potere Pt_1
rappresentativo” (pag. 26 della comparsa conclusionale).
Le impugnazioni sono entrambe meritevoli di parziale accoglimento.
E' opportuno precisare che quanto rilevato dalla banca nei propri scritti conclusivi non osta all'esame dell'appello principale della società posto che tutte le modifiche descritte -alcune delle quali (variazione della compagine e della denominazione sociale, avvio della fase di liquidazione) inidonee a incidere sull'identità soggettiva della parte- risultano annotate nel registro delle imprese in data il 5.12.2009, successivamente dunque alla proposizione del gravame. Per quel che maggiormente rileva, consta dai documenti prodotti dalla banca a corredo della comparsa conclusionale che è stato nominato alla carica di Parte_3
liquidatore con atto del 27 novembre 2019, così che alcun difetto di rappresentanza è
possibile rinvenire nel conferimento, a opera di cessato dalla carica con atto Parte_1
trascritto il 5.12.2019, della procura al difensore per la difesa nel presente grado di giudizio,
introdotto con atto notificato il 14 ottobre 2019.
Quanto al merito e, in particolare, al rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
082183510164, la documentazione contrattuale prodotta in atti dalle parti consente di rilevare che:
- il rapporto è acceso il 18.11.2002 mercè la stipula in forma scritta del contratto per l'apertura del “conto interattivo commercianti”;
- nel documento contrattuale, a fronte della richiesta del correntista di “utilizzare il conto
anche oltre il saldo creditore, purché in via esclusivamente occasionale e transitoria e
fermo restando che l'eventuale saldo passivo del conto non dovrà mai eccedere l'importo
di euro 1.033,00”, viene pattuito nella misura del 13% (tan) e del 13,648% (tae) il tasso debitore annuo “per utilizzi del conto corrente oltre il limite del fido (nei casi
eccezionalmente consentiti a insindacabile giudizio della banca)”, mentre il tasso debitore annuo (nominale ed effettivo) è indicato in “0,000%”;
- la “commissione trimestrale sul massimo scoperto di conto corrente, entro e oltre il limite
di fido” è stabilita nella misura dello “0,750%”; - il successivo 27.11.2002 l'istituto di credito deliberò di accogliere, dietro rilascio di garanzia personale, da parte di entrambi i soci la richiesta della società di concessione di un affidamento per l'importo di € 50.000,00 con modalità di utilizzo “trans. in c/c”.
L'istituto bancario, che pure ha riversato in atti la documentazione contrattuale relativa al rapporto, non ha prodotto la convenzione dell'apertura della linea di credito così che non sono note le condizioni economiche eventualmente convenute tra le parti;
- il 7.12.2007 alla società venne concessa, sul medesimo conto corrente, una linea di credito temporanea dell'importo di € 50.000,00 con finalità di elasticità di cassa, valevole sino al
30.6.2008. La lettera contratto depositata in atti dalla banca non contiene alcuna pattuizione relativa alla misura degli interessi pretesi a corrispettivo dell'affidamento concesso;
- il 21.2.2008, infine, alla società venne concessa (in uno a un mutuo di € 30.015,00 della durata di 61 mesi) anche una linea di credito, valevole sino a revoca, dell'importo di €
44.000,00 sempre nella forma tecnica dell'elasticità di cassa. Anche in questo caso nella documentazione versata in atti dalla banca difetta la pattuizione della misura degli interessi corrispettivi.
Poste queste premesse fattuali, è agevole:
i) riscontrare il fondamento del primo motivo di impugnazione principale, la cui disamina in alcun modo è preclusa né dall'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. -trattandosi di questione non solo rilevabile anche ex officio, ma espressamente posta dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dove avevano lamentato la mancata determinazione scritta degli interessi corrispettivi ultralegali- né da quanto eccepito dalla banca con il primo motivo di impugnazione incidentale. Il rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza si è arricchito, a distanza di pochi giorni dalla stipula, di nuovo contenuto, essendo stato concesso dalla banca un affidamento di € 50.000,00 regolato in conto corrente. Tale linea di credito è stata di seguito (anni 2007
e 2008) modificata nella durata o nell'importo. L'apertura delle linee di credito pur documentata con atti sottoscritti dalle parti, nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall'art. 117 T.U.B., non è invece accompagnata dalla pattuizione delle condizioni economiche destinate a regolamentare l'affidamento. Il contratto di conto corrente in precedenza intercorso tra le parti, pur astrattamente idoneo per incontroverso orientamento giurisprudenziale a sopperire a tale lacuna (“In tema di disciplina della forma dei contratti
bancari, l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 stabilisce che il
Cicr, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari
contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
Ne discende che, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, il contratto di apertura
di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente
stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”
Cass. civ. 24/7/2023, n.22009; “l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a
pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto
corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera cicr del 4 marzo 2003, in
applicazione dell'art. 117, comma 2, d.l. n. 385 del 1993” Cass. civ. 21/6/2022, n. 20069),
non lo è in concreto in quanto prevede unicamente il tasso per interessi su scoperto di conto eccezionalmente tollerato dalla banca. Trattasi di evenienza -sporadico e temporaneo utilizzo a debito di un conto non affidato, eccezionalmente consentito dall'istituto bancario- del tutto differente dalla regolare utilizzazione di una linea di credito espressamente assentita dalla banca, sì che non vi è modo per correlare gli interessi dell'una ipotesi all'altra. La controprova fattuale più evidente della distinzione concettuale tra le due fattispecie contrattuali -conto non affidato/conto sul quale è operativa una linea di credito- è offerta dall'analisi degli scalari di conto dai quali risulta la regolare applicazione di interessi debitori in misura significativamente inferiore (attestata, pur con oscillazioni,
intorno al 8,5% nominale nel primo periodo successivo all'apertura della linea di credito)
a quella prevista per l'eccezionale uso allo scoperto (13% nominale). Ricorrono, dunque, i presupposti contemplati dall'art. 117 comma VII per l'integrazione automatica del contratto di apertura di credito in conto corrente con il saggio di interesse previsto da tale disposizione. In ragione di ciò, nel presente grado di giudizio è stato conferito incarico a un consulente contabile al fine di epurare il conto dagli interessi unilateralmente e illegittimamente applicati dalla banca sostituendoli con il tasso indicato dall'art. 117
comma VII D.Lgs. n. 385/1993. L'operazione di ricalcolo non è preclusa dalle modestissime soluzioni di continuità presenti nella documentazione contabile prodotta dalla società correntista e dai fideiussori e accuratamente ricostruite dal c.t.u. (il quale, a pag. 6 della relazione depositata il 18.1.2021, ha ribadito che mancano “1) Estratto Conto:
dal 01.12.2003 al 31.12.2003; 2) Riassunti Scalari: IV trimestre 2003; 3) Pagina 2
dell'Estratto Conto “settembre.2005”; 4) Estratto Conto: dal 01.05.2014 al 31.05.2014;
5) Estratti Conto: dal 01.07.2014 al 31.12.2014; 6) Riassunti Scalari: III, IV trimestre
2014” , e che sono non leggibili “alcuni importi riportati nelle pagine 6 e 8 dell' Estratto
Conto Ottobre 2012”). Se, invero, è innegabile che sul correntista, il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive assumendo che costituiscano il portato dell'applicazione di clausole nulle o siano state pretese in assenza di previsione negoziale,
grava l'onere di produrre sia il contratto integrante il titolo del rapporto dedotto in giudizio
(onere, nel caso specifico, assolto dagli attori mercé la preventiva richiesta di ostensione dei testi contrattuali rivolta alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b. e da quest'adempiuta direttamente in giudizio, sia pur con le lacune giàsegnalate) sia gli estratti conto periodici,
indispensabili per verificare l'effettiva applicazione delle poste indebite, è altrettanto vero,
tuttavia, che limitate soluzioni di continuità nella produzione degli estratti conto, ove non impediscano di ricostruire lo svolgimento del rapporto, non pregiudicano l'accoglimento della domanda di accertamento negativo.
Tali soluzioni di continuità, invero, in altro si traducono se non nell'impossibilità per il correntista di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte, è possibile, in un giudizio finalizzato all'accertamento e alla rettifica del saldo, dar corso a consulenza tecnica contabile anche ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente giacché “nei rapporti
bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei
requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto può
avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così
effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso
legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate;
e tuttavia non
è men vero che non è vietato al giudice di merito, come evidenziato da Cass numero 5091-
16, svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto
in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio” (Cass. 1.6.2018
n. 14074). Il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così che il saldo finale è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti contabili in dare in dare e avere, ma ciò non implica che la produzione parziale degli estratti conto inibisca la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino, come nel caso in esame, i capisaldi:
“deve poi osservarsi … che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario
(avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni
di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del
cliente: Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass.
28 febbraio 2017, n. 5071), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti
da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In
particolare, non pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di
una documentazione incompleta dell'andamento del conto si imponga di disattendere
comunque la domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, risultando
precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si
assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di
complessivo segno negativo per lo stesso correntista. E' certamente vero, infatti, che il
rapporto di conto corrente, unitariamente strutturato, postula operazioni di segno opposto
non integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto
ai quali l'azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia
(così la cit. Cass. 16 aprile 2018, n. 9365 cit.). Ma è altrettanto vero che, nella prospettiva
consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata
documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del
correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che
nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di
produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice
neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del
rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria
maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente
documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un
dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. 2/5/2019, n.11543, in motivazione).
Nel caso in esame
- i limitatissimi intervalli temporali -talora solo un mese, talora anche meno, a volte consistenti unicamente nella difficoltà di lettura di singole annotazioni contabili- nella sequela degli estratti conto;
- la produzione degli scalari di conto adoperabili in funzione integrativa delle emergenze contabili ritraili dagli estratti conto;
- la vicinanza numerica dei saldi finale e inziale conosciuti;
non solo non possono essere considerati alla stregua di sottrazione degli attori all'onere probatorio su di essi gravante, ma neppure sono risultati di ostacolo alle operazioni di ricalcolo del saldo, delle quali non hanno inficiato l'attendibilità. Ne consegue che, senza tema di pervenire a risultati distanti dall'effettivo andamento del rapporto, il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto conto disponibile (30.6.2014) deve essere esteso all'intera durata del rapporto, come documentata. Piuttosto, poiché il primo saldo conosciuto (31.3.2003)
non coincide con quello iniziale del rapporto (aperto il 18.11.2022), dal saldo annotato nelle scritture contabili della banca, immodificato, occorre muovere nelle operazioni di ricalcolo.
ii) pervenire alla conferma della declaratoria di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., della clausola in tema di commissione di massimo scoperto,
con conseguente rigetto del secondo motivo di impugnazione incidentale. La disposizione contrattuale, invero, si limita a fissarne la percentuale, senza indicare in modo compiuto né
la base cui tale aliquota deve essere applicata, né soprattutto le modalità di calcolo. In
difetto di tali imprescindibili fattori chiarificatori dell'esatta modalità di computo della commissione, questa non può che essere considerata nulla per indeterminatezza.
Meritevole di accoglimento è, invece, il terzo motivo di appello incidentale. Nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24675 del 19/10/2017 hanno negato rilevanza, in vista dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui dell'art. 1815 c.c. II comma, all'usura sopravvenuta nell'accezione, l'unica qui rilevante, che a tale locuzione si assegna per designare contratti successivi all'entrata in vigore della L. n. 108/1996 recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari. Ha
affermato invero la Suprema Corte che:
- “è priva di fondamento … la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a
un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con
patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n.
108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli
interessi stessi”; - ciò in quanto il divieto dell'usura e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge “è contenuto
nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma
si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso
oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644
c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto
dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel
tasso...") definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta
appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica
che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.
- una sanzione che implica il divieto di usura è contenuta anche nell'art. 1815 c.c., comma
2 “il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di
nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108”.
- la qualificazione di un tasso come usurario non può dunque prescindere dall'art. 644 c.p.;
per l'applicazione del quale, “però, non può farsi a meno perchè così impone la norma
d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti,
indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- la tesi che limita l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale è priva di fondamento “perchè in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto
sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del
2000, art. 1, comma 1. E)”; - l'interpretazione offerta alle disposizioni della L. n. 108, non contrasta con la loro ratio,
volta a disegnare un meccanismo di efficace contrasto del fenomeno usurario, rispetto alla quale è “coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione
degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della
responsabilità dell'agente”.
Le conclusioni cui la Corte perviene, ovvero che non sia possibile affermare “sulla base
delle disposizioni della L. n. 108 del 1996, diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma
2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del
pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della
pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o
comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore”, per il rigore analitico della ricostruzione della ratio e della portata delle norme non si prestano a essere circoscritte al solo contratto di mutuo, fattispecie in relazione alla quale nel concreto la Corte di è
espressa, dovendo per contro trovare uniforme applicazione a qualsivoglia fattispecie negoziale che si risolva in un credito concesso da un soggetto -nella specie un istituto di credito- ad altro -il cliente finanziato- con previsione di restituzione posticipata nel tempo.
In ragione di ciò, in sede di richiamo del consulente tecnico di ufficio, si è chiesto di omettere ogni verifica sull'usurarietà sopravvenuta del carico economico correlato alla concessione dell'affidamento.
Poste tali premesse, il saldo del conto corrente n. 082183510164 ricalcolato alla data dell'ultimo estratto conto in atti (30.6.2014):
- ferma l'espunzione degli addebiti relativi alla commissione di massimo scoperto (si veda l'allegato 3 alla relazione di c.t.u.); - escluso ogni rilievo alla c.d. usura sopravvenuta;
- applicati gli interessi previsti dall'art. 117 T.u.b. comma VII
è pari a € 26.572,52 a credito del correntista. La banca deve dunque condannata a eseguire coerenti rettifiche delle proprie scritture contabili, sostituendo il dato riepilogativo del saldo ivi risultante (€ 45.831,54 a debito del correntista) con quello qui accertato.
Quanto sin qui osservato esimerebbe dall'esame del secondo motivo di impugnazione principale, che tuttavia è opportuno affrontare in ragione del fatto che il dato cristallizzato alla data del 30.6.2014 non necessariamente coinciderà con quello di successiva chiusura del conto. Il motivo è infondato. La fisiologica oscillazione del saldo del conto, influenzata dai numerosi fattori evidenziati dai fideiussori appellanti, non rende per ciò solo indeterminato l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria da costoro assunto, assolvendo efficacemente alla finalità di determinazione del limite dell'esposizione del garante in conformità al disposto dell'art. 1938 c.c., la previsione dell'importo massimo garantito.
Neppure sono provati i presupposti oggettivi indispensabili per il prodursi dell'effetto liberatorio del fideiussore, ovvero il peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato principale e la concessione, ciò nonostante, di nuovo credito in suo favore da parte dell'istituto bancario, mentre la qualifica di rappresentati legali del sodalizio rivestita da entrambi i fideiussori osta al riconoscimento della condizione di ignoranza circa la complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società debitrice principale.
Valutato l'esito del giudizio, che ha registrato l'accoglimento unicamente del primo motivo di impugnazione principale e del terzo motivo dell'impugnazione incidentale, si riavvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/3 tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dovendo i rimanenti 2/3, liquidati, in prossimità ai medi delle cause di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000 indicati nel d.m. n. 147/2022, in € 9.205,00 -
di cui € 255,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.250,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria ed € 3.400,00 per la fase decisionale oltre c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posti a carico dell'istituto di credito appellato. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dei difensori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
A carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria devono, infine porsi in via definitiva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1310 del 12 marzo 2019,
appellata, in via principale, da Parte_1
e e, in via incidentale, da Parte_1 Parte_2 [...]
, accerta in € 26.572,52 a credito per la società correntista il saldo, alla data Controparte_3
del 30.6.2014, del conto corrente di corrispondenza n. 0821/83510164 e condanna la banca appellata a eseguire la coerente rettifica delle proprie scritture contabili;
compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento in favore degli appellanti dei restanti 2/3, Controparte_3
liquidati in € 9.205,00, come specificato in motivazione, oltre c.pa e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, disponendo la distrazione delle spese in favore dei difensori degli appellanti, dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, le spese afferenti alla consulente tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il 14 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2004 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva Parte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 Parte_1
(c.f. , (c.f.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2
), che agiscono in proprio e nella spiegata qualità, rappresentati e CodiceFiscale_2
difesi dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina, Ignazio Ardagna e Claudia Argento per procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti (p. iva ), in persona del procuratore avvocato Controparte_1 P.IVA_2
, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio di Controparte_2 Persona_1
Milano del 20.2.2019, rep. 42433, racc. 13755, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Ludovica Stabile giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Appellato e appellante incidentale
Conclusioni di parte appellante:
in parziale riforma della sentenza n. 1310/2019 del Tribunale o di Palermo, pubblicata il
12.03.2019, e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
ritenere e dichiarare che ha addebitato interessi corrispettivi, Controparte_3
in relazione all'utilizzo da parte della società appellante dell'affidamento concessole, privi di una valida pattuizione scritta, (così come già accertato in primo grado per le spese e commissioni), non essendo stata compilata l'apposita sezione all'interno del documento contrattuale;
per l'effetto, in ragione dell'invalidità degli interessi addebitati, nonché della già accertata invalidità di commissioni e spese, previa depurazione di questi ultimi (commissioni e spese), applicare il tasso d'interesse legale previsto dall'art. 117 co. 7 TUB e/o il tasso
BOT, e, previo ricalcolo del saldo del conto, accertare quale fosse il corretto saldo finale;
ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli appellanti, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sul conto corrente di clausole illegittime e/o nulle;
con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
in via preliminare
- ritenere e dichiarare, per il motivo sub 1), inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo;
- in subordine, ritenere e dichiarare, per il motivo sub 2), inammissibile ex art. 342 c.p.c.
l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo;
nel merito
- ritenere e dichiarare, per i motivi sub 3) e 4), infondato e inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, rigettarlo;
- confermare in parte qua, per le ragioni di cui ai motivi esposti in narrativa, la sentenza n°1310/2019 - emessa dal Tribunale di Palermo il 3.3.2019 e depositata il 12.3.2019 - e,
per l'effetto, rigettare le domande avversarie.
per i motivi sub 1), 2) e 3), accogliere l'appello incidentale e quindi revocare/riformare la sentenza n°1310/2019 - emessa dal Tribunale di Palermo il 3.3.2019 e depositata il
12.3.2019, e per l'effetto disporre il rigetto integrale delle domande avanzate da controparte.
Con condanna alle spese di lite del presente giudizio e di quello di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_1 [...]
hanno proposto impugnazione parziale avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Palermo n. 1310 del 12.3.2019, che, accolte le domande di nullità della clausola in tema di commissione di massimo scoperto e accertamento del superamento delle soglie usurarie registrato in taluni periodi di vigenza del contratto di conto corrente di corrispondenza n.
0821/83510164 acceso il 18.11.2002, ne ha rideterminato il saldo alla data del 17.7.2014
in € 23.613,66 a debito della società correntista.
Svolti due motivi di impugnazione, gli appellanti denunziano:
- l'omessa rilevazione del “difetto di regolare pattuizione degli interessi applicandi alle
somme erogate dalla banca in forza dell'affidamento” (pag. 4 dell'appello) concesso in conto corrente, e ciò quantunque l'unica previsione in tema di tasso degli interessi debitori contenuta nel contratto del 18.11.2002 era riferita all'ipotesi di utilizzazione a debito del conto eccezionalmente consentita dalla banca, mentre nessuna disposizione convenzionale,
neanche successiva in ordine di tempo, era volta a regolamentare le competenze per l'utilizzo del fido;
- l'omessa declaratoria di nullità, per violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e
1938 c.c., dell'obbligazione fideiussoria, riferita “ad un credito futuro ed indeterminato
quale quello risultante dalle continue oscillazioni del saldo del conto corrente con
affidamento” e dunque sostanzialmente illimitata, oltre che incerta e imprevedibile “da
parte dei fideiusssori, dipendendo da un lato dalla movimentazione fatta dal correntista,
dall'altro dalla decisione della banca di aumentare o diminuire l'affidamento ovvero di
concedere temporaneamente credito oltre il fido, di aumentare il tasso di interesse passivo,
le commissioni od ogni costo connesso al conto corrente” (pag. 6 dell'atto di appello), e l'omessa declaratoria della sopravvenuta liberazione dei fideiussori, Parte_2
e ai sensi dell'art. 1956 c.c.. Parte_1 Insistono dunque gli appellanti per il rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica onde appurare il saldo di conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto in atti al netto delle poste indebitamente applicate e per la declaratoria di inefficacia dell'obbligazione fideiussoria.
, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame a Controparte_4
termini dell'art. 348 bis e 342 c.p.c., si è altresì opposta al suo accoglimento nel merito,
sottolineando la completezza delle condizioni economiche concordate inter partes, mai in precedenza posta in dubbio dagli appellanti sì che quella concernente “la mancanza di una
valida convenzione rispetto agli interessi corrispettivi che l'istituto di credito avrebbe
addebitato in conto per l'utilizzo, da parte della società, dell'apertura di credito” non poteva che “qualificarsi come domanda nuova e quindi ai sensi dell'art. 345 comma 1°
c.p.c. … essere dichiarata inammissibile d'ufficio” (pag. 14 della comparsa di costituzione con appello incidentale); difendendo la validità delle fideiussioni, pienamente conformi alle prescrizioni dell'art. 1938 c.c.; escludendo la ricorrenza dei presupposti per la liberazione dei fideiussori anche in considerazione della coesistenza in capo a costoro della qualità di legali rappresentanti della società debitrice, condizione tale da elidere l'onere per il creditore di richiedere l'autorizzazione del garante prima di concedere nuovo credito al debitore.
Ha poi proposto impugnazione incidentale per la riforma dei capi della pronunzia impugnata con cui:
- era stata dichiarata ammissibile l'azione di accertamento negativo proposta dalla debitrice principale e dai fideiussori quantunque costoro si fossero sottratti al proprio onere probatorio omettendo di versare in atti la serie completa degli estratti conto del rapporto di conto corrente;
- era stata dichiarata nulla per indeterminatezza la commissione di massimo scoperto,
compiutamente pattuita, invece, per iscritto;
- era stato ricalcolato il saldo del conto corrente onde epurarlo dagli effetti della c.d. usura sopravvenuta, figura di matrice giurisprudenziale priva di appigli normativi e conseguenze giuridiche, come chiarito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 24675 del
19.10.2017.
Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni di consulenza volte alla ricostruzione del saldo del rapporto, anche al fine di emendare agli errori presenti nell'elaborato predisposto dall'ausiliare nominato in prime cure.
Nelle memorie conclusive, l'istituto di credito ha dedotto che la società appellante “ha
cambiato sin dal 2015 denominazione e anche compagine sociale”, è stata posta in liquidazione e ha variato la persona del legale rappresentante che “non è più ma dal Pt_1
2015 il sig. ” e rilevato, in conseguenza, che “l'atto di appello del 14.10.2019 Parte_3
reca la precedente denominazione della società ed in seno adesso viene conferita procura
alle liti dal Sig. che, pertanto, già in tale data non era titolare di alcun potere Pt_1
rappresentativo” (pag. 26 della comparsa conclusionale).
Le impugnazioni sono entrambe meritevoli di parziale accoglimento.
E' opportuno precisare che quanto rilevato dalla banca nei propri scritti conclusivi non osta all'esame dell'appello principale della società posto che tutte le modifiche descritte -alcune delle quali (variazione della compagine e della denominazione sociale, avvio della fase di liquidazione) inidonee a incidere sull'identità soggettiva della parte- risultano annotate nel registro delle imprese in data il 5.12.2009, successivamente dunque alla proposizione del gravame. Per quel che maggiormente rileva, consta dai documenti prodotti dalla banca a corredo della comparsa conclusionale che è stato nominato alla carica di Parte_3
liquidatore con atto del 27 novembre 2019, così che alcun difetto di rappresentanza è
possibile rinvenire nel conferimento, a opera di cessato dalla carica con atto Parte_1
trascritto il 5.12.2019, della procura al difensore per la difesa nel presente grado di giudizio,
introdotto con atto notificato il 14 ottobre 2019.
Quanto al merito e, in particolare, al rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
082183510164, la documentazione contrattuale prodotta in atti dalle parti consente di rilevare che:
- il rapporto è acceso il 18.11.2002 mercè la stipula in forma scritta del contratto per l'apertura del “conto interattivo commercianti”;
- nel documento contrattuale, a fronte della richiesta del correntista di “utilizzare il conto
anche oltre il saldo creditore, purché in via esclusivamente occasionale e transitoria e
fermo restando che l'eventuale saldo passivo del conto non dovrà mai eccedere l'importo
di euro 1.033,00”, viene pattuito nella misura del 13% (tan) e del 13,648% (tae) il tasso debitore annuo “per utilizzi del conto corrente oltre il limite del fido (nei casi
eccezionalmente consentiti a insindacabile giudizio della banca)”, mentre il tasso debitore annuo (nominale ed effettivo) è indicato in “0,000%”;
- la “commissione trimestrale sul massimo scoperto di conto corrente, entro e oltre il limite
di fido” è stabilita nella misura dello “0,750%”; - il successivo 27.11.2002 l'istituto di credito deliberò di accogliere, dietro rilascio di garanzia personale, da parte di entrambi i soci la richiesta della società di concessione di un affidamento per l'importo di € 50.000,00 con modalità di utilizzo “trans. in c/c”.
L'istituto bancario, che pure ha riversato in atti la documentazione contrattuale relativa al rapporto, non ha prodotto la convenzione dell'apertura della linea di credito così che non sono note le condizioni economiche eventualmente convenute tra le parti;
- il 7.12.2007 alla società venne concessa, sul medesimo conto corrente, una linea di credito temporanea dell'importo di € 50.000,00 con finalità di elasticità di cassa, valevole sino al
30.6.2008. La lettera contratto depositata in atti dalla banca non contiene alcuna pattuizione relativa alla misura degli interessi pretesi a corrispettivo dell'affidamento concesso;
- il 21.2.2008, infine, alla società venne concessa (in uno a un mutuo di € 30.015,00 della durata di 61 mesi) anche una linea di credito, valevole sino a revoca, dell'importo di €
44.000,00 sempre nella forma tecnica dell'elasticità di cassa. Anche in questo caso nella documentazione versata in atti dalla banca difetta la pattuizione della misura degli interessi corrispettivi.
Poste queste premesse fattuali, è agevole:
i) riscontrare il fondamento del primo motivo di impugnazione principale, la cui disamina in alcun modo è preclusa né dall'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. -trattandosi di questione non solo rilevabile anche ex officio, ma espressamente posta dagli attori nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dove avevano lamentato la mancata determinazione scritta degli interessi corrispettivi ultralegali- né da quanto eccepito dalla banca con il primo motivo di impugnazione incidentale. Il rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza si è arricchito, a distanza di pochi giorni dalla stipula, di nuovo contenuto, essendo stato concesso dalla banca un affidamento di € 50.000,00 regolato in conto corrente. Tale linea di credito è stata di seguito (anni 2007
e 2008) modificata nella durata o nell'importo. L'apertura delle linee di credito pur documentata con atti sottoscritti dalle parti, nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall'art. 117 T.U.B., non è invece accompagnata dalla pattuizione delle condizioni economiche destinate a regolamentare l'affidamento. Il contratto di conto corrente in precedenza intercorso tra le parti, pur astrattamente idoneo per incontroverso orientamento giurisprudenziale a sopperire a tale lacuna (“In tema di disciplina della forma dei contratti
bancari, l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 stabilisce che il
Cicr, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari
contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.
Ne discende che, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, il contratto di apertura
di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente
stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”
Cass. civ. 24/7/2023, n.22009; “l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a
pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto
corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera cicr del 4 marzo 2003, in
applicazione dell'art. 117, comma 2, d.l. n. 385 del 1993” Cass. civ. 21/6/2022, n. 20069),
non lo è in concreto in quanto prevede unicamente il tasso per interessi su scoperto di conto eccezionalmente tollerato dalla banca. Trattasi di evenienza -sporadico e temporaneo utilizzo a debito di un conto non affidato, eccezionalmente consentito dall'istituto bancario- del tutto differente dalla regolare utilizzazione di una linea di credito espressamente assentita dalla banca, sì che non vi è modo per correlare gli interessi dell'una ipotesi all'altra. La controprova fattuale più evidente della distinzione concettuale tra le due fattispecie contrattuali -conto non affidato/conto sul quale è operativa una linea di credito- è offerta dall'analisi degli scalari di conto dai quali risulta la regolare applicazione di interessi debitori in misura significativamente inferiore (attestata, pur con oscillazioni,
intorno al 8,5% nominale nel primo periodo successivo all'apertura della linea di credito)
a quella prevista per l'eccezionale uso allo scoperto (13% nominale). Ricorrono, dunque, i presupposti contemplati dall'art. 117 comma VII per l'integrazione automatica del contratto di apertura di credito in conto corrente con il saggio di interesse previsto da tale disposizione. In ragione di ciò, nel presente grado di giudizio è stato conferito incarico a un consulente contabile al fine di epurare il conto dagli interessi unilateralmente e illegittimamente applicati dalla banca sostituendoli con il tasso indicato dall'art. 117
comma VII D.Lgs. n. 385/1993. L'operazione di ricalcolo non è preclusa dalle modestissime soluzioni di continuità presenti nella documentazione contabile prodotta dalla società correntista e dai fideiussori e accuratamente ricostruite dal c.t.u. (il quale, a pag. 6 della relazione depositata il 18.1.2021, ha ribadito che mancano “1) Estratto Conto:
dal 01.12.2003 al 31.12.2003; 2) Riassunti Scalari: IV trimestre 2003; 3) Pagina 2
dell'Estratto Conto “settembre.2005”; 4) Estratto Conto: dal 01.05.2014 al 31.05.2014;
5) Estratti Conto: dal 01.07.2014 al 31.12.2014; 6) Riassunti Scalari: III, IV trimestre
2014” , e che sono non leggibili “alcuni importi riportati nelle pagine 6 e 8 dell' Estratto
Conto Ottobre 2012”). Se, invero, è innegabile che sul correntista, il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive assumendo che costituiscano il portato dell'applicazione di clausole nulle o siano state pretese in assenza di previsione negoziale,
grava l'onere di produrre sia il contratto integrante il titolo del rapporto dedotto in giudizio
(onere, nel caso specifico, assolto dagli attori mercé la preventiva richiesta di ostensione dei testi contrattuali rivolta alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b. e da quest'adempiuta direttamente in giudizio, sia pur con le lacune giàsegnalate) sia gli estratti conto periodici,
indispensabili per verificare l'effettiva applicazione delle poste indebite, è altrettanto vero,
tuttavia, che limitate soluzioni di continuità nella produzione degli estratti conto, ove non impediscano di ricostruire lo svolgimento del rapporto, non pregiudicano l'accoglimento della domanda di accertamento negativo.
Tali soluzioni di continuità, invero, in altro si traducono se non nell'impossibilità per il correntista di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte, è possibile, in un giudizio finalizzato all'accertamento e alla rettifica del saldo, dar corso a consulenza tecnica contabile anche ove sia incompleta la produzione degli estratti di conto corrente giacché “nei rapporti
bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei
requisiti di legge, della pattuizione di interessi, la rideterminazione del saldo del conto può
avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così
effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso
legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate;
e tuttavia non
è men vero che non è vietato al giudice di merito, come evidenziato da Cass numero 5091-
16, svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto
in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio” (Cass. 1.6.2018
n. 14074). Il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così che il saldo finale è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti contabili in dare in dare e avere, ma ciò non implica che la produzione parziale degli estratti conto inibisca la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino, come nel caso in esame, i capisaldi:
“deve poi osservarsi … che, per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario
(avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni
di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del
cliente: Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass.
28 febbraio 2017, n. 5071), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti
da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In
particolare, non pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di
una documentazione incompleta dell'andamento del conto si imponga di disattendere
comunque la domanda di condanna al pagamento proposta dalla banca, risultando
precluso al giudice di "amputare" dall'esposizione debitoria del cliente l'importo che si
assume maturato in relazione alle movimentazioni del conto, non documentate, di
complessivo segno negativo per lo stesso correntista. E' certamente vero, infatti, che il
rapporto di conto corrente, unitariamente strutturato, postula operazioni di segno opposto
non integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto
ai quali l'azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia
(così la cit. Cass. 16 aprile 2018, n. 9365 cit.). Ma è altrettanto vero che, nella prospettiva
consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata
documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del
correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che
nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di
produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice
neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del
rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria
maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente
documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un
dato di partenza che sia concretamente affidabile. (Cass. civ. 2/5/2019, n.11543, in motivazione).
Nel caso in esame
- i limitatissimi intervalli temporali -talora solo un mese, talora anche meno, a volte consistenti unicamente nella difficoltà di lettura di singole annotazioni contabili- nella sequela degli estratti conto;
- la produzione degli scalari di conto adoperabili in funzione integrativa delle emergenze contabili ritraili dagli estratti conto;
- la vicinanza numerica dei saldi finale e inziale conosciuti;
non solo non possono essere considerati alla stregua di sottrazione degli attori all'onere probatorio su di essi gravante, ma neppure sono risultati di ostacolo alle operazioni di ricalcolo del saldo, delle quali non hanno inficiato l'attendibilità. Ne consegue che, senza tema di pervenire a risultati distanti dall'effettivo andamento del rapporto, il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto conto disponibile (30.6.2014) deve essere esteso all'intera durata del rapporto, come documentata. Piuttosto, poiché il primo saldo conosciuto (31.3.2003)
non coincide con quello iniziale del rapporto (aperto il 18.11.2022), dal saldo annotato nelle scritture contabili della banca, immodificato, occorre muovere nelle operazioni di ricalcolo.
ii) pervenire alla conferma della declaratoria di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., della clausola in tema di commissione di massimo scoperto,
con conseguente rigetto del secondo motivo di impugnazione incidentale. La disposizione contrattuale, invero, si limita a fissarne la percentuale, senza indicare in modo compiuto né
la base cui tale aliquota deve essere applicata, né soprattutto le modalità di calcolo. In
difetto di tali imprescindibili fattori chiarificatori dell'esatta modalità di computo della commissione, questa non può che essere considerata nulla per indeterminatezza.
Meritevole di accoglimento è, invece, il terzo motivo di appello incidentale. Nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24675 del 19/10/2017 hanno negato rilevanza, in vista dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui dell'art. 1815 c.c. II comma, all'usura sopravvenuta nell'accezione, l'unica qui rilevante, che a tale locuzione si assegna per designare contratti successivi all'entrata in vigore della L. n. 108/1996 recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari. Ha
affermato invero la Suprema Corte che:
- “è priva di fondamento … la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a
un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con
patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n.
108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli
interessi stessi”; - ciò in quanto il divieto dell'usura e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge “è contenuto
nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma
si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso
oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644
c.p., comma 3, novellato (che recita: "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari"). La L. n. 108, art. 2, comma 4, cit. (che recita: "Il limite previsto
dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel
tasso...") definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta
appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica
che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.
- una sanzione che implica il divieto di usura è contenuta anche nell'art. 1815 c.c., comma
2 “il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di
nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108”.
- la qualificazione di un tasso come usurario non può dunque prescindere dall'art. 644 c.p.;
per l'applicazione del quale, “però, non può farsi a meno perchè così impone la norma
d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti,
indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- la tesi che limita l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale è priva di fondamento “perchè in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto
sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del
2000, art. 1, comma 1. E)”; - l'interpretazione offerta alle disposizioni della L. n. 108, non contrasta con la loro ratio,
volta a disegnare un meccanismo di efficace contrasto del fenomeno usurario, rispetto alla quale è “coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione
degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della
responsabilità dell'agente”.
Le conclusioni cui la Corte perviene, ovvero che non sia possibile affermare “sulla base
delle disposizioni della L. n. 108 del 1996, diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma
2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del
pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della
pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o
comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore”, per il rigore analitico della ricostruzione della ratio e della portata delle norme non si prestano a essere circoscritte al solo contratto di mutuo, fattispecie in relazione alla quale nel concreto la Corte di è
espressa, dovendo per contro trovare uniforme applicazione a qualsivoglia fattispecie negoziale che si risolva in un credito concesso da un soggetto -nella specie un istituto di credito- ad altro -il cliente finanziato- con previsione di restituzione posticipata nel tempo.
In ragione di ciò, in sede di richiamo del consulente tecnico di ufficio, si è chiesto di omettere ogni verifica sull'usurarietà sopravvenuta del carico economico correlato alla concessione dell'affidamento.
Poste tali premesse, il saldo del conto corrente n. 082183510164 ricalcolato alla data dell'ultimo estratto conto in atti (30.6.2014):
- ferma l'espunzione degli addebiti relativi alla commissione di massimo scoperto (si veda l'allegato 3 alla relazione di c.t.u.); - escluso ogni rilievo alla c.d. usura sopravvenuta;
- applicati gli interessi previsti dall'art. 117 T.u.b. comma VII
è pari a € 26.572,52 a credito del correntista. La banca deve dunque condannata a eseguire coerenti rettifiche delle proprie scritture contabili, sostituendo il dato riepilogativo del saldo ivi risultante (€ 45.831,54 a debito del correntista) con quello qui accertato.
Quanto sin qui osservato esimerebbe dall'esame del secondo motivo di impugnazione principale, che tuttavia è opportuno affrontare in ragione del fatto che il dato cristallizzato alla data del 30.6.2014 non necessariamente coinciderà con quello di successiva chiusura del conto. Il motivo è infondato. La fisiologica oscillazione del saldo del conto, influenzata dai numerosi fattori evidenziati dai fideiussori appellanti, non rende per ciò solo indeterminato l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria da costoro assunto, assolvendo efficacemente alla finalità di determinazione del limite dell'esposizione del garante in conformità al disposto dell'art. 1938 c.c., la previsione dell'importo massimo garantito.
Neppure sono provati i presupposti oggettivi indispensabili per il prodursi dell'effetto liberatorio del fideiussore, ovvero il peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato principale e la concessione, ciò nonostante, di nuovo credito in suo favore da parte dell'istituto bancario, mentre la qualifica di rappresentati legali del sodalizio rivestita da entrambi i fideiussori osta al riconoscimento della condizione di ignoranza circa la complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società debitrice principale.
Valutato l'esito del giudizio, che ha registrato l'accoglimento unicamente del primo motivo di impugnazione principale e del terzo motivo dell'impugnazione incidentale, si riavvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/3 tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dovendo i rimanenti 2/3, liquidati, in prossimità ai medi delle cause di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000 indicati nel d.m. n. 147/2022, in € 9.205,00 -
di cui € 255,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.250,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria ed € 3.400,00 per la fase decisionale oltre c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posti a carico dell'istituto di credito appellato. Di tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dei difensori degli appellanti, dichiaratisi antistatari.
A carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria devono, infine porsi in via definitiva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1310 del 12 marzo 2019,
appellata, in via principale, da Parte_1
e e, in via incidentale, da Parte_1 Parte_2 [...]
, accerta in € 26.572,52 a credito per la società correntista il saldo, alla data Controparte_3
del 30.6.2014, del conto corrente di corrispondenza n. 0821/83510164 e condanna la banca appellata a eseguire la coerente rettifica delle proprie scritture contabili;
compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna al pagamento in favore degli appellanti dei restanti 2/3, Controparte_3
liquidati in € 9.205,00, come specificato in motivazione, oltre c.pa e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, disponendo la distrazione delle spese in favore dei difensori degli appellanti, dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, le spese afferenti alla consulente tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il 14 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo