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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 79 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 79 / 2023 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti Paolo Spacchetti e Agnese Franceschini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Foligno (PG), Via
Umberto I, 48
APPELLANTE
Contro
(C.F. , (P. IVA CP_1 C.F._2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., OT. P.IVA_1
e (P.IVA , CP_1 Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., OT. Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. Mauro Carboni, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Foligno, Via Monte Acuto, 49
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 987/ 2022, Parte_1
pagina 1 di 10 emeSA dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data
07.07.2022, pubblicata in data 08.07.2022, con la quale era stata accolta la domanda, avanzata da CP_1 Controparte_3
e nella causa iscritta al n. r. g.
[...] Controparte_5
111622/2013 – cui era stato riunito il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 11944/13 RG –, di accertamento negativo delle somme richieste a titolo di compenso professionale avverso la convenuta, OT.SA , revocato il decreto ingiuntivo opposto Pt_1
e rigettata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle medesime somme avanzata dalla convenuta. In particolare, il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “accoglie la domanda di accertamento negativo e dichiara che nessuna somma è dovuta da da e dal OT. CP_2 Controparte_3 CP_1
alla OT.SA - revoca il decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 153/2013; - rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice;
- Respinge ogni altra domanda;
-
Compensa le spese di lite”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'omeSA dichiarazione della contumacia di 2) dell'erronea Controparte_3 qualificazione dell'obbligazione incombente sulla OT.SA Pt_1 come obbligazione di risultato e, non già, di mezzi, 3) dell'errata interpretazione della documentazione a supporto della suddetta qualificazione, al contrario comprovante il diritto della commercialista di percepire il compenso per l'attività di studio, espletamento ed invio della pratica indipendentemente dalla mancata ammissione al finanziamento pubblico del cliente – in ogni caso non imputabile all'operato della OT.SA -, da parametrarsi in Pt_1 base alle tariffe professionali, avuto riguardo al valore delle pratiche evase, 4) dell'erronea qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, anche alla luce della copiosa documentazione allegata dalla convenuta, comprovante la gravosità dell'impegno professionale prestato, 5) dell'erronea valutazione delle fatture pagina 2 di 10 proOTe dalle attrici, involgenti somme già decurtate dagli ulteriori importi richiesti, 6) della nullità dell'atto di citazione in considerazione dell'incertezza dell'oggetto delle domande formulate dalle controparti e dell'omeSA esposizione dei fatti alla base delle domande, dalla quale deve desumersi l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per inadempimento, del difetto di legittimazione attiva del OT. nonché della CP_1 temerarietà della lite, in ragione della proposizione dell'azione di accertamento negativo al solo fine di inficiare l'azione monitoria della OT.SA . Pt_1
3. In data 21.06.2023 si sono ritualmente costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, eccependo che 1) alla prima udienza di comparizione successiva alla riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione per il decesso del OT. Persona_1 Controparte_3
è regolarmente comparsa, con ciò conservando la propria qualità di parte processuale e che, conseguentemente, la sentenza risulta paSAta in giudicato con riguardo a in ragione CP_3 dell'omeSA notifica dell'atto di appello;
2), 3) e 4), 5) la corretta qualificazione del rapporto obbligatorio come rapporto tra professionisti dello stesso settore, il corretto accertamento del previo pagamento di tutte le fatture emesse, esponenti dicitura “a saldo” nonché l'omeSA prova del diritto della OT.SA al Pt_1 pagamento di ulteriori compensi, subordinato alla ammissione delle domande di finanziamento pubblico presentate;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado nonché dell'eccezione di temerarietà della lite.
4. Con ordinanza del 12.09.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 10 Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
è regolarmente comparsa alla prima udienza Controparte_3 di comparizione successiva alla riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione per il decesso del OT. con ciò Persona_1 conservando la propria qualità di parte processuale. Non vi era, dunque, motivo alcuno di dichiarare la contumacia della parte regolarmente costituita.
5.1 Deve nondimeno rigettarsi l'eccezione di paSAggio in giudicato della sentenza con riguardo a sollevata dagli CP_3 appellati. L'atto di citazione in appello è stato, infatti, regolarmente notificato a presso il procuratore CP_3 costituito, con ciò impedendo il paSAggio in giudicato della sentenza.
5.2 Il sesto motivo d'impugnazione deve essere trattato preliminarmente, è infondato e deve essere rigettato. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado è infondata. L'atto di citazione consente, infatti, di determinare con certezza l'oggetto della domanda, diretta ad ottenere dichiarazione di accertamento negativo di credito relativo a compensi professionali, ed i fatti esposti a fondamento della steSA, puntualmente contestando i crediti avanzati dalla OT.SA e Pt_1 dettagliando i pagamenti già effettuati. Del pari infondata è
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al OT.
In tema di legittimazione, perché sussista CP_1 la legittimazione attiva o passiva è neceSArio e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto
(legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull'esistenza di tali condizioni dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto deOTo in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla pagina 4 di 10 possibilità di accogliere la domanda. Ebbene, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado il OT. ha CP_1 rappresentato di aver personalmente conferito alla OT.SA Pt_1 molteplici incarichi professionali diretti allo studio, alla preparazione ed all'invio di domande di finanziamento pubblico in favore di taluni clienti dello studio commercialistico e di consulenza finanziaria gestito con il padre, con ciò radicando la propria legittimazione attiva. Deve, infine, parimenti rigettarsi l'eccezione di temerarietà della lite. A fronte delle istanze stragiudiziali di pagamento della convenuta e del manifestato intento di fare ricorso a procedimento monitorio in caso di mancato, tempestivo, pagamento, gli attori hanno del tutto lecitamente instaurato ordinario procedimento di cognizione, non già diretto “ad inficiare un'azione celere, quale è quella monitoria”, come asserito dall'appellante – effetto, peraltro, in ogni caso derivante dall'opposizione a decreto ingiuntivo che qualunque ingiunto può esperire proprio al fine di contestare la sussistenza ovvero l'entità del credito deOTo in giudizio – quanto ad ottenere sentenza di accertamento negativo del credito richiesto. Non è ravvisabile, dunque, alcun abuso di diritto di carattere processuale idoneo a giustificare la domanda di parte attrice.
6. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti analoghe doglianze, sono infondati e devono essere rigettati.
Le doglianze dell'appellante circa l'erronea qualificazione del rapporto obbligatorio tra professionisti come obbligazione di risultato e non già di mezzi non sono affatto pertinenti al caso di specie e devono essere rigettate. Lungi dal qualificare l'obbligazione come obbligazione di risultato, il Giudice di prime cure, infatti, ha meramente accertato la natura degli incarichi professionali conferiti dal OT. alla OT.SA CP_1
debitamente valorizzando che alla OT.SA Parte_1
era riconosciuta una somma, di volta in volta Pt_1
pagina 5 di 10 forfettariamente determinata, per lo studio, l'espletamento e l'invio delle domande di ammissione a contributo pubblico dei clienti del OT. , nonché ulteriore compenso, subordinato all'eventuale CP_1 successiva ammissione delle domande ed alla conseguente effettiva erogazione del finanziamento pubblico, e, pertanto, insorgente al solo verificarsi di tale condizione contrattualmente prevista. Fermo il pacifico conferimento in via meramente orale di gran parte degli incarichi di cui alle prestazioni oggetto di domanda, come dichiarato dalla medesima OT.SA nella propria “relazione Pt_1 illustrativa sull'attività svolta per il rilascio di parere di liquidazione degli onorari” (all.to 6) – i conferimenti d'incarico versati in atti dalla medesima convenuta (all.ti 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22), ancorché non integralmente pertinenti alle somme di cui al decreto ingiuntivo de quo, prevedono tutti il diritto al pagamento di un onorario fisso per studio, predisposizione, inoltro ed assistenza della domanda volta all'ottenimento del finanziamento pubblico in favore della OT.SA , nonché di un ulteriore Pt_1 compenso “in caso di ammissione del progetto” ovvero “ad avvenuta ammissione del progetto da parte di . Tali conferimenti CP_6
d'incarico scritti e predisposti dalla medesima OT.SA Pt_1 danno, dunque, chiaramente contezza della tipologia di rapporto contrattuale intercorso fra i professionisti e della prassi di pattuire un compenso forfettario in favore della medesima per l'espletamento di tutte le attività di studio, preparazione ed invio della domanda di ammissione a contributo pubblico in favore dei clienti dello studio di consulenza commerciale e finanziaria dei OT.ri e nonché di pattuire un Persona_1 CP_1 ulteriore compenso, percentuale ovvero forfettario, da corrispondersi unicamente in caso di ammissione della pratica e, conseguentemente, di erogazione del beneficio pubblico in favore del cliente di volta in volta considerato. Tale assunto risulta ulteriormente corroborato dalla circostanza che la OT.SA ha dapprima di volta in Pt_1 volta emesso regolare fattura, all'espletamento dei singoli pagina 6 di 10 incarichi, ricevendo pagamento a saldo dalle società attrici ed omettendo di quantificare ulteriori somme al momento del pagamento, per poi rivendicare il pagamento di somme notevolmente maggiori solo successivamente, pur nel difetto di prova dell'effettiva ammissione a finanziamento pubblico delle pratiche inoltrate. L'assunto risulta pure corroborato dagli importi successivamente deOTi in parcella dalla OT.SA , tutti parametrati al valore del contributo Pt_1 pubblico richiesto e, dunque, presupponenti l'effettiva ammissione del cliente al beneficio richiesto.
6.1 Ebbene, fermo che il parere di congruità dell'ordine professionale di appartenenza, laddove allegato, non è in alcun modo sufficiente a ritenere provato il diritto di credito né vincolante, in quanto costituente mera dichiarazione unilaterale, di talché nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni ed al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alle contestazioni anche generiche da parte del cliente (CaSAzione civile
, sez. VI , 15/01/2018 , n. 712) – incombeva sulla OT.SA Pt_1
l'onere, non correttamente assolto, di comprovare l'effettiva ammissione del cliente di volta in volta considerato al beneficio richiesto, l'avveramento della condizione contrattualmente pattuita e, conseguentemente, l'insorgenza del diritto al maggior compenso pattuito. Nondimeno, tale circostanza non risulta in alcun modo comprovata ed è stata, al contrario, documentalmente smentita con riguardo alla domanda di ammissione a beneficio pubblico presentata da (all. a e b, memoria ex art. 183, comma Controparte_7
6, n. 1) c.p.c. parte attrice) nonché contraddetta dalle risultanze testimoniali con riguardo alla posizione di Revenge S.r.l. – relativamente alla quale il teste ha dichiarato che Testimone_1
Cont non furono erogati finanziamenti – nonché alla posizione di – come riferito dalla teste Tes_2
6.2 Fermo l'omesso assolvimento dell'onere della prova della verificazione della condizione contrattualmente prevista, la OT.SA
pagina 7 di 10 si è limitata ad allegare copiosa documentazione diretta a Pt_1 comprovare l'espletamento dell'incarico di studio, preparazione ed invio delle domande di ammissione a beneficio pubblico in favore dei clienti del OT. nonché “relazione illustrativa sull'attività CP_1 svolta per il rilascio di parere di liquidazione degli onorari”
(all.to 6) nella quale ha dettagliatamente descritto le attività svolte, attività da ricomprendersi tutte integralmente nella nozione di studio, preparazione ed invio della pratica di ammissione a beneficio pubblico. Nondimeno, avuto riguardo alla pattuizione delle parti, l'effettivo espletamento dell'incarico di studio, preparazione ed invio delle domande di ammissione a beneficio pubblico era idoneo a richiedere le sole somme forfettariamente pattuite per l'espletamento dello stesso – già regolarmente saldate - e, non già,
l'ulteriore compenso subordinato all'avvenuta ammissione a contributo pubblico. L'istante ha, peraltro, erroneamente parametrato gli importi richiesti a titolo di onorario alle tariffe professionali di settore, benché a norma dell'art. 2233 c.c. tali tariffe trovino applicazione solo nel difetto di accordo delle parti. Tuttavia, le molteplici fatture quietanzate allegate agli atti, in uno con il contegno tenuto dalla OT.SA – la quale ha, dapprima, Pt_1 accettato i pagamenti a saldo e, solo successivamente, richiesto il pagamento di ulteriori compensi parametrati sul valore dei finanziamenti richiesti - comprovano la sussistenza di un accordo delle parti e la conseguente inapplicabilità delle invocate tariffe professionali. Deve, peraltro, valorizzarsi l'onorario richiesto con riguardo all'espletamento delle pratiche finalizzate all'invio di domanda di finanziamento a tasso agevolato in favore di Revenge
S.a.S., pari ad € 40.000,00, in quanto costituente la maggior quota degli onorari richiesti. Ebbene, nella medesima “relazione illustrativa sull'attività svolta per il rilascio di parere di liquidazione degli onorari”, la OT.SA ha dichiarato che Pt_1
l'incarico svolto si sarebbe protratto dal 08.09.2010 al 22.09.2010, nonché dal 14.09.2011 al 20.09.2011 “per le richieste di variazioni
pagina 8 di 10 ed integrazioni chieste dall'Ist. Credito Sportivo”. Parte attrice ha ritualmente depositato (all. g memoria ex art. 183, comma 6, n. 1)
c.p.c.) missiva del 22.09.2010 – coincidente, dunque, con la conclusione della parte maggiore dell'incarico – nella quale la OT.SA , personalmente, dichiara “Caro i miei Pt_1 CP_1 onorari per il lavoro fatto per Revenge fino a qui sono 1.300,00 euro, mi avevi detto che ti facevi dare 1.500,00 - 2.000,00 dimmi se va bene anche per te”. L'ulteriore somma richiesta, pari ad €
40.000,00, è, dunque, chiaramente contraria alla pattuizione delle parti e gravemente sproporzionata rispetto alle somme che la medesima OT.SA sapeva essere state richieste dal OT. al Pt_1 CP_1 proprio cliente, Revenge S.a.S. Peraltro, non è possibile ritenere che tale somma sia giustificata dalla mera attività di integrazione svolta dal 14.09.2011 al 20.09.2011 poiché, a giustificazione della parcella redatta, la OT.SA ha fatto espreSAmente Pt_1 riferimento a tutta l'attività di preparazione della richiesta di finanziamento – ivi compresa quella previamente concordata in €
1.300,00 – e poiché tale somma risulta assolutamente sproporzionata rispetto alla sola attività integrativa successiva alla previa richiesta di € 1.300,00 (su € 1.500,00- 2.000,00 che sapeva che il OT. avrebbe richiesto in pagamento a Revenge S.a.s). Infine, CP_1 non risulta neppure maturato il diritto al maggior compenso in ragione dell'accoglimento dell'istanza di finanziamento, smentita dalle dichiarazioni del teste responsabile Testimone_1 commerciale dell' Credito Sportivo, il quale ha negato Parte_2 che Revenge S.a.s. abbia beneficiato di alcun finanziamento.
6.3 Parte appellante si duole, infine, di aver già decurtato le somme percepite dalle ulteriori somme successivamente richieste. Ebbene,
l'emissione di molteplici fatture recanti dicitura generica di
“Acconto per finanza agevolata” non consente di operare alcun riscontro circa la veridicità della circostanza allegata.
Conclusivamente, nel difetto di prova dell'effettiva ammissione a beneficio pubblico delle domande inoltrate mediante l'ausilio pagina 9 di 10 professionale della OT.SA non risulta comprovato Pt_1
l'invocato diritto al maggior compenso né alcun ulteriore compenso può essere accertato in ragione dell'attività di studio, preparazione ed invio delle domande, già integralmente saldata, conformemente agli accordi delle parti.
7. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata,
n. n. 987/ 2022, emeSA dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 07.07.2022, pubblicata in data 08.07.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 111622/2013;
1. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di CP_1 Controparte_2
e che si liquidano in € 9.991,00 oltre Controparte_3 accessori di legge;
2. Pone a carico di il pagamento di una somma Parte_1 pari al contributo unificato.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 79 / 2023 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti Paolo Spacchetti e Agnese Franceschini, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Foligno (PG), Via
Umberto I, 48
APPELLANTE
Contro
(C.F. , (P. IVA CP_1 C.F._2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., OT. P.IVA_1
e (P.IVA , CP_1 Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., OT. Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. Mauro Carboni, elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Foligno, Via Monte Acuto, 49
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 987/ 2022, Parte_1
pagina 1 di 10 emeSA dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data
07.07.2022, pubblicata in data 08.07.2022, con la quale era stata accolta la domanda, avanzata da CP_1 Controparte_3
e nella causa iscritta al n. r. g.
[...] Controparte_5
111622/2013 – cui era stato riunito il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 11944/13 RG –, di accertamento negativo delle somme richieste a titolo di compenso professionale avverso la convenuta, OT.SA , revocato il decreto ingiuntivo opposto Pt_1
e rigettata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle medesime somme avanzata dalla convenuta. In particolare, il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “accoglie la domanda di accertamento negativo e dichiara che nessuna somma è dovuta da da e dal OT. CP_2 Controparte_3 CP_1
alla OT.SA - revoca il decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 153/2013; - rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice;
- Respinge ogni altra domanda;
-
Compensa le spese di lite”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'omeSA dichiarazione della contumacia di 2) dell'erronea Controparte_3 qualificazione dell'obbligazione incombente sulla OT.SA Pt_1 come obbligazione di risultato e, non già, di mezzi, 3) dell'errata interpretazione della documentazione a supporto della suddetta qualificazione, al contrario comprovante il diritto della commercialista di percepire il compenso per l'attività di studio, espletamento ed invio della pratica indipendentemente dalla mancata ammissione al finanziamento pubblico del cliente – in ogni caso non imputabile all'operato della OT.SA -, da parametrarsi in Pt_1 base alle tariffe professionali, avuto riguardo al valore delle pratiche evase, 4) dell'erronea qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, anche alla luce della copiosa documentazione allegata dalla convenuta, comprovante la gravosità dell'impegno professionale prestato, 5) dell'erronea valutazione delle fatture pagina 2 di 10 proOTe dalle attrici, involgenti somme già decurtate dagli ulteriori importi richiesti, 6) della nullità dell'atto di citazione in considerazione dell'incertezza dell'oggetto delle domande formulate dalle controparti e dell'omeSA esposizione dei fatti alla base delle domande, dalla quale deve desumersi l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per inadempimento, del difetto di legittimazione attiva del OT. nonché della CP_1 temerarietà della lite, in ragione della proposizione dell'azione di accertamento negativo al solo fine di inficiare l'azione monitoria della OT.SA . Pt_1
3. In data 21.06.2023 si sono ritualmente costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, eccependo che 1) alla prima udienza di comparizione successiva alla riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione per il decesso del OT. Persona_1 Controparte_3
è regolarmente comparsa, con ciò conservando la propria qualità di parte processuale e che, conseguentemente, la sentenza risulta paSAta in giudicato con riguardo a in ragione CP_3 dell'omeSA notifica dell'atto di appello;
2), 3) e 4), 5) la corretta qualificazione del rapporto obbligatorio come rapporto tra professionisti dello stesso settore, il corretto accertamento del previo pagamento di tutte le fatture emesse, esponenti dicitura “a saldo” nonché l'omeSA prova del diritto della OT.SA al Pt_1 pagamento di ulteriori compensi, subordinato alla ammissione delle domande di finanziamento pubblico presentate;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado nonché dell'eccezione di temerarietà della lite.
4. Con ordinanza del 12.09.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 10 Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
è regolarmente comparsa alla prima udienza Controparte_3 di comparizione successiva alla riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione per il decesso del OT. con ciò Persona_1 conservando la propria qualità di parte processuale. Non vi era, dunque, motivo alcuno di dichiarare la contumacia della parte regolarmente costituita.
5.1 Deve nondimeno rigettarsi l'eccezione di paSAggio in giudicato della sentenza con riguardo a sollevata dagli CP_3 appellati. L'atto di citazione in appello è stato, infatti, regolarmente notificato a presso il procuratore CP_3 costituito, con ciò impedendo il paSAggio in giudicato della sentenza.
5.2 Il sesto motivo d'impugnazione deve essere trattato preliminarmente, è infondato e deve essere rigettato. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado è infondata. L'atto di citazione consente, infatti, di determinare con certezza l'oggetto della domanda, diretta ad ottenere dichiarazione di accertamento negativo di credito relativo a compensi professionali, ed i fatti esposti a fondamento della steSA, puntualmente contestando i crediti avanzati dalla OT.SA e Pt_1 dettagliando i pagamenti già effettuati. Del pari infondata è
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al OT.
In tema di legittimazione, perché sussista CP_1 la legittimazione attiva o passiva è neceSArio e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto
(legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull'esistenza di tali condizioni dell'azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto deOTo in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla pagina 4 di 10 possibilità di accogliere la domanda. Ebbene, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado il OT. ha CP_1 rappresentato di aver personalmente conferito alla OT.SA Pt_1 molteplici incarichi professionali diretti allo studio, alla preparazione ed all'invio di domande di finanziamento pubblico in favore di taluni clienti dello studio commercialistico e di consulenza finanziaria gestito con il padre, con ciò radicando la propria legittimazione attiva. Deve, infine, parimenti rigettarsi l'eccezione di temerarietà della lite. A fronte delle istanze stragiudiziali di pagamento della convenuta e del manifestato intento di fare ricorso a procedimento monitorio in caso di mancato, tempestivo, pagamento, gli attori hanno del tutto lecitamente instaurato ordinario procedimento di cognizione, non già diretto “ad inficiare un'azione celere, quale è quella monitoria”, come asserito dall'appellante – effetto, peraltro, in ogni caso derivante dall'opposizione a decreto ingiuntivo che qualunque ingiunto può esperire proprio al fine di contestare la sussistenza ovvero l'entità del credito deOTo in giudizio – quanto ad ottenere sentenza di accertamento negativo del credito richiesto. Non è ravvisabile, dunque, alcun abuso di diritto di carattere processuale idoneo a giustificare la domanda di parte attrice.
6. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti analoghe doglianze, sono infondati e devono essere rigettati.
Le doglianze dell'appellante circa l'erronea qualificazione del rapporto obbligatorio tra professionisti come obbligazione di risultato e non già di mezzi non sono affatto pertinenti al caso di specie e devono essere rigettate. Lungi dal qualificare l'obbligazione come obbligazione di risultato, il Giudice di prime cure, infatti, ha meramente accertato la natura degli incarichi professionali conferiti dal OT. alla OT.SA CP_1
debitamente valorizzando che alla OT.SA Parte_1
era riconosciuta una somma, di volta in volta Pt_1
pagina 5 di 10 forfettariamente determinata, per lo studio, l'espletamento e l'invio delle domande di ammissione a contributo pubblico dei clienti del OT. , nonché ulteriore compenso, subordinato all'eventuale CP_1 successiva ammissione delle domande ed alla conseguente effettiva erogazione del finanziamento pubblico, e, pertanto, insorgente al solo verificarsi di tale condizione contrattualmente prevista. Fermo il pacifico conferimento in via meramente orale di gran parte degli incarichi di cui alle prestazioni oggetto di domanda, come dichiarato dalla medesima OT.SA nella propria “relazione Pt_1 illustrativa sull'attività svolta per il rilascio di parere di liquidazione degli onorari” (all.to 6) – i conferimenti d'incarico versati in atti dalla medesima convenuta (all.ti 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22), ancorché non integralmente pertinenti alle somme di cui al decreto ingiuntivo de quo, prevedono tutti il diritto al pagamento di un onorario fisso per studio, predisposizione, inoltro ed assistenza della domanda volta all'ottenimento del finanziamento pubblico in favore della OT.SA , nonché di un ulteriore Pt_1 compenso “in caso di ammissione del progetto” ovvero “ad avvenuta ammissione del progetto da parte di . Tali conferimenti CP_6
d'incarico scritti e predisposti dalla medesima OT.SA Pt_1 danno, dunque, chiaramente contezza della tipologia di rapporto contrattuale intercorso fra i professionisti e della prassi di pattuire un compenso forfettario in favore della medesima per l'espletamento di tutte le attività di studio, preparazione ed invio della domanda di ammissione a contributo pubblico in favore dei clienti dello studio di consulenza commerciale e finanziaria dei OT.ri e nonché di pattuire un Persona_1 CP_1 ulteriore compenso, percentuale ovvero forfettario, da corrispondersi unicamente in caso di ammissione della pratica e, conseguentemente, di erogazione del beneficio pubblico in favore del cliente di volta in volta considerato. Tale assunto risulta ulteriormente corroborato dalla circostanza che la OT.SA ha dapprima di volta in Pt_1 volta emesso regolare fattura, all'espletamento dei singoli pagina 6 di 10 incarichi, ricevendo pagamento a saldo dalle società attrici ed omettendo di quantificare ulteriori somme al momento del pagamento, per poi rivendicare il pagamento di somme notevolmente maggiori solo successivamente, pur nel difetto di prova dell'effettiva ammissione a finanziamento pubblico delle pratiche inoltrate. L'assunto risulta pure corroborato dagli importi successivamente deOTi in parcella dalla OT.SA , tutti parametrati al valore del contributo Pt_1 pubblico richiesto e, dunque, presupponenti l'effettiva ammissione del cliente al beneficio richiesto.
6.1 Ebbene, fermo che il parere di congruità dell'ordine professionale di appartenenza, laddove allegato, non è in alcun modo sufficiente a ritenere provato il diritto di credito né vincolante, in quanto costituente mera dichiarazione unilaterale, di talché nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni ed al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alle contestazioni anche generiche da parte del cliente (CaSAzione civile
, sez. VI , 15/01/2018 , n. 712) – incombeva sulla OT.SA Pt_1
l'onere, non correttamente assolto, di comprovare l'effettiva ammissione del cliente di volta in volta considerato al beneficio richiesto, l'avveramento della condizione contrattualmente pattuita e, conseguentemente, l'insorgenza del diritto al maggior compenso pattuito. Nondimeno, tale circostanza non risulta in alcun modo comprovata ed è stata, al contrario, documentalmente smentita con riguardo alla domanda di ammissione a beneficio pubblico presentata da (all. a e b, memoria ex art. 183, comma Controparte_7
6, n. 1) c.p.c. parte attrice) nonché contraddetta dalle risultanze testimoniali con riguardo alla posizione di Revenge S.r.l. – relativamente alla quale il teste ha dichiarato che Testimone_1
Cont non furono erogati finanziamenti – nonché alla posizione di – come riferito dalla teste Tes_2
6.2 Fermo l'omesso assolvimento dell'onere della prova della verificazione della condizione contrattualmente prevista, la OT.SA
pagina 7 di 10 si è limitata ad allegare copiosa documentazione diretta a Pt_1 comprovare l'espletamento dell'incarico di studio, preparazione ed invio delle domande di ammissione a beneficio pubblico in favore dei clienti del OT. nonché “relazione illustrativa sull'attività CP_1 svolta per il rilascio di parere di liquidazione degli onorari”
(all.to 6) nella quale ha dettagliatamente descritto le attività svolte, attività da ricomprendersi tutte integralmente nella nozione di studio, preparazione ed invio della pratica di ammissione a beneficio pubblico. Nondimeno, avuto riguardo alla pattuizione delle parti, l'effettivo espletamento dell'incarico di studio, preparazione ed invio delle domande di ammissione a beneficio pubblico era idoneo a richiedere le sole somme forfettariamente pattuite per l'espletamento dello stesso – già regolarmente saldate - e, non già,
l'ulteriore compenso subordinato all'avvenuta ammissione a contributo pubblico. L'istante ha, peraltro, erroneamente parametrato gli importi richiesti a titolo di onorario alle tariffe professionali di settore, benché a norma dell'art. 2233 c.c. tali tariffe trovino applicazione solo nel difetto di accordo delle parti. Tuttavia, le molteplici fatture quietanzate allegate agli atti, in uno con il contegno tenuto dalla OT.SA – la quale ha, dapprima, Pt_1 accettato i pagamenti a saldo e, solo successivamente, richiesto il pagamento di ulteriori compensi parametrati sul valore dei finanziamenti richiesti - comprovano la sussistenza di un accordo delle parti e la conseguente inapplicabilità delle invocate tariffe professionali. Deve, peraltro, valorizzarsi l'onorario richiesto con riguardo all'espletamento delle pratiche finalizzate all'invio di domanda di finanziamento a tasso agevolato in favore di Revenge
S.a.S., pari ad € 40.000,00, in quanto costituente la maggior quota degli onorari richiesti. Ebbene, nella medesima “relazione illustrativa sull'attività svolta per il rilascio di parere di liquidazione degli onorari”, la OT.SA ha dichiarato che Pt_1
l'incarico svolto si sarebbe protratto dal 08.09.2010 al 22.09.2010, nonché dal 14.09.2011 al 20.09.2011 “per le richieste di variazioni
pagina 8 di 10 ed integrazioni chieste dall'Ist. Credito Sportivo”. Parte attrice ha ritualmente depositato (all. g memoria ex art. 183, comma 6, n. 1)
c.p.c.) missiva del 22.09.2010 – coincidente, dunque, con la conclusione della parte maggiore dell'incarico – nella quale la OT.SA , personalmente, dichiara “Caro i miei Pt_1 CP_1 onorari per il lavoro fatto per Revenge fino a qui sono 1.300,00 euro, mi avevi detto che ti facevi dare 1.500,00 - 2.000,00 dimmi se va bene anche per te”. L'ulteriore somma richiesta, pari ad €
40.000,00, è, dunque, chiaramente contraria alla pattuizione delle parti e gravemente sproporzionata rispetto alle somme che la medesima OT.SA sapeva essere state richieste dal OT. al Pt_1 CP_1 proprio cliente, Revenge S.a.S. Peraltro, non è possibile ritenere che tale somma sia giustificata dalla mera attività di integrazione svolta dal 14.09.2011 al 20.09.2011 poiché, a giustificazione della parcella redatta, la OT.SA ha fatto espreSAmente Pt_1 riferimento a tutta l'attività di preparazione della richiesta di finanziamento – ivi compresa quella previamente concordata in €
1.300,00 – e poiché tale somma risulta assolutamente sproporzionata rispetto alla sola attività integrativa successiva alla previa richiesta di € 1.300,00 (su € 1.500,00- 2.000,00 che sapeva che il OT. avrebbe richiesto in pagamento a Revenge S.a.s). Infine, CP_1 non risulta neppure maturato il diritto al maggior compenso in ragione dell'accoglimento dell'istanza di finanziamento, smentita dalle dichiarazioni del teste responsabile Testimone_1 commerciale dell' Credito Sportivo, il quale ha negato Parte_2 che Revenge S.a.s. abbia beneficiato di alcun finanziamento.
6.3 Parte appellante si duole, infine, di aver già decurtato le somme percepite dalle ulteriori somme successivamente richieste. Ebbene,
l'emissione di molteplici fatture recanti dicitura generica di
“Acconto per finanza agevolata” non consente di operare alcun riscontro circa la veridicità della circostanza allegata.
Conclusivamente, nel difetto di prova dell'effettiva ammissione a beneficio pubblico delle domande inoltrate mediante l'ausilio pagina 9 di 10 professionale della OT.SA non risulta comprovato Pt_1
l'invocato diritto al maggior compenso né alcun ulteriore compenso può essere accertato in ragione dell'attività di studio, preparazione ed invio delle domande, già integralmente saldata, conformemente agli accordi delle parti.
7. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata,
n. n. 987/ 2022, emeSA dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 07.07.2022, pubblicata in data 08.07.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 111622/2013;
1. Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di CP_1 Controparte_2
e che si liquidano in € 9.991,00 oltre Controparte_3 accessori di legge;
2. Pone a carico di il pagamento di una somma Parte_1 pari al contributo unificato.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
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