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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 945/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 28, pubblicata il 3 gennaio 2022, emessa il 29 dicembre 2021 dal Tribunale di Bari, all'esito del procedimento civile rubricato con il n. 11556/2015 R.G.), iscritta al n. 945/2022 R.G., avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
NU. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Mascolo ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dell'avv. Ernesto Nencha, ed elettivamente domiciliato come in atti in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dalle avv.te Carlotta Casamorata e Marina
Vandini, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 21 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1938 del 27.4.2015 il Tribunale di Bari ingiungeva a , ed alla Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali fideiussori della Costruzioni Dileo s.r.l., di pagare, su istanza ed in favore della la somma di € 172.533,41, oltre interessi e Controparte_1
spese processuali, a titolo di saldo debitore di conto corrente.
Avverso il provvedimento la società ingiunta proponeva opposizione, con citazione del 25.7.2015, nello specifico disconoscendo le sottoscrizioni attribuite al suo legale rappresentante e riportate sull'atto di fideiussione, invocando la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 13.11.2015, la società e, Controparte_1
per essa, la quale sua mandataria, contestava CP_3
l'opposizione, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, formulando pag. 2/13 in via istruttoria istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione ed esperito con esito negativo l'iter della mediazione, la causa veniva stata istruita in via documentale e con l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio grafologica.
In data 23.2.2019 interveniva nel giudizio la società Controparte_2
quale cessionaria del credito, facendo proprie le difese e le richieste della cedente.
Indi, con la sentenza impugnata in questa sede, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che aveva riconosciuto l'autenticità di una delle cinque firma apposte sull'originale dell'atto di fideiussione (recante timbro postale del 24 gennaio 2011), non ritenendo necessaria l'acquisizione anche della copia del documento e non risultando alcun altro motivo di opposizione al monitorio, all'infuori di quello relativo alla natura apocrifa della sottoscrizione del documento. Con lo stesso provvedimento, il primo Giudice condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla , compensandole CP_4 CP_1
rispetto alla terza intervenuta e compensava le spese di consulenza tecnica di ufficio.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione chiedendo Parte_4
di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa così provvedere: IN VIA PRELIMINARE Procedere ad interpello ex art 222
pag. 3/13 cpc delle società appellate onde apprendere se intendono avvalersi in giudizio del documento recante la presunta firma autografa del legale rapp. p.t. della -in caso di RISPOSTA NEGATIVA, statuire Parte_4
la non utilizzabilità in causa e decidere di conseguenza;
-viceversa, se
AFFERMATIVA, E RITENGA IL DOCUMENTO RILEVANTE, autorizzare la presentazione della querela;
-in tale ultimo caso sospendere il giudizio indicato in epigrafe e dare comunicazione della causa al Pubblico Ministero, ai sensi degli articoli 221 u.c. e 71, I co.
c.p.c. IN VIA CAUTELARE Attesa l'entità dell'importo e la proposta querela di falso voglia l'Ecc.mo Collegio sospendere ex art. 283 cpc e
351 l'esecutorietà della sentenza impugnata. NEL MERITO Accertata la data di apposizione di tutte le sottoscrizioni, la falsità materiale delle stesse e quella ideologica dell'atto e la mancata corrispondenza dell'originale alle copie conformi precedentemente fornite ex art 119, n.
4, T.U.B., in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1938/2015 (R. G. 1488/2015) emesso nei confronti dell'appellante il 27aprile 2015 dal Tribunale Ordinario di Bari”.
Si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti;
- dichiarare inammissibile la proposta querela di falso per i motivi sopra indicati;
- rigettare, perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 28/2022 del Parte_4
Tribunale di Bari. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa”.
pag. 4/13 Si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per tutti i motivi indicati in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela avanzata da controparte, atteso che il documento in questione è già stato oggetto di CTU in primo grado;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile la richiesta di querela formulata da controparte, si dichiara fin da ora di volersi avvalere del documento in questione con riserva di svolgere tutte le difese del caso nell'ambito del procedimento incidentale;
Nel merito, in via principale: - Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello
e confermare integralmente la Sentenza n. 28/2022 resa dal Tribunale di
Bari e pubblicata in data 3/1/2022, all'esito del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo R.G. n. 11556/20215 per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio di merito”.
Non avendo l'appellante nelle note scritte mai insistito sulla richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 21 febbraio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente pag. 5/13 richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
°°°°°°°°°°
Va innanzi tutto affrontata la questione dedotta dall'appellata CP_2
, circa l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342
[...]
c.p.c. (posto che, a suo dire, manca nell'atto di appello la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, che affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice) ed anche dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente che l'appellante ha indicato il motivo di riforma della sentenza impugnata, espressamente promuovendo querela di falso e, quindi, contestando la decisione del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
pag. 6/13 appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio.
Superate le eccezioni preliminari, può dunque procedersi all'esame del merito dell'impugnazione, affidata dall'appellante ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello la società appellante ha dedotto la falsità delle sottoscrizioni, il falso ideologico e la mancata corrispondenza dell'originale alle copie conformi fornite ex art. 119, n.
4, T.U.B. Nello specifico, ha dedotto che la firma ritenuta originale
(ossia la quinta firma apposta sul documento prodotto in giudizio) sarebbe in realtà apocrifa, mancando il timbro ed essendo apposta sullo stesso foglio nel quale è presente una firma invece ritenuta apocrifa.
Inoltre, il documento sarebbe diverso (perché mancante di alcune Parte pagine) rispetto al documento inviato alla l dalla banca in data 27 febbraio 2015, sicché può sospettarsi che la firma del legale rappresentante sia stata apposta a sua insaputa. Il documento, inoltre, non Parte è mai stato inviato alla l, ai sensi dell'art. 119 TUB.
Con il secondo motivo di appello ha dedotto la nullità del contratto determinata dalla commissione dei reati di cui agli artt.478 c.p.,482c.p.,
pag. 7/13 485 c.p., 489 c.p.e 640 c.p., rappresentando che la rappresentante della
Nu.el sarebbe stata indotta a sottoscrivere l'atto con artifizi e raggiri ed al fine di ottenere un indebito vantaggio. Peraltro, mai la copia venne inviata ai sensi dell'art. 119 TUB.
resiste in giudizio, rilevando, innanzi tutto la Controparte_5
inammissibilità della proposta querela di falso, essendo passata in giudicato la sentenza nella quale fu decisa l'istanza di verificazione e poiché la querela di falso è stata proposta al solo fine di neutralizzare il risultato della verificazione svolta in primo grado. Inoltre, la procura speciale conferita per la proposizione della querela di falso è priva della indicazione del documento oggetto della stessa. Nel merito, ha dedotto che non risponde al vero che la rappresentante della azienda fu indotta a firmare il documento fideiussorio solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, posto che esso fu invece depositato a corredo del ricorso per il monitorio. Infine, la querela di falso non fa cenno ai mezzi di prova a sostegno della stessa.
ha, nel merito, dedotto la correttezza della decisione CP_2
impugnata nell'avere ritenuto autentica la sottoscrizione apposta sulla fideiussione dalla rappresentante della società, tanto a seguito di consulenza tecnica di ufficio;
sul secondo motivo di appello, ha evidenziato che la CTU ha escluso la ricorrenza di artificio o dissimulazione della sottoscrizione.
pag. 8/13 Dunque, esaminando per gradi i motivi di appello, si rileva, innanzi tutto, la sussistenza di motivi di inammissibilità della proposta querela di falso.
Ed infatti, l'appellante nell'atto di impugnazione non ha svolto alcun rilievo critico ai risultati della CTU, e quindi non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la veridicità della sottoscrizione, limitandosi a proporre una querela di falso.
Vale sul punto quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione III civile, n. 2152/2021, che ha statuito che “Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato;
b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare
(solo o anche) la verità del contenuto del documento”.
Sicché, quando si realizza il giudicato interno sulla verificazione (ossia, nell'ipotesi in cui, in grado d'appello, non venga impugnato l'esito dell'accertamento di verificazione), l'esito della verificazione prevale su quello successivo di querela di falso che venga eventualmente ammesso nonostante il precedente giudicato: “Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni d'inammissibilità, la querela di falso sia ugualmente, di fatto ammessa ed esiti nell'accertamento della falsità della sottoscrizione,
pag. 9/13 passato in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi – anteriormente alla proposizione della querela – all'esito del giudizio di verificazione, sull'autenticità della sottoscrizione”.
Dunque, poiché l'appellante non ha affatto chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sottoscrizione attribuibile al rappresentante della società, ma ha di fatto proposto una querela di falso, da un lato ricorre il giudicato interno sull'esito della verificazione, dall'altro la mera volontà di neutralizzare gli esiti della verificazione.
Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni di inammissibilità della querela di falso.
Ma v'è di più.
Si osserva, infatti, che nella proposta querela non v'è alcuna traccia degli elementi e delle prove a sostegno della asserita falsità del documento
(che l'art. 221, comma 2, c.p.c. prescrive siano indicati a pena di nullità), ma solo l'indicazione che la firma del fideiussore ( ) Parte_6
sarebbe stata apposta in una data successiva alla emissione del decreto ingiuntivo, ossia dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione (tra il 27 maggio 2015 ed il 13 novembre 2015).
Sul punto, va detto che la banca ha dimostrato (cfr. la produzione documentale del 15 novembre 2022) di avere prodotto in giudizio l'atto di fideiussione (con la firma di ) già in sede di Parte_6
monitorio, sicché ogni disquisizione in ordine ad artifici o raggiri posti in essere per ottenere la firma restano al rango di mere supposizioni. Tanto, vieppiù alla luce del fatto che la CTU, nell'affermare l'autenticità della pag. 10/13 quinta sottoscrizione, ha evidentemente escluso qualsiasi artificio o dissimulazione.
Ne deriva che, in assenza di altri elementi, questa circostanza non possa in alcun modo assurgere al rango di prova o di elemento tale da soddisfare quanto richiesto dall'art. 221, comma 2, c.p.c.
Quanto al secondo motivo di appello, in base al quale l'appellante lamenta la nullità del contratto determinata dalla commissione dei reati di cui agli artt. 478 c.p., 482 c.p., 485 c.p., 489 c.p. e 640 c.p., v'è da dire che esso è formulato in termini del tutto generici e finanche meramente probabilistici, in alcun modo supportati da alcuna prova. E' infatti la stessa appellante ad esprimersi nei termini seguenti: “Probabilmente in tal guisa è stata ottenuta la firma;
poi sicuramente ricopiata sul testo oggetto di consulenza”, senza però suffragare queste conclusioni con alcun mezzo di prova, né in questo giudizio, né nel giudizio di primo grado.
Val la pena di rilevare che alcun reato risulta essere accertato, risultando le difese dell'appellante, sul punto, mere congetture.
Del tutto inconferente è poi la circostanza che il documento non sia stato inviato ai clienti, ex art. 119 TUB che, intanto, fa riferimento all'invio degli estratti conto, in disparte la circostanza che il documento, ritenuto Par autentico a seguito di CTU, era stato sottoscritto da persona della Nu.
e, quindi, da essa ben conosciuto.
Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va confermata.
pag. 11/13 Quanto alle spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. 137/2022), tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del processo effettivamente espletate e dei valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n.
945/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
e liquidate in euro 14.103,00 per i compensi professionali, oltre
[...]
al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_2
e liquidate in euro 14.103,00 per i compensi professionali, oltre
[...]
al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pag. 12/13 pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 945/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 28, pubblicata il 3 gennaio 2022, emessa il 29 dicembre 2021 dal Tribunale di Bari, all'esito del procedimento civile rubricato con il n. 11556/2015 R.G.), iscritta al n. 945/2022 R.G., avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
NU. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Mascolo ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dell'avv. Ernesto Nencha, ed elettivamente domiciliato come in atti in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dalle avv.te Carlotta Casamorata e Marina
Vandini, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATI
Conclusioni: alla udienza del 21 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1938 del 27.4.2015 il Tribunale di Bari ingiungeva a , ed alla Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali fideiussori della Costruzioni Dileo s.r.l., di pagare, su istanza ed in favore della la somma di € 172.533,41, oltre interessi e Controparte_1
spese processuali, a titolo di saldo debitore di conto corrente.
Avverso il provvedimento la società ingiunta proponeva opposizione, con citazione del 25.7.2015, nello specifico disconoscendo le sottoscrizioni attribuite al suo legale rappresentante e riportate sull'atto di fideiussione, invocando la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 13.11.2015, la società e, Controparte_1
per essa, la quale sua mandataria, contestava CP_3
l'opposizione, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, formulando pag. 2/13 in via istruttoria istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione ed esperito con esito negativo l'iter della mediazione, la causa veniva stata istruita in via documentale e con l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio grafologica.
In data 23.2.2019 interveniva nel giudizio la società Controparte_2
quale cessionaria del credito, facendo proprie le difese e le richieste della cedente.
Indi, con la sentenza impugnata in questa sede, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che aveva riconosciuto l'autenticità di una delle cinque firma apposte sull'originale dell'atto di fideiussione (recante timbro postale del 24 gennaio 2011), non ritenendo necessaria l'acquisizione anche della copia del documento e non risultando alcun altro motivo di opposizione al monitorio, all'infuori di quello relativo alla natura apocrifa della sottoscrizione del documento. Con lo stesso provvedimento, il primo Giudice condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla , compensandole CP_4 CP_1
rispetto alla terza intervenuta e compensava le spese di consulenza tecnica di ufficio.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione chiedendo Parte_4
di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa così provvedere: IN VIA PRELIMINARE Procedere ad interpello ex art 222
pag. 3/13 cpc delle società appellate onde apprendere se intendono avvalersi in giudizio del documento recante la presunta firma autografa del legale rapp. p.t. della -in caso di RISPOSTA NEGATIVA, statuire Parte_4
la non utilizzabilità in causa e decidere di conseguenza;
-viceversa, se
AFFERMATIVA, E RITENGA IL DOCUMENTO RILEVANTE, autorizzare la presentazione della querela;
-in tale ultimo caso sospendere il giudizio indicato in epigrafe e dare comunicazione della causa al Pubblico Ministero, ai sensi degli articoli 221 u.c. e 71, I co.
c.p.c. IN VIA CAUTELARE Attesa l'entità dell'importo e la proposta querela di falso voglia l'Ecc.mo Collegio sospendere ex art. 283 cpc e
351 l'esecutorietà della sentenza impugnata. NEL MERITO Accertata la data di apposizione di tutte le sottoscrizioni, la falsità materiale delle stesse e quella ideologica dell'atto e la mancata corrispondenza dell'originale alle copie conformi precedentemente fornite ex art 119, n.
4, T.U.B., in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1938/2015 (R. G. 1488/2015) emesso nei confronti dell'appellante il 27aprile 2015 dal Tribunale Ordinario di Bari”.
Si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti;
- dichiarare inammissibile la proposta querela di falso per i motivi sopra indicati;
- rigettare, perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 28/2022 del Parte_4
Tribunale di Bari. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa”.
pag. 4/13 Si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per tutti i motivi indicati in narrativa;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela avanzata da controparte, atteso che il documento in questione è già stato oggetto di CTU in primo grado;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere ammissibile la richiesta di querela formulata da controparte, si dichiara fin da ora di volersi avvalere del documento in questione con riserva di svolgere tutte le difese del caso nell'ambito del procedimento incidentale;
Nel merito, in via principale: - Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello
e confermare integralmente la Sentenza n. 28/2022 resa dal Tribunale di
Bari e pubblicata in data 3/1/2022, all'esito del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo R.G. n. 11556/20215 per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio di merito”.
Non avendo l'appellante nelle note scritte mai insistito sulla richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 21 febbraio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente pag. 5/13 richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
°°°°°°°°°°
Va innanzi tutto affrontata la questione dedotta dall'appellata CP_2
, circa l'inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art. 342
[...]
c.p.c. (posto che, a suo dire, manca nell'atto di appello la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, che affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice) ed anche dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente che l'appellante ha indicato il motivo di riforma della sentenza impugnata, espressamente promuovendo querela di falso e, quindi, contestando la decisione del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
pag. 6/13 appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata. L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile. L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio.
Superate le eccezioni preliminari, può dunque procedersi all'esame del merito dell'impugnazione, affidata dall'appellante ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello la società appellante ha dedotto la falsità delle sottoscrizioni, il falso ideologico e la mancata corrispondenza dell'originale alle copie conformi fornite ex art. 119, n.
4, T.U.B. Nello specifico, ha dedotto che la firma ritenuta originale
(ossia la quinta firma apposta sul documento prodotto in giudizio) sarebbe in realtà apocrifa, mancando il timbro ed essendo apposta sullo stesso foglio nel quale è presente una firma invece ritenuta apocrifa.
Inoltre, il documento sarebbe diverso (perché mancante di alcune Parte pagine) rispetto al documento inviato alla l dalla banca in data 27 febbraio 2015, sicché può sospettarsi che la firma del legale rappresentante sia stata apposta a sua insaputa. Il documento, inoltre, non Parte è mai stato inviato alla l, ai sensi dell'art. 119 TUB.
Con il secondo motivo di appello ha dedotto la nullità del contratto determinata dalla commissione dei reati di cui agli artt.478 c.p.,482c.p.,
pag. 7/13 485 c.p., 489 c.p.e 640 c.p., rappresentando che la rappresentante della
Nu.el sarebbe stata indotta a sottoscrivere l'atto con artifizi e raggiri ed al fine di ottenere un indebito vantaggio. Peraltro, mai la copia venne inviata ai sensi dell'art. 119 TUB.
resiste in giudizio, rilevando, innanzi tutto la Controparte_5
inammissibilità della proposta querela di falso, essendo passata in giudicato la sentenza nella quale fu decisa l'istanza di verificazione e poiché la querela di falso è stata proposta al solo fine di neutralizzare il risultato della verificazione svolta in primo grado. Inoltre, la procura speciale conferita per la proposizione della querela di falso è priva della indicazione del documento oggetto della stessa. Nel merito, ha dedotto che non risponde al vero che la rappresentante della azienda fu indotta a firmare il documento fideiussorio solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, posto che esso fu invece depositato a corredo del ricorso per il monitorio. Infine, la querela di falso non fa cenno ai mezzi di prova a sostegno della stessa.
ha, nel merito, dedotto la correttezza della decisione CP_2
impugnata nell'avere ritenuto autentica la sottoscrizione apposta sulla fideiussione dalla rappresentante della società, tanto a seguito di consulenza tecnica di ufficio;
sul secondo motivo di appello, ha evidenziato che la CTU ha escluso la ricorrenza di artificio o dissimulazione della sottoscrizione.
pag. 8/13 Dunque, esaminando per gradi i motivi di appello, si rileva, innanzi tutto, la sussistenza di motivi di inammissibilità della proposta querela di falso.
Ed infatti, l'appellante nell'atto di impugnazione non ha svolto alcun rilievo critico ai risultati della CTU, e quindi non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la veridicità della sottoscrizione, limitandosi a proporre una querela di falso.
Vale sul punto quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione III civile, n. 2152/2021, che ha statuito che “Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato;
b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare
(solo o anche) la verità del contenuto del documento”.
Sicché, quando si realizza il giudicato interno sulla verificazione (ossia, nell'ipotesi in cui, in grado d'appello, non venga impugnato l'esito dell'accertamento di verificazione), l'esito della verificazione prevale su quello successivo di querela di falso che venga eventualmente ammesso nonostante il precedente giudicato: “Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni d'inammissibilità, la querela di falso sia ugualmente, di fatto ammessa ed esiti nell'accertamento della falsità della sottoscrizione,
pag. 9/13 passato in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi – anteriormente alla proposizione della querela – all'esito del giudizio di verificazione, sull'autenticità della sottoscrizione”.
Dunque, poiché l'appellante non ha affatto chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sottoscrizione attribuibile al rappresentante della società, ma ha di fatto proposto una querela di falso, da un lato ricorre il giudicato interno sull'esito della verificazione, dall'altro la mera volontà di neutralizzare gli esiti della verificazione.
Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni di inammissibilità della querela di falso.
Ma v'è di più.
Si osserva, infatti, che nella proposta querela non v'è alcuna traccia degli elementi e delle prove a sostegno della asserita falsità del documento
(che l'art. 221, comma 2, c.p.c. prescrive siano indicati a pena di nullità), ma solo l'indicazione che la firma del fideiussore ( ) Parte_6
sarebbe stata apposta in una data successiva alla emissione del decreto ingiuntivo, ossia dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione (tra il 27 maggio 2015 ed il 13 novembre 2015).
Sul punto, va detto che la banca ha dimostrato (cfr. la produzione documentale del 15 novembre 2022) di avere prodotto in giudizio l'atto di fideiussione (con la firma di ) già in sede di Parte_6
monitorio, sicché ogni disquisizione in ordine ad artifici o raggiri posti in essere per ottenere la firma restano al rango di mere supposizioni. Tanto, vieppiù alla luce del fatto che la CTU, nell'affermare l'autenticità della pag. 10/13 quinta sottoscrizione, ha evidentemente escluso qualsiasi artificio o dissimulazione.
Ne deriva che, in assenza di altri elementi, questa circostanza non possa in alcun modo assurgere al rango di prova o di elemento tale da soddisfare quanto richiesto dall'art. 221, comma 2, c.p.c.
Quanto al secondo motivo di appello, in base al quale l'appellante lamenta la nullità del contratto determinata dalla commissione dei reati di cui agli artt. 478 c.p., 482 c.p., 485 c.p., 489 c.p. e 640 c.p., v'è da dire che esso è formulato in termini del tutto generici e finanche meramente probabilistici, in alcun modo supportati da alcuna prova. E' infatti la stessa appellante ad esprimersi nei termini seguenti: “Probabilmente in tal guisa è stata ottenuta la firma;
poi sicuramente ricopiata sul testo oggetto di consulenza”, senza però suffragare queste conclusioni con alcun mezzo di prova, né in questo giudizio, né nel giudizio di primo grado.
Val la pena di rilevare che alcun reato risulta essere accertato, risultando le difese dell'appellante, sul punto, mere congetture.
Del tutto inconferente è poi la circostanza che il documento non sia stato inviato ai clienti, ex art. 119 TUB che, intanto, fa riferimento all'invio degli estratti conto, in disparte la circostanza che il documento, ritenuto Par autentico a seguito di CTU, era stato sottoscritto da persona della Nu.
e, quindi, da essa ben conosciuto.
Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va confermata.
pag. 11/13 Quanto alle spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. 137/2022), tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del processo effettivamente espletate e dei valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore degli appellati.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n.
945/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
e liquidate in euro 14.103,00 per i compensi professionali, oltre
[...]
al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_2
e liquidate in euro 14.103,00 per i compensi professionali, oltre
[...]
al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pag. 12/13 pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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