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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11197/2022 R.G. avente ad oggetto riconoscimento di titoli
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo, che lo rappresenta e difende, d'intesa con l'avv. Irene
Di Mauro, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
(GIÀ Controparte_1 [...]
), in persona del Controparte_2 CP_3
pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc.: P.IVA_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
TUTTI COLORO CHE SONO INSERITI, QUALE PERSONALE ATA, NELLE MEDESIME
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER IL
PERIODO SCOLASTICO 2021/2024
TERZI CONTROINTERESSATI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
La parte comparsa ha precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 17.11.2022 , Parte_1
premesso di essere collaboratore scolastico ed assistente amministrativo inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA della Provincia di Catania, in estrema sintesi, ha esposto:
- che ha espletato servizio di leva in qualità di militare dell'Esercito presso il 7° Reggimento
Bersaglieri dall'11.11.1997 al 31.08.1998 e dall'01.09.1998 al 28.02.1999, sebbene per mero errore materiale ha indicato in domanda il periodo 01.09.2008 e 28.02.2009 e, tuttavia, tale titolo non è stato valutato correttamente dal convenuto, in quanto gli è stato CP_1
attribuito, per ciascun anno di servizio di leva svolto non in costanza di nomina, un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti e, dunque, considerandolo alla stessa stregua di un servizio generico reso alle dipendenze di altra amministrazione statale;
- che, perciò, lo stesso è rimasto inserito nelle graduatorie di istituto per il profilo di assistente amministrativo con il punteggio di 10,42 e per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio di 7,62, laddove l'Amministrazione scolastica per i 16 mesi di servizio militare prestato, in luogo degli 0,5 punti riconosciuti, avrebbe dovuto attribuirne 8 e, conteggiando la differenza di ben 7,20 punti mancanti, riconoscere per il profilo di Assistente Amministrativo, punti 17,62 e per il profilo di collaboratore scolastico punti 14,82;
- che i decreti ministeriali n.640/2017 e n.50/2021 sono illegittimi in quanto negano l'attribuzione del punteggio di sei punti spettante per l'espletamento del servizio di leva non prestato in costanza di nomina in spregio con il disposto dell'art. 52 della Cost, dell'art. 20 della l. 24.12.1986 n.958 e dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994, a tenore del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Su tali premesse, ricostruita l'esegesi della normativa di riferimento sì come sviluppata in sede giurisprudenziale, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare il (suo) diritto … al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, ovvero 8 punti per i 16 mesi di servizio militare prestato e documentato, anziché 0,8 attribuiti, ovvero comunque nella misura che il
Decidente prudentemente riterrà; - condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari alla correzione del punteggio nella graduatoria 2021/2024 nei dedotti profili professionali (Ass. Amm e Coll. Scol.); - con ogni consequenziale statuizione in ordine al (suo) diritto … ad essere individuato quale destinatario di incarico di supplenza ove collocato in graduatoria in posizione utile in seguito alla rettifica del punteggio nei termini sopra richiesti.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del …
Pagina 2 procuratore antistatario”.
Con provvedimento del 12.10.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati secondo le modalità di cui all'art. 150 c.p.c.; quindi, all'udienza del 21.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
_________________________
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'Amministrazione scolastica, la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. Parimenti, va dichiarata la contumacia dei controinteressati nei cui riguardi è stato esteso il contraddittorio, stante che gli stessi, nonostante la ritualità della notificazione per pubblici proclami effettuata dal ricorrente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 150 c.p.c., non si sono costituiti.
Sul piano processuale, va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (così, Cass. Sez. Unite 4.04.2023
n.9330 che in applicazione di tali principi ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della parte ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente. Nel medesimo senso, anche, Cass. Sez. Unite
04.04.2023 n. 9332; Cass. 23.01.2024 n.2277).
Nella fattispecie in esame non si discute della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, ma della spettanza al ricorrente del punteggio aggiuntivo rispetto a quello attribuito per aver svolto servizio di leva
Pagina 3 obbligatorio “non in costanza di nomina”, per cui va affermata la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale a conoscere la questione di cui al ricorso.
Entrando nel merito delle domande formulate da , in punto di fatto è provato che il Pt_1 ricorrente, “ai sensi del DM del 3 marzo 2021”, essendo state indette la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 2021-2024, ha presentato la propria “domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24”.
Dalla consultazione del certificato di stato servizio rilasciato dall'Esercito Italiano resta riscontrato che il ricorrente ha espletato tra l'11.11.1997 e il 16.03.1998 servizio di leva obbligatorio tra Firenze, Pisa e Livorno, frequentando anche il corso di ufficiale di completamento dal 17.03.1998 al 23.08.1998 e, una volta nominato, assegnato a Bari dal
24.08.1998 al 18.05.1999 presso il Comando del 7° Reggimento Bersaglieri di Bari, poi in congedo dal 17.03.1998.
Dalla lettura della lettera A dell'Allegato A del D.M.
3.05.2021 n. 50 –conoscibile d'ufficio dal giudice in quanto normativa di carattere secondario tesa ad attuare una etero-integrazione dei precetti normativi (al riguardo, si rinvia, in motivazione, a Cass. 13.05.2020 n.8883)– si apprende che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Il successivo Allegato A/1 stabilisce al punto B la valutazione dei titoli, nello specifico, attribuendo 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali –che perciò resta considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica- e
0,6 punti annuali al servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, di Enti locali e di patronati scolastici, sì valutandolo tale servizio alla stregua di quello reso alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Nel contesto considerato, ha lamentato l'illegittimità del decreto Parte_1
ministeriale n. 50 del 03.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con l'asserito suo diritto a fruire del punteggio pieno per il servizio militare obbligatorio a suo tempo prestato, sostenendo sostanzialmente che la regolamentazione vigente
Pagina 4 introduce una diversificazione discriminatoria della rilevanza giuridica dello svolgimento di detto servizio tra coloro che hanno prestato servizio militare “in costanza di rapporto di impiego” e coloro che hanno espletato il servizio de quo “non in costanza di rapporto di impiego”, in quanto per i primi il servizio di leva è considerato come “servizio effettivo reso nella medesima qualifica” mentre per i secondi è assimilato al “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è illegittima l'interpretazione restrittiva che era stata offerta dal del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 44/2001 nel senso di valutare il servizio CP_1
militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina, in quanto, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del d.lgs. n.66/2000, conduce a ritenere “che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (v., in motivazione, Cass. 2.03.2020, n.5679).
Dal che, “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto le selezioni di cui trattasi costituiscono procedure lato sensu concorsuali, perché aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro (Cass. n. 5679 del 2020)” (Cass. 24.02.2021, n. 5004)
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno meglio precisato che “la L. n. 958 del
1986, art. 22, fu modificato del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, sulla "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica", prevedendosi che "i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"; questa S.C., decidendo con riferimento alla disciplina del successivo art. 2050 COM (Cass.
2 marzo 2020, n. 5679), ha già precisato ed è qui condiviso che le graduatorie ad esaurimento,
Pagina 5 per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e finalizzate all'attribuzione di un posto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
l'art. 22, comma 7, peraltro non entrava in contraddizione con le norme del D.Lgs. n.
297/1994, sicché esso, ai sensi dell'art. 676 del medesimo D.Lgs., è coesistito con esse;
né vale il richiamo del al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, in quanto tale norma CP_1
riguardava un diverso fenomeno, ovverosia il riconoscimento del servizio militare ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo ed essa è stata come tale assorbita nella previsione, di più ampia portata, di cui al sopravvenuto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7,; neppure può ritenersi che la tabella in allegato al D.L. n. 97 del 2004, quale modificata con la Legge di Conversione n. 143 del 2004, non prevedendo quale titolo il servizio militare, ne escludesse la considerazione, stante appunto la normativa generale dell'art. 77, comma 7 cit., che, anche per il principio costituzionale in cui essa si radica e di cui si dirà di seguito, continuava a prevedere il computo di quei periodi come di servizio effettivo ai fini delle selezioni, non escluse quelle scolastiche;
così come non utile è il disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 607, norma la quale, rinviando alla normativa secondaria per la revisione dei titoli utili alle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, certamente non ha manifestato alcuna deroga alla predetta regola previgente, di rango primario;
ne deriva che, fino al momento della sua abrogazione ad opera del COM, l'art. 77, comma
7, cit. già imponeva di considerare il periodo di servizio militare quale servizio effettivo per i fini di cui alle graduatorie per le supplenze ed è dunque illegittima e da disapplicare la limitazione imposta al servizio reso in costanza di assunzione dal D.M. n. 42 del 2009;
4. tenuto conto che il ricorso riguardava anche le successive graduatorie del 2011/2014, si richiama altresì quanto già ritenuto (Cass. 5679/2020 cit.) in senso del tutto analogo rispetto al sistema successivo all'introduzione del COM, che all'art. 2050 (D.Lgs. n. 66 del 2000), riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce parimenti, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle
Pagina 6 pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";
… si devono disapplicare, perchè illegittime, le previsioni di rango regolamentare, quale il
D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che, regolando le graduatorie ad esaurimento delle rispettive annate, dispongono diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050, si pone dunque in continuità con l'art. 77, comma 7 cit. e si coordina con il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, secondo cui "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
5. in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L.
n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,
a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009, ed il
D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto” (così, in motivazione, Cass.
18.11.2021, n. 35380; nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 03.06.2021, n. 15467; Cass.
29.12.2021, n. 41894).
Nel dare attuazione a tale insegnamento, il D.M. n. 50/2021 ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ebbene, la ratio della valutabilità del servizio militare risponde all'esigenza di dare a chi abbia prestato servizio di leva le stesse opportunità di accesso al mondo del lavoro di coloro
Pagina 7 che ne furono esentati, sul presupposto che il servizio militare obbligatorio potrebbe ostacolare o ritardare l'instaurazione del rapporti d'impiego pubblico (TAR Lazio-Roma n. 2515/2010).
Nella specie, il ricorrente non ha dato prova né invero neppure ha allegato che per assolvere l'obbligo di leva sia stato costretto a interrompere un rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, risultando dalla disamina della domanda di inserimento
/aggiornamento della graduatoria per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 che lo stesso tutt'oggi non sia stabilmente inserito all'interno del circuito scolastico non risultando assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto. CP_1
Come già ha avuto modo di osservare questo giudice con sentenza n.5230/2023,
l'equiparazione che il D.M. n. 50/2021 ha operato tra il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e l'impiego civile espletato alle dipendenze di altre Amministrazioni appare immune da vizi di illegittimità proprio perché per assolvere l'obbligo di leva non ha Pt_1 dato prova di aver dovuto interrompere alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, sicché appare razionale attribuire al servizio di leva prestato dallo stesso non in costanza di rapporto il minor punteggio di 0,60 punti previsto per l'impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni.
In questa prospettiva, del resto, la Sezione Lavoro della Corte d'Appello Genova ha già sottolineato che “la decisione del di attribuire al servizio militare reso in costanza di CP_1
rapporto un punteggio uguale a quello che avrebbe ottenuto se avesse lavorato (servizio reso nella medesima qualifica) costituisce effettivamente un trattamento di maggior favore rispetto a quanto previsto dal cit. art. 2050 comma 2; ma si tratta di riconoscimento doveroso in quanto nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto - così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. n. 303 del 1946 che ha implicitamente abrogato l' art. 2111 comma 1 c.p.c.) - costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce dunque un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (v. sent. 07.07.2021 n.182).
Nel medesimo senso, ancora, Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. sent. 31.10.2023 n.265 ha affermato la corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili ed estendendone la portata anche per il Servizio
Pagina 8 Civile volontario per il quale, infatti, “vige una disposizione analoga a quella dell'art. 2050 del
D.Lgs. n. 66 del 2010, che equipara il Servizio, ai fini dei pubblici concorsi, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'art. 18, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 40 del 2017, che dispone: "4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche. …”.
Ancora, con riguardo alla legittima diversificazione del punteggio del titolo in parola nelle situazioni in cui manca un rapporto di impiego con il sono Controparte_1
significative le pronunce di Corte d'Appello Venezia Sez. Lav. sent. 12.07.2023 n.449; Corte
d'Appello Torino Sez. Lav. sent. 08.06.2022 n.326; Corte di Appello Torino Sez. Lav. sent.
17.10.2023 n.430 che, tra l'altro, ha ribadito che “Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non incostanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”. In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione” (Nel medesimo senso, tra le varie, Trib. Lecco Sez. Lav. sent. 06.09.2023; Trib. Agrigento Sez. Unica 11.04.2023;
Tribunale Bergamo Sez. Lav. 07.02.2023; Trib. Firenze Sez. Lav. sent. 19.01.2023; Trib.
Catania Sez. Lav. 18.03.2025 n. 1190; Trib. Catania Sez. Lav. 29.01.2025 n. 420/2025; Trib.
Catania Sez. Lav. 11.03.2025 n. 1098/2025; Trib. Catania Sez. Lav. n.702/2024; T.A.R. Lazio
Roma Sez. III bis, Sent. 06.04.2023 n. 5959; Consiglio di Stato 29.12.2022 n. 11602).
Pagina 9 Le considerazioni che precedono, di recente, hanno trovato l'ulteriore autorevole avallo dalla Suprema Corte che, nell'esaminare una vicenda sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha meglio evidenziato, che “non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 delD.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
"riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo
III, parte Terza, delD.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
… si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina …
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, … (come) servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, … come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
… convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
… l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte delD.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
"con lo stesso punteggio "proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"
e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
Pagina 10 il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs.
n. 66 del 2010(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti";
… in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
7.2 tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co.
2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la
Pagina 11 valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma” (Cass. 14.04.2025 n.9738 che richiama in parte motiva Cass. 8.08.2024
n.22429; conf. Cass.
8.08.2024 n.22432).
In considerazione di quanto precede, la pretesa del ricorrente non merita tutela, essendo legittima la previsione del DM. n. 50/2021 di attribuire per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro un punteggio comunque aggiuntivo ma in misura ridotta rispetto a coloro che abbiano prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente.
Nulla sulle spese di lite non essendosi costituita l' . Controparte_4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa inter partes, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
DICHIARA la contumacia dell' convenuta e dei terzi Controparte_4
controinteressati inseriti, quale personale ATA, nelle medesime graduatorie in cui è inserito il ricorrente
RIGETTA il ricorso
NULLA sulla spese processuali
MANDA alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Così deciso in Catania, il 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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