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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1118/2023
PROMOSSA DA
, nata a [...], il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/D, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Minnella, C.F. , e dell'Avv. Monika Fucile, C.F. che C.F._2 C.F._3
la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA e C. F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Viale Europa 65, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore dott. CP_1 [...]
, rapp.ta e difesa nel presente giudizio dall'avv. prof. Ugo Antonino Salanitro CP_2
( ), e dall'avv. prof. Aurelio Mirone ( ), elett.te dom.ta C.F._4 C.F._5
pagina 1 di 7 in Catania, presso il loro studio, via Francesco Crispi 225;
APPELLATA
All'udienza del 12.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 954/2023, pubblicata in data 16.6.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava le seguenti domande proposte da quale fideiubente di Parte_1 Controparte_3
dichiarata fallita in data 28.2.2020:
[...]
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità assoluta della fideiussione rilasciata dalla sig.ra
in favore di , perché redatta su modulo uniforme Parte_1 Controparte_1
ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 per violazione dell'art. 2, lett. a), L. n. 287/1990 e per l'effetto, dichiarare la totale liberazione del fideiussore da qualsiasi obbligazione di garanzia nei confronti della Banca convenuta;
2. Accertare la violazione degli obblighi di comunicazione e del principio di buona fede e correttezza nei confronti del fideiussore, e per l'effetto dichiarare l'inoperatività della garanzia per fatto del creditore;
3. Accertare la decadenza della Banca opposta dalle azioni contro i fideiussori, e per l'effetto dichiarare la sig.ra libera dall'obbligazione principale ex art. 1957 c.c.; Parte_1
4. Accertare e dichiarare l'illegittima la segnalazione del nominativo dell'odierna attrice alla Centrale
Rischi di Banca d'Italia, e per l'effetto ordinarne l'immediata cancellazione, determinando nella misura che verrà ritenuta congrua il risarcimento del danno patito dall'attrice”.
In particolare rigettava la prima domanda perché nessuna delle clausole contenute nella fideiussione sottoscritta dall'attrice presentava lo stesso contenuto di quelle oggetto del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005.
Rigettava la seconda domanda in difetto di prova, da parte di essa attrice, dei presupposti richiesti pagina 2 di 7 dall'art. 1956 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, fermo restando che, contrariamente a quanto dalla , la banca aveva offerto la dimostrazione di averle inviato numerose Controparte_4
comunicazioni aventi ad oggetto gli inadempimenti registrati a carico del soggetto garantito.
Rigettava la domanda di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. atteso che, entro il termine di 24 mesi, sì come validamente derogato dal contratto, la banca aveva presentato istanza di ammissione al passivo del debitore principale fallito.
Rigettava la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della segnalazione nella Centrale
Rischi della Banca d'Italia perché generica.
Condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza presentava appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio per azioni chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 12.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti in sede di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di nullità delle clausole nn. 3, 10 e 7 del contratto di fideiussione da lei concluso con la banca convenuta, sul presupposto della mancata coincidenza tra il contenuto delle predette e quello delle clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
La banca convenuta ha invece dedotto che le clausole della fideiussione per cui è causa sono del tutto diverse da quelle contenute nello schema ABI suindicato.
Ritiene la Corte che sia sufficiente riportare il contenuto delle clausole in questione per rendere evidente la infondatezza del motivo di gravame.
Le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, presentano il seguente contenuto:
L'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
pagina 3 di 7 obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
L'art. 6 dello schema prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
L'art. 8 stabilisce che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Ciò posto si legge nell'appello che: “in seno alla dichiarazione fideiussoria versata agli atti di causa sono presenti le seguenti clausole oggetto di censura da parte di Banca d'Italia:
– all'art. 3 – clausola della reviviscenza in base al quale il fdeiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che alla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”…
– all'art. 10 - clausola di “rinuncia” ai termini dell'art. 1957 c.c.;
– all'art.
7 - clausola “espansiva ed estensiva” della garanzia sugli obblighi di restituzione del debitore principale in caso in cui il rapporto principale fosse stato dichiarato invalido, stabilendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
È chiaro che tali clausole non siano state esaminate dal Giudice di prime cure, che altrimenti avrebbe certamente evidenziato in sentenza la loro assoluta corrispondenza con quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, così come precisato in seno al provvedimento di
Banca d'Italia n. 55/2005 agli atti del primo grado di giudizio”.
Orbene gli articoli 3, 10 e 7 del contratto di fideiussione concluso dall'appellante sono i seguenti:
pagina 4 di 7 Dalla semplice lettura degli stessi emerge che non sussiste alcun, nemmeno vago, richiamo, al contenuto delle clausole oggetto della decisione della Banca d'Italia n. 55/2005, ed addirittura che il contenuto delle clausole non risulta nemmeno correttamente riportato nell'atto di appello.
L'appello, che presenta profili di temerarietà sul punto, va quindi rigettato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che, quale corollario della dedotta nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta in contratto, la garanzia si sarebbe estinta atteso che la banca avrebbe agito nei confronti del debitore principale, insinuandosi al passivo del suo fallimento, oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge, non potendosi tenere conto di quello di ventiquattro mesi, perché invalidamente derogato.
Si tratta di un motivo di gravame all'evidenza infondato atteso che, pacifica la derogabilità della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., nel caso a mani la deroga contenuta nella sopra riportata clausola n. 10 del contratto non impinge in alcuna invalidità, di talché, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, la garanzia fideiussoria non si è estinta essendo stata proposta l'azione nel termine derogato.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto che difettasse, nel caso a mani, la prova dei presupposti – secondo la giurisprudenza a carico dell'appellante – in presenza dei quali l'art. 1956 c.c. prevede la liberazione del fideiussore.
In particolare l'appellante sosteneva che Cass. n. 32774/2019, resa in una fattispecie analoga rispetto a quella per cui è causa, deporrebbe nel senso della erroneità della sentenza impugnata.
Orbene, va premesso che il Tribunale, con riferimento all'eccezione sollevata dall'appellante ai sensi dell'art. 1956 c.c., ha statuito come segue: “l'attrice si è limitata ad invocare la causa di liberazione di cui all'art. 1956 c.c. senza tuttavia assolvere compiutamente al relativo onere probatorio. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore il quale
pagina 5 di 7 invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore” (Cass. n. 394/2006).
Orbene, l'attrice non ha effettuato specifiche deduzioni al riguardo, né ha fornito alcun elemento probatorio”.
Cass., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32774, citata dall'appellante a sostegno del suo motivo di gravame, recita: “Al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell'andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell'homo eiusdem condicionis et professionis”.
Ritiene la Corte che, all'evidenza, la sentenza in questione non giovi in alcun modo alla posizione dell'appellante atteso che, nel caso a mani, difetta, come bene evidenziato dal Tribunale, financo l'allegazione dei presupposti della fattispecie delineata dall'art.1956 c.c., visto che la Parte_1
nemmeno si è peritata di indicare se la società dalla stessa garantita abbia, o meno, ricevuto nuovi finanziamenti dalla banca, rispetto a quelli in essere al momento della sottoscrizione della fideiussione in data 14.4.2014, con riferimento ai quali essa fideiubente avrebbe dovuto essere chiamata, in ipotesi,
a rendere la speciale autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c.
Quanto poi violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della banca, va osservato come trattasi di profilo che si è risolto, in punto di fatto, nella lamentata mancanza di comunicazioni, da parte dell'appellata, in ordine all'evoluzione del rapporto con il debitore principale rispetto al quale, correttamente, il primo giudice ha evidenziato come all'esigenza di informazioni denunciata dall'appellante costei avrebbe ben potuto porre rimedio da sé chiedendole, sì come stabilito dall'art. 4 del contratto, direttamente alla banca (e ciò ferma restando l'esistenza, in atti, di almeno due comunicazioni ad essa recapitate, in data 6.3.2020 e 28.6.2020).
L'ultimo motivo di gravame riguarda il rigetto della domanda relativa alla asseritamente illegittima segnalazione del nominativo dell'appellante alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia.
pagina 6 di 7 Sul punto rileva la Corte come, a fronte del capo di sentenza con cui il primo giudice motivava il rigetto ritenendo che trattavasi di “questione è solo genericamente dedotta e, comunque, contraddetta dalla già richiamata documentazione versata in atti dall'Istituto di credito, dalla quale è dato ricavare come quest'ultimo abbia in più occasioni provveduto ad effettuare il c.d. dovuto “preavviso di segnalazione”, e a richiedere l'adempimento delle obbligazioni garantite (vd. all. n. 4 e 5 della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.)”, l'appellante si è limitata a trascrivere, alla lettera, le quasi tre pagine di argomentazioni varie esposte nella citazione di primo grado, senza mai prendere in esame, e criticare, la motivazione addotta dal Tribunale, con la conseguenza che il motivo di gravame in esame si appalesa inammissibile.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa compreso tra € 52.001 ed € 260.000, tenuto conto che la fideiussione è stata prestata fino alla concorrenza di € 249.089.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1118/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. 954/2023, Parte_1
pubblicata in data 16.6.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, in data 2 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonio Caruso Dott. Nicola La Mantia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1118/2023
PROMOSSA DA
, nata a [...], il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406/D, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Minnella, C.F. , e dell'Avv. Monika Fucile, C.F. che C.F._2 C.F._3
la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA e C. F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Viale Europa 65, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore dott. CP_1 [...]
, rapp.ta e difesa nel presente giudizio dall'avv. prof. Ugo Antonino Salanitro CP_2
( ), e dall'avv. prof. Aurelio Mirone ( ), elett.te dom.ta C.F._4 C.F._5
pagina 1 di 7 in Catania, presso il loro studio, via Francesco Crispi 225;
APPELLATA
All'udienza del 12.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 954/2023, pubblicata in data 16.6.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava le seguenti domande proposte da quale fideiubente di Parte_1 Controparte_3
dichiarata fallita in data 28.2.2020:
[...]
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità assoluta della fideiussione rilasciata dalla sig.ra
in favore di , perché redatta su modulo uniforme Parte_1 Controparte_1
ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 per violazione dell'art. 2, lett. a), L. n. 287/1990 e per l'effetto, dichiarare la totale liberazione del fideiussore da qualsiasi obbligazione di garanzia nei confronti della Banca convenuta;
2. Accertare la violazione degli obblighi di comunicazione e del principio di buona fede e correttezza nei confronti del fideiussore, e per l'effetto dichiarare l'inoperatività della garanzia per fatto del creditore;
3. Accertare la decadenza della Banca opposta dalle azioni contro i fideiussori, e per l'effetto dichiarare la sig.ra libera dall'obbligazione principale ex art. 1957 c.c.; Parte_1
4. Accertare e dichiarare l'illegittima la segnalazione del nominativo dell'odierna attrice alla Centrale
Rischi di Banca d'Italia, e per l'effetto ordinarne l'immediata cancellazione, determinando nella misura che verrà ritenuta congrua il risarcimento del danno patito dall'attrice”.
In particolare rigettava la prima domanda perché nessuna delle clausole contenute nella fideiussione sottoscritta dall'attrice presentava lo stesso contenuto di quelle oggetto del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005.
Rigettava la seconda domanda in difetto di prova, da parte di essa attrice, dei presupposti richiesti pagina 2 di 7 dall'art. 1956 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, fermo restando che, contrariamente a quanto dalla , la banca aveva offerto la dimostrazione di averle inviato numerose Controparte_4
comunicazioni aventi ad oggetto gli inadempimenti registrati a carico del soggetto garantito.
Rigettava la domanda di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. atteso che, entro il termine di 24 mesi, sì come validamente derogato dal contratto, la banca aveva presentato istanza di ammissione al passivo del debitore principale fallito.
Rigettava la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della segnalazione nella Centrale
Rischi della Banca d'Italia perché generica.
Condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza presentava appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio per azioni chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 12.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti in sede di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di nullità delle clausole nn. 3, 10 e 7 del contratto di fideiussione da lei concluso con la banca convenuta, sul presupposto della mancata coincidenza tra il contenuto delle predette e quello delle clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
La banca convenuta ha invece dedotto che le clausole della fideiussione per cui è causa sono del tutto diverse da quelle contenute nello schema ABI suindicato.
Ritiene la Corte che sia sufficiente riportare il contenuto delle clausole in questione per rendere evidente la infondatezza del motivo di gravame.
Le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, presentano il seguente contenuto:
L'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
pagina 3 di 7 obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
L'art. 6 dello schema prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
L'art. 8 stabilisce che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Ciò posto si legge nell'appello che: “in seno alla dichiarazione fideiussoria versata agli atti di causa sono presenti le seguenti clausole oggetto di censura da parte di Banca d'Italia:
– all'art. 3 – clausola della reviviscenza in base al quale il fdeiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che alla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”…
– all'art. 10 - clausola di “rinuncia” ai termini dell'art. 1957 c.c.;
– all'art.
7 - clausola “espansiva ed estensiva” della garanzia sugli obblighi di restituzione del debitore principale in caso in cui il rapporto principale fosse stato dichiarato invalido, stabilendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
È chiaro che tali clausole non siano state esaminate dal Giudice di prime cure, che altrimenti avrebbe certamente evidenziato in sentenza la loro assoluta corrispondenza con quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, così come precisato in seno al provvedimento di
Banca d'Italia n. 55/2005 agli atti del primo grado di giudizio”.
Orbene gli articoli 3, 10 e 7 del contratto di fideiussione concluso dall'appellante sono i seguenti:
pagina 4 di 7 Dalla semplice lettura degli stessi emerge che non sussiste alcun, nemmeno vago, richiamo, al contenuto delle clausole oggetto della decisione della Banca d'Italia n. 55/2005, ed addirittura che il contenuto delle clausole non risulta nemmeno correttamente riportato nell'atto di appello.
L'appello, che presenta profili di temerarietà sul punto, va quindi rigettato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che, quale corollario della dedotta nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta in contratto, la garanzia si sarebbe estinta atteso che la banca avrebbe agito nei confronti del debitore principale, insinuandosi al passivo del suo fallimento, oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge, non potendosi tenere conto di quello di ventiquattro mesi, perché invalidamente derogato.
Si tratta di un motivo di gravame all'evidenza infondato atteso che, pacifica la derogabilità della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., nel caso a mani la deroga contenuta nella sopra riportata clausola n. 10 del contratto non impinge in alcuna invalidità, di talché, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, la garanzia fideiussoria non si è estinta essendo stata proposta l'azione nel termine derogato.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto che difettasse, nel caso a mani, la prova dei presupposti – secondo la giurisprudenza a carico dell'appellante – in presenza dei quali l'art. 1956 c.c. prevede la liberazione del fideiussore.
In particolare l'appellante sosteneva che Cass. n. 32774/2019, resa in una fattispecie analoga rispetto a quella per cui è causa, deporrebbe nel senso della erroneità della sentenza impugnata.
Orbene, va premesso che il Tribunale, con riferimento all'eccezione sollevata dall'appellante ai sensi dell'art. 1956 c.c., ha statuito come segue: “l'attrice si è limitata ad invocare la causa di liberazione di cui all'art. 1956 c.c. senza tuttavia assolvere compiutamente al relativo onere probatorio. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore il quale
pagina 5 di 7 invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore” (Cass. n. 394/2006).
Orbene, l'attrice non ha effettuato specifiche deduzioni al riguardo, né ha fornito alcun elemento probatorio”.
Cass., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32774, citata dall'appellante a sostegno del suo motivo di gravame, recita: “Al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell'andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell'homo eiusdem condicionis et professionis”.
Ritiene la Corte che, all'evidenza, la sentenza in questione non giovi in alcun modo alla posizione dell'appellante atteso che, nel caso a mani, difetta, come bene evidenziato dal Tribunale, financo l'allegazione dei presupposti della fattispecie delineata dall'art.1956 c.c., visto che la Parte_1
nemmeno si è peritata di indicare se la società dalla stessa garantita abbia, o meno, ricevuto nuovi finanziamenti dalla banca, rispetto a quelli in essere al momento della sottoscrizione della fideiussione in data 14.4.2014, con riferimento ai quali essa fideiubente avrebbe dovuto essere chiamata, in ipotesi,
a rendere la speciale autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c.
Quanto poi violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della banca, va osservato come trattasi di profilo che si è risolto, in punto di fatto, nella lamentata mancanza di comunicazioni, da parte dell'appellata, in ordine all'evoluzione del rapporto con il debitore principale rispetto al quale, correttamente, il primo giudice ha evidenziato come all'esigenza di informazioni denunciata dall'appellante costei avrebbe ben potuto porre rimedio da sé chiedendole, sì come stabilito dall'art. 4 del contratto, direttamente alla banca (e ciò ferma restando l'esistenza, in atti, di almeno due comunicazioni ad essa recapitate, in data 6.3.2020 e 28.6.2020).
L'ultimo motivo di gravame riguarda il rigetto della domanda relativa alla asseritamente illegittima segnalazione del nominativo dell'appellante alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia.
pagina 6 di 7 Sul punto rileva la Corte come, a fronte del capo di sentenza con cui il primo giudice motivava il rigetto ritenendo che trattavasi di “questione è solo genericamente dedotta e, comunque, contraddetta dalla già richiamata documentazione versata in atti dall'Istituto di credito, dalla quale è dato ricavare come quest'ultimo abbia in più occasioni provveduto ad effettuare il c.d. dovuto “preavviso di segnalazione”, e a richiedere l'adempimento delle obbligazioni garantite (vd. all. n. 4 e 5 della terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.)”, l'appellante si è limitata a trascrivere, alla lettera, le quasi tre pagine di argomentazioni varie esposte nella citazione di primo grado, senza mai prendere in esame, e criticare, la motivazione addotta dal Tribunale, con la conseguenza che il motivo di gravame in esame si appalesa inammissibile.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa compreso tra € 52.001 ed € 260.000, tenuto conto che la fideiussione è stata prestata fino alla concorrenza di € 249.089.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1118/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, n. 954/2023, Parte_1
pubblicata in data 16.6.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, in data 2 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonio Caruso Dott. Nicola La Mantia
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