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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 2271/2020
Oggi 29/05/2025 h.11,30 innanzi al giudice dott. ssa Maria Teresa Latella
sono comparsi:
Per_parte_attrice l'avv.to/gli avv.ti GUFFANTI GIULIO MARIO
Per controparte l'avv.to/avv.ti PLUTINO ELISA
Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente cui si richiamano integralmente e discutono la causa riportandosi ai relativi atti e documenti
Il giudice a questo punto pronuncia sentenza come da provvedimento allegato al presente verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( PI Parte_1 P.IVA_1
(PI ) CP_1 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'Avv.Giulio Mario Guffanti
contro
( cf ) Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Plutino
conclusioni delle parti per le attrici: Con richiesta che la causa venga rimessa in istruttoria con l'espressa riproposizione di tutte le istanze di prova orale (prova testimoniale e per interpello) articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. con i capitoli di prova e i testi ivi indicati, da pagina 4 (cap. 1) a pagina 11 (cap. 68) al fine di:
b) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per tutte le ragioni di cui in narrativa atteso il grave inadempimento del convenuto prof.
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Controparte_3 contratto di sviluppo e, per l'effetto,
c) Condannare il convenuto, , alla restituzione in favore Controparte_3
di . delle somme indebitamente percepite a titolo di compenso CP_1 CP_1
pari ad euro 144.204,00 oltre interessi legali;
d) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, a causa della mancata consegna del prodotto oggetto del contratto di sviluppo, subito da e complessivamente Parte_1
quantificati in euro 2.000.000,00 di cui: (i) 1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance e (ii) 1.000.000,00 quale danno all'immagine e
. quantificato in euro 20.000,00 oltre interessi a titolo di danno CP_1 CP_1
pag. 2/8 emergente e/o nella diversa somma stabilita dal Giudice ed accertata giudizialmente, anche in via equitativa.
Per l'opposta:
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a favore di quella di Brescia o, in via subordinata, di Milano.
Nel merito: dichiarare la carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio da parte Co Co di . In ogni caso, respingere le domande formulate sia INSIDE, sia da , in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per i motivi di cui in atti. Respingere in ogni caso la domanda risarcitoria, non risultando provata né la conclusione del contratto e il suo contenuto, né l'eventuale inadempimento, né il danno subito.
In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, e nel caso in cui la causa venga rimessa in istruttoria, si chiede vengano ammesse le prove dedotte nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, sia a prova diretta, sia a prova contraria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Co Co
(di seguito, per comodità, ) ed INSIDE 2.0. (di Parte_1 seguito, per comodità ) hanno convenuto in giudizio il Prof. CP_1 Controparte_3 chiedendo la risoluzione del contratto intercorso con lo stesso, la restituzione di quanto versato al nonché il risarcimento del danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale CP_3 subito, quantificato, il primo in € 20.000 per e un milione di euro per mancato guadagno CP_1 Co Co per;
il secondo, in un milione di euro per .
Hanno dedotto che all'esito di colloqui esplorativi e dell'analisi di un progetto Co dell'ing. e del suo team in , il convenuto accettava l'incarico consistente Controparte_5 nello sviluppo di un'applicazione denominata Concierge of life destinato al mondo del fitness (
e consistente nel perfezionamento di un device di proprietà del medesimo per il rilievi di parametri vitali ,, nello sviluppo di un app e di una centrale operativa cui inviare i dati) il cui compenso , di euro 144.204,00, veniva integralmente pagato salvo il convenuto non consegnare i servizi pattuiti nei termini ,rendendosi viceversa irreperibile.
In particolare il il 26.4.2018 aveva formulato un'offerta successivamente accettata CP_2 ed il progetto veniva quindi sviluppato per tutto il 2018 e fino ai primi mesi del 2019 allorchè il interrompeva il rapporto. CP_2
Co Ciò causava danni alle attrici sia quanto all'immagine ( aveva già in parte pubblicizzato il progetto anche su mercati esteri) sia in termini di perdita di chance..
pag. 3/8 A molti degli eventi dimostrativi aveva preso parte anche il salvo poi, dopo CP_2
l'abbandono del progetto separatamente presentare un prodotto del tutto analogo però a sua firma.
Si è costituito il eccependo l'incompetenza del Tribunale in favore di quello di CP_2
Brescia ovvero di soggetto destinatario dell'offerta dedotta in giudizio e delle CP_6 fatture ha sede a Milano e non ad Agrate Brianza, come risulta dalla visura in atti mentre il prof. è residente a Brescia) ; la carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio da CP_3 Co parte di con la quale non vi era mai stato alcun rapporto nemmeno precontrattuale;
la mancata conclusione del contratto dovendo la nota inviata da a il 26.3.2018 CP_3 CP_1 intendersi quale mera proposta di massima, mai accettata da controparte e che, in ogni caso, riguardava solo le attività di verifica circa la possibilità di realizzare un prodotto richiesto da
. CP_1
In ogni caso difettava la prova del contenuto del contratto e della pattuizione delle attività che controparte assumeva inadempiute ( mentre la proposta del 2.7.2018 inviata sempre a
), più dettagliata, con tutti gli aspetti tecnici, per un valore di € 421.300+iva non veniva CP_1 mai accettata.
Nel corso del giudizio falliti i tentativi di conciliazione veniva disposta CTU in ordine all'oggetto degli accordi ed ai contenuti ed all'entità delle prestazioni svolte dal ed CP_2 all'odierna udienza la causa viene posta in decisione.
La domanda è in parte fondata
Si richiamano in primo luogo alcuni consolidati principi giurisprudenziali nella materia qui trattata.
Quanto specificamente al contratto dedotto in giudizio ove lo si voglia ritenere un contratto misto od atipico o viceversa accostare ad un contratto d 'opera ( intellettuale)alle cui regole è riconducibile quale tipo prevalente , va ricordato che lo stesso può essere provato con ogni mezzo, anche per testi ovvero attraverso qualunque documento quali fax o mail, ed il giudice
è tenuto ad una rigorosa analisi degli stessi onde valutare il conferimento dell'incarico, la sussistenza del rapporto ed il suo contenuto ( Cass. 1792 del 24.1.2017)
Inoltre l'obbligazione del professionista derivante da un contratto d'opera professionale , ex art 2236 c.c. resta un'obbligazione di mezzi ( ex multis Cass.2954/2016) e ciò malgrado il generale progressivo superamento della distinzione anche sotto il profilo dell'onere della prova ( determinatosi a partire da CSU 30.10.2001 n.135339) .
Nessun dubbio può sussistere dunque sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista
Ne deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
pag. 4/8 del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Venendo dunque al caso concreto va in primo luogo osservato , quanto all'asserito difetto di Co legittimazione di che la questione attiene in realtà al merito , sotto il profilo dell'appartenenza soggettiva del diritto fatto valere in giudizio, e come tale andrà valutata nel proseguio.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale ed avuto riguardo a quanto si osserverà in Co seguito circa il rapporto intercorso con , la competenza territoriale deve in relazione a tale società ritenersi radicata nel territorio di Monza ex art 20 cpc
Venendo al merito si ritiene in primo luogo che , sulla base di tutta la documentazione prodotta dalle attrici, il rapporto si sia effettivamente instaurato tra le medesime ( ed in Co particolare ) ed il prof in relazione al conferimento dell'incarico di progettazione CP_2
e realizzazione del sistema Concierge of life.
In tal senso depongono in particolare quanto alla fase di ideazione del progetto i doc. 6,7 e 8 di parte attrice, quanto alla fase di esecuzione i doc. 9,10,11 e 12 quest'ultimi laddove in special modo lamentano il ritardo nei lavori e nella consegna.
L'inizio dell'esecuzione , che faceva seguito alla proposta del 26.4.2018 accettata dalle attrici documenta dunque la conclusione dell'incarico e del contratto, sia pure verbale.
In tal senso si vedano altresì gli esiti della CTU quanto alla rispondenza dell'offerta 26.4.2018 al contenuto delle precedenti comunicazioni tra le parti circa la fornitura di un sistema di collegamento tra la CO ed il bracciale che avrebbe dovuto effettuare le misurazioni mediche ( cfr p.- 10 relazione CTU).
In proposito va poi sottolienato, sulla base della predetta documentazione ed alla luce di quanto già anticipato in ordine all'appartenenza soggettiva del diritto , l'instaurarsi del rapporto del direttamente con il sig. ( amministratore delegato CP_2 Controparte_5
pag. 5/8 Co
come da visura camerale in atti).
Ed anche i pagamenti ( pur provenienti formalmente da altra società del gruppo) appaiono compatibili con la proposta dell'aprile 2018 diversamente da quanto risultante nella proposta di luglio, formulata per un importo ben maggiore .
Va dunque al proposito richiamato quanto rilevato dal consulente tecnico circa l'attinenza della seconda proposta piuttosto ad una fase successiva di promozione del progetto e di ricerca di finanziamenti da parte delle banche ( cfrp.13 relazione CTU)
Solo ad abundantiam si osserva che il , malgrado quanto sostenuto non ha in alcun CP_2 modo dimostrato in relazione alla proposta del 2.7.2028 l'esistenza di un diverso rapporto – e l'esecuzione delle relative prestazioni – dovendo pertanto la relativa difesa ritenersi inconsistente.
Se ne può concludere che l'oggetto del contratto era definito con la proposta del 26.4.202018 ( da leggersi in correlazione alle precedenti comunicazioni tra le parti) prevedendo – al prezzo di euro 118,200,00- la realizzazione e fornitura di “ un sistema di collegamento tra una centrale operativa ed un bracciale ( in sviluppo/ messo a punto dalla convenuta) che effettua misurazioni mediche ( prevedendo l'integrazione dei dati all'interno di una cartella medica on line già esistente presso l'attrice con effettuazione di ulteriori servizi di monitoraggio dei dati medici ( cfr p. 10 relazione CTU) .
E ciò pur dato atto dell'assenza di specifiche tecniche
Tanto premesso emerge dallo stesso elaborato peritale che “ la documentazione agli atti non copre l'intero sviluppo progettuale “ riportando poi il tecnico una tabella dello svolgimento delle attività che, a gennaio 2019, evidenzia il forte ritardo ed al 12 marzo: “ Presente gantt con attività da completare. Assenza di risposte da parte della parte convebnuta”2 marzo “.
A fronte della dimostrazione del rapporto e del suo contenuto dunque il doc.12 attoreo evidenzia il mancato completamento dell'opera e di fatto la conclusione senza esito del progetto ( indifferentemente che si trattasse del prototipo o di un sistema finale)
In altre parole parte convenuta non ha – secondo le regole probatorie più sopra richiamate - assolto al proprio onere dovendo dunque l'inadempimento ritenersi totale e grave
La domanda di risoluzione contrattuale e conseguente restituzione può dunque essere accolta.
Viceversa non vi è prova alcuna dei danni che parte attrice ha , sia pur genericamente allegato sotto il profilo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale
Quanto al primo non vi è prova dell'erogazione delle somme relative alla fattura di euro
20.000,00 per la realizzazione della veste grafica dell'APP
Inoltre i documenti 11, 12 e 13 (email dei possibili soggetti interessati al progetto,
pag. 6/8 secondo quanto affermato da parte attrice), pur dimostrando che la commercializzazione era in fase iniziale sotto il profilo della pubblicizzazione non provano la supposta perdita di chanches intesa ai sensi della nota pronuncia n.4400 del 4.3.2004, quale:
“… la seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di
“chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (Cass. sent. n. 24050/2023 in materia di fatto illecito comune e Cass.ord. n.18568 del 8.7.2024 in materia lavoristica).
Non è infatti prospettata nè allegata tale possibilità ma solo, come già precisato, dei tentativi preliminari di pubblicizzazione ( e presentazione) del prodotto
Quanto al danno economico richiesto per l'impiego di un team di professionisti nella realizzazione del progetto esso è del tutto apoditticamente quantificato senza idonea documentazione a supporto sia delle ore lavorate e relativi costi
Infine il danno all'immagine è del tutto genericamente allegato ed indimostrato ( tenuto anche Co conto di quanto allegato da parte convenuta circa la recentissima costituzione di ).
Sotto tale profilo la domanda deve pertanto essere rigettata .
Quanto alle spese di lite per la regola della soccombenza esse sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno poste a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento della domanda
PRONUNCIA la risoluzione del contratto tra le parti per inadempimento grave del prof.
Controparte_3
CONDANNA il convenuto a restituire in favore delle attrici la somma di euro 129.564,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo
RIGETTA la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 9.500,00 per compensi oltre accessori per legge, IVA CPA e spese generali al 15%
Così deciso in Monza il 29.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 7/8 pag. 8/8
Seconda Sezione
R.G. 2271/2020
Oggi 29/05/2025 h.11,30 innanzi al giudice dott. ssa Maria Teresa Latella
sono comparsi:
Per_parte_attrice l'avv.to/gli avv.ti GUFFANTI GIULIO MARIO
Per controparte l'avv.to/avv.ti PLUTINO ELISA
Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente cui si richiamano integralmente e discutono la causa riportandosi ai relativi atti e documenti
Il giudice a questo punto pronuncia sentenza come da provvedimento allegato al presente verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
( PI Parte_1 P.IVA_1
(PI ) CP_1 P.IVA_2 rappresentate e difese dall'Avv.Giulio Mario Guffanti
contro
( cf ) Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Plutino
conclusioni delle parti per le attrici: Con richiesta che la causa venga rimessa in istruttoria con l'espressa riproposizione di tutte le istanze di prova orale (prova testimoniale e per interpello) articolate nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. con i capitoli di prova e i testi ivi indicati, da pagina 4 (cap. 1) a pagina 11 (cap. 68) al fine di:
b) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per tutte le ragioni di cui in narrativa atteso il grave inadempimento del convenuto prof.
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Controparte_3 contratto di sviluppo e, per l'effetto,
c) Condannare il convenuto, , alla restituzione in favore Controparte_3
di . delle somme indebitamente percepite a titolo di compenso CP_1 CP_1
pari ad euro 144.204,00 oltre interessi legali;
d) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, a causa della mancata consegna del prodotto oggetto del contratto di sviluppo, subito da e complessivamente Parte_1
quantificati in euro 2.000.000,00 di cui: (i) 1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance e (ii) 1.000.000,00 quale danno all'immagine e
. quantificato in euro 20.000,00 oltre interessi a titolo di danno CP_1 CP_1
pag. 2/8 emergente e/o nella diversa somma stabilita dal Giudice ed accertata giudizialmente, anche in via equitativa.
Per l'opposta:
In via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a favore di quella di Brescia o, in via subordinata, di Milano.
Nel merito: dichiarare la carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio da parte Co Co di . In ogni caso, respingere le domande formulate sia INSIDE, sia da , in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per i motivi di cui in atti. Respingere in ogni caso la domanda risarcitoria, non risultando provata né la conclusione del contratto e il suo contenuto, né l'eventuale inadempimento, né il danno subito.
In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, e nel caso in cui la causa venga rimessa in istruttoria, si chiede vengano ammesse le prove dedotte nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, sia a prova diretta, sia a prova contraria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Co Co
(di seguito, per comodità, ) ed INSIDE 2.0. (di Parte_1 seguito, per comodità ) hanno convenuto in giudizio il Prof. CP_1 Controparte_3 chiedendo la risoluzione del contratto intercorso con lo stesso, la restituzione di quanto versato al nonché il risarcimento del danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale CP_3 subito, quantificato, il primo in € 20.000 per e un milione di euro per mancato guadagno CP_1 Co Co per;
il secondo, in un milione di euro per .
Hanno dedotto che all'esito di colloqui esplorativi e dell'analisi di un progetto Co dell'ing. e del suo team in , il convenuto accettava l'incarico consistente Controparte_5 nello sviluppo di un'applicazione denominata Concierge of life destinato al mondo del fitness (
e consistente nel perfezionamento di un device di proprietà del medesimo per il rilievi di parametri vitali ,, nello sviluppo di un app e di una centrale operativa cui inviare i dati) il cui compenso , di euro 144.204,00, veniva integralmente pagato salvo il convenuto non consegnare i servizi pattuiti nei termini ,rendendosi viceversa irreperibile.
In particolare il il 26.4.2018 aveva formulato un'offerta successivamente accettata CP_2 ed il progetto veniva quindi sviluppato per tutto il 2018 e fino ai primi mesi del 2019 allorchè il interrompeva il rapporto. CP_2
Co Ciò causava danni alle attrici sia quanto all'immagine ( aveva già in parte pubblicizzato il progetto anche su mercati esteri) sia in termini di perdita di chance..
pag. 3/8 A molti degli eventi dimostrativi aveva preso parte anche il salvo poi, dopo CP_2
l'abbandono del progetto separatamente presentare un prodotto del tutto analogo però a sua firma.
Si è costituito il eccependo l'incompetenza del Tribunale in favore di quello di CP_2
Brescia ovvero di soggetto destinatario dell'offerta dedotta in giudizio e delle CP_6 fatture ha sede a Milano e non ad Agrate Brianza, come risulta dalla visura in atti mentre il prof. è residente a Brescia) ; la carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio da CP_3 Co parte di con la quale non vi era mai stato alcun rapporto nemmeno precontrattuale;
la mancata conclusione del contratto dovendo la nota inviata da a il 26.3.2018 CP_3 CP_1 intendersi quale mera proposta di massima, mai accettata da controparte e che, in ogni caso, riguardava solo le attività di verifica circa la possibilità di realizzare un prodotto richiesto da
. CP_1
In ogni caso difettava la prova del contenuto del contratto e della pattuizione delle attività che controparte assumeva inadempiute ( mentre la proposta del 2.7.2018 inviata sempre a
), più dettagliata, con tutti gli aspetti tecnici, per un valore di € 421.300+iva non veniva CP_1 mai accettata.
Nel corso del giudizio falliti i tentativi di conciliazione veniva disposta CTU in ordine all'oggetto degli accordi ed ai contenuti ed all'entità delle prestazioni svolte dal ed CP_2 all'odierna udienza la causa viene posta in decisione.
La domanda è in parte fondata
Si richiamano in primo luogo alcuni consolidati principi giurisprudenziali nella materia qui trattata.
Quanto specificamente al contratto dedotto in giudizio ove lo si voglia ritenere un contratto misto od atipico o viceversa accostare ad un contratto d 'opera ( intellettuale)alle cui regole è riconducibile quale tipo prevalente , va ricordato che lo stesso può essere provato con ogni mezzo, anche per testi ovvero attraverso qualunque documento quali fax o mail, ed il giudice
è tenuto ad una rigorosa analisi degli stessi onde valutare il conferimento dell'incarico, la sussistenza del rapporto ed il suo contenuto ( Cass. 1792 del 24.1.2017)
Inoltre l'obbligazione del professionista derivante da un contratto d'opera professionale , ex art 2236 c.c. resta un'obbligazione di mezzi ( ex multis Cass.2954/2016) e ciò malgrado il generale progressivo superamento della distinzione anche sotto il profilo dell'onere della prova ( determinatosi a partire da CSU 30.10.2001 n.135339) .
Nessun dubbio può sussistere dunque sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista
Ne deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/01, in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
pag. 4/8 del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Venendo dunque al caso concreto va in primo luogo osservato , quanto all'asserito difetto di Co legittimazione di che la questione attiene in realtà al merito , sotto il profilo dell'appartenenza soggettiva del diritto fatto valere in giudizio, e come tale andrà valutata nel proseguio.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale ed avuto riguardo a quanto si osserverà in Co seguito circa il rapporto intercorso con , la competenza territoriale deve in relazione a tale società ritenersi radicata nel territorio di Monza ex art 20 cpc
Venendo al merito si ritiene in primo luogo che , sulla base di tutta la documentazione prodotta dalle attrici, il rapporto si sia effettivamente instaurato tra le medesime ( ed in Co particolare ) ed il prof in relazione al conferimento dell'incarico di progettazione CP_2
e realizzazione del sistema Concierge of life.
In tal senso depongono in particolare quanto alla fase di ideazione del progetto i doc. 6,7 e 8 di parte attrice, quanto alla fase di esecuzione i doc. 9,10,11 e 12 quest'ultimi laddove in special modo lamentano il ritardo nei lavori e nella consegna.
L'inizio dell'esecuzione , che faceva seguito alla proposta del 26.4.2018 accettata dalle attrici documenta dunque la conclusione dell'incarico e del contratto, sia pure verbale.
In tal senso si vedano altresì gli esiti della CTU quanto alla rispondenza dell'offerta 26.4.2018 al contenuto delle precedenti comunicazioni tra le parti circa la fornitura di un sistema di collegamento tra la CO ed il bracciale che avrebbe dovuto effettuare le misurazioni mediche ( cfr p.- 10 relazione CTU).
In proposito va poi sottolienato, sulla base della predetta documentazione ed alla luce di quanto già anticipato in ordine all'appartenenza soggettiva del diritto , l'instaurarsi del rapporto del direttamente con il sig. ( amministratore delegato CP_2 Controparte_5
pag. 5/8 Co
come da visura camerale in atti).
Ed anche i pagamenti ( pur provenienti formalmente da altra società del gruppo) appaiono compatibili con la proposta dell'aprile 2018 diversamente da quanto risultante nella proposta di luglio, formulata per un importo ben maggiore .
Va dunque al proposito richiamato quanto rilevato dal consulente tecnico circa l'attinenza della seconda proposta piuttosto ad una fase successiva di promozione del progetto e di ricerca di finanziamenti da parte delle banche ( cfrp.13 relazione CTU)
Solo ad abundantiam si osserva che il , malgrado quanto sostenuto non ha in alcun CP_2 modo dimostrato in relazione alla proposta del 2.7.2028 l'esistenza di un diverso rapporto – e l'esecuzione delle relative prestazioni – dovendo pertanto la relativa difesa ritenersi inconsistente.
Se ne può concludere che l'oggetto del contratto era definito con la proposta del 26.4.202018 ( da leggersi in correlazione alle precedenti comunicazioni tra le parti) prevedendo – al prezzo di euro 118,200,00- la realizzazione e fornitura di “ un sistema di collegamento tra una centrale operativa ed un bracciale ( in sviluppo/ messo a punto dalla convenuta) che effettua misurazioni mediche ( prevedendo l'integrazione dei dati all'interno di una cartella medica on line già esistente presso l'attrice con effettuazione di ulteriori servizi di monitoraggio dei dati medici ( cfr p. 10 relazione CTU) .
E ciò pur dato atto dell'assenza di specifiche tecniche
Tanto premesso emerge dallo stesso elaborato peritale che “ la documentazione agli atti non copre l'intero sviluppo progettuale “ riportando poi il tecnico una tabella dello svolgimento delle attività che, a gennaio 2019, evidenzia il forte ritardo ed al 12 marzo: “ Presente gantt con attività da completare. Assenza di risposte da parte della parte convebnuta”2 marzo “.
A fronte della dimostrazione del rapporto e del suo contenuto dunque il doc.12 attoreo evidenzia il mancato completamento dell'opera e di fatto la conclusione senza esito del progetto ( indifferentemente che si trattasse del prototipo o di un sistema finale)
In altre parole parte convenuta non ha – secondo le regole probatorie più sopra richiamate - assolto al proprio onere dovendo dunque l'inadempimento ritenersi totale e grave
La domanda di risoluzione contrattuale e conseguente restituzione può dunque essere accolta.
Viceversa non vi è prova alcuna dei danni che parte attrice ha , sia pur genericamente allegato sotto il profilo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale
Quanto al primo non vi è prova dell'erogazione delle somme relative alla fattura di euro
20.000,00 per la realizzazione della veste grafica dell'APP
Inoltre i documenti 11, 12 e 13 (email dei possibili soggetti interessati al progetto,
pag. 6/8 secondo quanto affermato da parte attrice), pur dimostrando che la commercializzazione era in fase iniziale sotto il profilo della pubblicizzazione non provano la supposta perdita di chanches intesa ai sensi della nota pronuncia n.4400 del 4.3.2004, quale:
“… la seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di
“chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (Cass. sent. n. 24050/2023 in materia di fatto illecito comune e Cass.ord. n.18568 del 8.7.2024 in materia lavoristica).
Non è infatti prospettata nè allegata tale possibilità ma solo, come già precisato, dei tentativi preliminari di pubblicizzazione ( e presentazione) del prodotto
Quanto al danno economico richiesto per l'impiego di un team di professionisti nella realizzazione del progetto esso è del tutto apoditticamente quantificato senza idonea documentazione a supporto sia delle ore lavorate e relativi costi
Infine il danno all'immagine è del tutto genericamente allegato ed indimostrato ( tenuto anche Co conto di quanto allegato da parte convenuta circa la recentissima costituzione di ).
Sotto tale profilo la domanda deve pertanto essere rigettata .
Quanto alle spese di lite per la regola della soccombenza esse sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno poste a carico del convenuto e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento della domanda
PRONUNCIA la risoluzione del contratto tra le parti per inadempimento grave del prof.
Controparte_3
CONDANNA il convenuto a restituire in favore delle attrici la somma di euro 129.564,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo
RIGETTA la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 9.500,00 per compensi oltre accessori per legge, IVA CPA e spese generali al 15%
Così deciso in Monza il 29.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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