Ordinanza 4 aprile 2023
Massime • 1
In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/04/2023, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
- ricorrente non costituita in questa fase - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA, ISTITUTO COMPRENSIVO S. MARTA E. CIACERI DI MODICA, MALTESE FERNANDA;
- resistenti non costituiti in questa fase - Civile Ord. Sez. U Num. 9330 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 04/04/2023 Ric. 2022 n. 27746 sez. SU - ud. 04-04-2023 -2- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA’, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Fatti di causa 1. MA DA proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Ragusa al fine di ottenere il riposizionamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023, con condanna dell’amministrazione scolastica convenuta all’assegnazione del punteggio pari a 21.33, per il profilo di assistente amministrativo, pari a 29.08, per il profilo di collaboratore scolastico. La ricorrente deduceva di aver prestato servizio per numerosi anni (dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2020/21), presso vari istituti scolastici di Modica, come OSA (operatore socio-assistenziale) e Asacom (assistente all’autonomia e alla comunicazione) ed assumeva che, in conformità del D.M. n. 50 del 2021, il servizio predetto avrebbe dovuto essere considerato, in sede di domanda di inserimento in graduatoria, come “altro servizio”. L’amministrazione, in sede di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, non aveva riconosciuto alla ricorrente il punteggio relativo agli anni di servizio svolti come assistente OSA e Asacom. Nonostante il reclamo proposto dalla DA, nella pubblicazione della graduatoria definitiva era stato decurtato il punteggio relativo agli anni di servizio svolti come “ausiliario” presso diverse scuole di Modica dall’a.s. 2004/2005 e sino all’a.s. 2020/2021. Il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere provvisoriamente il punteggio per il servizio reso come “ausiliario”, con conseguente riposizionamento all’interno delle graduatorie. In sede di merito, il medesimo Tribunale, con sentenza n. 865/2022 del 20/9/2022, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. A parere del Tribunale adito, la giurisdizione sulla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto spetta al giudice amministrativo in base alla natura concorsuale del procedimento di formazione di tali graduatorie e, a tal fine, non assume rilievo la contestazione dell’atto generale o normativo di regolamentazione del procedimento o l’affermazione di un diritto soggettivo all’inserimento in graduatoria (diversamente da quanto accade per le graduatorie ad esaurimento). La sig.ra DA, manifestando il proprio interesse ad ottenere una pronuncia sulla domanda originariamente proposta, riassumeva il giudizio dinanzi al TAR per la Sicilia. Ric. 2022 n. 27746 sez. SU - ud. 04-04-2023 -3- 2. Il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza n. 3052/2022 del 25/11/2022, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, richiamando le pronunce di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 25836/2016 e n. 17123/2019 e ritenendo che la procedura in contestazione, essendo caratterizzata dall’assenza di ogni valutazione discrezionale e risolvendosi nel semplice inserimento dell’interessato, in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, non ha i connotati tipici delle procedure concorsuali. 3. Le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite. 4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Ragioni della decisione 1. Ritengono queste Sezioni Unite che la presente causa, in conformità alle conclusioni del P.G., debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. 2. Si discute, nella specie, del posizionamento dell’originaria ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia previste dal D.M. 3 marzo 2021, n. 50 ed utilizzate dalle scuole statali per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente. 3. Si ricorda che con la legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed, in particolare, con l’art. 4 che disciplina le supplenze anche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) e con il regolamento attuativo adottato con D.M. n. 430/2000 si è data prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendosi, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto (e di circolo), la cui funzione è, dunque, precipuamente quella di consentire ai dirigenti scolastici di assegnare supplenze temporanee o annuali per i posti che non sia stato possibile coprire attingendo alle graduatorie ad esaurimento o a quelle provinciali di supplenza (art. 4, commi 3 e 6 ter della legge n. 124/1999 e art. 6 del D.M. n. 430/2000). Con l’art. 5, comma 6, del predetto D.M. n. 430/2000 è stata stabilita la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e con l’art. 8, comma 1, si è rinviata a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione in tali graduatorie e per la formazione delle stesse. Ric. 2022 n. 27746 sez. SU - ud. 04-04-2023 -4- In attuazione di tale previsione sono intervenuti, nel tempo, vari DD.MM. che hanno dettato disposizioni per costituire, nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l’organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico (e cioè i profili del personale ATA), specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Così è intervenuto, per quanto rileva nel presente giudizio, il D.M. n. 50 del 2021 che ha previsto che le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato Regolamento n. 430/2000. Il medesimo D.M. ha, poi, stabilito i requisiti specifici di accesso alle suddette graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, i requisiti generali di ammissione ed i termini di presentazione delle domande di inserimento o di conferma o di aggiornamento e delle domande di depennamento oltre che le modalità di presentazione di tali domande. 4. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l’espletamento della procedura di cui al medesimo decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima (così, appunto, l’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il D.M. n. 430/2000 citati) nonché, quanto ai termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze, da decreti del Ministro della pubblica istruzione (cfr. art. 8 del D.M. n. 430/2000). Inoltre, a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall’attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali. 5. Si aggiunga che, una volta ottenuto l’inserimento e l’attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Ric. 2022 n. 27746 sez. SU - ud. 04-04-2023 -5- Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego. 6. È stato affermato da questa Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198. Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi Ric. 2022 n. 27746 sez. SU - ud. 04-04-2023 -6- l’inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l’automatismo che lo caratterizza e che comporta l’iscrizione dei candidati nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo). Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto - aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo. 7. Nella fattispecie in esame non si discute certo della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al conseguimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello attribuito. 8. In conclusione, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue la cassazione della pronuncia declinatoria del Tribunale di Ragusa. 9. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria adottata, con sentenza n. 865/2022 del 20 settembre 2022, dal Tribunale di Ragusa, dinanzi al quale rimette le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data