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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/09/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 2106/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 2106/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Santo Alfio Di Parte_1 C.F._1
Guardo
attrice
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice:
- ritenere e dichiarare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni subiti da parte attrice in conseguenza della caduta del 21.08.2018;
- condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Sig.ra
[...]
della somma di cui alla CTU medico-legale redatta dal dott. Parte_1
pari ad € 14.604,15, a titolo di risarcimento del danno Persona_1 biologico, all'immagine e alla vita di relazione dalla medesima patito (danno morale), di cui € 7.942,59 per danno biologico permanente, € 2.565,32 per danno biologico temporaneo, € 3.502,29 per danno morale ed € 593,95 per spese mediche riconosciute (importo stabilito dalle tabelle di riferimento per il calcolo del danno biologico di lieve entità anno 2018);
1 - condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di CTU medico legale;
- condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi di avvocato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti in data 21/08/2018, allorché, mentre verso le ore 9.00 si recava all'interno dei servizi igienici del di sito in Gioiosa Marea (ME), a Controparte_2 CP_2 causa della presenza di una pozza d'acqua sul pavimento (vicino ai lavandini), determinata da una perdita proveniente dalle tubature, scivolava, cadendo rovinosamente a terra e riportando un grave trauma distorsivo al piede destro. Recatasi presso l'ospedale
“Barone Romeo” di Patti, le veniva riscontrata una “frattura poliframmentaria della base del 2/3/4 metatarso dx con prognosi di giorni 30”, con applicazione di ingessatura, seguita poi da intervento chirurgico ed ulteriori terapie.
La società convenuta, regolarmente citata, non si costituiva.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode per danno cagionato dalla cosa in custodia, costituisce un'ipotesi speciale di responsabilità, caratterizzata da un regime probatorio più favorevole per il danneggiato rispetto a quello previsto dall'art. 2043 c.c.; la norma, difatti, richiede al danneggiato la sola prova del danno, del nesso causale tra quest'ultimo e la cosa in custodia e della sussistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha cagionato il danno (“il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento”, Cass. 12796/2024), incombendo invece al custode “di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (Cass. 33128/2024), purché questi abbiano “avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno” (Cass. 7789/2024).
La ricostruzione della dinamica del sinistro, per come effettuata dall'attrice, è stata confermata dal ES , che ha dichiarato di aver “visto l'occorso poiché Testimone_1 mi trovavo nel bagno degli uomini e mentre uscivo, ho notato che il pavimento era
2 bagnato, solitamente si verificava un fenomeno di allegamento di circa 2 cm di acqua in quell'area in cui erano presenti i servizi. Nell'occasione c'era la signora che si occupava di pulire il pavimento che ha aiutato l'attrice ad alzarsi da terra dove era caduta e a portala fuori dal bagno, dove tutti noi le abbiamo prestato assistenza”. Secondo il ES, inoltre, “La situazione della perdita si verificava spesso in prossimità dell'area servizi”
e “la struttura era a conoscenza della perdita perché noi frequentatori della struttura
l'avevamo segnalata in più occasioni, ma non so per quale motivo non si provvedeva alla riparazione, né si provvedeva a segnalare la perdita d'acqua per chi si accingeva ad utilizzare i servizi”.
Risultano dunque integrati tutti i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c. per ritenere la responsabilità della convenuta per i danni cagionati dall'occorso.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
3 Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
4 Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
5 Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di accertare l'esistenza della patologia lamentata dall'attore, il nesso eziologico con il sinistro, l'entità e la durata dell'invalidità temporanea e l'esistenza o meno di postumi invalidanti permanenti.
Il consulente, con valutazioni che si ritiene di condividere, in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente supportate da adeguati riscontri in fatto, ha ritenuto la compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica prospettata e quantificato l'invalidità permanente nella misura del 7%, l'invalidità temporanea assoluta in 12 giorni, quella temporanea parziale in 30 giorni al 75% e 40 giorni al 50%.
Alla luce dei parametri indicati, all'attrice, che all'epoca del fatto aveva 62 anni, può essere riconosciuta, a titolo di invalidità permanente, la somma base di € 19.264,00.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione
6 del bene-salute comprensivamente considerata, che nel caso di specie non appaiono sussistenti.
Va inoltre liquidato il danno patrimoniale per spese mediche, quantificate dal ctu in complessivi € 293,94, cui devono però aggiungersi ulteriori € 300,00 per preavviso di parcella – che, pur non avendo validità fiscale, attesta comunque un costo correlato agli esiti del sinistro in esame – per un totale di € 593,94.
Il danno complessivamente risarcibile ammonta perciò ad € 19.854,94.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (21/08/2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sui medesimi importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Va precisato in proposito che, sebbene in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice abbia indicato la minor somma di € 14.604,15, tale richiesta non può intendersi quale rinunzia all'iniziale domanda risarcitoria, quantificata in € 25.000,00 “o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà individuata equitativamente”, essendo stato specificato che la richiesta derivava unicamente dalla ritenuta applicabilità delle “tabelle
7 di riferimento per il calcolo del danno biologico di lieve entità anno 2018”, in luogo della diversa tabella ritenuta viceversa applicabile in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 264,00.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2106/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 19.264,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 21/08/2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.100,00 per compensi ed € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 05/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 2106/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Santo Alfio Di Parte_1 C.F._1
Guardo
attrice
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice:
- ritenere e dichiarare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni subiti da parte attrice in conseguenza della caduta del 21.08.2018;
- condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Sig.ra
[...]
della somma di cui alla CTU medico-legale redatta dal dott. Parte_1
pari ad € 14.604,15, a titolo di risarcimento del danno Persona_1 biologico, all'immagine e alla vita di relazione dalla medesima patito (danno morale), di cui € 7.942,59 per danno biologico permanente, € 2.565,32 per danno biologico temporaneo, € 3.502,29 per danno morale ed € 593,95 per spese mediche riconosciute (importo stabilito dalle tabelle di riferimento per il calcolo del danno biologico di lieve entità anno 2018);
1 - condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di CTU medico legale;
- condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi di avvocato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti in data 21/08/2018, allorché, mentre verso le ore 9.00 si recava all'interno dei servizi igienici del di sito in Gioiosa Marea (ME), a Controparte_2 CP_2 causa della presenza di una pozza d'acqua sul pavimento (vicino ai lavandini), determinata da una perdita proveniente dalle tubature, scivolava, cadendo rovinosamente a terra e riportando un grave trauma distorsivo al piede destro. Recatasi presso l'ospedale
“Barone Romeo” di Patti, le veniva riscontrata una “frattura poliframmentaria della base del 2/3/4 metatarso dx con prognosi di giorni 30”, con applicazione di ingessatura, seguita poi da intervento chirurgico ed ulteriori terapie.
La società convenuta, regolarmente citata, non si costituiva.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode per danno cagionato dalla cosa in custodia, costituisce un'ipotesi speciale di responsabilità, caratterizzata da un regime probatorio più favorevole per il danneggiato rispetto a quello previsto dall'art. 2043 c.c.; la norma, difatti, richiede al danneggiato la sola prova del danno, del nesso causale tra quest'ultimo e la cosa in custodia e della sussistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha cagionato il danno (“il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento”, Cass. 12796/2024), incombendo invece al custode “di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (Cass. 33128/2024), purché questi abbiano “avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno” (Cass. 7789/2024).
La ricostruzione della dinamica del sinistro, per come effettuata dall'attrice, è stata confermata dal ES , che ha dichiarato di aver “visto l'occorso poiché Testimone_1 mi trovavo nel bagno degli uomini e mentre uscivo, ho notato che il pavimento era
2 bagnato, solitamente si verificava un fenomeno di allegamento di circa 2 cm di acqua in quell'area in cui erano presenti i servizi. Nell'occasione c'era la signora che si occupava di pulire il pavimento che ha aiutato l'attrice ad alzarsi da terra dove era caduta e a portala fuori dal bagno, dove tutti noi le abbiamo prestato assistenza”. Secondo il ES, inoltre, “La situazione della perdita si verificava spesso in prossimità dell'area servizi”
e “la struttura era a conoscenza della perdita perché noi frequentatori della struttura
l'avevamo segnalata in più occasioni, ma non so per quale motivo non si provvedeva alla riparazione, né si provvedeva a segnalare la perdita d'acqua per chi si accingeva ad utilizzare i servizi”.
Risultano dunque integrati tutti i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c. per ritenere la responsabilità della convenuta per i danni cagionati dall'occorso.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
3 Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
4 Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
5 Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di accertare l'esistenza della patologia lamentata dall'attore, il nesso eziologico con il sinistro, l'entità e la durata dell'invalidità temporanea e l'esistenza o meno di postumi invalidanti permanenti.
Il consulente, con valutazioni che si ritiene di condividere, in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente supportate da adeguati riscontri in fatto, ha ritenuto la compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica prospettata e quantificato l'invalidità permanente nella misura del 7%, l'invalidità temporanea assoluta in 12 giorni, quella temporanea parziale in 30 giorni al 75% e 40 giorni al 50%.
Alla luce dei parametri indicati, all'attrice, che all'epoca del fatto aveva 62 anni, può essere riconosciuta, a titolo di invalidità permanente, la somma base di € 19.264,00.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione
6 del bene-salute comprensivamente considerata, che nel caso di specie non appaiono sussistenti.
Va inoltre liquidato il danno patrimoniale per spese mediche, quantificate dal ctu in complessivi € 293,94, cui devono però aggiungersi ulteriori € 300,00 per preavviso di parcella – che, pur non avendo validità fiscale, attesta comunque un costo correlato agli esiti del sinistro in esame – per un totale di € 593,94.
Il danno complessivamente risarcibile ammonta perciò ad € 19.854,94.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (21/08/2018) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sui medesimi importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Va precisato in proposito che, sebbene in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice abbia indicato la minor somma di € 14.604,15, tale richiesta non può intendersi quale rinunzia all'iniziale domanda risarcitoria, quantificata in € 25.000,00 “o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà individuata equitativamente”, essendo stato specificato che la richiesta derivava unicamente dalla ritenuta applicabilità delle “tabelle
7 di riferimento per il calcolo del danno biologico di lieve entità anno 2018”, in luogo della diversa tabella ritenuta viceversa applicabile in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.400,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 264,00.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2106/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 19.264,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 21/08/2018 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.100,00 per compensi ed € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 05/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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