Ordinanza collegiale 10 luglio 2023
Ordinanza collegiale 2 novembre 2023
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02152/2025REG.PROV.COLL.
N. 05645/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5645 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilia Maria Angeloni e Fabrizio Ravidà ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma, Via P. Paruta n. 3;
contro
Ministero della difesa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima bis , del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS-, maresciallo capo dell’Esercito italiano, ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ne ha respinto il ricorso per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale per l’infermità “ -OMISSIS- ”, diagnosticatagli all’esito di esame istologico conseguito a un intervento di orchiectomia, a suo dire contratta per causa di servizio a seguito della partecipazione all’operazione internazionale Joint Guardian in Kosovo dal 24 giugno 1999 al 20 agosto 1999, in qualità di vice Comandante, e dal 3 marzo 2000 al 5 luglio 2000, come Comandante del Plotone Carri.
2. – In primo grado, il rigetto della domanda risarcitoria è stato motivato dal T.a.r. sulla scorta degli esiti della verificazione eseguita dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che ha negato il nesso di causalità tra la specifica patologia tumorale - recte , in genere, tra lo sviluppo di neoplasie - e l’esposizione ai contaminanti ambientali uranio VE e nanoparticelle, nonché la responsabilità dell’Amministrazione nell’averla determinata.
3. – Il Ministero della difesa, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. – Con ordinanza del 10 luglio 2023, n. 6712, la Sezione, preso atto dell’avvenuta cristallizzazione del dato fattuale della presenza del militare in almeno una zona contaminata da uranio VE, ha ravvisato la necessità di approfondimenti istruttori « in ragione della tipologia tumorale sviluppata e soprattutto dell’apparentemente limitato tempo di latenza rispetto al potenziale fattore causale o concausale di insorgenza della stessa » e in relazione all’entità dei postumi invalidanti permanenti.
Pertanto, ha incaricato il Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL, con facoltà di delega e di avvalersi, se necessario, di ausiliario con specifiche competenze nella patologia de qua , dello svolgimento di una verificazione volta « ad accertare se la specifica neoplasia maligna patita dall’appellante sia riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alla (accertata) esposizione a uranio VE e se il tempo di esordio della stessa (primi sintomi dicembre 2000, intervento chirurgico prodromico ad esame istologico, 8 gennaio 2001) risulti compatibile con la cronologia delle missioni cui il militare ha partecipato (in Decane, dal 3 marzo 2000 al 5 luglio 2000, in Klina, dal 24 giugno 1999 al 20 agosto 1999) » e, quindi, « in caso di risposta affermativa ai primi due quesiti (distintamente per ciascuna delle due missioni indicate) [a individuare] la durata, la percentuale e il periodo di invalidità temporanea, nonché i postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tale cioè da incidere sulla complessiva invalidità psicofisica della vittima, egualmente quantificandoli in termini percentuali e conseguente entità risarcitoria ».
5. – Con successiva ordinanza del 2 novembre 2023, n. 9433, vista la comunicazione, da parte del predetto Direttore, di motivata declinatoria dell’incarico, la Sezione ha incaricato della verificazione il Direttore del Dipartimento di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma, con facoltà di delega a professore del medesimo Dipartimento, riassumendo i quesiti (« visto e qui da intendersi riportato quanto già disposto con la precedente ordinanza ») nei seguenti termini:
« 1) Dica il verificatore, alla luce dei più recenti studi esistenti in materia, se vi possa essere un nesso causale tra le modalità di prestazione del servizio da parte dell’appellante e l’insorgere della patologia neoplastica in lui riscontrata;
2) Descriva in particolare il verificatore quale sia il periodo di latenza della patologia riscontrata nell’appellante ».
6. – Alla verificazione ha provveduto il prof. dott. -OMISSIS-, docente presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore, Sezione di Medicina Legale, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il quale è stato designato all’espletamento dell’incarico dal Direttore del Dipartimento medesimo con nota acquisita agli atti di causa in data 20 febbraio 2024.
7. – La relazione di verificazione è stata depositata in giudizio il 4 luglio 2024.
8. – Con ordinanza del 16 ottobre 2024, n. 8283, in accoglimento dell’istanza di rimessione in termini presentata dall’appellante, la Sezione ne ha ammesso in giudizio le note difensive del 13 settembre 2024, il cui deposito non si era perfezionato.
Con la medesima ordinanza ha, altresì, demandato al verificatore un supplemento di relazione per prendere specifica posizione sulle osservazioni del consulente di parte (denominate “considerazioni critiche”), datate 31 maggio 2024, di cui è stata depositata copia in giudizio il 3 settembre 2024.
9. – Il verificatore ha provveduto a quest’ulteriore incombente in data 13 novembre 2024.
10. – Alla pubblica udienza del 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. – L’appello è infondato.
12. – L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sulla base di un unico motivo, con cui ha dedotto, in primo luogo, che il giudice di primo grado, aderendo acriticamente agli esiti della verificazione svolta dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha erroneamente escluso sia in astratto (paragrafo 2.2. del ricorso in appello), che in concreto (paragrafo 2.3) il nesso di causalità fra l’esposizione all’uranio VE e lo sviluppo di neoplasie, e quindi, in secondo luogo, ha insistito sul profilo soggettivo di responsabilità dell’Amministrazione, all’epoca dei fatti a conoscenza della condizione di pericolosità collegata all’esposizione all’ uranio VE e alla sua utilizzazione nei bombardamenti durante il conflitto balcanico
13. – Tuttavia, la verificazione espletata nel presente grado di appello ha confermato l’esito negativo dell’approfondimento istruttorio disposto dal giudice di primo grado.
14. – In particolare, ha esposto il nuovo verificatore che, per quanto concerne i tumori testicolari a cellule germinali, tra i quali rientra la patologia neoplastica da cui è risultato affetto l’appellante, « allo stato attuale delle conoscenze, si ritiene che questi (sia nella forma seminomatosa che non seminomatosa) derivino da una neoplasia in situ a cellule germinali (GCNIS-TGCT), causata da un’anomala maturazione delle cellule germinali primordiali che avviene con protratto periodo di latenza già durante la vita intrauterina » (pag. 7 relazione di verificazione); ha illustrato i limiti metodologici infirmanti la concludenza, nel senso divisato dall’appellante, della letteratura scientifica posta in evidenza dal suo consulente di parte (pagg. 10-14 relazione cit.); ha escluso finanche la stessa possibilità scientifica di attribuire, rispetto alla patologia in questione, valore causale all’esposizione ad agenti radioattivi, in quanto « le caratteristiche di tossicità dell’AN VE … appaiono incompatibili con la neoplasia testicolare insorta nel periziato, in quanto gli organi bersaglio di tale agente sono costituiti principalmente dai reni, dai polmoni (unico sito anatomico in cui la cancerogenicità da UI risulta ammessa), dal sistema nervoso e dal fegato; mancano, quindi, evidenze scientifiche favorevoli finanche alla mera possibilità di correlazione tra l’insorgenza della patologia neoplastica testicolare e l’esposizione ad AN VE » (pag. 13 relazione cit., dove soggiunge che « la probabilità che il -OMISSIS- sviluppasse una neoplasia germinale non seminomatosa appare sovrapponibile a quella della popolazione generale » e ribadisce che « l’attuale orientamento scientifico depone per l’origine di tali forme tumorali testicolari da un’anomala maturazione delle cellule germinali primordiali che avviene con lentezza già durante la vita intrauterina; invero, i fattori di rischio meglio documentati in letteratura sono rappresentati proprio da condizioni essenzialmente di natura endogena, mentre quelli esogeni non sono ancora ben caratterizzati; ad ogni modo, l’esposizione ad agenti radioattivi non rientra, allo stato attuale delle conoscenze, tra i fattori di rischio possibili, né tantomeno accertati, per l’insorgenza di tumori testicolari »).
15. – Queste conclusioni sono state confermate dal verificatore nel supplemento di relazione disposto da questo Consiglio con l’ordinanza n. 8283 del 2024 cit. (supra, § 7) per l’esame delle considerazioni critiche alla relazione di verificazione predisposte dal consulente dell’appellante, supplemento che topograficamente è collocato al termine (pag. 17 ss.) della relazione di verificazione “integrata” depositata in giudizio il 13 novembre 2024.
Ivi, dopo un’ampia disamina critica delle osservazioni del consulente dell’appellante, il verificatore ha rassegnato le sue definitive conclusioni medico-legali nei termini che seguono:
« 1) tra l’esposizione all’AN IT (UI) occorsa durante il servizio prestato dal Sig. -OMISSIS- in Kosovo e la patologia neoplastica in lui insorta a livello testicolare NON si ravvisa correlazione causale; la letteratura scientifica è sostanzialmente muta in tal senso; le caratteristiche di tossicità dell’agente in questione appaiono qualitativamente incompatibili con la patogenesi conosciuta di tale neoplasia; inoltre, secondo il ‘criterio epidemiologico-statistico’, la probabilità che il periziato sviluppasse una neoplasia germinale non seminomatosa appare sovrapponibile a quella della popolazione generale; stando alla letteratura scientifica attualmente disponibile, l’esposizione ad UI non rientra tra i fattori di rischio, né tantomeno probabili ovvero accertati, per l’insorgenza di tumori testicolari;
2) vista l’assenza di uno scientificamente valido nesso causale tra l’esposizione all’UI ed il tumore testicolare, non appare possibile esprimersi circa il periodo di latenza tra suddetta esposizione e la patologia riscontrata; tale valutazione potrebbe discendere esclusivamente da una correlazione scientificamente dimostrata e debitamente studiata tra un’agente tossico e una malattia cagionata dal contatto con questo, cosa che, giova ribadirlo, è da escludersi nel caso di specie ».
16. – Alla luce delle suddette conclusioni, che non hanno trovato ulteriore replica da parte appellante e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, l’appello è infondato e dev’essere respinto.
17. – Per la liquidazione del proprio compenso il verificatore ha presentato domanda di liquidazione contestualmente al deposito dell’elaborato integrato dal supplemento di relazione, quantificandolo, in ragione del numero di vacazioni, nella somma complessiva di € 2940,50.
Detto compenso, non avendo già formato oggetto di liquidazione con decreto monocratico, può essere liquidato in sentenza, dato che nello specifico caso in cui non sia intervenuta la liquidazione da parte del Presidente (competente ai sensi dell’art. 66, co.4, c.p.a.), prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado di giudizio, la “definitiva regolazione degli oneri” per la verificazione (attribuita al Collegio dal medesimo art. 66, co. 4, c.p.a.) deve ritenersi comprensiva anche della liquidazione del compenso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2025, n. 101, e altre).
L’importo indicato dal verificatore è congruo con l’attività espletata, in considerazione della natura della controversia e dell’impegno professionale richiesto per lo svolgimento dell’incarico e, pertanto, il compenso è liquidato nella somma totale di 2940,50 euro, comprensiva dell’anticipo di € 2000,00 disposto con l’ordinanza n. 6712 del 2023, ed è posto a carico della parte appellante, in ragione della soccombenza.
Nulla deve disporsi per le restanti spese del presente grado del giudizio, non essendosi costituito il Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Liquida in favore del prof. dott. -OMISSIS-, a titolo di compenso per lo svolgimento delle operazioni di verificazione, la somma complessiva di euro 2940,50 (duemilanovecentoquaranta/50), comprensiva dell’acconto liquidato con ordinanza 10 luglio 2023, n. 6712, oltre accessori di legge, che pone a carico della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.