Articolo 882 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 883Articolo 884
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 882. Servizio permanente effettivo (( 1. Il servizio permanente effettivo e' la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.)) 2. E' idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare. 3. Per i militari dei ruoli naviganti la temporanea inidoneita' al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo. 4. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente dagli organi e con le modalita' stabiliti dal regolamento.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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