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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/11/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 823/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI AD ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO e del CURATORE SPECIALE DEI MINORI, avv. Alessandro Braga, costituito in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in indirizzo telematico;
Oggetto: separazione personale dei coniugi CONCLUSIONI Parte ricorrente Vista la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, disporsi l'affido condiviso dei figli e con collocazione prevalente presso la madre, Per_1 Per_2 [...]
a quale avrà facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva Parte_1 con riferimento solo alla gestione delle pratiche amministrative inerenti alla residenza, al percorso scolastico e alla salute dei minori, nonché ai documenti per l'espatrio in Germania;
disposi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli durante le vacanze Controparte_1 scolastiche e/o natalizie, salvi migliori accordi tra i genitori;
disporsi l'obbligo di di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
8 di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2026, la somma di 400,00 euro (200,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
disporsi l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale e di ogni altra provvidenza economica o sussidio alla ricorrente;
disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sino a quando non si sarà trasferita con i figli in Germania;
disporsi la rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
1 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.5.2025 innanzi al Tribunale intestato, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 17.11.2004 a Marrakech (Marocco), ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli e rispettivamente il 18.11.2009 e Per_1 Per_2 il 19.7.2015;
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in un immobile sito in Lendinara (RO), Via Santa Lucia n. 62, concesso in comodato gratuito dal datore di lavoro del CP_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati, per cui la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- nel corso del matrimonio il aveva infatti sviluppato una dipendenza patologica CP_1 dal gioco d'azzardo, sicché sperperava le risorse economiche della famiglia, trascurava le necessità dei figli e da circa un anno faceva rientro nella casa coniugale solo dopo le ore 23;
- la ricorrente era alla ricerca di un'occupazione lavorativa e aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito pari a 8.468,40 euro, mentre il operaio alle dipendenze CP_1 di , traeva dall'attività lavorativa una retribuzione Controparte_2 mensile pari a circa 1.800,00 euro.
La chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione personale e la successiva Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio, nonché l'affidamento super esclusivo dei figli e Domandava, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale e che il Per_1 Per_2 contributo paterno al mantenimento dei figli fosse determinato in 500,00 euro (250,00 euro per ognuno dei figli), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie e all'attribuzione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico e universale. Con riferimento al diritto di visita paterno, la chiedeva che il potesse Parte_1 CP_1 incontrare i figli solo previo accordo con la stessa.
2. Con decreto depositato il 20.5.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 29.8.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza del 29.8.2025 nessuno compariva per il convenuto nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa dichiarava la contumacia di e dava atto Controparte_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione. Disponeva, inoltre, che i Servizi Sociali dell' 5 , previa acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali del Pt_2 Pt_3
Comune di Lendinara, trasmettessero entro e non oltre il 30.9.2025 una sintetica relazione sulla situazione del nucleo familiare, con particolare riferimento all'asserita ludopatia dalla quale sarebbe affetto il Disponeva, infine, l'acquisizione di CP_1 informazioni da Agenzia delle Entrate e dall'INPS sulla situazione reddituale del convenuto e sull'importo dell'assegno unico e universale erogato allo stesso.
2 4. All'esito dell'udienza dell'8.10.2024, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice delegato alla trattazione del procedimento adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., nominava curatore speciale dei minori l'avv. Alessandro Braga e si riservava di riferire al collegio per la pronuncia immediata sullo status.
5. Con la sentenza non definitiva n. 678/2025 depositata il 9.10.2025, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva le parti innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del procedimento in ordine alle altre domande proposte dalla ricorrente.
6. All'udienza del 29.10.2025 il giudice delegato procedeva all'ascolto dei minori Per_1
e alla presenza del curatore speciale degli stessi, e all'esito disponeva Persona_3
l'acquisizione, da parte dello stesso avv. Braga, di informazioni dal in ordine alla CP_1 sua posizione in merito all'affidamento esclusivo dei figli alla madre e al trasferimento dei minori in Germania, posto che la ricorrente aveva affermato di avere intenzione di trasferirsi insieme ai figli in quel Paese, ove vive la sorella della Parte_1
7. All'udienza del 14.11.2025 compariva già dichiarato contumace, il Controparte_1 quale dichiarava di non opporsi al trasferimento dei figli in Germania con la madre, sicché, il giudice delegato disponeva la discussione orale della causa e sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, alle quali aderiva il curatore speciale di minori. I difensori rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
8. Poiché la sentenza di separazione è stata pronunciata, il collegio osserva che le questioni da dirimere hanno ad oggetto (i) l'affidamento dei figli, (ii) la loro collocazione, (iii) i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita paterno e (iv) la determinazione del contributo dovuto dal ai sensi dell'art. 337-ter c.c. CP_1
8.1. Venendo all'esame della prima delle domande proposte dalla ricorrente, che ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, va premesso che dall'ascolto dei minori è emerso che entrambi hanno un significativo legame affettivo con il padre, con il quale intrattengono un rapporto consono alla loro età. In particolare, (nato il Per_2
19.7.2015) ha dichiarato che, quando è il padre è a casa, ridono e scherzano “e ogni tanto lui prepara la cena”. Il minore ha soggiunto che i suoi genitori non si parlano molto, ma non litigano mai e che egli desidera trasferirsi con la madre e la sorella in Germania, con la prospettiva di tornare in Italia, a trovare il padre, durante le vacanze estive.
, nata il [...], è parsa più consapevole della crisi familiare in atto, ma ha Per_1 serenamente manifestato il proprio desiderio di recarsi a vivere in Germania con la madre e il fratello (“Mio padre all'inizio non voleva che la mamma si separasse, ma ora lo ha accettato. Ieri sera lui è venuto a parlarmi e mi ha detto che, se vogliamo andare
3 in Germania, per lui non è un problema. Per me è stato un sollievo perché questa estate lui mi aveva detto di non essere d'accordo e io ci stavo un po' male. Io immagino che durante le vacanze mio fratello ed io torniamo a Lendinara a trovare nostro padre. Non credo che lui verrebbe in Germania a trovarci. Il progetto è quello di finire l'anno scolastico e poi di partire per la Germania, dove già vive mia zia da 4 anni. Noi lo abbiamo deciso insieme alla mamma. Con le mie amiche rimarrò in contatto per telefono. In Germania stiamo già cercando un'altra casa e ci aiuta la sorella della mamma”: cfr. verbale dell'udienza del 29.10.2025). All'udienza del 14.11.2025 il è comparso e ha dichiarato di non opporsi al CP_1 trasferimento della moglie e dei figli in Germania e si è dichiarato disposto a corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1 mensile di 400,00 euro (200,00 euro per ogni figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, a partire dal mese di giugno 2025, dato che sino al termine dell'anno scolastico i figli e la moglie continueranno a vivere nella casa coniugale, concessa al in comodato gratuito dal datore di lavoro dello stesso. CP_1
Alla luce di tali dichiarazioni, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso con facoltà di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle partiche amministrative inerenti alla residenza, al percorso scolastico e alla salute dei figli, dal momento che la distanza tra le due residenze dei genitori, quando la si Parte_1 trasferirà in Germania, renderà difficoltoso per il sottoscrivere le autorizzazioni e CP_1 in consensi necessari per consentire ai figli di svolgere tutte le necessarie attività scolastiche e formative, oltre che le visite mediche e le terapie che si rendessero eventualmente necessarie. Il collegio reputa di poter accogliere tale domanda, che consente di non escludere il dalle decisioni più importanti per la vita dei minori, ma al contempo permetterà CP_1 alla di gestire la vita quotidiana dei minori, data la distanza tra le due Parte_1 residenze.
8.2. La collocazione dei minori e non può che rispondere all'esigenza Per_1 Persona_3
e al desiderio dei due ragazzi di continuare a vivere con la madre, per cui entrambi sono collocati presso la Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante le Parte_1 vacanze scolastiche natalizie ed estive, salvi migliori accordi con la madre dei minori.
8.3. Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., va disposta l'assegnazione della casa coniugale, sita in Lendinara, alla sino al giorno in cui la stessa si trasferirà in Germania Parte_1 con i figli.
8.4. Dalle CU2025 acquisite da Agenzia delle Entrate, risulta che nel 2024 il convenuto ha percepito dall'attività di lavoro dipendente una retribuzione netta pari a 18.430,95 euro e dall'INPS ha percepito redditi esenti dell'importo di 4.540,20 euro, come del resto ha confermato l'INPS in data 6.10.2028 (cfr. relazione dell'INPS, da cui risulta un importo di 4.785,60 euro a titolo di assegno unico e universale nel 2024 e di 3.618, 00 euro nel periodo gennaio-ottobre 2025.
4 La ricorrente, dal canto suo, ha tratto dalla propria attività di lavoro non continuativa un reddito annuo di 9.732,74 euro, cosicché si ritiene congruo, allo stato, porre a carico del convenuto l'assegno indicato dallo stesso nel corso dell'udienza del 14.11.2025 CP_1
e accettato dalla nell'ammontare. Parte_1
L'assegno unico e universale viene attribuito per l'intero importo alla ricorrente, quale genitore co-affidatario e collocatario dei minori, tenuto conto della disparità economica esistente tra i coniugi sotto il profilo della capacità e della potenzialità di reddito (cfr. sul punto Cass. civ. sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
9. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, sicché la pronuncia sulle spese è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 823/2025 R.G. promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Curatore speciale Parte_1 Controparte_1 dei minori e del Pubblico Ministero,
vista la sentenza non definitiva di separazione personale giudiziale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso dei minori e alla madre, Per_1 Persona_3 [...]
con collocazione presso la stessa, e con facoltà del padre, di Parte_1 Controparte_1 vedere e tenere con sé i figli durante le vacanze scolastiche natalizie ed estive, salvi migliori accordi con la madre dei minori, alla quale è attribuita in via esclusiva la gestione e la sottoscrizione delle autorizzazioni e dei consensi necessari ai fini della residenza, del percorso scolastico e alla salute dei figli;
dichiara tenuto a corrispondere a entro il giorno 8 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a partire dal mese di giugno 2026, la somma di 400,00 euro (200,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Lendinara (RO), via Santa Lucia n. 62, a che in essa vivrà con i figli, sino a quando la non si Parte_1 Parte_1 trasferirà in Germania;
rimette le parti innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza.
Così deciso a Rovigo, il 17 novembre 2025.
la Presidente est.
OL Di FR
5
NI AD ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO e del CURATORE SPECIALE DEI MINORI, avv. Alessandro Braga, costituito in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in indirizzo telematico;
Oggetto: separazione personale dei coniugi CONCLUSIONI Parte ricorrente Vista la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, disporsi l'affido condiviso dei figli e con collocazione prevalente presso la madre, Per_1 Per_2 [...]
a quale avrà facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva Parte_1 con riferimento solo alla gestione delle pratiche amministrative inerenti alla residenza, al percorso scolastico e alla salute dei minori, nonché ai documenti per l'espatrio in Germania;
disposi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli durante le vacanze Controparte_1 scolastiche e/o natalizie, salvi migliori accordi tra i genitori;
disporsi l'obbligo di di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
8 di ogni mese, a partire dal mese di giugno 2026, la somma di 400,00 euro (200,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
disporsi l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale e di ogni altra provvidenza economica o sussidio alla ricorrente;
disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sino a quando non si sarà trasferita con i figli in Germania;
disporsi la rimessione della causa in istruttoria per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
1 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.5.2025 innanzi al Tribunale intestato, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 17.11.2004 a Marrakech (Marocco), ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli e rispettivamente il 18.11.2009 e Per_1 Per_2 il 19.7.2015;
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in un immobile sito in Lendinara (RO), Via Santa Lucia n. 62, concesso in comodato gratuito dal datore di lavoro del CP_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati, per cui la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- nel corso del matrimonio il aveva infatti sviluppato una dipendenza patologica CP_1 dal gioco d'azzardo, sicché sperperava le risorse economiche della famiglia, trascurava le necessità dei figli e da circa un anno faceva rientro nella casa coniugale solo dopo le ore 23;
- la ricorrente era alla ricerca di un'occupazione lavorativa e aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito pari a 8.468,40 euro, mentre il operaio alle dipendenze CP_1 di , traeva dall'attività lavorativa una retribuzione Controparte_2 mensile pari a circa 1.800,00 euro.
La chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione personale e la successiva Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio, nonché l'affidamento super esclusivo dei figli e Domandava, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale e che il Per_1 Per_2 contributo paterno al mantenimento dei figli fosse determinato in 500,00 euro (250,00 euro per ognuno dei figli), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie e all'attribuzione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico e universale. Con riferimento al diritto di visita paterno, la chiedeva che il potesse Parte_1 CP_1 incontrare i figli solo previo accordo con la stessa.
2. Con decreto depositato il 20.5.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 29.8.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza del 29.8.2025 nessuno compariva per il convenuto nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa dichiarava la contumacia di e dava atto Controparte_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione. Disponeva, inoltre, che i Servizi Sociali dell' 5 , previa acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali del Pt_2 Pt_3
Comune di Lendinara, trasmettessero entro e non oltre il 30.9.2025 una sintetica relazione sulla situazione del nucleo familiare, con particolare riferimento all'asserita ludopatia dalla quale sarebbe affetto il Disponeva, infine, l'acquisizione di CP_1 informazioni da Agenzia delle Entrate e dall'INPS sulla situazione reddituale del convenuto e sull'importo dell'assegno unico e universale erogato allo stesso.
2 4. All'esito dell'udienza dell'8.10.2024, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice delegato alla trattazione del procedimento adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., nominava curatore speciale dei minori l'avv. Alessandro Braga e si riservava di riferire al collegio per la pronuncia immediata sullo status.
5. Con la sentenza non definitiva n. 678/2025 depositata il 9.10.2025, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva le parti innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del procedimento in ordine alle altre domande proposte dalla ricorrente.
6. All'udienza del 29.10.2025 il giudice delegato procedeva all'ascolto dei minori Per_1
e alla presenza del curatore speciale degli stessi, e all'esito disponeva Persona_3
l'acquisizione, da parte dello stesso avv. Braga, di informazioni dal in ordine alla CP_1 sua posizione in merito all'affidamento esclusivo dei figli alla madre e al trasferimento dei minori in Germania, posto che la ricorrente aveva affermato di avere intenzione di trasferirsi insieme ai figli in quel Paese, ove vive la sorella della Parte_1
7. All'udienza del 14.11.2025 compariva già dichiarato contumace, il Controparte_1 quale dichiarava di non opporsi al trasferimento dei figli in Germania con la madre, sicché, il giudice delegato disponeva la discussione orale della causa e sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, alle quali aderiva il curatore speciale di minori. I difensori rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
8. Poiché la sentenza di separazione è stata pronunciata, il collegio osserva che le questioni da dirimere hanno ad oggetto (i) l'affidamento dei figli, (ii) la loro collocazione, (iii) i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita paterno e (iv) la determinazione del contributo dovuto dal ai sensi dell'art. 337-ter c.c. CP_1
8.1. Venendo all'esame della prima delle domande proposte dalla ricorrente, che ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, va premesso che dall'ascolto dei minori è emerso che entrambi hanno un significativo legame affettivo con il padre, con il quale intrattengono un rapporto consono alla loro età. In particolare, (nato il Per_2
19.7.2015) ha dichiarato che, quando è il padre è a casa, ridono e scherzano “e ogni tanto lui prepara la cena”. Il minore ha soggiunto che i suoi genitori non si parlano molto, ma non litigano mai e che egli desidera trasferirsi con la madre e la sorella in Germania, con la prospettiva di tornare in Italia, a trovare il padre, durante le vacanze estive.
, nata il [...], è parsa più consapevole della crisi familiare in atto, ma ha Per_1 serenamente manifestato il proprio desiderio di recarsi a vivere in Germania con la madre e il fratello (“Mio padre all'inizio non voleva che la mamma si separasse, ma ora lo ha accettato. Ieri sera lui è venuto a parlarmi e mi ha detto che, se vogliamo andare
3 in Germania, per lui non è un problema. Per me è stato un sollievo perché questa estate lui mi aveva detto di non essere d'accordo e io ci stavo un po' male. Io immagino che durante le vacanze mio fratello ed io torniamo a Lendinara a trovare nostro padre. Non credo che lui verrebbe in Germania a trovarci. Il progetto è quello di finire l'anno scolastico e poi di partire per la Germania, dove già vive mia zia da 4 anni. Noi lo abbiamo deciso insieme alla mamma. Con le mie amiche rimarrò in contatto per telefono. In Germania stiamo già cercando un'altra casa e ci aiuta la sorella della mamma”: cfr. verbale dell'udienza del 29.10.2025). All'udienza del 14.11.2025 il è comparso e ha dichiarato di non opporsi al CP_1 trasferimento della moglie e dei figli in Germania e si è dichiarato disposto a corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1 mensile di 400,00 euro (200,00 euro per ogni figlio), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, a partire dal mese di giugno 2025, dato che sino al termine dell'anno scolastico i figli e la moglie continueranno a vivere nella casa coniugale, concessa al in comodato gratuito dal datore di lavoro dello stesso. CP_1
Alla luce di tali dichiarazioni, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso con facoltà di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle partiche amministrative inerenti alla residenza, al percorso scolastico e alla salute dei figli, dal momento che la distanza tra le due residenze dei genitori, quando la si Parte_1 trasferirà in Germania, renderà difficoltoso per il sottoscrivere le autorizzazioni e CP_1 in consensi necessari per consentire ai figli di svolgere tutte le necessarie attività scolastiche e formative, oltre che le visite mediche e le terapie che si rendessero eventualmente necessarie. Il collegio reputa di poter accogliere tale domanda, che consente di non escludere il dalle decisioni più importanti per la vita dei minori, ma al contempo permetterà CP_1 alla di gestire la vita quotidiana dei minori, data la distanza tra le due Parte_1 residenze.
8.2. La collocazione dei minori e non può che rispondere all'esigenza Per_1 Persona_3
e al desiderio dei due ragazzi di continuare a vivere con la madre, per cui entrambi sono collocati presso la Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli durante le Parte_1 vacanze scolastiche natalizie ed estive, salvi migliori accordi con la madre dei minori.
8.3. Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., va disposta l'assegnazione della casa coniugale, sita in Lendinara, alla sino al giorno in cui la stessa si trasferirà in Germania Parte_1 con i figli.
8.4. Dalle CU2025 acquisite da Agenzia delle Entrate, risulta che nel 2024 il convenuto ha percepito dall'attività di lavoro dipendente una retribuzione netta pari a 18.430,95 euro e dall'INPS ha percepito redditi esenti dell'importo di 4.540,20 euro, come del resto ha confermato l'INPS in data 6.10.2028 (cfr. relazione dell'INPS, da cui risulta un importo di 4.785,60 euro a titolo di assegno unico e universale nel 2024 e di 3.618, 00 euro nel periodo gennaio-ottobre 2025.
4 La ricorrente, dal canto suo, ha tratto dalla propria attività di lavoro non continuativa un reddito annuo di 9.732,74 euro, cosicché si ritiene congruo, allo stato, porre a carico del convenuto l'assegno indicato dallo stesso nel corso dell'udienza del 14.11.2025 CP_1
e accettato dalla nell'ammontare. Parte_1
L'assegno unico e universale viene attribuito per l'intero importo alla ricorrente, quale genitore co-affidatario e collocatario dei minori, tenuto conto della disparità economica esistente tra i coniugi sotto il profilo della capacità e della potenzialità di reddito (cfr. sul punto Cass. civ. sez. I, 22/02/2025, n. 4672).
9. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice delegato, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, sicché la pronuncia sulle spese è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 823/2025 R.G. promossa da
[...] nei confronti di con l'intervento del Curatore speciale Parte_1 Controparte_1 dei minori e del Pubblico Ministero,
vista la sentenza non definitiva di separazione personale giudiziale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
dispone l'affidamento condiviso dei minori e alla madre, Per_1 Persona_3 [...]
con collocazione presso la stessa, e con facoltà del padre, di Parte_1 Controparte_1 vedere e tenere con sé i figli durante le vacanze scolastiche natalizie ed estive, salvi migliori accordi con la madre dei minori, alla quale è attribuita in via esclusiva la gestione e la sottoscrizione delle autorizzazioni e dei consensi necessari ai fini della residenza, del percorso scolastico e alla salute dei figli;
dichiara tenuto a corrispondere a entro il giorno 8 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a partire dal mese di giugno 2026, la somma di 400,00 euro (200,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Lendinara (RO), via Santa Lucia n. 62, a che in essa vivrà con i figli, sino a quando la non si Parte_1 Parte_1 trasferirà in Germania;
rimette le parti innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza.
Così deciso a Rovigo, il 17 novembre 2025.
la Presidente est.
OL Di FR
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