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Articolo 2 della Legge 30 settembre 1993, n. 387
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Legge 30 settembre 1993, n. 387
Articolo 2 della Legge 30 settembre 1993, n. 387
Versione
3 ottobre 1993
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo I a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 123 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1993
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