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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 141/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 141/2020 tra
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1965, elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n. 154, presso lo studio dell'avv. PALAZZO Giovanni, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente-
Contro
(C.F: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandatario della elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso Ufficio Controparte_2
Legale , rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente dagli avv.ti GALEANO CP_1
Manlio, MARCEDONE Ivano e NUCCIARONE Ugo, giusta procura generale alle liti del
21.07.2015 per Notaio rep. n. 80974/21569; Persona_1
Controparte_3
– sede di RA (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SICUSO Giovanni, giusta procura generale alle liti del
18.12.2018, per Notaio di Palermo, Rep. n. 711/551 ; Persona_2
, già (C.F.: Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
1 Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. MALVAGNA Ester, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.01.2020 proponeva opposizione Parte_1
avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito e i ruoli sottesi inerenti a crediti di natura contributiva, relativi a contributi IVS, premi e DM 10 per la somma complessiva CP_3 di € 79.686,95, di seguito meglio specificati:
1) n. 298 2005 0017000126 000 relativa a DM 10 per l'anno 2004;
2) n. 298 2006 0009560210 000 relativa a DM 10 per l'anno 2005;
3) n. 298 2006 0014065450 000 relativa a DM 10 per l'anno 2005;
4) n. 298 2008 0014964478 000 relativa a DM 10 per l'anno 2007;
5) n. 298 2009 0000949866 000 relativa a DM 10 per l'anno 2008;
6) n. 298 2009 0009989264 000 relativa a DM 10 per l'anno 2008;
7) n. 298 2009 0012128466 000 relativa a DM 10 per l'anno 2008;
8) n. 298 2009 0017514176 000 relativa a DM 10 per l'anno 2008;
9) n. 298 2009 0019992933 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
10) n. 298 2009 0022756043 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
11) n. 298 2009 0027451735 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
12) n. 298 2009 0031840527 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
13) n. 298 2009 0034179574 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
14) n. 298 2010 0000958644 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
15) n. 298 2010 0003357842 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
16) n. 298 2010 0004382862 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
17) n. 298 2010 0008807440 000 nella parte relativa a DM 10 per l'anno
2009;
18) n. 298 2010 0016406954 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
19) n. 298 2011 0005932410 000 nella parte relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive, nonché DM 10 per l'anno 2010;
20) n. 598 2011 2000098847 000 relativa a DM 10 per l'anno 2010;
20) n. 598 2011 2000215808 000 relativa a DM 10 per gli anni 2010/2011;
21) n. 298 2011 0025722406 000 nella parte relativa a premi per l'anno CP_3
2010;
2 22) n. 598 2012 0000694456 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per gli anni 2010 e 2011;
23) n. 598 2012 0001258827 000 relativa a DM 10 per l'anno 2011;
24) n. 598 2012 0002291935 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
25) n. 298 2013 0001131548 000 relativa a premi per l'anno 2011; CP_3
26) n. 598 2013 0000394920 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
27) 598 2013 0001448244 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
28) n. 598 2014 0000360026 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2013;
29) n. 298 2014 0009834715 000 relativa a premi per l'anno 2013; CP_3
30) n. 598 2014 0001406272 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2013;
31) n. 598 2014 0002085374 000 relativa a DM 10 per l'anno 2013;
32) n. 598 2014 0002670870 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2014;
33) n. 298 2015 0008087207 000 relativa a premi per l'anno 2014; CP_3
34) n. 598 2015 0001151822 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2014;
35) n. 598 2015 0001867114 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2010 e 2011;
36) n. 598 2016 0000219575 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2015;
37) 598 2016 0001508235 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2015.
A fondamento del ricorso deduceva di aver richiesto, in data 9.1.2020, informazioni a al fine di verificare eventuali debiti a proprio carico e di aver appreso, Controparte_5
solo in data 13.1.2020, mediante comunicazione trasmessa da , dell'iscrizione a ruolo CP_4
a suo carico della somma complessiva di € 79.686,95 per l'omesso versamento di contributi IVS, premi DM 10 per gli anni dal 2010 al 2015, non essendo mai stati notificati i sopra CP_3
menzionati avvisi di addebito e cartelle di pagamento.
3 Deduceva quindi che i crediti contributivi portati dagli atti sopra menzionati erano ormai prescritti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, l' di Siracusa (AdER), l' di Siracusa, Controparte_4 CP_1
l' di Siracusa e la al fine di sentir dichiarare, previa sospensione dell'efficacia CP_3 CP_2
esecutiva dei titoli contestati, l'illegittimità e/o l'infondatezza dei ruoli, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in contestazione con conseguente annullamento degli stessi.
Si costituiva l' che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del CP_3
ricorso, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla dedotta nullità ed inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti prodromici all'azione esecutiva, trattandosi di eccezioni inerenti alle attività delegate al concessionario della riscossione. Eccepiva, poi, la tardività dell'opposizione per i motivi attinenti a vizi formali degli atti impugnati e, nel merito, deduceva che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, n. 9 L. n. 335/1995 era stato interrotto da atti dell'agente della riscossione cui chiedeva ordinarsi l'esibizione.
Deduceva, altresì, a riprova dell'avvenuta conoscenza dei titoli impugnati da parte ricorrente, che
– sulle cartelle oggetto di contenzioso - aveva presentato istanza di Parte_1
definizione agevolata in data 30.04.2019, precedentemente, quindi, al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei CP_1
crediti , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 Controparte_2
carenza di interesse, non essendovi una procedura esecutiva in corso posta in essere dall'Agente della riscossione, ma avendo il ricorrente impugnato titoli esecutivi in precedenza non opposti nei termini di legge;
nel merito, deduceva che le n. 19 cartelle esattoriali ed i n. 15 avvisi di addebito aventi ad oggetto contribuzioni erano stati regolarmente notificati e, pertanto, non CP_1 essendo stati opposti nei termini di legge, costituivano “titoli esecutivi irretrattabili” .
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi inerenti al merito della pretesa contributiva essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 46/99.
Si costituiva, altresì, l' subentrata alla società Controparte_6
, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, da Controparte_5
qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito, per carenza di interesse concreto ed attuale ad agire, mancando un atto produttivo di effetti pregiudizievoli nella sfera del
4 destinatario. In particolare, evidenziava che nel caso in esame non era stata intrapresa nessuna azione esecutiva nei confronti del ricorrente da parte del Concessionario della Riscossione, tale da fondare l'interesse ad agire per evitare un pregiudizio imminente ed attuale. Evidenziava, infatti, che l'opponente aveva agito per prevenire presunte, future ed eventuali azioni esecutive e non già per paralizzare ingiuste pretese dell'ente incaricato della riscossione, con conseguente inammissibilità del ricorso, in assenza di una concreta ed attuale necessità di tutela avverso un'azione esecutiva non ancora iniziata, né minacciata. In ogni caso, evidenziava che tutte le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate (produceva all'uopo le relative relate di notifica) e non opposte nei termini previsti dalla legge divenendo, per l'effetto, titolo esecutivi definitivi, con conseguente cristallizzazione delle relative pretese creditorie.
Relativamente all'eccepita prescrizione, rilevava che la stessa non era ancora maturata, essendo stata interrotta dalla notifica delle numerose intimazioni di pagamento, nonché dal preavviso di fermo amministrativo (prodotto agli atti).
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria, trattandosi di questioni che non erano riferibili all'ente incaricato della riscossione, ma solo agli enti impositori ( e ). CP_1 CP_3
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 21.07.2020, veniva disposta la sospensione delle cartelle di pagamento opposte. Istruita la causa in via documentale con le note difensive autorizzate, in data 17.11.2024, si depositava estratti ruolo Controparte_7
successivi al DL 41/2021 ed alla , dai quali si evince che tutte le cartelle di cui al Parte_2
ricorso (ad eccezione di quelle indicate ai nn. 19, 20, 21 e 36) sono state sgravate ed annullate.
All'esito dell'udienza del 03.12.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deduce, infatti, di aver impugnato gli estratti di ruoli meglio indicati in ricorso, non essendo mai stati notificati gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento.
Trovano applicazione, pertanto, nella specie, come correttamente rilevato da
[...]
all'udienza dell' 8.11.2022, i principi di diritto affermati dalle Sezioni Controparte_7
Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela
5 giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.
602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
E invero il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n.
215/21, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito, non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
6 f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “.
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali.
In particolare, come affermato dalle S.U., con considerazioni estensibili anche al testo attualmente vigente, con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n.
155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1. - Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”.
Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela.
Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati,
o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19) …”.
7 L'azione promossa da è, quindi, da qualificare come mera azione di Parte_1
accertamento negativo e non come azione ex art. 615 c.p.c., non essendo stata in alcun modo allegata la minaccia, da parte dell'Ente creditore, di procedere ad esecuzione forzata.
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza, infatti, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n.
26283/2022 ).
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Ferme tali considerazioni, deve evidenziarsi che il ricorrente, a fronte dell'eccezione di difetto di interesse formulata dalla difesa dell'ente previdenziale e dell'agente della riscossione, non ha indicato in alcun modo (v. anche note difensive del 4.12.2023 e note scritte depositate in data
13.11.2024) la sussistenza di alcuna delle tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n.
602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumano invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione.
A ciò si aggiunga che la deduzione secondo cui l'azione di accertamento negativo del credito non è l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione è confermata dalla circostanza, come documentata dall'Ader, per cui, nelle more del giudizio, tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento indicati in ricorso (ad eccezione di quelli indicati ai nn. 19, 20, 21 e 36) sono stati oggetto di sgravio e annullamento da parte dell'Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Con riguardo alle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali sussistenti al momento della proposizione del ricorso e della successiva entrata in vigore della legge n. 215/2021.
p.q.m.
8 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.r.g. 141/2020, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 02/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 03.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 141/2020 tra
( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.09.1965, elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle Province n. 154, presso lo studio dell'avv. PALAZZO Giovanni, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente-
Contro
(C.F: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandatario della elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso Ufficio Controparte_2
Legale , rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente dagli avv.ti GALEANO CP_1
Manlio, MARCEDONE Ivano e NUCCIARONE Ugo, giusta procura generale alle liti del
21.07.2015 per Notaio rep. n. 80974/21569; Persona_1
Controparte_3
– sede di RA (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SICUSO Giovanni, giusta procura generale alle liti del
18.12.2018, per Notaio di Palermo, Rep. n. 711/551 ; Persona_2
, già (C.F.: Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
1 Siracusa, viale Santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. MALVAGNA Ester, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.01.2020 proponeva opposizione Parte_1
avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito e i ruoli sottesi inerenti a crediti di natura contributiva, relativi a contributi IVS, premi e DM 10 per la somma complessiva CP_3 di € 79.686,95, di seguito meglio specificati:
1) n. 298 2005 0017000126 000 relativa a DM 10 per l'anno 2004;
2) n. 298 2006 0009560210 000 relativa a DM 10 per l'anno 2005;
3) n. 298 2006 0014065450 000 relativa a DM 10 per l'anno 2005;
4) n. 298 2008 0014964478 000 relativa a DM 10 per l'anno 2007;
5) n. 298 2009 0000949866 000 relativa a DM 10 per l'anno 2008;
6) n. 298 2009 0009989264 000 relativa a DM 10 per l'anno 2008;
7) n. 298 2009 0012128466 000 relativa a DM 10 per l'anno 2008;
8) n. 298 2009 0017514176 000 relativa a DM 10 per l'anno 2008;
9) n. 298 2009 0019992933 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
10) n. 298 2009 0022756043 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
11) n. 298 2009 0027451735 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
12) n. 298 2009 0031840527 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
13) n. 298 2009 0034179574 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
14) n. 298 2010 0000958644 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
15) n. 298 2010 0003357842 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
16) n. 298 2010 0004382862 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
17) n. 298 2010 0008807440 000 nella parte relativa a DM 10 per l'anno
2009;
18) n. 298 2010 0016406954 000 relativa a DM 10 per l'anno 2009;
19) n. 298 2011 0005932410 000 nella parte relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive, nonché DM 10 per l'anno 2010;
20) n. 598 2011 2000098847 000 relativa a DM 10 per l'anno 2010;
20) n. 598 2011 2000215808 000 relativa a DM 10 per gli anni 2010/2011;
21) n. 298 2011 0025722406 000 nella parte relativa a premi per l'anno CP_3
2010;
2 22) n. 598 2012 0000694456 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per gli anni 2010 e 2011;
23) n. 598 2012 0001258827 000 relativa a DM 10 per l'anno 2011;
24) n. 598 2012 0002291935 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
25) n. 298 2013 0001131548 000 relativa a premi per l'anno 2011; CP_3
26) n. 598 2013 0000394920 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
27) 598 2013 0001448244 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2012;
28) n. 598 2014 0000360026 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2013;
29) n. 298 2014 0009834715 000 relativa a premi per l'anno 2013; CP_3
30) n. 598 2014 0001406272 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2013;
31) n. 598 2014 0002085374 000 relativa a DM 10 per l'anno 2013;
32) n. 598 2014 0002670870 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2014;
33) n. 298 2015 0008087207 000 relativa a premi per l'anno 2014; CP_3
34) n. 598 2015 0001151822 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2014;
35) n. 598 2015 0001867114 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2010 e 2011;
36) n. 598 2016 0000219575 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2015;
37) 598 2016 0001508235 000 relativa a contributi IVS fissi e somme aggiuntive per l'anno 2015.
A fondamento del ricorso deduceva di aver richiesto, in data 9.1.2020, informazioni a al fine di verificare eventuali debiti a proprio carico e di aver appreso, Controparte_5
solo in data 13.1.2020, mediante comunicazione trasmessa da , dell'iscrizione a ruolo CP_4
a suo carico della somma complessiva di € 79.686,95 per l'omesso versamento di contributi IVS, premi DM 10 per gli anni dal 2010 al 2015, non essendo mai stati notificati i sopra CP_3
menzionati avvisi di addebito e cartelle di pagamento.
3 Deduceva quindi che i crediti contributivi portati dagli atti sopra menzionati erano ormai prescritti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, l' di Siracusa (AdER), l' di Siracusa, Controparte_4 CP_1
l' di Siracusa e la al fine di sentir dichiarare, previa sospensione dell'efficacia CP_3 CP_2
esecutiva dei titoli contestati, l'illegittimità e/o l'infondatezza dei ruoli, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in contestazione con conseguente annullamento degli stessi.
Si costituiva l' che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del CP_3
ricorso, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla dedotta nullità ed inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti prodromici all'azione esecutiva, trattandosi di eccezioni inerenti alle attività delegate al concessionario della riscossione. Eccepiva, poi, la tardività dell'opposizione per i motivi attinenti a vizi formali degli atti impugnati e, nel merito, deduceva che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, n. 9 L. n. 335/1995 era stato interrotto da atti dell'agente della riscossione cui chiedeva ordinarsi l'esibizione.
Deduceva, altresì, a riprova dell'avvenuta conoscenza dei titoli impugnati da parte ricorrente, che
– sulle cartelle oggetto di contenzioso - aveva presentato istanza di Parte_1
definizione agevolata in data 30.04.2019, precedentemente, quindi, al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei CP_1
crediti , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 Controparte_2
carenza di interesse, non essendovi una procedura esecutiva in corso posta in essere dall'Agente della riscossione, ma avendo il ricorrente impugnato titoli esecutivi in precedenza non opposti nei termini di legge;
nel merito, deduceva che le n. 19 cartelle esattoriali ed i n. 15 avvisi di addebito aventi ad oggetto contribuzioni erano stati regolarmente notificati e, pertanto, non CP_1 essendo stati opposti nei termini di legge, costituivano “titoli esecutivi irretrattabili” .
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi inerenti al merito della pretesa contributiva essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 46/99.
Si costituiva, altresì, l' subentrata alla società Controparte_6
, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, da Controparte_5
qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito, per carenza di interesse concreto ed attuale ad agire, mancando un atto produttivo di effetti pregiudizievoli nella sfera del
4 destinatario. In particolare, evidenziava che nel caso in esame non era stata intrapresa nessuna azione esecutiva nei confronti del ricorrente da parte del Concessionario della Riscossione, tale da fondare l'interesse ad agire per evitare un pregiudizio imminente ed attuale. Evidenziava, infatti, che l'opponente aveva agito per prevenire presunte, future ed eventuali azioni esecutive e non già per paralizzare ingiuste pretese dell'ente incaricato della riscossione, con conseguente inammissibilità del ricorso, in assenza di una concreta ed attuale necessità di tutela avverso un'azione esecutiva non ancora iniziata, né minacciata. In ogni caso, evidenziava che tutte le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate (produceva all'uopo le relative relate di notifica) e non opposte nei termini previsti dalla legge divenendo, per l'effetto, titolo esecutivi definitivi, con conseguente cristallizzazione delle relative pretese creditorie.
Relativamente all'eccepita prescrizione, rilevava che la stessa non era ancora maturata, essendo stata interrotta dalla notifica delle numerose intimazioni di pagamento, nonché dal preavviso di fermo amministrativo (prodotto agli atti).
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti al merito della pretesa creditoria, trattandosi di questioni che non erano riferibili all'ente incaricato della riscossione, ma solo agli enti impositori ( e ). CP_1 CP_3
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 21.07.2020, veniva disposta la sospensione delle cartelle di pagamento opposte. Istruita la causa in via documentale con le note difensive autorizzate, in data 17.11.2024, si depositava estratti ruolo Controparte_7
successivi al DL 41/2021 ed alla , dai quali si evince che tutte le cartelle di cui al Parte_2
ricorso (ad eccezione di quelle indicate ai nn. 19, 20, 21 e 36) sono state sgravate ed annullate.
All'esito dell'udienza del 03.12.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deduce, infatti, di aver impugnato gli estratti di ruoli meglio indicati in ricorso, non essendo mai stati notificati gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento.
Trovano applicazione, pertanto, nella specie, come correttamente rilevato da
[...]
all'udienza dell' 8.11.2022, i principi di diritto affermati dalle Sezioni Controparte_7
Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela
5 giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.
602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
E invero il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n.
215/21, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito, non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
6 f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 “.
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali.
In particolare, come affermato dalle S.U., con considerazioni estensibili anche al testo attualmente vigente, con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n.
155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1. - Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”.
Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela.
Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati,
o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.
15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19) …”.
7 L'azione promossa da è, quindi, da qualificare come mera azione di Parte_1
accertamento negativo e non come azione ex art. 615 c.p.c., non essendo stata in alcun modo allegata la minaccia, da parte dell'Ente creditore, di procedere ad esecuzione forzata.
Come ribadito dalla più recente giurisprudenza, infatti, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n.
26283/2022 ).
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Ferme tali considerazioni, deve evidenziarsi che il ricorrente, a fronte dell'eccezione di difetto di interesse formulata dalla difesa dell'ente previdenziale e dell'agente della riscossione, non ha indicato in alcun modo (v. anche note difensive del 4.12.2023 e note scritte depositate in data
13.11.2024) la sussistenza di alcuna delle tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n.
602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumano invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione.
A ciò si aggiunga che la deduzione secondo cui l'azione di accertamento negativo del credito non è l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione è confermata dalla circostanza, come documentata dall'Ader, per cui, nelle more del giudizio, tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento indicati in ricorso (ad eccezione di quelli indicati ai nn. 19, 20, 21 e 36) sono stati oggetto di sgravio e annullamento da parte dell'Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Con riguardo alle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali sussistenti al momento della proposizione del ricorso e della successiva entrata in vigore della legge n. 215/2021.
p.q.m.
8 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.r.g. 141/2020, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 02/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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