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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8470 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16278 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO NATY Parte_1 E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ARMANDO GAMBINO e GIANLUCA TELLONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'11.07.24 il ricorrente esponeva: di essere invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con decorrenza dall'11/2/2022; che non gli ea stata riconosciuta la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 co. 4 della L. 448/01 (aumento al milione) perché erroneamente ritenuto invalido parziale;
di essere coniugato con la Sig.ra di presentare i requisiti per Parte_2 la concessione della richiesta maggiorazione al milione, in quanto invalido civile al 100% e non titolare di altri redditi o rendite;
di aver percepito una pensione di inabilità civile pari euro 324,00 mensili senza gli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente per gli inabili al 100%,ex sent 152/2020 Corte Costituzionale;
di aver diritto al pagamento delle differenze mensili dalla data della decorrenza (01.03.2022). Tanto premesso chiedeva: “dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 percepire l'integrazione della maggiorazione sociale di cui all'art 38 commi 1 e 6 L. 448/2001 dal 01.03.2022, ex sent 152/2020 Corte Costituzionale.; - Condannare di conseguenza l al pagamento delle CP_1 differenze maturate - Condannare l al pagamento di spese diritti ed CP_1 onorari con attribuzione”. L , nel costituirsi, resisteva all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato. L'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 38 della legge 448/2001 che spetta ai pensionati ultra70enni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali il cui importo risulti inferiore al milione delle vecchie lire (circa 660 euro al mese ai valori attuali). L'aumento in questione viene riconosciuto ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile) nonchè agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti. L'art. 38, comma IV, della L. 448/2001 prevede: “I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (6); c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Orbene, la normativa vigente infatti pone a carico dell l'onere di CP_1 provvedere al pagamento della prestazione nei termini di legge previa verifica dei presupposti. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione cosicché non è preclusivo del pagamento della prestazione il mancato invio del MOD AP70. Lo stesso ente previdenziale, infatti, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del 16.07.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini di ufficio, prescindendo quindi dalla richiesta di AP/70. Ciò premesso, ricorrono i requisiti soggettivi per la concessione del beneficio in quanto parte ricorrente ha provato documentalmente: di essere inabile nella misura del 100% riconosciuta con verbale del 11.2.22; CP_1 di avere un reddito annuo imponibile IRPEF sia lui che la coniuge pari a zero per l'anno 2021 e redditi esenti per il 2022 (come da documenti depositati). Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 co. 4 della L. 448/01 con decorrenza dal 01/03/2022, primo giorno del mese successivo alla visita del 11/02/2022, con conseguente condanna dell al pagamento CP_1 delle somme maturate, gravate dagli accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 co. 4 della L. 448/01 e condanna l al CP_1 pagamento, in favore della stessa, degli importi dovuti con decorrenza dal 01/03/2022 oltre interessi legali dalla maturazione di ogni rateo al saldo;
condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 CP_1 oltre IVA, CPA e spese general, con attribuzione. Napoli, 19.11.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli