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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7525/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7525/2017 promossa da:
(c.f. ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dagli Avv.ti CIRA MANFELLOTTO e C.F._2
Raffaele Maione elettivamente domiciliati in Via Mercato Vecchio, 136 – 80049
Somma Vesuviana (NA) presso lo studio legale dell'Avv. MAIONE, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
NTo
(P.I. in NToparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ANTONIO
FERRARA elettivamente domiciliato in Napoli, via M. Cervantes n. 55/5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio deducendo
[...] NToparte_1 di aver concluso con quest'ultima, in data 29.1.2009, contratto di mutuo ipotecario identificato con n. 741419333/27, per atto di Notaio , Persona_1 rep. 4083 racc 2081 del valore di € 125.000,00 da restituirsi in 240 rate mensili, affermavano l'illegittima applicazione di tassi usurari e la violazione del canone di buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito. Chiedevano pertanto
“1) accertare e determinare per tutti i rapporti bancari dedotti in narrativa e per tutte le ragioni ivi esposte, il tasso effettivo globale (TEG); 2) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7
Pag. 1 di 5 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c. d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
3) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore della attrice, per il complessivo importo di euro
88.000,00 il riconoscimento del superamento del tasso soglia usura così come rileva dalla perizia sul mutuo, al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante anche dagli altri conti correnti che, di fatto, addebitavano le competenze sul predetto rapporto, ovvero per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
4) accertare e dichiarare la nullità della efficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc, ed in ogni caso per tutte le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
5) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c, ed in ogni caso per le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
8) in ogni caso, ferma la riserva in precedenza formulata, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
9) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta, l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico con contestuale condanna al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
10) sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Con comparsa di risposta depositata il 10.4.2018 si costituiva la
[...] NT (di seguito solo , deducendo NToparte_1 preliminarmente l'inadempimento degli attori risalente al maggio 2011, i quali, a seguito del mancato pagamento delle rate relative ai mesi di marzo ed aprile 2011, NT chiedevano alla di rinunciare agli interessi di mora maturati sul capitale e di sospendere il pagamento di 11 rate di rimborso - da maggio 2011 a marzo 2012.
Deduceva, dunque, di aver concesso un piano di rientro, acconsentendo alle richieste degli attori e, a seguito del perdurante inadempimento degli stessi, in data 28.7.2017, di aver comunicato loro la revoca di tutti gli affidamenti accordati e la decadenza dal beneficio del termine, con contestuale richiesta di pagamento immediato di € 121.719,90 oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale ed interessi di mora ex art. 1224 c.c. Oltre ad affermare la pretestuosità dell'azione, deduceva la propria totale buona fede e la corretta determinazione degli interessi, mai eccedenti la soglia antiusura. Affermava infatti l'erronea sommatoria indicata dagli attori ai fini del calcolo del TEG, come da istruzioni della Banca d'Italia. Concludeva chiedendo “In via principale nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettarsi tutte le
Pag. 2 di 5 domande di parte attrice così come formulate nelle rassegnate conclusioni dell'atto introduttivo;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a 22% e successive spese occorrende”.
La causa, dapprima trattenuta in decisione dal precedente Giudice istruttore, veniva rimessa sul ruolo al fine di espletare CTU contabile - precedentemente rigettata - espletata la quale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre rammentare, quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, che trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n. 13533). Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, ritiene questo Giudice che, nonostante la genericità in punto di allegazione dell'atto di citazione, il quale ha di fatto rinviato per relationem alla CTP allegata, gli attori hanno assolto all'onere probatorio di cui erano gravati,
Pag. 3 di 5 avendo depositato il contratto di mutuo ipotecario recante le condizioni applicate ed il piano di ammortamento.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, le censure mosse sia in ordine alla previsione di tassi usurari che alla violazione del canone di buona fede NT e correttezza da parte di appaiono infondate, come comprovato degli esiti della CTU in atti.
Difatti dall'elaborato redatto dal CTU, dr. dal quale non vi sono Persona_2 motivi per discostarsi in quanto fondato su una indagine completa e pienamente aderente ai principi in ambito contabile dettati dalla Banca d'Italia ed accreditati nella giurisprudenza maggioritaria, ha affermato che:
➢ Il TAEG (5,5986%) non supera il Tasso Soglia di Usura (8,085%);
➢ Il Tasso di mora (8,09%) non supera il Tasso Soglia Usura Mora (11,085%);
➢ Il Tasso R.I. Estinzione Anticipata (5,50%) non supera il Tasso Soglia di Usura
(8,085%);
ed ancora che:
➢ la banca ha applicato il tasso di interesse e le commissioni pattuite contrattualmente;
➢ la banca ha applicato nei casi di mancato pagamento il tasso di mora come pattuito contrattualmente;
➢ la banca, nella determinazione del saldo debitore, ha tenuto conto dei pagamenti effettuati dai mutuatari fino alla data del 28.07.2015 per complessivi €
53.540,53, come dichiarato da parte attrice e non contestato da parte convenuta.
Alla luce di ciò deve ritenersi che la pretesa restitutoria di parte attrice, ammontante ad € 88.000,00, vada pertanto disattesa.
Altrettanto infondata appare la censura concernente la violazione del canone di NT correttezza e buona fede contrattuale, alla luce della condotta tenuta dalla nel corso dell'intero rapporto contrattuale, avendo accolto, dopo l'originario inadempimento degli attori risalente al 2011, le richieste degli stessi e aderito ad un piano di rientro agevolato, tuttavia da questi disatteso.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal DM n.
147/2022, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di NToparte_1
2. condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese processuali in favore di NToparte_1
che si liquidano in € 9.142,00 per onorari, oltre spese generali
[...] ed accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di e le spese Parte_1 Parte_2 di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7525/2017 promossa da:
(c.f. ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rapp.ti e difesi dagli Avv.ti CIRA MANFELLOTTO e C.F._2
Raffaele Maione elettivamente domiciliati in Via Mercato Vecchio, 136 – 80049
Somma Vesuviana (NA) presso lo studio legale dell'Avv. MAIONE, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
NTo
(P.I. in NToparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ANTONIO
FERRARA elettivamente domiciliato in Napoli, via M. Cervantes n. 55/5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2024 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio deducendo
[...] NToparte_1 di aver concluso con quest'ultima, in data 29.1.2009, contratto di mutuo ipotecario identificato con n. 741419333/27, per atto di Notaio , Persona_1 rep. 4083 racc 2081 del valore di € 125.000,00 da restituirsi in 240 rate mensili, affermavano l'illegittima applicazione di tassi usurari e la violazione del canone di buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito. Chiedevano pertanto
“1) accertare e determinare per tutti i rapporti bancari dedotti in narrativa e per tutte le ragioni ivi esposte, il tasso effettivo globale (TEG); 2) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7
Pag. 1 di 5 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c. d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
3) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore della attrice, per il complessivo importo di euro
88.000,00 il riconoscimento del superamento del tasso soglia usura così come rileva dalla perizia sul mutuo, al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante anche dagli altri conti correnti che, di fatto, addebitavano le competenze sul predetto rapporto, ovvero per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
4) accertare e dichiarare la nullità della efficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc, ed in ogni caso per tutte le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
5) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c, ed in ogni caso per le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
8) in ogni caso, ferma la riserva in precedenza formulata, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
9) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta, l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico con contestuale condanna al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
10) sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Con comparsa di risposta depositata il 10.4.2018 si costituiva la
[...] NT (di seguito solo , deducendo NToparte_1 preliminarmente l'inadempimento degli attori risalente al maggio 2011, i quali, a seguito del mancato pagamento delle rate relative ai mesi di marzo ed aprile 2011, NT chiedevano alla di rinunciare agli interessi di mora maturati sul capitale e di sospendere il pagamento di 11 rate di rimborso - da maggio 2011 a marzo 2012.
Deduceva, dunque, di aver concesso un piano di rientro, acconsentendo alle richieste degli attori e, a seguito del perdurante inadempimento degli stessi, in data 28.7.2017, di aver comunicato loro la revoca di tutti gli affidamenti accordati e la decadenza dal beneficio del termine, con contestuale richiesta di pagamento immediato di € 121.719,90 oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale ed interessi di mora ex art. 1224 c.c. Oltre ad affermare la pretestuosità dell'azione, deduceva la propria totale buona fede e la corretta determinazione degli interessi, mai eccedenti la soglia antiusura. Affermava infatti l'erronea sommatoria indicata dagli attori ai fini del calcolo del TEG, come da istruzioni della Banca d'Italia. Concludeva chiedendo “In via principale nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettarsi tutte le
Pag. 2 di 5 domande di parte attrice così come formulate nelle rassegnate conclusioni dell'atto introduttivo;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a 22% e successive spese occorrende”.
La causa, dapprima trattenuta in decisione dal precedente Giudice istruttore, veniva rimessa sul ruolo al fine di espletare CTU contabile - precedentemente rigettata - espletata la quale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente occorre rammentare, quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, che trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n. 13533). Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, ritiene questo Giudice che, nonostante la genericità in punto di allegazione dell'atto di citazione, il quale ha di fatto rinviato per relationem alla CTP allegata, gli attori hanno assolto all'onere probatorio di cui erano gravati,
Pag. 3 di 5 avendo depositato il contratto di mutuo ipotecario recante le condizioni applicate ed il piano di ammortamento.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, le censure mosse sia in ordine alla previsione di tassi usurari che alla violazione del canone di buona fede NT e correttezza da parte di appaiono infondate, come comprovato degli esiti della CTU in atti.
Difatti dall'elaborato redatto dal CTU, dr. dal quale non vi sono Persona_2 motivi per discostarsi in quanto fondato su una indagine completa e pienamente aderente ai principi in ambito contabile dettati dalla Banca d'Italia ed accreditati nella giurisprudenza maggioritaria, ha affermato che:
➢ Il TAEG (5,5986%) non supera il Tasso Soglia di Usura (8,085%);
➢ Il Tasso di mora (8,09%) non supera il Tasso Soglia Usura Mora (11,085%);
➢ Il Tasso R.I. Estinzione Anticipata (5,50%) non supera il Tasso Soglia di Usura
(8,085%);
ed ancora che:
➢ la banca ha applicato il tasso di interesse e le commissioni pattuite contrattualmente;
➢ la banca ha applicato nei casi di mancato pagamento il tasso di mora come pattuito contrattualmente;
➢ la banca, nella determinazione del saldo debitore, ha tenuto conto dei pagamenti effettuati dai mutuatari fino alla data del 28.07.2015 per complessivi €
53.540,53, come dichiarato da parte attrice e non contestato da parte convenuta.
Alla luce di ciò deve ritenersi che la pretesa restitutoria di parte attrice, ammontante ad € 88.000,00, vada pertanto disattesa.
Altrettanto infondata appare la censura concernente la violazione del canone di NT correttezza e buona fede contrattuale, alla luce della condotta tenuta dalla nel corso dell'intero rapporto contrattuale, avendo accolto, dopo l'originario inadempimento degli attori risalente al 2011, le richieste degli stessi e aderito ad un piano di rientro agevolato, tuttavia da questi disatteso.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal DM n.
147/2022, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di NToparte_1
2. condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese processuali in favore di NToparte_1
che si liquidano in € 9.142,00 per onorari, oltre spese generali
[...] ed accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di e le spese Parte_1 Parte_2 di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
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