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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, in esito all'udienza del 9.4.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4927/2016 r.g. e vertente tra
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Parte_1 C.F._1
Martelli;
e
(p. iva ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Verderico e Nicola
Verderico.
e nei confronti di
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Antonello Monoriti e Valeria Giroldi.
Oggetto: differenze retributive e contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2016, premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della con qualifica di operaio e mansioni di lavapiatti, Controparte_3 livello 7 del c.c.n.l. Turismo Confcommercio - Aziende Alberghiere, con contratti a tempo determinato semestrali rinnovati stagionalmente dal 02.05.2009 al 31.10.2009, dal 01.05.2010 al 30.11.2010, dal
01.05.2011 al 31.10.2011, dal 01.05.2012 al 31.10.2012, dal 01.05.2013 al 03.11.2013, e dal 01.05.2014 al
31.10.2014, deduceva che nel corso di ciascuno di detti rapporti di lavoro il ricorrente, nonostante l'assegnazione formale di un orario di lavoro di n. 40 ore settimanali, aveva effettivamente prestato la propria attività lavorativa per 6 giorni alla settimana, ivi comprese le festività e senza neppure il recupero del riposo settimanale lavorato con un giorno di riposo compensativo. Riferiva di aver lavorato con un orario giornaliero di 10,30 ore e precisamente: dalle 9 alle 15, con una pausa di 30 minuti dalle 11.30 alle
1 12, e dalle 18 alle 22.30, con una pausa di 30 minuti dalle 18.30 alle 19, per un totale di 66 ore settimanali.
Precisava che, su espressa disposizione del legale rappresentante pro tempore era Parte_2 tenuto per ben due giorni al mese ad accompagnarlo a Catania, presso il mercato ortofrutticolo e l'ingrosso “Metro”, per acquistare le materie prime necessarie al ristorante della struttura alberghiera e che, durante tali giornate, il ricorrente era costretto a partire dalla propria abitazione alle ore 05.30 e, assolte le relative incombenze, fare ritorno alla struttura alberghiera dove iniziava il proprio lavoro dalle
11.30 fino alle 15 per poi fare nuovamente ritorno sul posto di lavoro e rimanere dalle 18 alle 22.30, per un totale di 12 ore mensili. Riferiva che nel corso dei vari rapporti di lavoro susseguitisi con la Società resistente il ricorrente aveva sempre svolto le seguenti attività: assicurare la pulizia di tutte le stoviglie
(coperti, piatti, pentole e casseruole), pulizia dei locali della cucina, pulizia dei fuochi e dei forni della cucina, pulizia della lavastoviglie, attività volta alla pulitura e preparazione dei bidoni dei rifiuti per la raccolta, aiuto degli altri lavoratori nelle operazioni di scarico e sistemazione delle materie prime acquistate. Lamentava che a seguito dell'ultimo contratto conclusosi il 31.10.2014, nonostante i ripetuti solleciti verbali al fine di vedere regolarizzata la propria posizione contrattuale, retributiva e previdenziale con riferimento alle prestazioni di lavoro relative agli anni dal 2009 al 2014, il ricorrente veniva allontanato in malo modo dalla struttura alberghiera senza ottenere la corresponsione di quanto richiesto. Riferiva che in data 26.11.2014, convocato dallo per discutere in merito alle sue Pt_2 richieste di corresponsione e regolarizzazione della propria posizione contrattuale, retributiva e previdenziale, il legale rappresentante con atteggiamento prevaricatorio gli sottoponeva un documento precedentemente redatto, accompagnato da un assegno bancario dell'importo di euro 1.109,57 ampiamente inferiore rispetto alle voci contrattuali dovute, ove si leggeva testualmente che il lavoratore Pt_
“si reputa soddisfatto, e nulla ha da pretendere”. Il , in ragione delle precarie condizioni economiche in cui Pt_ versava, decideva di sottoscriverlo e di accettare l'assegno bancario. Anche nei mesi successivi il si recava dallo per chiedere il pagamento delle voci contrattuali spettantegli ma veniva Pt_2 bruscamente allontanato dalla struttura alberghiera. Quindi, in data 25.02.2015, il lavoratore richiedeva l'intervento della Direzione del Lavoro di Messina ove però il tentativo di conciliazione si concludeva negativamente. Chiedeva che venisse dichiarato che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa in forza di distinti contratti individuali di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della dal 02.05.2009 al 31.10.2009, dal 01.05.2010 al 30.11.2010, dal Controparte_3
01.05.2011 al 31.10.2011, dal 01.05.2012 al 31.10.2012, dal 01.05.2013 al 03.11.2013 e dal 01.05.2014 al
31.10.2014 espletando la mansione di lavapiatti, livello 7 del c.c.n.l. di settore applicato dal datore di lavoro al proprio personale con un orario di lavoro di 66 ore settimanali;
che venisse dichiarata la nullità
- inefficacia a titolo di quietanza e/o rinuncia – transazione del documento redatto unilateralmente dal datore di lavoro e sottoscritto dal lavoratore in data 26.11.2014; in subordine, che venisse dichiarato che la quietanza e/o rinuncia – transazione riguardasse soltanto il contratto di lavoro intercorso nell'anno
2 2014; che venisse condannata la al pagamento in favore del Controparte_3 ricorrente della somma complessiva di euro 31.367,94 o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnica di ufficio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali. Con vittoria di spese e competenze, oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 16.06.2022 si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_3 fondatezza delle domande ex adverso proposte. In particolare, la Società resistente contestava che il ricorrente avesse lavorato alle proprie dipendenze nell'intero arco temporale indicato in ricorso.
Contestava l'orario di lavoro indicato dal ricorrente, precisando che il lavoratore aveva espletato attività lavorativa esattamente per i giorni contrattualmente stabiliti e per le ore mensili esattamente indicate in buste paga, percependo quanto ad esso spettante. Chiedeva che la dichiarazione sottoscritta il 26.11.2014 venisse considerata prova legale preclusiva della prova testimoniale quantomeno in riferimento ai giorni effettivamente lavorati e all'orario lavorativo rispettato nonché in relazione alla circostanza di avere ricevuto ogni spettanza a seguito dell'attività lavorativa espletata. Contestava la documentazione contabile e i conteggi allegati. In via gradata, trattandosi di distinti contratti di lavoro a tempo determinato, eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. di tutte le domande del ricorrente, ivi compresa la pretesa al pagamento di differenze retributive, lavoro straordinario, quattordicesima e tredicesima mensilità, Tfr. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato inesistente il credito azionato dal ricorrente in danno della Società resistente con l'integrale rigetto del ricorso;
in via subordinata, che venissero dichiarate non dovute tutte le somme a qualsivoglia titolo pretese oltre i cinque anni anteriori la notifica del ricorso introduttivo per intervenuta prescrizione quinquennale;
in via gradata, a scopo cautelativo, che venisse dichiarata come dovuta la minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il rimborso forfetario, spese generali, cpa e iva nella misura legale.
All'udienza del 13.04.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_2
L' con memoria depositata il 16.06.2022 si costitutiva in giudizio eccependo l'intervenuta CP_4 prescrizione dei contributi. Chiedeva, pertanto, che venissero respinte le domande di parte ricorrente CP_ nei confronti dell' Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
L'udienza del 9.04.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di nullità - inefficacia del documento redatto unilateralmente dal datore di lavoro e sottoscritto dal lavoratore in data 26.11.2014 sollevata dal ricorrente.
3 Pt_ Il ha in particolare eccepito la nullità/inefficacia del documento ai sensi dell'art. 2113 c.c. non essendo stato oggetto né di specifica contrattazione e discussione tra le parti né oggetto di reciproche concessioni tra le stesse.
Sul punto occorre quindi richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che “L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione” (v. Cass. civ. n. 9160/2022).
Orbene dall'esame del documento sottoscritto in data 26.11.2014 si evince la genericità della scrittura intercorsa tra le parti, rilevato che dalla stessa non risulta l'oggetto, il periodo interessato dalla rinuncia né le voci a cui il ricorrente avrebbe inteso rinunciare.
Alla luce delle superiori considerazioni il documento sottoscritto dal ricorrente non può costituire idonea rinunzia del ricorrente ai propri diritti.
3. Con riferimento all'eccezione di prescrizione va rilevato che parte ricorrente con le note del 22.1.2025 ha dichiarato di aderire all'eccezione di prescrizione per il periodo fino al 30.11.2010.
Occorre quindi esaminare l'eccezione di prescrizione per il periodo dal 30.11.2010.
Si richiama quindi a riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità.” (Cassazione civile sez. lav., 05/08/2019, n.20918)
Considerato che il primo interruttivo è costituito dal verbale di conciliazione in sede sindacale del
30.11.2015 nessuna ulteriore prescrizione risulta maturata.
4. Nel merito occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire solo la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, nella specie l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo), mentre spetta al
4 datore di lavoro dimostrare l'adempimento oppure un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa
(v. da ultimo Cass. n. 15677/2009). Inoltre, laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario il lavoratore ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n. 16150/2018).
Nella fattispecie in esame l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso non è stata contestata Pt_ dalla resistente, la quale ha invece contestato l'orario di lavoro indicato dal;
il resistente ha assunto che il lavoratore ha espletato attività lavorativa esattamente per i giorni contrattualmente stabiliti e per le ore mensili esattamente indicate in buste paga, percependo quanto ad esso spettante.
Ciò premesso va rilevato che il teste , ex dipendente della Società resistente e Testimone_1 collega del resistente dal 2010 al 2014, il quale ha dichiarato di avere una causa in corso contro la società, ha riferito “Conosco le parti perché ho lavorato alle dipendenze della resistente e insieme al ricorrente dal 2010 al 2014, lavoravamo io come chef il ricorrente come lavapiatti e aiuto in cucina. Avevamo lo stesso orario di lavoro ovvero sei giorni la settimana dalle 9 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 22.00, eccezionalmente, se presenti ancora clienti in sala finivamo dopo massimo 45 minuti… preciso che non fruivamo del giorno di riposo poiché generalmente lavoravamo 7 giorni a settimana”. Pt_ Ha confermato che il , per espressa disposizione dello , era tenuto ad accompagnarlo a Pt_2
Catania presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso “Metro” per due giorni al mese e, alle volte, anche più di due volte al mese e che in quei giorni il ricorrente era costretto a partire dalla propria abitazione alle ore 05.30 e, assolte le relative incombenze, faceva ritorno alla struttura alberghiera dove iniziava il proprio lavoro alle 11.30 e vi rimaneva fino alle 15 per poi, fare nuovamente ritorno sul posto di lavoro alle 18 ove vi rimaneva fino alle 22.30. Ha riferito che insieme al ricorrente lavoravano sempre, anche durante le festività, senza godere di ferie e permessi e senza ricevere la retribuzione per ferie non godute.
Il teste dipendente della Società resistente con qualifica di cameriere, ha riferito “che lo Testimone_2 vedevo arrivare alle 9.00 circa e la sera quando arrivavo alle 18.00 il ricorrente era già lì, lo vedevo andare via alle 21.30
o 21.45 circa dipendeva dalle serate e dai clienti in sala.”.
Il teste ha dichiarato inoltre che “Ribadisco che non so se andava due volte al mese ma ricordo che generalmente quando accompagnava lo a fare la spesa poi non restava al ristorante a lavorare, andava via e tornava la sera Pt_2 alle 18.00.".
Il teste , attualmente dipendente con qualifica di cameriera presso Atlantis Bay, ha Testimone_3 riferito di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 2009 al 2015 presso la cucina del CP_3 di Taormina specificando di aver lavorato con il ricorrente in cucina e di aver avuto lo stesso
[...] orario di lavoro “Io e il ricorrente arrivavamo insieme e alle volte il ricorrente mi prendeva al pullman perché io non avevo macchina, alle 9 e anche un po' prima eravamo già lì in hotel, finivamo alle 14.30 e in estate anche oltre le 14.30.
Il pomeriggio iniziavamo alle 18.00 e finivamo alle 22.30”.
5 Dall'istruttoria compiuta può pertanto ritenersi provato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività dalle 09:00 alle 14:30, con 30 minuti di pausa e dalle 18:00 alle 21:30 con 30 minuti di pausa.
Inoltre i testi e hanno confermato che il ricorrente ha lavorato Testimone_3 Testimone_1 anche nelle festività senza godere di ferie e permessi.
La società resistente va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive così come calcolata dal ctu, sulla base di calcoli privi di vizi logici e non contestati dalle parti, pari ad euro €
11.531,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. Con riferimento al versamento dei contributi va considerato che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Detto principio - che attualmente è fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n.
335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935 - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.
Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta in data 21.11.2016 devono ritenersi prescritti i contributi relativi al periodo precedente al 21.11.2011.
Va pertanto condannata la a versare all' i contributi previdenziali sulle differenze Controparte_3 CP_2 retributive riconosciute dal 01.05.2012.
6. Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione le spese vanno compensate in ragione della metà e la restante quota viene posta a carico di parte resistente così come liquidata in dispositivo ex d.m. 2014
n. 55 tenuto conto del valore della causa.
Nei rapporti con l' le spese vanno compensate in ragione della metà e poste a carico della parte CP_2 resistente applicando i minimi tariffari considerata la limitata attività processuale espletata.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono definitivamente a carico della
Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la a corrispondere a Controparte_3 [...]
l'importo di euro 14.961,43 oltre interessi e rivalutazione;
Pt_1
- condanna la a versare all' le differenze contributive dovute relativamente Controparte_3 CP_2 al periodo dal 01.05.2012 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna la Società resistente a rifondere al ricorrente la restante quota che si liquida in euro 2.694,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a., con distrazione in
6 favore del procuratore antistatario, e in favore dell' la somma di euro 655,00 oltre spese generali e CP_2 accessori di legge;
- pone a carico della le spese di ctu, separatamente liquidate Controparte_3
Messina, lì 10.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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