Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1968/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1968/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]I, Parte_1
n. 9, ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera n.997/2024 del 09.04.2024 e Pt_2
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], ammesso
[...]
al patrocinio a spese dello stato con delibera n.860/2024 del 27.03.2024, entrambi elettivamente domiciliati in Torre del Greco alla Via Nazionale n. 562 presso lo studio dell'avv. Antonio Borrelli, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025, le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso introduttivo e ne hanno chiesto l'integrale accoglimento.
Il PM, in data 11.02.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.10.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 09.06.1979 nel Comune di Torre del Greco, in regime di comunione
Per_ dei beni, nel corso del quale sono nati due figli, , nata il [...] a [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente con un proprio nucleo familiare, e Persona_2
1
Annunziata, come risulta dal decreto di omologa del 08 aprile 2014, depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 27.11.2023.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale a in uno con i mobili presenti Parte_1 nell'appartamento e un assegno mensile di euro 150,00 in capo a a titolo di Parte_2
mantenimento di non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e Parte_1
materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo di recepire le condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale ad eccezione dei punti n. 4 e n. 5, non sussistendo più abitazione coniugale.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note su loro richiesta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con ordinanza depositata in data
29.01.2025 in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo l'acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 2266/2014 del 08.04.2014.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (26.02.14), terminato con decreto di omologa del 08.04.2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione;
si precisa che, laddove i coniugi hanno concordato la previsione di un assegno di mantenimento per il coniuge, la pattuizione va intesa quale previsione dell'assegno divorzile.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 06.10.2024, così provvede:
2 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Torre del Greco in data 09 giugno 1979 tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
a) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile Parte_2 Parte_1
di mantenimento di euro 150,00 (euro centocinquanta/00) da versare entro il giorno 03 di ogni mese;
b) non vi sono figli minori per i quali è dovuto il mantenimento;
c) non vi sono beni immobili di proprietà dei coniugi;
d) nulla disporsi in ordine all'abitazione coniugale non sussistendo più la stessa;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torre del Greco per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 285, parte II, serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979 del Comune di Torre del Greco);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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