Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 41 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 29/02/1976. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CAMPANINI CARLOTTA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a ALBANIA il 04/05/1980 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LAGUZZI GIUSEPPE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in in Arona il 27 ottobre 2006, trascritto nei registri dello stato civile gli atti matrimonio di detto Comune , ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- affidare il figlio ad entrambi i genitori;
- fissare la residenza abituale del figlio presso la casa materna;
- disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad euro 350,00 quale contributo al mantenimento ordinario entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese, competenze e di giudizio.
Pag. 1
[...] Per_1
5 di ogni mese della somma di €. 650,00 (somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell' indice Istat)
o di quell' altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre all' obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie che la madre sosterrà per far fronte alle necessità del figlio. II) in via definitiva voglia il Tribunale ill.mo A) - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a [...]_1 il 04.05.1980 e nato a [...] il 29.02.1976 in data [...] e trascritto nel Registro degli Parte_1 atti di matrimonio del Comune di Bellinzago Novarese al n. 23, Parte II, Serie B, ordinando all' Ufficiale di Stato Civile dello stesso Comune di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alle relative annotazioni;
B) - dichiarare che la IG.ra perderà il cognome del marito;
CP_1
C) – affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con la quale risiederà Novara, Via De Enricis n. 34; D) – disporre, in via riconvenzionale, che il signor contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 tramite il versamento a favore della convenuta entro il giorno 5 di ogni mese della somma di €. 650,00 (somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell' indice Istat) o di quell' altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre all' obbligo di contribuire, nella misura del 70% o in quell'altra maggior o minor percentuale ritenuta di giustizia, alle spese straordinarie come qui di seguito specificato:
“I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
Pag. 2 E) - Con il favore di spese e competenze di causa.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 27.10.2006, trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del Comune di Arona n. atto di matrimonio 28, n. registro atto matrimonio parte 1 A. Dall'unione tra le parti nasceva, in data 2.7.2007, il figlio Per_1
Con sentenza emessa in data 23.04.2013, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi, omologando le condizioni delle parti. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quanto attinente alla prole. All'udienza del 6.5.2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 23.04.2013. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 3 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 27.10.2006, trascritto nei registri dello stato civile
[...] CP_1 del Comune di Arona n. atto di matrimonio 28, n. registro atto matrimonio parte 1 A.
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 09/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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